Incarto n.
14.2021.149

Lugano

6 maggio 2022

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello

 

 

 

composta dei giudici:

Jaques, presidente

Walser e Grisanti

 

vicecancelliere:

Ferrari

 

 

statuendo nella causa SO.2020.5810 (rigetto definitivo dell’opposizione) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, promossa con istanza 23 dicembre 2020 da

 

 

RE 1,

(patrocinata dall’avv. PA 1 e dalla MLaw  PR 1

 )

 

 

contro

 

 

CO 1,

(patrocinato dall’avv. PA 2, )

 

 

 

 

 

giudicando sul reclamo del 4 ottobre 2021 presentato da RE 1 contro la decisione emessa il 22 settembre 2021 dal Pretore;

 

 

ritenuto

 

in fatto:                   A.   Con decisione del 24 novembre 2008, il Pretore del Distretto di Lugano (sezione 6) ha accertato la paternità di CO 1 su RE 1, nata il 28 marzo 1991, e ha condannato il padre a pagare, retroattivamente dal 18 agosto 2005, contributi di mantenimento mensili in favore della figlia di fr. 1'191.– dal 18 agosto al 31 dicembre 2005, di fr. 1'298.– dal 1° gennaio al 31 maggio 2006, fr. 1'262.– dal 1° giugno al 31 dicembre 2006, fr. 1'182.– dal 1° gennaio al 30 giugno 2007, fr. 1'242.– dal 1° lu-glio al 31 dicembre 2007 e fr. 1'299.– dal 1° gennaio 2008 fino al termine della formazione della figlia.

                                  B.   In occasione di un incontro del 12 giugno 2013 presso l’Autorità regionale di protezione (ARP) 3 (sede di Lugano allora Ovest), pa­dre e figlia non sono riusciti a raggiungere un accordo in particolare su un piano di pagamento della pretesa di fr. 102'717.– vantata dalla figlia per gli alimenti arretrati maturati fino alla fine della sua formazione, il 30 novembre 2012.

                                  C.   Con precetto esecutivo n. __________ emesso il 15 giugno 2018 dal­l’Ufficio d’esecuzione di Lugano, RE 1 ha escusso CO 1 per l’incasso di fr. 111'810.90 oltre agli interessi del 5% dal 5 agosto 2005, indicando quale causa del credito: “Pagamento contributi di mantenimento come da sentenza (cresciuta in giudicato) emessa dalla Pretura di __________ il 24 novembre 2008”.

                                  D.   Avendo CO 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza del 22 luglio 2019 RE 1 ne ha chiesto il rigetto definitivo alla Pretura del Distretto di Lugano (sezione 5) limitatamente a fr. 97'961.– (anziché fr. 111'810.90) “oltre interessi, tasse e spese”. Con decisione del 22 dicembre 2020 il Pretore ha accolto parzialmente l’istanza e rigettato in via definitiva l’opposizione interposta dal convenuto a concorrenza di fr. 28'053.– oltre agli interessi del 5% dal 15 giugno 2018.

                                  E.   CO 1 ha impugnato la decisione con reclamo del 31 di­cembre 2020, che questa Camera ha respinto mediante decisione 14.2021.1 del 6 ottobre 2021. In base alla segnalazione di RE 1 in merito a un errore di calcolo del Pretore, nondimeno la Camera ha – per economia processuale – rettificato la decisione impugnata, estendendo il rigetto dell’opposi­­zione a fr. 49'199.–.

                                         L’escusso ha impugnato anche quest’ultima decisione con ricorso in materia civile del 26 ottobre 2021, che il Tribunale federale ha respinto con decisione 5A_893/2021 del 1° marzo 2022.

