Incarto n.
14.2021.153

Lugano

16 marzo 2022

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello

 

 

 

composta dei giudici:

Jaques, presidente

Walser e Grisanti

 

vicecancelliera:

Villa

 

 

statuendo nella causa __________ (opposizione al sequestro) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, promossa con istanza 19 aprile 2021 dalla

 

 

CO 1

(patrocinata dall’__________ PA 2, )

 

 

contro

 

 

RE 1

(patrocinata dall’__________ PA 1, )

 

 

 

 

giudicando sul reclamo dell’11 ottobre 2021 presentato dalla RE 1 contro la decisione emessa il 28 settembre 2021 dal Pretore;

 

 

ritenuto

 

in fatto:                   A.   L’RE 1 (in seguito: “RE 1”) è una società cinese con sede a __________, attiva nel settore del commercio di prodotti chimici e farmaceutici. La medesima è gestita da L__________, padre di PINT1 1. Quest’ultima è sposata dal 2013 – ma attualmente in fase di separazione giudiziaria in Italia – con PINT2 1, amministratore unico dell’CO 1 (in seguito: “CO 1”), fondata nel 2019 e anch’es­sa operante nel settore della fornitura di prodotti chimici con base a __________ (Estonia). Fino al 24 novembre 2020 tra gli amministratori (“management board member”) dell’CO 1 figurava PINT1 1, sostituita in seguito dal marito. Tra le società riconducibili ad PINT2 1, oltre all’CO 1 vi sono pure la G__________ S.p.A. e la M__________ S.r.l. Quest’ultima, oltre ad aver fondato nel luglio 2019 l’CO 1 – di cui essa ha l’intero controllo – è pure azionista di maggioranza della G__________ S.p.A, che è una società quotata in borsa.

                                  B.   Con istanza del 1° aprile 2021 diretta contro l’CO 1, l’RE 1 ha chiesto alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, di decretare il sequestro di “tutti i conti ed averi della debitrice a lei intestati presso l’agenzia di __________ della banca __________ SA, in particolare il conto IBAN CH__________”, il tutto fino a concorrenza di fr. 4'589'620.– (pari a USD 4'866'067.23) oltre agli interessi del 5% dal 1° aprile 2021. Quali titoli di credito l’RE 1 ha indicato una serie di contratti con cui diversi fornitori di materie prime cinesi le hanno ceduto, tra agosto e settembre del 2021, i crediti vantati nei confronti dell’CO 1. L’RE 1 ha spiegato che a seguito dell’estromissione – il 24 novembre 2020 – di PINT1 1 dal consiglio d’amministrazione dell’CO 1, quest’ultima ha cessato di pagare i propri fornitori cinesi, motivo per cui l’istante ha deciso d’intervenire facendosi cedere i crediti in sofferenza alfine di tutelare la credibilità e la reputazione di cui PINT1 1 godeva nei confronti dei venditori asiatici. Quale causa del sequestro, l’istante ha menzionato l’art. 271 cpv. 1 n. 4 LEF (debitore domiciliato all’estero) e in via subordinata l’art. 271 cpv. 1 n. 2 LEF (trafugamento di beni, latitanza o fuga).

                                  C.   Avendo il Pretore accolto integralmente l’istanza e ordinato il sequestro con decreto dello stesso giorno (__________), eseguito dalla sede di Lugano dell’Ufficio d’esecuzione il 7 aprile 2021 (verbale n. __________), con istanza 19 aprile 2021 l’CO 1 ha presentato opposizione al decreto di sequestro al medesimo giudice. Con osservazioni scritte del 25 maggio 2021 la sequestrante ha concluso per la reiezione dell’opposizione. Mediante replica, duplica, triplica e quadruplica inoltrate spontaneamente il 7 giugno, 21 giugno, 26 luglio e 4 agosto 2021, le parti hanno confermato le loro rispettive e contrastanti posizioni.

