Incarto n.
14.2021.159

Lugano

30 maggio 2022

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello

 

 

 

composta dei giudici:

Jaques, presidente

Walser e Grisanti

 

vicecancelliera:

Villa

 

 

statuendo nella causa __________ (rigetto definitivo dell’opposizione) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, promossa con istanza 7 dicembre 2020 da

 

 

 RE 1

(patrocinato dall’__________ PA 1, )

 

 

contro

 

 

 CO 1

(patrocinato dall’__________ PA 2, )

 

 

 

 

 

giudicando sul reclamo del 14 ottobre 2021 presentato da RE 1 contro la decisione emessa il 30 settembre 2021 dal Pretore;

 

ritenuto

 

in fatto:                   A.   Con ordinanza del 27 novembre 2019, il Tribunale ordinario di T__________ ha accolto il “ricorso ex art. 702bis C.P.C.” presentato da RE 1 il 2 aprile 2019 stabilendo il giorno 13 luglio 2011 quale termine entro il quale il resistente contumace CO 1 avrebbe dovuto restituire il mutuo di € 70'000.– concessogli dal ricorrente con scrittura privata del 13 luglio 2011.

                                  B.   Con decreto ingiuntivo telematico provvisoriamente esecutivo del 10 febbraio 2020 (n. __________), il Tribunale ordinario di T__________ ha ingiunto a CO 1 di pagare a RE 1:

                                         “1.  la somma di € 70'000.–;

                                          2.  gli interessi al saggio legale dal 13.07.2011 al 05.02.2020 e gli interessi di mora ex art. 1284 comma 4 c.c. dal 6.2.2020 al saldo effettivo;

                                          3.  le spese della procedura d’ingiunzione, liquidate in € 2.135.– per compensi e € 406.50 per esposti, oltre al 15% a titolo di rimborso forfettario ex art. 2 secondo comma del D.M. n. 55/14, i.v.a. e c.p.a. se dovute per legge”,

                                         avvertendo la parte ingiunta del diritto di proporre opposizione nel termine perentorio di quaranta giorni dalla notifica e che in caso contrario il decreto sarebbe diventato definitivo.

 

                                  C.   Con precetto esecutivo n. __________ emesso il 20 ottobre 2020 dal­l’Ufficio d’esecuzione di Lugano, RE 1 ha escus­so CO 1 per l’incasso di fr. 74'900.–, indicando quale causa del credito il “Prestito accertato giudizialmente (decreto ingiun­tivo esecutivo del 10.2.2020), Euro 70'000.–”, di fr. 6'452.67 (per “interessi al saggio legale dal 13.7.2011 al 5.2.2020, euro 6'030.54”), fr. 4'169.77 (per “interessi di mora dal 6.2.2020 al 16.10.2020, Euro 3'869.99”), fr. 3'179.83 (per “Spese procedure ingiunzione italiana Euro 2.135 + 350+372.35+114.31+406.50”) e fr. 5'412.04 (per “spe­se procedimento Tribunale T__________ r.g.n. __________, Euro 3'972.00+ 595.8+182.71+307.48”).

 

                                  D.   Nel frattempo, il suddetto decreto è stato dichiarato “definitivamen­te esecutivo” dal Tribunale di T__________ il 18 novembre 2020.

 

                                  E.   Avendo CO 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza del 7 dicembre 2020 RE 1 ne ha chiesto il rigetto definitivo alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, previo esame unicamente pregiudiziale del carattere esecutivo in Svizzera della decisione estera invocata. Nel termine impartito, il convenuto si è opposto all’istanza con osservazioni scritte del 5 febbraio e con un complemento dell’8 febbraio 2021. Mediante replica e duplica inoltrate spontaneamente il 19 e il 26 febbraio 2021, le parti hanno ribadito le loro rispettive e contrastanti posizioni.

 

                                  F.   Statuendo con decisione del 30 settembre 2021, il Pretore ha respinto l’istanza, ponendo a carico dell’istante le spese processuali di fr. 300.– e un’indennità di fr. 1'500.– a favore del convenuto.