                                  F.   Nel frattempo, il 23 dicembre 2020 RE 1 ha inoltrato alla stessa Pretura una nuova istanza di rigetto definitivo della medesima opposizione, limitata questa volta a fr. 92'343.80 “oltre interessi del 5% a far data dal 15.06.2018, tasse e spese esecutive di CHF 203.30”. Nel termine impartito, il convenuto vi si è opposto con osservazioni scritte del 29 gennaio 2021. In sede di replica e duplica spontanee del 12 febbraio e 17 febbraio 2021, le parti si sono riconfermate nelle rispettive posizioni antitetiche.

                                  G.   Statuendo con decisione del 22 settembre 2021, il Pretore ha respinto l’istanza senza prelevare spese processuali, ma ponendo a carico dell’istante un’indennità di fr. 900.– a favore del convenuto.

 

                                  H.   Contro la sentenza appena citata RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 4 ottobre 2021 per ottenerne la riforma nel senso dell’accoglimento dell’istanza, sempre senza prelievo di spese processuali, ma con addebito alla controparte di fr. 900.– per ripetibili, protestate “tasse, spese e ripetibili di primo e di secondo grado”. Nelle sue osservazioni dell’11 novembre 2021, CO 1 ha concluso per la reiezione del reclamo, protestate tasse, spese e ripetibili.

 

 

Considerando

 

in diritto:                 1.   La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’oppo­­sizione – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.

 

                                1.1   Pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Visto che la notifica è avvenuta in concreto ai patrocinatori di RE 1 il 23 settembre 2021, il termine d’impugnazione è scaduto domenica 3 ottobre, per cui la scadenza è stata riportata a lunedì 4 ottobre (art. 142 cpv. 3 CPC per il rinvio dell’art. 31 LEF). Presentato quello stesso giorno (data del timbro postale), il reclamo è dunque tempestivo.

 

                                1.2   La Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate (art. 321 cpv. 1 CPC) contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 consid. 2.2.4). Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).

 

                                   2.   In virtù degli art. 80 e 81 LEF, il giudice pronuncia il rigetto definitivo dell’opposizione ove il credito posto in esecuzione sia fondato su una decisione giudiziaria esecutiva o un titolo parificato, a meno che l’escusso provi con documenti che dopo l’emanazione della decisione il debito è stato estinto, il termine per il pagamento è stato prorogato o che è intervenuta la prescrizione. La procedura di rigetto è una procedura sommaria documentale (Aktenprozess), il cui scopo non è di accertare l’esistenza del credito posto in esecuzione bensì l’esistenza di un titolo esecutivo. Il giudice verifica solo la forza probatoria del titolo prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi conferisce forza esecutiva senza indugio (art. 84 cpv. 2 LEF) ove l’escusso non dimostri immediatamente una delle eccezioni liberatorie enumerate all’art. 81 LEF (DTF 139 III 446, consid. 4.1.1).

 

                                   3.   Nella decisione impugnata, il Pretore ha dapprima considerato che l’istanza era ricevibile solo nella misura in cui non era stata accolta la precedente istanza di rigetto, fondata sullo stesso titolo. Sicché andavano senz’altro escluse le mensilità comprese tra il 18 agosto 2005 e il 24 novembre 2008. Ciò premesso, il giudice ha negato che la decisione allegata dall’istante quale titolo esecutivo costituisca titolo di rigetto per le mensilità successive al 24 novembre 2008. Ha infatti spiegato che, dall’esame del dispositivo – non chia­ro – e delle motivazioni, si deduceva che l’esigibilità delle mensilità successive al 28 marzo 2009, in apparenza incondizionata, era in realtà subordinata alla condizione che l’istante consegnasse semestralmente al padre attestati a comprova della sua effettiva frequentazione di corsi di formazione così come le pagelle scolastiche. Orbene, non risultando dagli atti che tale condizione fosse realizzata, alla decisione non poteva essere riconosciuto valore di titolo esecutivo per gli alimenti maturati dopo il 28 marzo 2009.