                                  D.   Statuendo con decisione del 28 settembre 2021, il Pretore ha accolto l’opposizione e annullato il sequestro, ponendo a carico del­l’RE 1 le spese processuali di fr. 2'000.– e ripetibili di fr. 15'000.– a favore della parte opponente.

                                  E.   Contro la sentenza appena citata l’RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo dell’11 ottobre 2021 per ottenerne l’annulla-mento, la reiezione dell’opposizione al sequestro e la conferma dello stesso. Con osservazioni del 15 novembre 2021 l’CO 1 ha concluso per la reiezione del reclamo.

 

Considerando

 

in diritto:                 1.   La sentenza impugnata – emanata in materia di opposizione al sequestro – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 6 CPC), contro cui è dato esclusivamente il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC e 278 cpv. 3 LEF) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello senza riguardo al valore litigioso (art. 48 lett. e n. 1 LOG).

 

                                1.1   Pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Visto che la notifica è avvenuta in concreto al patrocinatore dell’RE 1 il 29 settembre 2021, il termine d’impu­­gnazione è scaduto sabato 9 ottobre, per cui la scadenza è stata riportata a lunedì 11 ottobre (art. 142 cpv. 3 CPC per il rinvio del­l’art. 31 LEF). Presentato quello stesso giorno (data del timbro postale), il reclamo è dunque tempestivo.

 

                                1.2   Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti.

 

                             1.2.1   La giurisdizione cantonale superiore ha lo stesso potere di cognizione del giudice di prima istanza e verifica quindi sotto l’angolo della semplice verosimiglianza, ove siano contestati, se i presupposti del sequestro sono realizzati, riesaminando liberamente e sommariamente l’applicazione del diritto (art. 320 lett. a CPC; sentenza del Tribunale federale 5A_925/2012 del 5 aprile 2013, consid. 9.3).

 

                             1.2.2   La Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate (art. 321 cpv. 1 CPC) contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 con­sid. 2.2.4), ma tutte le parti possono far valere fatti e mezzi di pro­va nuovi (art. 278 cpv. 3 LEF e 326 cpv. 2 CPC; RtiD 2017 I 757 n. 51c consid. 1.4/a), verificatisi sia prima che dopo l’emanazione della sentenza di primo grado (sentenza della CEF 14.1999.82 del 10 aprile 2000, consid. 1.5/e), e ciò di regola fino alla chiusura dello scambio (generalmente unico) degli allegati (sentenze del Tribunale federale 5A_306/2010 del 9 agosto 2010, consid. 3.2.3, e della CEF 14.1999.3 del 5 luglio 1999, consid. 3; cfr. DTF 142 III 418 consid. 2.2.5). I fatti e mezzi di prova antecedenti il primo giudizio (pseudonova) sono ammissibili soltanto se vengono addotti non appena sono noti e se dinanzi alla giurisdizione inferiore non era possibile addurli nemmeno con la diligenza ragionevolmente esigibile tenuto conto delle circostanze (art. 317 CPC per analogia: DTF 145 III 342 consid. 6.6.4). È ammessa solo la produzione di documenti (art. 254 cpv. 1 CPC; DTF 138 III 639 consid. 4.3). L’accertamento dei fatti e l’apprezzamento delle prove possono essere censurati unicamente se sono manifestamente errati (art. 320 lett. b CPC), ovvero arbitrari (DTF 138 III 234 consid. 4.1). Ove la correzione del vizio sia suscettibile d’influire sull’esito della causa, la Camera interviene, quindi, soltanto se il giudice di prime cure non ha manifestamente capito il senso e la portata di un mezzo di prova, ha omesso, senza motivi oggettivi, di considerare prove pertinenti o ha tratto deduzioni insostenibili dagli elementi raccolti (per analogia: sentenza del Tribunale federale 5A_739/ 2012 del 17 maggio 2013, consid. 2.2 e i rinvii; Jeandin in: Commentaire romand, Code de procédure civile, 2a ed. 2019, n. 5-6 ad art. 320 CPC con rimandi).