 

                                  G.   Contro la sentenza appena citata RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 14 ottobre 2021 per ottener­ne l’annullamento e l’accoglimento dell’istanza, protestate spese e ripetibili. Nelle sue osservazioni del 12 novembre 2021, CO 1 ha concluso per la reiezione del reclamo, cui l’istante ha replicato spontaneamente il 24 novembre 2021, confermando le sue richieste.

 

Considerando

 

in diritto:                 1.   La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’oppo­­sizione – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.

                                1.1   Pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Visto che la notifica è avvenuta in concreto al patrocinatore di RE 1 il 4 ottobre 2021, il termine d’impugnazione è scaduto giovedì 14 ottobre. Presentato quello stesso giorno (data del timbro postale), il reclamo è dunque tempestivo.

                                1.2   La Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate (art. 321 cpv. 1 CPC) contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 con­sid. 2.2.4). Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).

 

                                   2.   In virtù degli art. 80 e 81 LEF, il giudice pronuncia il rigetto definitivo dell’opposizione ove il credito posto in esecuzione sia fondato su una decisione giudiziaria esecutiva o un titolo parificato, a meno che l’escusso provi con documenti che dopo l’emanazione della decisione il debito è stato estinto, il termine per il pagamento è stato prorogato o che è intervenuta la prescrizione. La procedura di rigetto è una procedura sommaria documentale (Aktenprozess), il cui scopo non è di accertare l’esistenza del credito posto in esecuzione bensì l’esistenza di un titolo esecutivo. Il giudice verifica solo la forza probatoria del titolo prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi conferisce forza esecutiva senza indugio (art. 84 cpv. 2 LEF) ove l’escusso non dimostri immediatamente una delle eccezioni liberatorie enumerate all’art. 81 LEF (DTF 139 III 446, consid. 4.1.1).

                                         Il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni e titoli assimilati esteri è regolato dalle convenzioni bilaterali o multilaterali conclu­se dalla Svizzera o, per difetto, dalla LDIP (art. 25 segg. e 28 LDIP, art. 81 cpv. 3 LEF; Staehelin in: Basler Kommentar, SchKG I, 3a ed. 2021, n. 59 ad art. 80 LEF). Trattandosi in particolare di una decisione estera di condanna al pagamento di una somma di denaro o alla fornitura di garanzie, l’eventuale pronuncia del rigetto definitivo dell’opposizione presuppone, in via pregiudiziale, un esa­me dell’esecutività della decisione in Svizzera (cosiddetto “exequatur; Staehelin, op. cit., n. 59 e 67 segg. ad art. 80), che per quelle emesse in Italia è disciplinata dalla Convenzione di Lugano del 30 ottobre 2007 concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (CLug, RS 0275.12).

 

                                   3.   Nella decisione impugnata, il Pretore ha anzitutto considerato che il decreto ingiuntivo telematico provvisoriamente esecutivo prodotto dall’istante, in quanto successivamente dichiarato definitivamente esecutivo con decreto del medesimo Tribunale di T__________ che l’ha emesso, può essere riconosciuto ed eseguito in Svizzera. Egli ha tuttavia ritenuto fondata l’eccezione sollevata dal convenuto in base all’art. 34 n. 1 LEF (recte: art. 34 n. 2 CLug), secondo cui il decreto ingiuntivo non gli sarebbe mai stato notificato al proprio domicilio in Svizzera, dove risulta effettivamente risiedere dal 1° settembre 2014. Il primo giudice si è convinto della tesi del convenuto soprattutto sulla scorta di quanto riportato dall’ufficiale italiano addetto alle notifiche in calce alla relata di notifica del 6 maggio 2019, ossia che non era stato possibile notificare a CO 1 il “ricorso ex art. 702bis C.P.C.” poiché “da informazioni assunte in loco [egli] risulta trasferito in Svizzera”. A mente sua, al momento della notifica del ricorso e del decreto ingiuntivo tale circostanza doveva essere nota all’istante, il quale non sembra aver riscontrato particolari difficoltà a reperire l’indirizzo dell’escusso per avviare l’esecuzione e la successiva procedura di rigetto in esame. Non essendovi agli atti alcuna traccia che il decreto sia stato notificato al domicilio del convenuto in tempo utile e in modo tale da permettergli di difendersi, il Pretore ha respinto l’istanza.