 

                                         Il Pretore ha poi giudicato prescritte le mensilità comprese tra il 25 novembre 2008 e il 28 marzo 2009, perché l’istante non aveva interrotto tempestivamente il relativo termine di prescrizione quinquennale. A tal proposito, scostandosi dall’opinione espressa nel­la precedente decisione, ha invero ritenuto che l’incontro delle parti del 12 giugno 2013 presso l’ARP 3 va qualificato come procedura di aiuto all’incasso a norma dell’art. 137 CC, e non può perciò essere considerato un valido atto interruttivo della prescrizione giusta l’art. 135 n. 2 CO (la cui lista è esaustiva). Esso non costituisce infatti né una conciliazione presso l’autorità competente, né un primo atto davanti al giudice competente, né, ha implicitamente sostenuto il Pretore, un altro degli atti indicati nel predetto articolo. A suo avviso, il primo atto interruttivo della prescrizione è quindi stato la domanda di esecuzione dell’11 giugno 2018, intervenuta però (tardivamente) dopo lo spirare del termine di prescrizione. In conclusione, il giudice ha respinto l’istanza nella misura in cui era ricevibile.

 

                                   4.   In ogni stadio di causa (quindi anche in sede di reclamo), il giudice esamina d’ufficio (DTF 103 Ia 52 consid. 2/e), a prescindere dalle allegazioni delle parti, se la documentazione prodotta costituisce valido titolo di rigetto dell’opposizione (DTF 140 III 377 consid. 3.3.3), fermo restando che in sede di reclamo l’esame d’ufficio è limitato alle carenze manifeste (DTF 147 III 178 consid. 4.2.1).

 

                                4.1   Nella fattispecie non è contestato, e del resto è evidente, che la decisione 24 novembre 2008 del Pretore del Distretto di Lugano (sezione 6, doc. D), costituisce un valido titolo di rigetto definitivo dell’opposizione per il pagamento del contributo di mantenimento. Si tratta infatti di una decisione giudiziaria esecutiva (oltre che passata in giudicato) secondo l’art. 80 cpv. 1 LEF. Controversa è per contro la questione di sapere per quali mensilità il rigetto può essere concesso.

 

                                4.2   Con la seconda istanza, RE 1 chiede il rigetto dell’opposizione di nuovo per gli alimenti maturati dal 18 ago­sto 2005 al 30 gennaio 2013, che quantifica però questa volta in fr. 92'343.80. Come visto il Pretore ha ritenuto l’istanza irricevibile per le mensilità sorte tra il 18 agosto 2005 e il 24 novembre 2008 con il motivo che al loro riguardo la prima istanza era stata accolta. L’istante chiede nondimeno con il reclamo l’accoglimento integra­le della seconda istanza (senza neppure la limitazione del rigetto a fr. 92'343.80), compresi quindi gli alimenti dal 18 agosto 2005 al 24 novembre 2008. Non spende tuttavia una parola in merito, limitandosi a esprimersi sui contributi maturati dopo l’emanazione della decisione, il 25 novembre 2008. Priva di motivazione, la richiesta relativa agli alimenti del periodo precedente è irricevibile.

 

                                         Su questo punto non si giustifica nemmeno un intervento d’ufficio di questa Camera, perché la decisione impugnata non è manifestamente carente, anzi è manifestamente corretta. La prima sentenza di rigetto, con cui l’opposizione è stata rigettata in via definitiva per i contributi del periodo in questione, è infatti da tempo passata in giudicato formalmente, così come rettificata dalla sentenza 6 ottobre 2021 di questa Camera, ovvero per fr. 49'199.– oltre agli interessi (sopra ad E), dal momento che sia la domanda di effetto sospensivo sia il reclamo dell’escusso sono stati respinti (v. art. 325 cpv. 1 CPC), come pure il ricorso al Tribunale federale (v. art. 103 cpv. 1 LTF e DTF 146 III 287 consid. 2.3.4). Con il passaggio in giudicato formale, la decisione è passata in giudicato anche materialmente (sentenza del Tribunale federale 4A_292/ 2017 del 29 gennaio 2018, consid. 3.1). Le parti non potevano quindi più porre in giudizio lo stesso oggetto litigioso (ne bis in idem) pena l’irricevibilità della nuova azione (art. 59 cpv. 1 e 2 lett. e CPC). La conclusione del Pretore è dunque ineccepibile.