 

                             1.2.3   A dimostrazione dell’autenticità dei contratti di cessione acclusi all’istanza, messa in dubbio dall’opponente e dal Pretore, in questa sede la reclamante produce per la prima volta nove certificati di autenticità e conformità della traduzione rilasciati dalla Camera cinese di commercio internazionale e legalizzati dal Consolato generale d’Italia a Shangai e per tre di essi dall’Ambasciata d’Italia a Pechino (doc. 51-59). Ora, la reclamante non spiega perché non avrebbe potuto ottenere e produrre questi documenti già davanti al Pretore, facendo prova della diligenza ragionevolmente esigibile nelle circostanze concrete (v. sopra consid. 1.2.2). Sono quin­di irricevibili, per tacere del fatto che, stante l’esito del giudizio odier­no, non sono ad ogni modo di rilievo (v. sotto consid. 6).

 

                                   2.   In virtù dell’art. 272 cpv. 1 LEF, il sequestro è concesso purché il creditore renda verosimile l’esistenza del suo credito (n. 1), di una causa di sequestro (n. 2) e di beni appartenenti al debitore (n. 3).

 

                                2.1   I fatti sono resi verosimili quando il giudice, fondandosi su indizi oggettivi – che risultano dagli atti (art. 254 cpv. 1 CPC) – sufficienti a costituire un “inizio di prova”, ne ricava l’impressione che i fatti pertinenti si siano realizzati, senza dover escludere la possibilità, altrettanto probabile, che si siano svolti in altro modo (DTF 138 III 233 consid. 4.1.1; RtiD 2012 II 927 consid. 1.3). In particolare egli deve convincersi che la pretesa vantata dal sequestrante esiste per l’importo enunciato ed è esigibile. Per quanto attiene al fonda-mento giuridico dell’istanza, il giudice procede a un esame sommario, cioè né definitivo né esaustivo, al termine del quale emana una decisione provvisoria (DTF 138 III 638-9 consid. 4.3.2), a questo stadio senza contraddittorio (per garantire l’effetto sorpresa).

 

                                2.2   Il decreto di sequestro (art. 274 cpv. 2 LEF) può essere contestato dal debitore o dai terzi toccati nei propri diritti con opposizione (art. 278 LEF) allo stesso giudice che l’ha pronunciato. Egli riesamina tutti i presupposti del sequestro – purché contestati – con un potere di cognizione immutato, ma in contraddittorio, quindi alla luce anche degli argomenti dell’opponente. Il giudice non agisce d’uffi­­cio (art. 58 cpv. 2 CPC) e decide unicamente in base ai fatti allegati (art. 55 cpv. 1 CPC) e resi verosimili, salvo che siano stati ammessi o non contestati dalla controparte non contumace oppure siano notori (art. 150 cpv. 1, 151 e 254 CPC; sentenza della CEF 14.2011.113 dell’8 settembre 2011, consid. 6.5).

 

                                   3.   Nella decisione impugnata il Pretore ha anzitutto rilevato che i presupposti relativi alla prima causa di sequestro invocata dall’RE 1, quella del domicilio del debitore all’estero (art. 271 cpv. 1 n. 4 LEF), non sono ossequiati, il credito difettando in particolare di un legame sufficiente con la Svizzera. La fattispecie riguarda infatti contratti di fornitura di materie prime conclusi da una società esto­ne (l’CO 1) con ditte cinesi, che hanno spedito la merce direttamente in Europa ai clienti della compratrice, le forniture essendo poi saldate da una società cinese (l’RE 1) sulla scorta di varie cessioni dei crediti. A giudizio del Pretore non costituisce un nesso sufficiente con la Svizzera il solo fatto che l’CO 1 vi detenga conti bancari. Non si giungerebbe a diversa conclusione nemmeno qualora il pagamento delle fatture ai fornitori cinesi avesse dovuto essere effettuato dal conto svizzero posto sotto sequestro – circostanza peraltro non resa verosimile dalla sequestrante – giacché le relazioni contrattuali alla base del rapporto tra le società nulla hanno a che vedere con la Svizzera, paese in cui non doveva essere eseguita alcuna prestazione.

