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Incarto n. |
Lugano |
In nome |
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La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello |
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composta del giudice: |
Jaques, presidente |
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vicecancelliera: |
Villa |
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) nella causa __________ (rigetto definitivo dell’opposizione) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, promossa con istanza 4 maggio 2021 dal
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Kanton Zürich, Zurigo (rappresentato dalla Zentrale Inkassostelle der Gerichte, Zurigo)
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contro |
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RE 1
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giudicando sul reclamo del 12 novembre 2021 presentato da RE 1 contro la decisione emessa il 25 ottobre 2021 dal Pretore;
ritenuto
in fatto: A. Con precetto esecutivo n. __________ emesso il 12 novembre 2020 dall’Ufficio d’esecuzione di Lugano, il Canton Zurigo ha escusso RE 1 per l’incasso di fr. 11'482.60, indicando quali cause dei crediti: “__________ 11.7.96 fr. 4'017.40/__________ 23.6.04 Fr. 665.00/__________ 13.2.06 Fr.410.00/__________ 15.11.05 Fr. 300.00/__________ 15.11.05 Fr. 300.00/__________ 25.1.06 Fr. 150.00/__________ 13.1.06 Fr. 110.00/__________ 03.4.03 Fr. 260.00/__________ 04.12.97 Fr. 855.30/__________ 14.7.14 Fr. 75.00/__________ 18.7.14 Fr. 75.00/__________ 15.1.09 Fr. 908.50/__________ 28.10.96 Fr. 782.00/__________ 11.2.16 Fr. 774.40/__________ 22.9.16 Fr. 500.00/__________ 26.2.20 Fr. 1'300.00; Verlustschein nr. __________ vom 22.02.11 / Verlustschein vom 05.09.2005 ”.
B. Avendo RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza del 4 maggio 2021 il Canton Zurigo ne ha chiesto il rigetto definitivo alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, limitatamente a fr. 10'708.20 (anziché fr. 11'482.60). Nel termine impartitogli per presentare eventuali osservazioni all’istanza, il 14 giugno 2021 il convenuto si è limitato a trasmettere una copia del proprio esemplare del precetto esecutivo unitamente a quella del creditore, evidenziando i punti tra loro divergenti.
C. Statuendo con decisione del 25 ottobre 2021, il Pretore ha parzialmente accolto l’istanza e rigettato in via definitiva l’opposizione interposta dal convenuto limitatamente a fr. 9'969.– e in via provvisoria per fr. 635.90, ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 200.– senz’assegnare indennità.
D. Contro la sentenza appena citata RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 12 novembre 2021 per ottenerne implicitamente l’annullamento e la reiezione dell’istanza, chiedendo che i relativi costi siano posti a carico dell’Ufficio d’esecuzione (UE) di Lugano. Stante il prevedibile esito dell’odierno giudizio, il reclamo non è stato notificato alla controparte per osservazioni.
Considerando
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’opposizione – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.
1.1 Pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Visto che la notifica è avvenuta in concreto ad RE 1 il 2 novembre 2021, il termine d’impugnazione è scaduto venerdì 12 novembre. Presentato quello stesso giorno (data del timbro postale), il reclamo è dunque tempestivo.
1.2 La Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate (art. 321 cpv. 1 CPC) contenute nel reclamo (DTF 147 III 179 consid. 4.2.1 e i rimandi). Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).
1.3 Nella fattispecie, dal momento che RE 1 non ha presentato osservazioni scritte davanti al primo giudice – limitandosi a produrre le copie dei due esemplari del precetto esecutivo – tutte le allegazioni di fatto contenute nel reclamo potrebbero d’acchito apparire irricevibili (art. 326 cpv. 1 CPC). Si evince però chiaramente dal documento trasmesso al Pretore che l’escusso ha sostenuto di aver interposto opposizione (anche) per non ritorno a miglior fortuna. Limitatamente a questo aspetto, si giustifica pertanto di entrare nel merito del reclamo.
Perlomeno nella procedura di rigetto in esame, sono invece irricevibili, poiché presentati per la prima volta con il reclamo, sia i quattro estratti del Foglio ufficiale svizzero di commercio inerenti al fallimento del debitore sia la conferma di ricezione IPLAR relativa al numero d’invio __________.
2. In virtù degli art. 80 e 81 LEF, il giudice pronuncia il rigetto definitivo dell’opposizione ove il credito posto in esecuzione sia fondato su una decisione giudiziaria esecutiva o un titolo parificato, a meno che l’escusso provi con documenti che dopo l’emanazione della decisione il debito è stato estinto, il termine per il pagamento è stato prorogato o che è intervenuta la prescrizione. La procedura di rigetto è una procedura sommaria documentale (Aktenprozess), il cui scopo non è di accertare l’esistenza del credito posto in esecuzione bensì l’esistenza di un titolo esecutivo. Il giudice verifica solo la forza probatoria del titolo prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi conferisce forza esecutiva senza indugio (art. 84 cpv. 2 LEF) ove l’escusso non dimostri immediatamente una delle eccezioni liberatorie enumerate all’art. 81 LEF (DTF 139 III 446, consid. 4.1.1).