                                4.3   Circa le mensilità dovute dal 28 marzo 2009, giorno in cui RE 1 è diventata maggiorenne, il Pretore ha negato l’esistenza di un valido titolo di rigetto, siccome dagli atti non risultava ch’ella avesse realizzato la condizione, cui il pagamento era subordinato (sopra consid. 3).

                             4.3.1   RE 1 argomenta che il pagamento di tali mensilità non era invece subordinato ad alcuna condizione. Il dispositivo del titolo di rigetto, chiaro e inequivocabile in tal senso, pone infatti l’obbligo di pagare il mantenimento e l’obbligo di produrre le attestazioni scolastiche in due punti completamente distinti. Inoltre, aggiunge la reclamante, il giudice del rigetto deve solo esaminare le cosiddette tre identità, non decidere sull’esi­­stenza o la correttezza della pretesa dedotta nel titolo, né chiarire o completarlo. Ciò posto, poiché la sua formazione è terminata, perlomeno provvisoriamente, il 31 gennaio 2013, il contributo di mantenimento è dovuto sino a quella data.

                             4.3.2   Il giudice non deve riesaminare il titolo prodotto né interpretarlo in base a circostanze che esulano dal titolo stesso. Non è però tenuto a fondarsi esclusivamente sul dispositivo, ma può riferirsi anche ai considerandi per determinare se esso vale quale titolo di rigetto definitivo. È solo se il senso del dispositivo è dubbio e il dubbio non può essere sciolto con l’esame dei motivi che il giudice dovrà respingere l’istanza. Non può tuttavia completare una decisione incompleta o imprecisa (DTF 143 III 569 consid. 4.3.2; 134 III 659 consid. 5.3.2), poiché incombe al giudice del merito interpretarla (art. 334 CPC; DTF 138 III 585 consid. 6.1.1; Abbet in: Abbet/Veuillet (ed.), La mainlevée de l’opposition, 2017, n. 12 ad art. 80 LEF), nella misura in cui si era effettivamente pronunciato sulla questione litigiosa (DTF 143 III 570 consid. 4.3.2). Ove la decisione prodotta quale titolo di rigetto definitivo preveda una condizione sospensiva, incombe all’escutente di provare con documenti immediatamente disponibili la sua realizzazione, a meno che la stessa sia riconosciuta senza riserve dall’escusso o sia notoria (DTF 143 III 568 consid. 4.2.2).

                             4.3.3   Il dispositivo della decisione del 24 novembre 2008 (doc. E), per quanto qui di interesse, recita che:

                                         “2.  A titolo di contributo per il mantenimento della figlia RE 1, il padre CO 1 verserà nelle mani della madre __________, in via anticipata entro il 5 di ogni mese, i seguenti contributi alimentari:

                                               – dal 18.08.2005 (pro-rata) al 31.12.2005: fr. 1'191.–

                                               – dall’1.01.2006 al 31.05.2006: fr. 1'298.–

                                               – dall’1.06.2006 al 31.12.2006: fr. 1'262.–

                                               – dall’1.01.2007 al 30.06.2007: fr. 1'182.–

                                               – dall’1.07.2007 al 31.12.2007: fr. 1'242.–

                                               – dall’1.01.2008 e fino alla fine della formazione: fr. 1'299.–

                                               §  L’assegno famigliare di base, qualora venisse percepito dal padre, andrà versato in aggiunta a detto contributo.

                                         3.   È fatto ordine a RE 1 di produrre al padre semestralmente, la prima volta entro la fine del mese di marzo 2009, i giustificativi attestanti la sua frequentazione di una formazione professionale (attestati di frequenza, giudizi)”.

