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Incarto n. |
Lugano 5 maggio 2022
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In nome |
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La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello |
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composta dei giudici: |
Jaques, presidente Walser e Grisanti |
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vicecancelliera: |
Bertoni |
statuendo nella causa SO.2020.3904 (rigetto provvisorio dell’opposizione) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, promossa con istanza 3 settembre 2020 dalla
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RE 1 (patrocinato dall’__________ PA 1, __________)
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contro |
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CO 1 (patrocinato dall’__________ PA 2, __________)
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giudicando sul reclamo del 14 ottobre 2021 presentato dalla RE 1 contro la decisione emessa il 5 ottobre 2021 dal Pretore;
ritenuto
in fatto: A. Il 4 maggio 2018 la RE 1 (rappresentata dalla socia gerente PI 1), CO 1 e PI 1 (a nome proprio quale socia e debitrice solidale con il committente CO 1), hanno firmato un accordo di liquidazione delle prestazioni relative all’edificazione dei fondi da __________ a __________, __________ e __________ RFD di __________, convenendo che CO 1 e PI 1 s’impegnavano a corrispondere ciascuno la metà delle fatture emesse dalla società “per prestazioni”, di fr. 300'000.– complessivi (punto 1), e “per prestiti”, di fr. 130'000.–(punto 2). Per le prime fatture, CO 1 si obbligava a pagare fr. 150'000.– “entro 5 anni […] mediante segnalazioni clienti, intermediazioni di vendita per oggetti che lo RE 1 detiene nel proprio portafoglio, o mediante nuovi progetti” da lui portati. Sempre per il pagamento delle fatture “per prestazioni”, le parti hanno convenuto i seguenti “termini generali e condizioni”:
“Lo RE 1 non potrà promuovere una causa per richiedere soldi in contanti se non dietro prestazioni come pattuite al punto 1 e dovrà mettere a disposizione di CO 1 clienti, oggetti e tutto l’occorrente affinché la somma pattuita venga pagata per mezzo di intermediazioni immobiliari, che le parti effettueranno nel periodo di 5 anni. Ev. residui di pagamento non ancora soluti entro i 5 anni verranno dilazionati nel tempo fino a decorrenza dell’intero saldo residuo.”
A mano, PI 1 ha aggiunto che “su questo importo lo RE 1 non potrà fare precetti esecutivi nei confronti di CO 1”.
B. Con precetto esecutivo n. __________ emesso il 12 giugno 2019 dall’Ufficio d’esecuzione di Lugano, la RE 1 ha escusso CO 1 per l’incasso di fr. 150'000.– oltre agli interessi del 5% dal 4 maggio 2018, indicando quale causa del credito l’ “Offerta di liquidazione __________ – Conciliazione / Riconoscimento di debito CO 1 / PI 1 RE 1 del 04.05.2018”.
C. Avendo CO 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza del 3 settembre 2020 la RE 1 ne ha chiesto il rigetto provvisorio alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5. Nel termine impartito, il convenuto si è opposto all’istanza mediante osservazioni scritte del 25 settembre 2020. Con replica spontanea del 30 settembre 2020 e duplica spontanea del 12 ottobre 2020 le parti hanno ribadito le loro posizioni contrastanti.
D. Statuendo con decisione del 5 ottobre 2021, il Pretore ha respinto l’istanza, ponendo a carico dell’istante le spese processuali di fr. 300.– e un’indennità di fr. 1'300.– a favore del convenuto.
E. Contro la sentenza appena citata la RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 14 ottobre 2021 per ottenerne l’annullamento e l’accoglimento dell’istanza, protestate spese e ripetibili. Stante il prevedibile esito dell’odierno giudizio, il reclamo non è stato notificato alla controparte per osservazioni.
Considerando
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’opposizione – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.
1.1 Pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Visto che la notifica è avvenuta in concreto al patrocinatore della RE 1 il 6 ottobre 2021, il termine d’impugnazione è scaduto sabato 16 ottobre, per cui la scadenza è stata riportata a lunedì 18 ottobre (art. 142 cpv. 3 CPC per il rinvio dell’art. 31 LEF). Presentato il 14 ottobre 2021 (data del timbro postale), il reclamo è dunque senz’altro tempestivo.