 

                                   4.   Nel reclamo RE 1 rimprovera al Pretore di essersi fondato su semplici ipotesi prive di riscontro oggettivo, in particolare su un documento agli atti che accenna – in modo del tutto generico e privo d’indicazioni precise – a un possibile trasferimen­to in Svizzera del convenuto. Contesta di essere venuto a conoscenza del nuovo domicilio di CO 1 a M__________ prima di avviare la procedura esecutiva in oggetto, giacché gli accertamen­ti e le verifiche da lui regolarmente effettuati tra marzo del 2019 e luglio del 2020 hanno sempre confermato quale ultimo indirizzo del convenuto quello in via __________ a T__________, l’unico noto a lui e alle competenti autorità giudiziarie durante la procedura in Italia. Il reclamante ribadisce la correttezza della notifica degli atti giudiziari italiani e in particolare del decreto ingiuntivo, depositati conformemente a quanto previsto dall’art. 143 CPCit. presso la Casa comunale dell’ultima residenza dell’escusso resosi irreperibile, sicché a suo dire è esclusa l’applicabilità dell’art. 34 n. 2 CLug invocato dal Pretore. Non si capacita poi su che basi il primo giudice possa affermare ch’egli non avrebbe avuto difficoltà a rintracciare il domicilio in Svizzera del convenuto, dal momento che i documenti prodotti con l’istanza attestano il contrario.

 

                                   5.   In ogni stadio di causa, il giudice esamina d’ufficio (art. 57 CPC), a prescindere dalle allegazioni delle parti, se la documentazione prodotta costituisce valido titolo di rigetto dell’opposizione (DTF 140 III 377 consid. 3.3.3), fermo restando che in sede di reclamo l’esame d’ufficio è limitato alle carenze manifeste (DTF 147 III 178 consid. 4.2.1).

 

                                5.1   Nella fattispecie, a sostegno della propria pretesa RE 1 ha prodotto il decreto ingiuntivo telematico provvisoriamente esecutivo emesso il 10 febbraio 2020 dal Tribunale ordinario di T__________ (doc. E accluso all’istanza). Poiché dichiarato definitivamente esecutivo giusta l’art. 647 CPCit. dalla medesima autorità il successivo 18 novembre 2020 (doc. F, quarto foglio), lo stes­so costituisce di principio una decisione ai sensi dell’art. 32 CLug ed è con ciò passibile di essere (seppur in via pregiudiziale) riconosciuto ed eseguito in Svizzera e di costituire un valido titolo di rigetto definitivo dell’opposizione (sentenza della CEF 14.2019.125 del 20 novembre 2019, RtiD 2020 II 928 n. 37c, consid. 5.1/c).

 

                                5.2   Il Pretore ha tuttavia ritenuto adempiuta l’eccezione sollevata dal convenuto in base all’art. 34 n. 2 CLug, accertando che il ricorso e il decreto ingiuntivo non gli sono stati notificati al proprio domicilio di M__________, dove risulta effettivamente risiedere dal 1° settembre 2014, e che il trasferimento in Svizzera era, o comunque doveva essere noto all’istante, dal momento che è indicato sulla relata di notifica del 6 maggio 2019 e che l’istante non ha osservato particolari difficoltà a reperire l’indirizzo del convenuto prima di avviare l’esecuzione e la causa di rigetto dell’opposizione.