 

                                   4.   Nel reclamo l’RE 1 ritiene anzitutto che il legame sufficiente con la Svizzera previsto dall’art. 271 cpv. 1 n. 4 LEF è dato dal fatto che quello sequestrato a __________ è il conto indicato su tutte le fatture emesse dall’CO 1, la quale ha scelto “scientemente” di collocare il centro dei propri movimenti finanziari sul territorio elvetico. Pur dicendosi consapevole che la presenza di un conto in Svizzera non basta a creare un legame sufficiente ai sensi della suddetta norma, essa rimprovera al Pretore di non aver considerato che il conto in questione non aveva finalità di risparmio, bensì era un conto operativo attraverso il quale veniva “veicolata tutta l’attività commerciale” della società estone. La reclamante ricorda inoltre come la dottrina riconosca pure il cosiddetto “sequestro degli stranieri”, laddove il creditore riscontri difficoltà nel far valere i propri diritti presso la giustizia estera, ciò che succederebbe nella fattispecie qualora essa decidesse di avviare un’azione di merito in Estonia – paese in cui ha sede l’opponente e che per lingua, cultura e ordinamento giuridico si differenzia notevolmente dalla Cina – con conseguenti ostacoli probatori, essendo i fornitori situati in Estremo oriente e i clienti finali in Europa centrale.

 

                                4.1   Cosi argomentando l’RE 1 non si confronta però direttamente con la motivazione pretorile, secondo cui l’invocata causa di sequestro non sarebbe data anche qualora il pagamento delle fatture dei fornitori cinesi avesse dovuto avvenire tramite il conto sequestrato, dal momento che le relazioni contrattuali alla base delle fatture non hanno nulla a che vedere con la Svizzera, paese in cui non era prevista alcuna prestazione contrattuale. Essa si limita infatti a riproporre tali e quali le argomentazioni già presentate in prima sede (cfr. n. 36, 38, 39 a pag. 14 e n. 42 a pag. 15 delle osservazioni all’opposizione al sequestro e n. 23-25 a pagg. 12 e 13 del reclamo), sottolineando in particolare il fatto che il conto in questione fosse il fulcro della sua attività. Insufficientemente motivate, le censure sono pertanto irricevibili (v. sopra consid. 1.2).

 

                                4.2   Anche nel merito, del resto, il reclamo risulta infondato. Certo, secondo la giurisprudenza sussiste un sufficiente legame del credito vantato dal sequestrante con la Svizzera segnatamente quando vi si trovi il luogo d’esecuzione dell’obbligazione del debitore o della controprestazione del creditore sequestrante (DTF 123 III 496, consid. 3/a, sentenze del Tribunale federale 5A_222/2012 del 2 novembre 2012, consid. 4.1.2, e della CEF 14.2016.85-92 del 26 ottobre 2016, RtiD 2017 I 755 n. 50c, consid. 6.3/a e i rinvii). Nel caso in esame, tuttavia, il conto sequestrato non è il luogo di pagamento delle forniture delle ditte cinesi, le quali andavano pagate sui conti di quelle ditte (e dopo la cessione sul conto della reclamante). Che il conto sequestrato sia per ipotesi il centro delle attività bancarie dell’opponente non ha alcuna attinenza con i crediti fatti valere dalla reclamante. La sola detenzione di conti in Sviz­zera non costituisce un legame sufficiente giusta l’art. 271 cpv. 1 n. 4 LEF (DTF 123 III 495 consid. 3/a; sentenza del Tribunale federale 5A_581/2012 del 9 aprile 2013 consid. 5.2.1).