 

                                         Prima facie, l’obbligo del padre (mantenimento) e l’obbligo della figlia (produzione di documenti) sono dunque disgiunti. Sennonché, nelle motivazioni della decisione si legge in specie che:

                                         […] appare tutelabile, ai sensi dell’art. 277 cpv. 2 CC, la richiesta del convenuto [cioè il padre, n.d.r.] che – una volta raggiunta la maggiore età dell’attrice [cioè la figlia, n.d.r.] – i contributi debbano essere versati solo previa produzione semestrale all’attore dei giustificativi aggiornati attestanti la frequenza effettiva dei corsi di formazione, così come delle pagelle scolastiche […] (doc. E, pag. 8).

 

                                         Senza che sia necessaria alcuna (particolare) attività interpretativa, effettivamente limitata per il giudice del rigetto (sopra consid. 4.3.2), è quindi evidente che l’obbligo del padre di pagare il contributo di mantenimento alla figlia è vincolato, dopo che quest’ul­­tima ha raggiunto la maggiore età, alla produzione da parte di lei, ogni semestre, delle attestazioni di frequenza e delle pagelle scolastiche.

 

                             4.3.4   Orbene, RE 1 ha prodotto un attestato di formazione empirica quale aiuto parrucchiera del 30 giugno 2010 (doc. P, 1° foglio), una valutazione scolastica della Scuola SPAI di Locarno relativa al 1° semestre dell’anno scolastico 2010-2011 nel­la professione di parrucchiera (doc. P, 2° foglio), un attestato di frequenza del Centro professionale di Trevano–Canobbio dell’an­­no scolastico 2011-2012 per il corso di addetta d’albergo (doc. P, 3° foglio), un attestato di frequenza dello stesso istituto per il primo semestre del secondo anno (2012-2013, doc. F) e la pagella scolastica relativa a quel semestre (doc. P, 4° foglio). A parte il fatto che la documentazione prodotta appare incompleta, dagli atti non emerge ch’essa sia stata trasmessa a CO 1 prima del­l’avvio della (seconda) procedura di rigetto dell’opposizione. Ora, secondo la decisione l’obbligo di versare i contributi non dipende­va solo dalla consegna al padre degli attestati di frequenza dei cor­si e delle pagelle, bensì dalla consegna semestrale di quei giustificativi. Secondo un’interpretazione letterale della decisione, l’ob­bligo del padre è decaduto alla fine di ogni semestre a contare dal­la fine del mese di marzo 2009. Non è dunque di rilievo la produzione tardiva dei giustificativi, anni dopo la fine dell’apprendistato (il 30 novembre 2012) e la conseguente interruzione della formazione a fine gennaio del 2013 (doc. F).

 

                             4.3.5   Lo scopo dell’obbligo stabilito nel dispositivo n. 3 essendo apparentemente di permettere al padre di verificare che la figlia stesse regolarmente seguendo una formazione appropriata suscettibile di concludersi normalmente nel senso dell’art. 277 cpv. 2 CC, in un’ottica teleologica si potrebbe invero ipotizzare che l’adempimen­­to dell’obbligo della figlia anche dopo la scadenza semestrale le desse comunque diritto agli alimenti purché la condizione posta in quella norma fosse realizzata. La questione, tuttavia, non è chiara e la decisione del 24 novembre 2008 non prevede quale sia la con­seguenza della produzione tardiva dei giustificativi. Il giudice del rigetto non può completare una decisione incompleta o imprecisa e in caso di dubbio sul senso di un dispositivo, che non può essere sciolto con l’esame dei motivi, deve respingere l’istanza (sopra consid. 4.3.2), ciò che – a ragione quindi – ha fatto il Pretore nella fattispecie in merito ai contributi di mantenimento richiesti per il periodo dal 28 marzo 2009 in avanti.