 

                             5.2.1   Come sostenuto dal reclamante, gli accertamenti del Pretore sono manifestamente errati, perlomeno in parte, laddove ritiene che il trasferimento del convenuto in Svizzera doveva essere noto all’i­­stante, mentre dall’indeterminatezza dell’accertamento dell’uffi­cia-le giudiziario, secondo cui da informazioni assunte in loco risulta trasferito in Svizzera (doc. B, 3° foglio), poteva tutt’al più ipotizzare un simile trasferimento, tanto più che le autorità italiane hanno apparentemente reputato che CO 1 fosse del tutto irreperibile, visto che hanno considerato efficace la notifica presso la Casa comunale del suo ultimo domicilio noto in conformità all’art. 143 CPCit., che prescrive appunto tale modo di notifica in caso d’irre­­peribilità del destinatario. D’altronde non si evince dagli atti che l’istante avrebbe potuto reperire agevolmente l’indirizzo del convenuto in Svizzera già nel 2019-2020 in occasione della procedura svoltasi in Italia, ancorché RE 1 sia rimasto del tutto vago sulle “voci e successivi accertamenti” in base alle quali avrebbe scoperto casualmente l’indirizzo di M__________ (reclamo, ad n. 45).

 

                             5.2.2   Ciò posto, siccome il reclamante chiede unicamente la riforma della sentenza impugnata e la causa è matura per il giudizio, la Camera può statuire essa stessa senza rinviarla al primo giudice per nuovo giudizio, conformemente al principio di economia processuale (art. 327 cpv. 3 lett. b CPC).

 

                                   6.   Secondo l’art. 34 n. 2 CLug la decisione non è riconosciuta “se la domanda giudiziale o atto equivalente non è stato notificato o comunicato al convenuto contumace in tempo utile e in modo tale da poter presentare le proprie difese eccetto qualora, pur avendone avuto la possibilità, egli non abbia impugnato la decisione”. La Svizzera ha espresso una riserva sull’eccezione (“eccetto qualora […]”) prevista nella parte finale della norma (art. III n. 1 del Protocollo n. 1).

 

                                6.1   A differenza del precedente art. 27 n. 2 vCL, l’art. 34 n. 2 della nuova Convenzione di Lugano del 30 ottobre 2007, in vigore dal 1° gennaio 2011, non esige più che la notifica della domanda giudiziale sia avvenuta “regolarmente” (“ordnungsgemäss”), ossia con­formemente alle regole del diritto procedurale determinante. Con l’attuale regime una notifica formalmente viziata impedisce l’ese­­cuzione ai sensi dell’art. 38 cpv. 1 CLug solo nel caso in cui il convenuto contumace è stato effettivamente impossibilitato a pren­dere parte al procedimento e a far valere i propri diritti (sentenze del Tribunale federale 5A_230/2012 del 23 ottobre 2012 consid. 4.1 e 5A_711/2018 del 9 gennaio 2019 consid. 6.3.1; Staehelin, op. cit., n. 71b ad art. 80; Bucher in: Commentaire romand, LDIP, 2011, n. 35 ad art. 34 CLug). Lo scopo della revisione era in particolare di eliminare il potenziale abuso dei diritti di difesa che permetteva la precedente norma al convenuto, il quale, pur effettivamente a conoscenza dell’atto introduttivo d’istanza, poteva eccepire una mera informalità per ostacolare l’exequatur (Walther in: Dasser/Oberhammer [curatori], Handkommentar LugÜ, 3a ed. 2021, n. 49 ad art. 34 CLug). L’esigenza della regolarità della notifica non è però stata del tutto eliminata. Se l’atto introduttivo d’istanza è stato regolarmente notificato al convenuto, si presume che i suoi diritti di difesa siano stati garantiti, mentre viceversa gravi carenze in materia di notifica devono essere considerate come un forte indizio del fatto che in fase di avvio della procedura non è stato garantito al debitore un adeguato diritto di essere sentito (Walther, op. cit., n. 50-52 ad art. 34; Messaggio del 18 febbraio 2009 concernente la revisione della Convenzione di Lugano, FF 2009 1464).