 

                                4.3   Il richiamo al “sequestro degli stranieri” (reclamo, pag. 13 ad 24), poiché è un semplice “copia e incolla” delle osservazioni del 25 maggio 2021 prodotte davanti al primo giudice (pag. 14, n. 39), è in sé irricevibile. Vero è che il Pretore non si è espresso diretta-mente sulle considerazioni della sequestrante, la quale, citando Stoffel, aveva sostenuto che le difficoltà nel far valere le proprie pretese in Estonia avrebbero giustificato l’applicazione dell’art. 271 cpv. 1 n. 4 LEF. L’argomento è però manifestamente privo di fondamento, come risulta già dalla sola lettura della norma in questione, che non subordina il sequestro incondizionatamente all’e­sistenza di difficoltà processuali cui sarebbe esposto il sequestran­te se fosse costretto a far valere il credito all’estero, bensì all’esi­stenza di un “sufficiente” legame del credito con la Svizzera. Nel­l’applicazione della norma occorre tenere conto della volontà del legislatore di rendere più restrittive le condizioni per ottenere un sequestro motivato dalla sola circostanza che il debitore non dimora in Svizzera (cosiddetto “Ausländerarrest”), volontà che si è espressa appunto anche con l’introduzione dell’esigenza del legame sufficiente con la Svizzera (DTF 135 III 613 consid. 4.5; sentenze della CEF 14.2017.206 del 24 luglio 2018, consid. 13.3, e 14.2016.85-92 del 26 ottobre 2016, consid. 6.3). Anche se fosse ricevibile, la censura andrebbe quindi respinta, a prescindere dal fatto che, ad ogni modo, la reclamante non spiega perché le difficoltà legate alle differenze di lingua, cultura e ordinamento giuri­dico con la Cina e i conseguenti ostacoli probatori sarebbero minori in Svizzera che in Estonia.

 

                                   5.   In via sussidiaria la reclamante sostiene di aver reso verosimile pure la seconda causa di sequestro invocata, quella relativa al trafugamento di beni, latitanza o preparazione alla fuga (art. 271 cpv. 1 n. 2 LEF), identificata nell’aumento di capitale della M__________ S.r.l. (un’altra delle società gestite da PINT2 1) sottoscritto nel febbraio del 2021 dall’CO 1 grazie a fondi (pari a € 7 milioni) prelevati dal conto sequestrato.

 

                                5.1   Nella decisione impugnata il primo giudice ha rilevato che nonostante una leggera “tensione finanziaria” l’esercizio 2019 della M__________ S.r.l. si era comunque chiuso con un utile e che la società è azionista di maggioranza di un’altra società gestita da PINT2 1, la G__________ S.p.A, la quale è quotata in bor­sa e non risulta conoscere difficoltà finanziarie. Ha d’altronde esclu­so che eventuali tensioni finanziarie siano indicative dell’intenzio­­ne dell’opponente di sottrarsi ai propri obblighi, precisando che non era il caso dell’aumento di capitale del 26 febbraio 2021, posto che la sequestrante aveva comunque ricevuto in contropartita delle partecipazioni nella M__________ S.r.l.

 

                                5.2   Nel reclamo l’RE 1 sottolinea invece che la situazione finanziaria della G__________ S.p.A è in realtà disastrosa, avendo essa chiuso in perdita tre esercizi consecutivi fino a registrare, nel 2019, un disavanzo superiore a € 15 milioni. Ricordata la sanzione inflitta dalla Consob ad PINT2 1 per aver egli compiuto tra il 2016 e il 2017 operazioni volte a creare nei confronti dell’esterno “la convinzione di un’illusoria solidità della società e del Gruppo, in realtà già al collasso”, la reclamante ribadisce che è illegittimo l’au­­mento di capitale da lui operato nel febbraio del 2021 all’oscuro della moglie a mezzo del conto sequestrato. Per l’RE 1 appare evidente che lo scopo di PINT2 1 nel suo ruolo di amministratore unico dell’CO 1 fosse quello di utilizzare il conto svizzero per tamponare la difficile situazione finanziaria del proprio gruppo, sottraendole quindi il “substrato economico necessario per essere risarcita”.