3. Nella decisione impugnata, il Pretore ha ritenuto – dopo averne accertato l’esecutività – che le decisioni delle autorità giudiziarie civili e penali zurighesi prodotte dall’istante costituiscono un valido titolo di rigetto definitivo per le tasse di giustizia (e una multa) ivi contenute, parzialmente ridotte in complessivi fr. 9'969.–. Sulla scorta di quanto previsto dall’art. 149 cpv. 2 LEF, egli ha invece rigettato l’opposizione in via provvisoria per le spese esecutive ri-ferite ai due attestati di carenza di beni prodotti dal creditore, da lui calcolate in complessivi fr. 635.90 (anziché fr. 739.20). Il primo giudice non ha d’altronde preso in considerazione – poiché non ne capiva la finalità – l’esemplare del precetto esecutivo prodotto dall’escusso senza fornire alcuna spiegazione in merito, osservando come lo stesso fosse peraltro divergente da quello allegato dall’istante, anche per quanto riguarda le date indicate. Onde l’accoglimento parziale dell’istanza.
4. Con un’argomentazione di difficile comprensione, RE 1 sostiene nel reclamo di aver interposto opposizione per non ritorno a miglior fortuna per le pretese sorte prima che venisse dichiarato il fallimento nei suoi confronti e “opposizione totale” per i crediti successivi al medesimo. A sostegno della propria allegazione egli produce nuovamente l’esemplare del precetto esecutivo destinato al debitore, da cui risultano le due distinte opposizioni indicate nella casella corrispondente sul retro dell’atto, sottoscritto il 29 novembre 2020 e trasmesso a suo dire all’UE per raccomandata il giorno successivo. Proprio a quest’ultimo egli addebita la colpa di non aver comunicato la sua “formulazione manoscritta” al creditore, che ha quindi ottenuto il rigetto sulla scorta dell’“opposizione totale” figurante sull’esemplare a lui destinato. Pare infine dolersi di non aver potuto adire l’autorità di vigilanza del Tribunale d’appello poiché avrebbe scoperto il preteso errore dell’UE solo il 15 giugno 2021, quando il termine per ricorrere era già scaduto. Chiede pertanto a questa Camera di “rivedere la formulazione della [sua] proposta legale motivata” sul proprio esemplare del precetto.
5. In virtù dell’art. 74 cpv. 1 LEF l’escusso che intende fare opposizione deve dichiararlo verbalmente o per iscritto, immediatamente a chi gli consegna il precetto o, entro dieci giorni dalla notificazione del medesimo, all’ufficio d’esecuzione. Secondo l’art. 75 cpv. 2 LEF, il debitore che contesta di essere ritornato a miglior fortuna deve dichiararlo esplicitamente nell’opposizione, altrimenti si reputa ch’egli abbia rinunciato a tale eccezione. L’opposizione formulata per non ritorno a miglior fortuna entro il termine di dieci giorni previsto dall’art. 74 cpv. 1 LEF è trasmessa (d’ufficio) dall’ufficio d’esecuzione al giudice, il quale statuisce sulla medesima dopo aver sentito le parti (art. 265a cpv. 1 LEF). In caso di mancata trasmissione senza decisione formale, l’escusso può obbligare l’ufficio d’esecuzione ad agire con un ricorso per denegata giustizia (sentenze della CEF 14.2019.51 del 18 luglio 2019 consid. 4 e 14.2017.142 del 6 novembre 2017 pag. 3; Vock/Meister-Müller, SchKG-Klagen nach der Schweizerischen ZPO, 2a ed. 2018, n. I.4 ad § 13 pag. 104; Jeandin in: Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005, n. 14 ad art. 265a LEF), mentre se l’ufficio ha emes-so una decisione d’irricevibilità dell’opposizione per non ritorno a miglior fortuna il debitore deve impugnarla entro dieci giorni, altrimenti è considerato avervi rinunciato (DTF 130 III 678 segg.).
5.1 Nel caso in esame, dalle allegazioni del reclamante e dall’esemplare del precetto per il debitore da lui prodotto risulta che questi ha interposto opposizione per non ritorno a miglior fortuna per una parte (ossia fr. 9'682.60) dell’intero credito posto in esecuzione (di fr. 11'482.60), scrivendo di proprio pugno “opposizione speciale totale ai sensi degli art. 265 e 265a LEF” e “opposizione normale” per il resto della pretesa. Sull’esemplare per il creditore prodotto dall’istante, si evince per contro che l’escusso avrebbe interposto solo opposizione totale, comprovata dal timbro apposto sul medesimo il 1° dicembre 2026 (recte: 2020) dall’UE di Lugano (doc. A, sul retro). Ora, RE 1 non ha dimostrato in prima sede – come gl’incombeva (sentenza della CEF 15.2012.84 del 6 settembre 2012 pagg. 2 e i rinvii) – di aver tempestivamente trasmesso all’UE la copia dell’esemplare contenente le proprie opposizioni dettagliate, siccome su tale atto non figura alcun timbro ufficiale, bensì solo la firma del debitore medesimo, apposta nello spazio riservato al notificatore proprio per certificare la conformità dell’opposizione (citata 15. 2012.84, pag. 3). In assenza di una simile certificazione, e pertanto in mancanza di prova dell’interposizione di un’opposizione per non ritorno a miglior fortuna, il Pretore non doveva (né poteva) tenerne conto.