 

                                6.2   Di principio, l’onere della prova del motivo di rifiuto dell’exequatur grava sulla parte opponente (DTF 138 III 88 consid. 3.5.3; Wal­ther, op. cit., n. 2 ad art. 34; Schuler/Marugg in: Basler Kommentar, Lugano-Übereinkommen, 2a ed. 2016, n. 3 ad art. 34 CLug). La regola è però discutibile quanto al motivo dell’art. 34 n. 2 CLug, visto il suo scopo, ossia la garanzia dei diritti di difesa del convenuto contumace (la questione è stata lasciata aperta nella sentenza del Tribunale federale 5A_663/2016 del 31 maggio 2017 consid. 3). In ogni caso, vertendo la prova su un fatto negativo dal punto di vista del convenuto – l’assenza di notifica in tempo utile – le regole della buona fede processuale impongono al minimo all’istante di collaborare alla procedura probatoria, segnatamente offrendo la prova del contrario (cfr. DTF 119 II 306 consid. 1/b/aa; sentenze del Tribunale federale 4A_364/2013 del 5 marzo 2014 consid. 6.6.4 e 4A_225/2008 del 12.8.2008 consid. 4.2).

 

                                6.3   L’esigenza di effettività della notifica parrebbe logicamente escludere la validità delle notifiche “fittizie” o “sostitutive” come le notifiche edittali o per interposta persona (Jolanta Kren Kostkiewicz/ Rodrigo Rodriguez, Internationale Rechtshilfe in Zivilsachen, 2013, n. 168; dubitativi: Rodriguez/Weingart in: Zürcher Kommentar zum IPRG I, 3a ed. 2018, n. 74 ad Vorbem. art. 11-11c LDIP; per quanto riguarda l’exequatur secondo la LDIP: Alexander R. Mar­kus, Internationales Zivilprozessrecht, n. 1545 ad § 10). Numerosi Stati, tra cui la Svizzera (art. 11 PCF, 141 CPC o 66 cpv. 4 n. 1 e 2 LEF), prevedono però vie di notifica fittizia, in particolare quando il domicilio del destinatario non può essere identificato malgrado le ricerche ragionevolmente esigibili, oppure perché questi si sottrae alla notificazione (Markus, op. cit., n. 169 segg.) o non segnala di aver cambiato residenza benché la causa fosse già pendente o egli dovesse aspettarsi un procedimento giudiziario imminente (Domej/Oberhammer in: Anton K. Schnyder (ed.), Lugano-Übereinkommen zum internationalen Zivilverfahrensrecht, 2011, n. 40 ad art. 34 CLug).

 

                             6.3.1   Occorre infatti ponderare tra la protezione dei legittimi diritti di di-fesa del convenuto e la pretesa non meno legittima dell’attore al­l’esecuzione della sentenza estera definitiva entro un termine ragionevole (Rodriguez/Weingart, op. cit., n. 74; Kren Kostkie­wicz/Rodriguez, op. cit., n. 170). Del resto l’art. 1 cpv. 2 della Convenzione dell’Aia del 15 novembre 1965 relativa alla notificazione e alla comunicazione all’estero degli atti giudiziari e extragiudiziari in materia civile o commerciale (CLA65; RS 0.274.131), applicabile a tutte le notifiche all’estero tra Stati (tranne l’Austria) che sono parte della Convenzione di Lugano, esclude la sua applicazione quando l’indirizzo del destinatario non è conosciuto. In tal caso decade quindi l’obbligo di notifica effettiva anche per gli Stati che, come la Svizzera, non hanno fatto uso della riserva del­l’art. 15 cpv. 2 CLA65 (contra: Rodriguez/Weingart, op. cit., n. 72). Ciò vale anche per la Convenzione dell’Aia del 1954 (CLA54, RS 0.274.12: (Danielle, Gauthey/Alexander R. Markus, L’entraide judiciaire internationale en matière civile, 2014, n. 485).