1.2 La Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate (art. 321 cpv. 1 CPC) contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 consid. 2.2.4). Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).
2. In virtù dell’art. 82 LEF, il giudice pronuncia il rigetto provvisorio dell’opposizione ove il credito posto in esecuzione sia fondato su un riconoscimento di debito constatato mediante atto pubblico o scrittura privata (cpv. 1), a meno che l’escusso sollevi e giustifichi immediatamente eccezioni tali da infirmare il riconoscimento di debito (cpv. 2). La procedura di rigetto è una procedura sommaria documentale (Aktenprozess), il cui scopo non è di accertare l’esistenza del credito posto in esecuzione, bensì l’esistenza di un titolo esecutivo (DTF 147 III 178 consid. 4.2.1), così da determinare rapidamente i ruoli delle parti in un eventuale processo ordinario (art. 79 o 83 cpv. 2 LEF; sentenza del Tribunale federale 5A_552/ 2021 del 5 gennaio 2022 consid. 2.3). Il giudice verifica solo la forza probatoria del titolo prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi conferisce forza esecutiva senza indugio (art. 84 cpv. 2 LEF) ove l’escusso non renda immediatamente verosimili eccezioni liberatorie, in linea di massima mediante documenti (art. 254 cpv. 1 CPC; DTF 145 III 163 consid. 5.1). La decisione di ri-getto provvisorio dispiega solo effetti di diritto esecutivo, senza regiudicata quanto all’esistenza del credito (DTF 136 III 587 consid. 2.3). Il pronunciato, quindi, non priva le parti del diritto di sottoporre nuovamente il litigio al giudice ordinario (art. 79 o 83 cpv. 2 LEF; DTF 143 III 567 consid. 4.1 e 136 III 530 consid. 3.2).
3. Nella decisione impugnata, il Pretore ha constatato che sottoscrivendo l’accordo di liquidazione CO 1 si è riconosciuto debitore della RE 1, tra l’altro, di fr. 150'000.–, da pagare entro cinque anni. Orbene, ha continuato il primo giudice, al di là dei dubbi che può suscitare l’accordo di liquidazione circa la questione di sapere se la titolare dei crediti è PI 1 personalmente o la RE 1, l’esame d’ufficio del titolo si estende anche all’esigibilità della pretesa posta in esecuzione, che nella fattispecie non risulta ancora esigibile, le parti avendo espressamente pattuito un suo pagamento entro cinque anni, e quindi entro il 3 maggio 2023. D’altronde, egli ha rilevato “di transenna” che, contrariamente a quanto sosteneva l’istante, dal titolo non si evince che le parti abbiano pattuito delle scadenze entro le quali il convenuto avrebbe dovuto “attivarsi” nell’adempimento del proprio obbligo nel corso di quei cinque anni. Per questo motivo, il Pretore ha respinto l’istanza.
4. Nel reclamo lo RE 1 rimprovera anzitutto al primo giudice di aver violato la massima dispositiva ai sensi dell’art. 55 cpv. 1 CPC perché ha rilevato d’ufficio l’inesigibilità della pretesa posta in esecuzione sebbene l’escusso non abbia sollevato alcun’eccezione al riguardo.
4.1 Essa perde però di vista che, come a ragione ricordato dal Pretore, l’esame d’ufficio del titolo di rigetto si estende in linea di massima all’esigibilità della pretesa posta in esecuzione.