 

                                        5.   In virtù dell’art. 81 cpv. 1 LEF l’escusso può opporsi al rigetto definitivo ove provi con documenti che dopo la sentenza il debito è stato estinto o il termine per il pagamento è stato prorogato ovvero dimostri che è prescritto. Motivi di estinzione verificatisi prima e che sarebbero potuti essere sollevati già nella procedura che ha portato alla sentenza non possono più essere fatti valere in sede di rigetto (DTF 138 III 586 consid. 6.1.2; 135 III 320 consid. 2.5; sentenza della CEF 14.2015.14 del 23 marzo 2015 consid. 5.2). Nondimeno, l’eccezione di prescrizione non deve essere dimostrata: basta che sia sollevata dall’escusso. Incombe allora all’e­­scutente dimostrare che, prima del suo compimento, si sono verificati fatti interruttivi della prescrizione (Staehelin in: Basler Kommentar, SchKG I, 3a ed. 2021, n. 20 ad art. 81 LEF; Abbet, op. cit, n. 29 e 31 ad art. 81).

 

                                5.1   Il Pretore ha ritenuto prescritto il diritto alle mensilità comprese tra il 25 novembre 2008 e il 27 marzo 2009. Ha invero giudicato che alle stesse si applica un termine di prescrizione di 5 anni, non interrotto da RE 1, giusta l’art. 135 n. 2 CO, fino alla domanda di esecuzione dell’11 giugno 2018. A suo avvi­so, l’incontro presso l’ARP 3, avvenuto il 12 giugno 2013, non può infatti considerarsi come uno degli atti previsti dalla predetta norma.

 

                             5.1.1   RE 1 sostiene da parte sua che i contributi in questione non sono prescritti. Premette che gli atti indicati all’art. 135 n. 2 CO sono da interpretare in modo estensivo, sicché l’incontro presso l’ARP 3 va considerato un valido atto interruttivo della prescrizione, siccome è assimilabile a un’udienza di conciliazione ai sensi del Codice di procedura civile. Asserisce di essersi in effetti rivolta a un’autorità tentando di far valere il suo diritto, fatto del resto confermato dal verbale dell’incontro, che attesta la mancata intesa tra le parti in merito al contributo di mantenimento. A tal proposito, precisa che l’autorità di conciliazione giusta il CPC (che non deve necessariamente essere composta da giudici) ha come unico compito di conciliare le parti, non di emanare una decisione. Comunque sia, aggiunge, determinante per l’interruzione della prescrizione è che per il debitore sia riconoscibile la volontà del creditore di ottenere il pagamento del suo credito. Ora, visto che l’incontro presso l’ARP 3 era finalizzato a stabilire un piano di pagamento delle mensilità da parte di CO 1, la volontà di lei di ottenere soddisfazione era inequivocabile.

 

                             5.1.2   Secondo l’art. 135 n. 2 CO, il creditore interrompe la prescrizione, se compie atti di esecuzione, se presenta istanza di conciliazione, azione o eccezione davanti a un tribunale statale o arbitrale, oppure se si insinua nel fallimento. Nel caso di specie, RE 1 afferma di aver interrotto la prescrizione con la comparsa all’incontro presso l’ARP 3, che parifica a un’istanza di conciliazione secondo l’art. 135 n. 2 CO. Occorre dunque ricercare il significato del concetto di “istanza di conciliazione”.

 