 

                             6.3.2   La notifica edittale dell’atto introduttivo d’istanza non è pertanto di per sé lesiva dell’art. 34 n. 2 CLug, ma la sua efficacia in ambito internazionale è subordinata al criterio autonomo (secondo la CLug) del rispetto effettivo dei diritti di difesa del convenuto a prescindere dal rispetto delle norme interne dello Stato in cui è avvenuta la pubblicazione (sentenza del Tribunale federale 5A_299/2020 del­l’11 agosto 2021 consid. 3.5.2) e dagli (eventuali) accertamenti delle autorità dello Stato d’origine in merito, che possono essere riesaminati liberamente dal giudice dell’exequatur (Jan Krophol­ler/Jan von Hein, Europäisches Zivilprozessrecht, 9a ed. 2011, n. 45 ad art. 34 EuGVO; Schuler/Marugg, op. cit., n. 27 ad art. 34; Bucher, op. cit., n. 32 ad art. 34). Le circostanze determinanti al riguardo devono essere esaminate caso per caso (Danielle Gau­they/Alexander R. Markus, L’entraide judiciaire internationale en matière civile, 2014, n. 500; Walther, op. cit., n. 61 ad art. 34), ponderando gli interessi in presenza. Il ricorso alla notifica edittale richiede di principio almeno un preventivo tentativo di notifica effettiva, se non un secondo ove non si possa escluderne il successo in un lasso di tempo ragionevole (Rodriguez/ Weingart, op. cit., n. 74; Kostkiewicz/Rodriguez, op. cit., n. 170). Non è necessario che il convenuto venga effettivamente a conoscenza dell’atto, basta che ne abbia avuto la possibilità effettiva e tempestiva (Schuler/Marugg, op. cit., n. 27 seg. e 40a ad art. 34 CLug). La notifica deve ad ogni modo essere considerata efficace se tutto quello che era possibile è stato fatto per informare il convenuto della domanda (Bucher, op. cit., n. 33 ad art. 34). Salvo circostanze particolari, ciò presuppone che siano effettuate le debite ricerche ragionevolmente esigibili (cfr. art. 141 cpv. 1 lett. a CPC) per rintracciare la nuova residenza.

                                6.4   Nel caso in esame è incontestato che il decreto ingiuntivo italiano in oggetto (doc. E) costituisca, unitamente al “ricorso ex art. 633 C.P.C.” (doc. D), una “domanda giudiziale o atto equivalente” ai sensi dell’art. 34 n. 2 CLug (DTF 123 III 381-2 consid. 3/b; Wal­ther, op. cit., n. 46 ad art. 34 CLug). Dalla documentazione agli atti, in particolare dalla “relazione di notificazione” sottoscritta il 12 giugno 2020 dall’Ufficiale giudiziario della Corte d’appello di T__________ (doc. F, primo foglio) risulta che sia il ricorso per la concessione del decreto ingiuntivo, sia il decreto ingiuntivo medesimo e il successivo atto di precetto sono stati notificati a CO 1 nella modalità prevista dall’art. 143 CPCit. in caso d’irreperibilità del destinatario, vale a dire mediante deposito presso la Casa comunale di T__________, ossia della sua ultima residenza nota in Italia.

 

                             6.4.1   Contrariamente a quanto pare credere il reclamante, il fatto che le autorità italiane competenti abbiano considerato valida la notifica del decreto ingiuntivo e dell’atto di precetto presso la Casa comunale ai sensi dell’art. 143 CPCit. non è vincolante per il giudice dell’exequatur e non esclude l’applicazione dell’art. 34 n. 2 CLug, secondo cui non è determinante la regolarità formale della notifi­ca, bensì il fatto che la notifica o la comunicazione al convenuto contumace sia avvenuta “in tempo utile e in modo tale da poter presentare le proprie difese”. La valutazione autonoma di queste esigenze rientra nell’esclusiva competenza del giudice dell’exequatur (sopra consid. 6.3.2). Ciò posto, il Pretore era ovviamente tenuto a prendere in considerazione l’operato delle autorità italiane, ma era anche legittimato a tenere conto di altre circostanze e di valutare tutti gli elementi raccolti in modo autonomo.

 

                             6.4.2   Non è contestato, e comunque risulta dagli atti, che il convenuto non era (più) domiciliato a T__________ al momento in cui è stata tentata la notifica dei noti atti giudiziari, e men che meno presso la Casa comunale (in particolare doc. B, 4° foglio). La notifica di cui il Pretore doveva verificare la conformità con l’art. 34 n. 2 CLug è pertanto di tipo fittizio. La sua validità dal profilo convenzionale era subordinata all’effettuazione di almeno un tentativo di notifica effettiva e delle indagini ragionevolmente esigibili per rintracciare la nuova residenza (sopra consid. 6.3.2).