4.1.1 Incombe infatti all’escutente non solo di produrre un titolo di rigetto ai sensi dell’art. 82 cpv. 1 LEF, ma pure di dimostrare, con documenti, l’esigibilità del credito posto in esecuzione al momento della promozione dell’esecuzione (sentenze del Tribunale federale 5D_168/2019 del 23 dicembre 2019 consid. 3.4.2.1, con i rimandi, e della CEF 14.2002.40/41 del 14 agosto 2002, consid. 5.3), ove l’esigibilità non risulti già dal titolo di rigetto, la quale è in primo luogo definita dall’accordo delle parti e sussidiariamente dalla legge (sentenza della CEF 14.2019.189 del 27 febbraio 2020 consid 5.1 con rinvii). Secondo la giurisprudenza e la dottrina più convincenti, l’esigibilità dev’essere data al momento della notificazione del precetto esecutivo all’escusso (art. 38 cpv. 2 LEF; DTF 84 II 651 consid. 4; sentenze del Tribunale federale 5A_954/2015 del 22 marzo 2016 consid. 3.1, 5A_785/2016 del 2 febbraio 2017 consid. 3.2.2, 5A_2018 del 4 dicembre 2018 consid. 5.3.1, 5A_940/ 2020 del 27 gennaio 2021 consid. 3.2.1 e della CEF 14.2017.124 dell’11 gennaio 2018, consid. 4.3 con rinvii; Staehelin, in: Basler Kommentar zum SchKG, vol. I, 3a ed. 2021, n. 77 ad art. 82 LEF, con numerosi rinvii, anche alla dottrina e alla giurisprudenza secondo cui il momento determinante sarebbe quello della presentazione della domanda d’esecuzione; Veuillet in : Abbet/Veuillet (ed.), La mainlevée de l'opposition, 2017, n. 95 e 231 ad art. 82 LEF; imprecisa: sentenza del Tribunale federale 5D_110/2021 del 23 settembre 2021 consid. 4.1, che si riferisce al momento dell’emissione [Erlass] del precetto esecutivo).
4.1.2 Vero è che, tuttavia, nel caso in cui l'esigibilità dipende da una disdetta, il giudice deve verificarla solo se l’escusso la contesta. In assenza di contestazione egli può accontentarsi di un'allegazione concludente dell’escutente in merito all'esigibilità della pretesa. Deve intervenire d'ufficio a favore del debitore solo se l'allegazione è inconcludente o palesemente priva di fondamento o se le affermazioni del creditore rappresenterebbero una palese violazione del diritto imperativo (sentenza del Tribunale federale 5A_ 1026/2018 del 31 gennaio 2019, RSPC 2020, 175 n. 2336, consid. 3.2.2).
4.2 Nel caso in esame, l’istante ha chiaramente allegato l’esigibilità della propria pretesa, sostenendo che le condizioni di rimborso pattuite nell’accordo di liquidazione erano definitivamente decadute dopo che il convenuto aveva manifestato di non volerle più mantenere nel quadro del fallito tentativo delle parti di addivenire a un accordo (istanza, ad 4 e 5). Non si tratta però di un caso in cui l'esigibilità dipende da una disdetta. L’inesigibilità di un rimborso in denaro risulta infatti direttamente dall’accordo di liquidazione (sopra ad A). CO 1 ha del resto rilevato che l’istante si è impegnata nell’accordo di liquidazione a non promuovere causa per richiedere soldi in contanti e a non spiccare precetti esecutivi (osservazioni ad 1/C, 2 e 5). Il Pretore poteva quindi legittimamente considerare contestata l’esigibilità del credito (pecuniario) posto in esecuzione, o perlomeno il diritto dell’istante di procedere per esso in via esecutiva (cfr. art. 69 cpv. 2 n. 3 LEF).
4.3 Ad ogni modo, l'allegazione dell’istante appariva chiaramente priva di fondamento nella misura in cui essa stessa ha ammesso che l’impegno del convenuto è vincolato a condizioni che non si sono verificate. Ora, dal profilo dell’art. 82 cpv. 1 LEF non si può manifestamente scindere il riconoscimento di debito dalle modalità di rimborso pattuite dalle parti nello stesso atto. Di due cose l’una: o il riconoscimento di debito viene preso in considerazione con tali modalità oppure si considera che le parti vi hanno rinunciato, ma la rinuncia verte allora anche sul riconoscimento di debito. In ambedue i casi, comunque sia, non sono date le condizioni per un rigetto provvisorio dell’opposizione, la questione dovendosi risolvere in una procedura di merito. Da questo punto di vista, la sentenza impugnata non presta il fianco alla critica.