 

                                5.3   La realizzazione della causa di sequestro prevista all’art. 271 cpv. 1 cifra 2 LEF presuppone la riunione di una circostanza oggettiva (trafugamento di beni, latitanza o preparazione alla fuga) e di una circostanza soggettiva, ossia l’intenzione del debitore sequestrato di sottrarsi all’adempimento delle proprie obbligazioni (Amonn/Wal­ther, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 9a ed. 2013, n. 14 ad § 36 e n. 14 ad § 51; Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. IV, 2003, n. 42 ad art. 271 LEF). Trafuga i suoi beni il de­bitore che li nasconde, regala o vende a prezzi irrisori, oppure che li sposta all’estero, li distrugge, danneggia o grava di pegno (DTF 119 III 92 consid. 3/b; Stoffel in: Basler Kommentar, SchKG II, 2a ed. 2010, n. 69 ad art. 271 LEF). Dal profilo soggettivo, devono sussistere indizi oggettivi e concreti che il debitore fosse cosciente (intenzione o dolo eventuale) che il suo comportamento era idoneo a ostacolare l’esercizio dei diritti del creditore o almeno a renderlo molto più difficile (sentenze della CEF 14.2015.182 del 22 gennaio 2016, consid. 7.2, e 14.2006.64 del 5 settembre 2006, consid. 6.2, con rinvii). Spetta al sequestrante rendere verosimile che il comportamento del debitore configuri una causa di sequestro (sopra consid. 2; sentenze della CEF 14.2015.182, consid. 7.2 [già citata] e 14.2004.91 del 13 gennaio 2005, RtiD 2005 II 789 segg. n. 88c consid. 4.2/a).

 

                                5.4   Nella fattispecie l’unica circostanza oggettiva invocata dalla reclamante a sostegno di una possibile causa di sequestro giusta l’art. 271 cpv. 1 n. 2 LEF è l’aumento di capitale della M__________ S.r.l del 26 febbraio 2021 finanziato con € 7 milioni dall’opponente. Come giustamente rilevato dal Pretore, quest’ultima ha tuttavia ricevuto in contropartita delle partecipazioni in quella società. Non si tratta quindi di un regalo o di una distruzione di attivi. Potrebbe entrare in considerazione l’ipotesi di un trafugamento di beni solo se la situazione finanziaria della M__________ S.r.l fosse tale da considerare che il valore delle partecipazioni acquisite dall’op­-ponente sia da reputare probabilmente nullo o perlomeno sensibilmente inferiore al prezzo pagato.

                             5.4.1   In proposito, il Pretore ha accertato (a pag. 6) che l’esercizio 2019 della M__________ S.r.l. si era chiuso con un utile (doc. N nel­l’inc. __________, recte: doc. O, 2° foglio) e che la società è azio­nista di maggioranza (57%) della G__________ S.p.A, la quale è quotata in borsa e non risulta conoscere difficoltà finanziarie, come si evince da due valutazioni della società fornite dalla Banca __________ e dalla __________ (doc. 20 e 21, recte: V e W del 17 settembre 2020 e 12 marzo 2021).