 

                             6.4.3   Dalla relata di notifica del 6 maggio 2019 (doc. B, terzo foglio), si evince che l’ufficiale giudiziario incaricato di notificare il “ricorso ex art. 702bis C.P.C.” (sopra ad A) si è presentato presso la residenza di CO 1 in via __________ (scala C) a T__________ senza reperirlo e ha attestato che “da informazioni assunte in loco risulta trasferito in Svizzera”. Non sono documentate altre indagini effettuate secondo “l’ordinaria diligenza”, di cui si sarebbe dovuto dare conto nella relata stessa (ordinanza n. 8638/ 2017 del 3 aprile 2017 della Corte di cassazione, sez. 6 civile), tanto meno per il “ricorso ex art. 633 C.P.C.” e il decreto ingiuntivo (doc. F, primo foglio). Non si deduce null’altro dal rubrum dell’ordinanza 27 novembre 2019 del Tribunale di T__________ (doc. C e sopra ad A), che indica CO 1 come “già residente in T__________ __________, irreperibile all’in­­dirizzo. RESISTENTE CONTUMACE”, poiché menziona solo l’irrepe­­ribilità del convenuto all’ultimo indirizzo noto e non dà atto di ricerche volte a reperire il nuovo indirizzo, men che meno in Svizzera.

 

                             6.4.4   Il reclamante allega di aver operato preventivamente tutti gli accertamenti necessari al fine di compiutamente rintracciare il convenuto, provvedendo periodicamente al loro aggiornamento, e cita al riguar­do i doc. J, K e L acclusi alla replica spontanea. Ci si potrebbe anzitutto interrogare sulla ricevibilità di questi documenti, rammentato che le allegazioni e i mezzi di prova nuovi sono ammessi dopo la fine dello scambio degli allegati ordinato dal giudice solo se non era possibile addurli prima nemmeno con la diligenza ragionevolmente esigibile nel senso dell’art. 229 cpv. 1 lett. b CPC (DTF 146 III 240 consid. 3.1; sentenza della CEF 14.2021.84 del 22 novembre 2021 consid. 5.1), ciò di cui si può dubitare nella fattispecie, giacché l’istante non poteva ignorare che il decreto ingiuntivo era stato emesso in contumacia. Sia come sia, i due certificati di residenza storica della Città di T__________ e l’estratto dell’anagrafe elettronico della medesima città confermano solo quanto già noto da tempo, ovvero che CO 1 è irreperibile all’indirizzo di via __________ almeno dal 4 giugno 2018, data della sua cancellazione dall’anagrafe per irreperibilità. Da parte sua, il rapporto d’informazioni commerciali della Cerved datato 7 settembre 2020 (doc. M) è posteriore al deposito del decreto ingiuntivo presso la Casa comunale di T__________, il 3 marzo 2020 (doc. F, a tergo dell’atto di precetto). Il reclamante non ha fornito la controprova che gli spettava (sopra consid. 6.2). Non ha dimostrato di aver effettuato le indagini ragionevolmente esigibili per rintracciare la nuova residenza del convenuto in Svizzera (consid. 6.3.2).

 

                             6.4.5   Appare d’altronde verosimile che l’istante sapesse della nuova residenza del convenuto in Svizzera già dal 2016, come risulta dalla dichiarazione scritta 7 febbraio 2021 di TE 1, il quale afferma di aver intrattenuto rapporti commerciali con entrambe le parti (doc. 5). RE 1 non si è espresso in merito nel reclamo, non ha ritenuto utile presentare una replica spontanea sulla questione ribadita da CO 1 nelle osservazioni, e in prima sede si era limitato a contestare in toto la dichiarazione di TE 1, senza motivazione, salvo indicare che l’attività e gli atti delle competenti autorità giudiziarie italiane avrebbero un’efficacia di gran lunga superiore (replica, ad 19). Se non che, come visto (sopra con-sid. 6.4.3), il reclamante non ha documentato le ricerche che avrebbero effettuato le autorità giudiziarie italiane. In queste circostanze, non vi sono particolari motivi di dubitare delle dichiarazioni scritte di TE 1, che sono in sé ammissibili nella procedura sommaria (sentenza 14 2016.113 del 22 novembre 2016 consid. 7.3 e il rinvio).