5. La reclamante precisa poi che i “termini generali per pagamento fatture” dell’accordo di liquidazione prevedevano l’estinzione del debito da parte di CO 1 “per mezzo di intermediazioni immobiliari che le parti effettueranno nel periodo di 5 anni”, sicché la moratoria di cinque anni sull’esigibilità non era assoluta, ma era subordinata all’estinzione/riduzione dello stesso in quel lasso di tempo secondo le modalità convenute nell’accordo. Siccome i vari solleciti e la richiesta indirizzata al convenuto di volersi “attivare” in tal senso sono rimasti senz’alcun riscontro, dopo una messa in mora, la reclamante ha disdetto l’accordo con lettera del 25 marzo 2019, motivo per cui lo stesso è divenuto privo d’oggetto. Anche la totale inazione dell’escusso rendeva a sua mente palesemente inattuabile l’accordo di liquidazione. Sostiene altresì che CO 1 avrebbe implicitamente riconosciuto la sua pretesa perché in prima sede si è limitato a contestarla nel merito, senza nulla eccepire riguardo alla clausola in questione.
5.1 Il riconoscimento di debito nel senso dell’art. 82 cpv. 1 LEF deve risultare indiscutibilmente dal documento o dai documenti prodotti dall’escutente (STAEHELIN, op. cit., n. 21 ad art. 82), anche per quanto attiene all’esigibilità del credito posto in esecuzione (sopra consid. 4.1.1). Una sua eventuale interpretazione, fondata sul principio dell’affidamento, può fondarsi solo sul titolo stesso, ad esclusione di elementi estrinseci all’atto, che esulano dalla cognizione del giudice del rigetto (sentenza del Tribunale federale 5A_867/ 2018 del 4 marzo 2019 consid. 4.1.3), fermo restando che in caso di dubbio l’istanza di rigetto andrà respinta; se occorre, spetterà al giudice ordinario pronunciarsi nell’azione di riconoscimento di debito (art. 79 LEF) al termine di una procedura probatoria completa (DTF 145 III 26 consid. 4.3.3; sentenze della CEF 14.2021.32 dell’11 agosto 2021 consid 5, 14.2020.100 dell’8 gennaio 2021, consid. 5 e 14.2020.1 del 12 giugno 2020 consid. 6.3 e i rinvii).
5.2 Sottoscrivendo i “termini generali per pagamento fatture” CO 1 si è impegnato a estinguere la sua parte del debito “per mezzo di intermediazioni immobiliari” e non in denaro. A ben vedere, non si tratta quindi di un credito pecuniario, bensì di un obbligo di fare. La sua esecuzione non può quindi essere ottenuta con un’esecuzione a norma della LEF, riservata ai crediti in denaro e in prestazione di garanzia (art. 38 cpv. 1 LEF e 335 cpv. 2 CPC). Le parti hanno del resto escluso la via esecutiva della LEF (sopra ad A). Già per questo motivo la censura si avvera infondata.
5.3 Volendo anche ammettere che la reclamante potesse disdire unilateralmente l’accordo di liquidazione, come pretende di aver fatto con lettera del 25 marzo 2019 (doc. F), la decadenza dell’accordo avrebbe fatto venir meno anche il riconoscimento di debito (sopra consid. 4.3). Anche su questo punto il reclamo non può essere seguito.
5.4 Il comportamento processuale del convenuto in prima sede non può poi in alcun modo costituire un riconoscimento di debito “implicito”, che deve risultare esplicitamente dal testo dell’accordo e non può fondarsi su elementi estrinsechi allo stesso (v. sopra consid. 5.1). L’accordo non menziona del resto la possibilità per l’istante di disdirlo e di rendere il credito esigibile prima dello scadere dei cinque anni né, a contrario di quanto è stato pattuito per le pretese “per prestiti”, scadenze intermedie la cui inosservanza determina l’esigibilità dell’intero credito residuo. Per tacere del fatto che, in caso di dubbio sul tenore del riconoscimento di debito, l’istanza va respinta e il caso è demandato al giudice ordinario (sopra consid. 5.1).
5.5 Il reclamo va pertanto respinto senza che sia necessario esprimersi sulla questione della titolarità della pretesa posta in esecuzione.
6. La tassa del presente giudizio, stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35) segue la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone invece problema di ripetibili, la controparte, cui il reclamo non è stato notificato per osservazioni, non essendo incorsa in spese in questa sede.
7. Circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 150'000.–, raggiunge senz’altro la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo è respinto.
2. Le spese processuali di complessivi fr. 800.– relative al presente giudizio, già anticipate dalla reclamante, sono poste a suo carico.
3. Notificazione a:
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Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).