                             5.4.2   La reclamante si confronta solo molto parzialmente con gli accertamenti del Pretore, limitandosi a sottolineare che la situazione finanziaria della G__________ S.p.A è in realtà disastrosa, avendo essa chiuso in perdita tre esercizi consecutivi fino a registrare, nel 2019, un disavanzo superiore a € 15 milioni, come risulta dalla prima valutazione (doc. V e reclamo ad n. 28). Non contesta inve­ce, né in questa sede né in quella precedente (v. osservazioni al­l’opposizione, ad n. 43-47), l’utile conseguito dalla M__________ S.r.l. nel 2019 e neppure l’“outlook” favorevole risultante dalle valutazioni bancarie della G__________ S.p.A (ribadite nelle osservazioni al reclamo, ad n. 28-29). Dalle cifre fornite dalla Banca Intesa risultano perdite solo per gli anni 2018 e 2019 e stime di utili per il 2020 e 2021 (doc. V pag. 9 alla voce “Net income”). Nulla muta al riguardo la sanzione inflitta dalla Consob ad PINT2 1 per aver egli compiuto tra il 2016 e il 2017 operazioni volte a creare nei confronti dell’esterno “la convinzione di un’illusoria solidità della società e del Gruppo, in realtà già al collasso”. Da una parte perché la sanzione è stata sospesa dalla Corte d’appello di Genova (doc. S e osservazioni al reclamo ad n. 28-29 pag. 14), e dall’altra poiché i fatti sanzionati sono assai anteriori alla cessione dei crediti fatti valere dalla sequestrante, sicché non consentono di ritenere verosimile che il gruppo fosse ancora “al collasso” nel 2019. La reclamante non ha pertanto dimostrato che l’accertamen­­to del Pretore, secondo cui le partecipazioni dell’CO 1 nella M__________ S.r.l. costituiscono un’adeguata contropartita del­l’investimento degli € 7 milioni, è manifestamente errato (giusta l’art. 320 lett. b CPC). In mancanza di un (verosimile) atto oggettivo di trafugamento, anche la seconda causa di sequestro non può essere considerata realizzata.

                                5.5   Per abbondanza va anche rilevato che la reclamante non ha reso verosimile l’elemento soggettivo del preteso trafugamento della somma versata per finanziare l’aumento di capitale della M__________ S.r.l. Infatti, secondo le sue stesse allegazioni lo scopo dell’CO 1 sarebbe stato quello di utilizzare il conto svizzero per tamponare la difficile situazione finanziaria del gruppo diretto dal suo amministratore unico PINT2 1. Ciò però non manifesta l’intenzione o la coscienza dell’opponente di ostacolare l’eser­cizio dei diritti della reclamante, tanto più che quest’ultima non ha reso verosimile che l’aumento di capitale è avvenuto dopo la comunicazione delle cessioni con cui la reclamante ha acquisito i crediti a garanzia dei quali chiede il sequestro. È così inverosimile che l’opponente volesse sottrarsi a debiti verso la sequestrante ancora inesistenti al momento del preteso atto di trafugamento.

                                5.6   Infine, l’affermata diluizione della partecipazione di PINT1 1 nella M__________ S.r.l., a dire della reclamante tenuta all’o­scuro dell’aumento di capitale (reclamo n. 30), è senza rilievo per la questione di un ipotetico atto di trafugamento di cui sarebbe stata vittima l’RE 1, non PINT1 1. Dall’atto notarile prodotto da quest’ultima (doc. 45) si evince del resto che era stata convocata all’assemblea di delibera dell’aumento di capitale.

                                   6.   In definitiva, stante l’assenza di uno dei tre presupposti (cumulativi) stabiliti dalla legge per la concessione del sequestro (art. 272 cpv. 1 LEF), il reclamo – nella misura in cui è ricevibile – va pertanto respinto senza che sia necessario esaminare le ulteriori censure sollevate dalla reclamante relative alla verosimiglianza del credito.

                                   7.   La tassa del presente giudizio, stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), come le ripetibili, determinate in virtù dell’art. 11 cpv. 1-2 RTar (RL 178.310) per il rinvio dell’art. 96 CPC, seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC).

                                   8.   Circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 4'589'620.– supera ampiamente la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

 

 

 

Per questi motivi,

 

pronuncia:             1.   Nella misura in cui è ricevibile, il reclamo è respinto.

 

                                   2.   Le spese processuali di complessivi fr. 3'000.– relative al presente giudizio, già anticipate dalla reclamante, sono poste a suo carico. Essa rifonderà all’CO 1 fr. 15'000.– per ripetibili.

 

                                   3.   Notificazione a:

 

–  

     ;

–     .

 

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.

 

 

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                            La vicecancelliera

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Può essere fatta valere unicamente la violazione di diritti costituzionali (art. 98 LTF). Il termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 2 LTF).