Incarto n.
14.2021.16

Lugano

29 marzo 2021

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello

 

 

 

composta del giudice:

Jaques, presidente

 

vicecancelliera:

Bertoni

 

 

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) nella causa 641-A-20-S (rigetto definitivo dell’opposizione) della Giudicatura di pace del Circolo di Lugano Ovest promossa con istanza 28 ottobre 2020 dallo

 

 

Stato Canton Ticino, Bellinzona

(rappresentato dall’Ufficio esazione e condoni, Bellinzona)

 

 

contro

 

 

 

 

 

 

 

giudicando sul reclamo del 5 febbraio 2021 presentato dall’avv. RE 1 contro la decisione emessa il 25 gennaio 2021 dal Giudice di pace del Circolo di Lugano Ovest, con cui ha accolto l’istanza 28 ottobre 2020 dello Stato Canton Ticino e di conseguenza ha rigettato in via definitiva l’opposizione all’esecuzione n. __________ promossa contro la reclamante per l’incasso di fr. 231.25 oltre agli accessori, ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 60.–;

 

ricordata l’ordinanza 26 febbraio 2021 del presidente della Camera con cui ha respinto la richiesta di sospensione della procedura e l’istanza di assistenza giudiziaria contenute nel reclamo;

 

preso atto dello scritto del 27 marzo 2021 con cui l’avv. RE 1 ha dichiarato di ritirare il reclamo;

 

considerato che la dichiarazione di ritiro del reclamo equivale a desistenza, la quale pone fine alla lite e ha l’effetto di una decisione passata in giudicato (art. 241 cpv. 1 e 2 CPC, per il rinvio dell’art. 219 CPC; Tappy in: Commentaire romand, Code de procédure civile, 2a ed. 2018, n. 8 ad art. 241 CPC);

 

dato che in tal caso la lite va stralciata dal ruolo (art. 241 cpv. 3 CPC);

 

rilevato che in caso di desistenza si considera soccombente l’attore (rispettivamente il reclamante), a carico del quale vanno poste le spese giudiziarie (art. 106 cpv. 1 CPC);

 

ritenuto che, stante la situazione economica verosimilmente difficile della reclamante, si prescinde, eccezionalmente, dal riscuotere spese processuali;

 

appurato che non si pone invece problema di ripetibili, il reclamo non essendo stato notificato alla controparte per osservazioni;

 

osservato infine che, circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 231.25, non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

 

Per questi motivi,

 

pronuncia:              1.   Si prende atto del ritiro del reclamo. La causa è stralciata dal ruolo per desistenza.

 

                                   2.   Non si riscuotono spese processuali.

 

                                   3.   Notificazione a:

 

–    ;

–  .

 

                                         Comunicazione alla Giudicatura di pace del Circolo di Lugano Ovest.

 

 

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                            La vicecancelliera

 

 

 

 

 

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).