                             5.1.3   Per la giurisprudenza e la dottrina maggioritaria, la lista di atti interruttivi della prescrizione, indicati all’art. 135 n. 2 CO, è esaustiva (p. es. DTF 132 V 410 consid. 5.2; sentenza del Tribunale federale 5C.98/2004 consid. 4.4.1; Däppen in: Basler Kommentar, Obligationenrecht I, 7a ed. 2020, n. 1 ad art. 135 CO; Wildhaber/Dede in: Berner Kommentar, Die Verjährung Art. 127-142 OR, 2021, n. 9-10 ad art. 135 CO; Pichonnaz in: Commentaire romand, Code des obligations I, 2a ed. 2012, nota 73 ad art. 135 CO). Per quanto esaustivi, gli atti previsti dall’art. 135 n. 2 e richiamati dall’art. 138 cpv. 1 CO, ossia l’istanza di conciliazione, l’azione e l’eccezione vanno però interpretati estensivamente (DTF 130 III 206 consid. 3.2, che si riferisce sì all’art. 138 cpv. 1 CO, ma rinvia esplicitamente all’art. 135 n. 2 CO; confermata in DTF 133 III 678 consid. 2.3.1; Wildhaber/Dede, op. cit., n. 11 ad art. 135; Pichonnaz, op. cit., n. 11 ad art. 135). Nondimeno, secondo un’interpretazione letterale della legge la dottrina considera quale “istanza di conciliazione” solo l’atto previsto dall’art. 202 cpv. 1 CPC (Wildhaber/ Dede, op. cit., n. 99 ad art. 135; Däppen, op. cit., n. 6c ad art. 135; Pichonnaz, op. cit., n. 23 ad art. 135). La giurisprudenza non dà invece alcuna definizione puntuale, bensì qualifica complessivamente come “atto giudiziario di parte” ciascuno degli atti menzionati all’art. 138 cpv. 1 CO (e all’art. 135 n. 2 CO). Partendo dalla ratio legis dell’art. 138 cpv. 1 CO, ossia sanzionare l’inazione del creditore nel far valere i suoi diritti, la giurisprudenza stabilisce quindi che con “atto giudiziario di parte” sia da intendere qualsiasi atto processuale relativo al diritto invocato in giudizio e idoneo a far avanzare il procedimento, e precisa ch’esso dev’essere di natura formale, in modo che entrambe le parti possano sempre accertarlo facilmente e senza contestazioni (DTF 133 III 678 consid. 2.3.1; 130 III 206 consid. 3.2).

 

                             5.1.4   Ciò premesso, non si può attribuire all’incontro presso l’ARP 3 (o alla richiesta di tenerlo) la qualità d’“istanza di conciliazione” in senso stretto, non trattandosi un’istanza di conciliazione giusta il Codice di procedura civile. Non vi è infatti alcuno spazio per l’ap­plicazione del Codice di procedura civile alla procedura dinnanzi alle autorità di protezione dei minori (art. 450f CC, per il rinvio dell’art. 314 cpv. 1 CC) stante la deroga prevista dal diritto ticinese, che disciplina tale procedura con una legge speciale, la leg­ge sull’organizzazione e la procedura in materia di protezione del minore e dell’adulto (LPMA, RL 213.100), e, in difetto, dalla legge sulla procedura amministrativa (LPAmm, RL 165.100) (art. 21 LPMA).

 

                             5.1.5   Non è neppure possibile considerare l’incontro quale “istanza di conciliazione” nel senso (lato) di “atto giudiziario di parte”. Certo, va dato atto alla reclamante che lo scopo dell’incontro era chiaramente conciliativo, tant’è che l’autorità ha preso “atto delle divergenze delle parti le quali non pervengono ad alcun accordo” (doc. M, pag. 2 in fondo), e che lei ha chiaramente chiesto l’incontro per tentare di ottenere il pagamento dei contributi di mantenimento. Non si disconosce, quindi, che l’incontro, o meglio la richiesta di tenerlo, assomigli a un “atto giudiziario di parte”, ossia un atto processuale relativo al diritto invocato (il credito al mantenimento). Tuttavia, l’ARP non è un tribunale statale o arbitrale giusta l’art. 135 n. 2 CO, bensì un’autorità amministrativa (Messaggio n. 8097 del Dipartimento delle istituzioni del 22 dicembre 2021 sulla rifor­ma dell’organizzazione delle Autorità di protezione, ad 1.3), i cui membri devono soddisfare i requisiti di eleggibilità validi per i cur-sori (art. 9 cpv. 2 LPMA) e sottostanno alla vigilanza di tipo amministrativa della Camera di protezione del Tribunale d’appello (art. 51 cpv. 2 LPMA, che rinvia per analogia alle disposizioni della legge sull’ordinamento degli impiegati dello Stato e dei docenti [LORD, RL 173.100] e della LPAmm). Di conseguenza la richiesta di tenere l’incontro al suo cospetto non può essere un “atto giudiziario di parte” idoneo a far avanzare un procedimento volto al riconoscimento o all’esecuzione del diritto invocato in giudizio. Per costringere il debitore renitente a far fronte al suo obbligo di mantenimento, il creditore degli alimenti deve avviare un procedimento dinnanzi al giudice o fargli notificare un precetto esecutivo. Le autorità di protezione (dei minori) sono competenti unicamente per l’omologazione delle convenzioni di mantenimento mediante prestazioni periodiche o un unico versamento (art. 287 cpv. 1 e 288 cpv. 2 n. 1 CC), sempreché esse non vengano concluse in un procedimento giudiziario, nel qual caso la competenza è attratta dal giudice (art. 287 cpv. 3 e 288 cpv. 2 n. 1 CC). Per il resto, è sempre il giudice che deve decidere in merito al mantenimento del figlio (art. 276a cpv. 2, 279, 289 cpv. 1, 291-292 e 295 cpv. 1-2 CC).