 

                                   7.   Secondo il reclamante l’atteggiamento omissivo assunto da CO 1 renderebbe ancor più censurabili le conclusioni del Pretore. Sottolinea al proposito come la controparte non si sia premurata d’informare gli uffici competenti in merito al cambiamento di domicilio, lasciando come unica traccia quello di T__________ – dove dagli atti prodotti in prima sede risultava peraltro ancora risiedere a febbraio 2021 – né di reagire, una volta venuto a conoscenza degli atti giudiziari, presentando un’eventuale opposizione tardiva nel termine di quaranta giorni e impendendo in tal modo al decreto ingiuntivo di diventare definitivamente esecutivo. Per l’istante la contumacia del convenuto è pertanto da ricondurre unicamente al comportamento di quest’ultimo.

 

                                7.1   Certo, è ammessa la validità della notifica edittale sotto l’angolo dell’art. 34 n. 2 CLug nei casi in cui il destinatario non segnala di aver cambiato residenza, benché la causa fosse già pendente o egli dovesse aspettarsi un procedimento giudiziario imminente (sopra consid. 6.3). Si può infatti considerare in simili ipotesi che il destinatario avrebbe avuto la possibilità effettiva di difendersi se non si fosse volontariamente sottratto alla notificazione. Invece la semplice inosservanza di un obbligo amministrativo di annuncio di cambio di domicilio non basta (Domej/Oberhammer, op. cit., n. 40 ad art. 34). Nel caso di specie, CO 1 risulta domiciliato a M__________ già dal 2014 (doc. 2 e 6) e ad ogni modo è irreperibile a T__________ già prima del giugno del 2018 (sopra 6.4.4). Ora, il reclamante ha iniziato la causa in Italia il 2 aprile 2019 (doc. B) e non ha menzionato circostanze dalle quali si possa inferire che il convenuto dovesse ritenere imminente la causa già nel 2018, motivo per cui l’omissione di segnalare il trasloco non può essere parificata a un tentativo di ostacolare la notifica degli atti giudiziari. Anche su questo punto il reclamo si rivela infondato.

 

                                7.2   Infine, il fatto che CO 1, una volta venuto a conoscenza degli atti giudiziari, non ha presentato opposizione tardiva entro quaranta giorni non è di rilievo sotto il profilo dell’art. 34 n. 2 CLug. In effetti, la riserva della Svizzera impediva al Pretore di respingere il motivo di diniego dell’art. 34 n. 2 CLug opponendo al convenuto che, “pur avendone avuto la possibilità, [non aveva] impugnato la decisione (sopra consid. 6). L’opposizione tardiva va annoverata tra i mezzi d’impugnazione, il cui mancato uso non può essere invocato dal giudice dell’exequatur svizzero per negare una violazione dei diritti di difesa del convenuto contumace cui non è giunto l’atto introduttivo d’istanza prima dell’emissione della decisione. Ciò segna la sorte del reclamo.

 

                                   8.   La tassa del presente giudizio, stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), come le ripetibili, determinate in virtù dell’art. 11 cpv. 1-2 RTar (RL 178.310) per il rinvio dell’art. 96 CPC, seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC).

 

                                   9.   Circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 94'114.31, raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

 

 

Per questi motivi,

 

pronuncia:              1.   Il reclamo è respinto.

 

                                   2.   Le spese processuali di complessivi fr. 600.– relative al presente giudizio, già anticipate dal reclamante, sono poste a suo carico. Egli rifonderà a CO 1 fr. 3'200.– per ripetibili.

 

                                   3.   Notificazione a:

 

–     ;

–    .

 

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.

 

 

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                            La vicecancelliera

 

 

 

 

 

 

 

 

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).