5.2 Constatato, però, che l’UE ha apparentemente saputo dell’opposizione dell’escusso direttamente da quest’ultimo, anche perché la conferma di ricezione IPLAR prodotta con il reclamo attesta la trasmissione di un atto all’UE il 1° dicembre 2020, ossia proprio il giorno dell’apposizione del timbro “opposizione” sull’esemplare per il creditore, nella sua veste di autorità di vigilanza cantonale (art. 3 LPR), la Camera ha appurato d’ufficio presso l’UE che per un disguido è stata riportata sull’esemplare del precetto esecutivo per il creditore solo l’opposizione ordinaria – peraltro totale anziché per i fr. 1'800.– esplicitamente indicati dall’escusso – ed è stata omessa la trasmissione d’ufficio dell’opposizione per non ritorno a miglior fortuna al giudice del rigetto. Trattandosi di un manifesto errore e non di una decisione formale d’irricevibilità dell’opposizione per non ritorno a miglior fortuna, la contestazione espressa implicitamente da RE 1 in prima sede va considerata come un ricorso per denegata giustizia (sopra consid. 5), da ritenersi fondato perché egli ha chiaramente indicato di proprio pugno d’interporre “opposizione speciale totale ai sensi degli art. 265 e 265a LEF”.
5.3 Ricordato che non incombe a questa Camera sostituirsi al giudice naturale, pronunciandosi per la prima volta su una causa non ancora istruita (art. 327 cpv. 3 lett. b a contrario), l’opposizione per non ritorno a miglior fortuna va trasmessa al Pretore, per economia di procedura direttamente da questa Camera, giacché essa è manifestamente tempestiva e sufficientemente chiara sotto il profilo dell’art. 75 cpv. 2 LEF. All’UE va però ordinato d’iscrivere nei suoi registri anche questa (seconda) opposizione e la sua trasmissione al Pretore a cura della Camera (stessa soluzione nella citata 14.2019.51 consid. 4.2/a).
6. Per quanto riguarda la sorte della decisione di rigetto impugnata, occorre osservare che lo stesso reclamante sostiene – e dimostra – di aver interposto (anche) opposizione ordinaria, pur limitata ai crediti sorti dopo l’apertura del fallimento (decisioni del 22 settembre 2016 per fr. 500.– e del 26 febbraio 2020 per fr. 1'300.–). Il Pretore ha quindi giustamente esaminato l’istanza di rigetto dell’opposizione (ordinaria) presentata dal Canton Zurigo e a ragione l’ha accolta in virtù dell’art. 80 cpv. 1 LEF sulla scorta delle decisioni esecutive prodotte dall’istante (in particolare la sentenza 22 settembre 2016 del Bezirksgericht __________ [doc. D] e il decreto d’accusa 26 febbraio 2020 della Ministero pubblico zurighese [doc. E]). Al riguardo, RE 1 non invoca alcuna censura nel reclamo, integralmente incentrato sull’eccezione di non ritorno a miglior fortuna. L’impugnativa è pertanto inammissibile per difetto di motivazione (v. sopra consid. 1.2). La questione del preteso non ritorno a miglior fortuna verrà trattata dal Pretore nell’apposita procedura giudiziaria (art. 265a cpv. 1-3 LEF), che è comunque distinta della procedura di rigetto dell’opposizione ordinaria, anche se le due cause possono essere congiunte, fermo restando che l’esecuzione non può essere proseguita – perché rimane sospesa (art. 78 cpv. 1 LEF) – fintanto che entrambe le opposizioni non sono state tolte dal giudice competente (DTF 103 III 35 consid. 3; nella citata 14.2019.51 consid. 4.1/d).
7. La tassa del presente giudizio, stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC), da ritenersi integrale per il reclamante nella causa in esame, relativa unicamente all’opposizione ordinaria da lui interposta al precetto esecutivo.
Le spese della causa di opposizione per non ritorno a miglior fortuna verranno stabilite separatamente nell’apposita procedura. Non si pone invece problema di ripetibili, il reclamo non essendo stato notificato alla controparte per osservazioni.
8. Circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di complessivi fr. 10'604.90, non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo è irricevibile.
2. L’opposizione per non ritorno a miglior fortuna interposta da RE 1 è trasmessa alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, a norma dell’art. 265a cpv. 1 LEF per i propri incombenti.
3. È ordinato all’Ufficio d’esecuzione di Lugano d’iscrivere nei suoi registri l’opposizione per non ritorno a miglior fortuna interposta nell’esecuzione n. __________ il 30 novembre 2020 e la sua trasmissione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, in data odierna.
4. Le spese processuali di complessivi fr. 250.– relative al presente giudizio, già anticipate dal reclamante, sono poste a suo carico.
5. Notificazione a:
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Comunicazione a:
– Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5;
– Ufficio d’esecuzione di Lugano, Lugano (con riferimento al dispositivo n. 3).
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).