 

                             5.1.6   Nulla cambia al riguardo l’art. 198 lett. b bis CPC, secondo cui un (fallito) tentativo di conciliazione presso l’autorità di protezione dei minori, dispensa il genitore da un (nuovo) tentativo di conciliazione giusta l’art. 197 CPC. Come risulta dal suo testo, la (nuova) norma non si applica infatti alle azioni dei figli maggiorenni (Markus Krapf, Kommentierte Musterklagen zum Familienrecht, Bd IV, 2016 n. 5 ad § 88) e comunque sia l’incontro presso l’ARP 3 è avvenuto, il 12 giugno 2013, prima dell’entrata in vigore dell’art. 198 lett. b bis CPC, il 1° gennaio 2017. Ad ogni modo il (fallito) tentativo di conciliazione presso l’autorità di protezione dei minori determina l’effetto previsto dalla nuova norma solo se è seguito dall’avvio del­l’azione di mantenimento (o su altre questioni riguardanti il figlio) in un lasso di tempo non troppo lungo (sentenza del Tribunale federale 5A_459/2019 del 26 novembre 2019, consid. 3.3.3 e 4.1.2, che ha ritenuto eccessivo un intervallo di otto mesi, citando autori che fissano in tre mesi il tempo massimo in analogia con l’art. 209 cpv. 3 CPC); ora, nella fattispecie RE 1 non ha ancora inoltrato alcun’azione a distanza di anni, sicché l’art. 198 lett. b bis CPC, anche per questo terzo motivo, non entrerebbe comunque in considerazione.

 

                             5.1.7   Siccome la reclamante non ha dimostrato di aver agito in giustizia né avviato un’esecuzione prima della scadenza del termine di prescrizione quinquennale, verificatasi tra il 25 novembre 2013 e il 27 marzo 2014 per le pretese in discussione, giacché l’esecuzione da lei promossa il 15 giugno 2018 è inefficace da questo profilo, il reclamo va respinto anche su questo punto, ciò che ne segna definitivamente l’esito.

 

                                   6.   La tassa del presente giudizio, stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), come le ripetibili, determinate in virtù dell’art. 11 cpv. 1-2 RTar (RL 178.310) per il rinvio dell’art. 96 CPC, seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC).

 

                                   7.   Circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 92'343.80, raggiunge agevolmente la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

 

 

Per questi motivi,

 

pronuncia:              1.   Il reclamo è respinto.

 

                                   2.   Le spese processuali di complessivi fr. 400.– relative al presente giudizio, già anticipate dalla reclamante, sono poste a suo carico. Ella rifonderà a CO 1 fr. 1'000.– per ripetibili.

 

                                   3.   Notificazione a:

 

–   

 ;

–    .

 

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.

 

 

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                            Il vicecancelliere

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).