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Incarto n. |
Lugano |
In nome |
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La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello |
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composta dei giudici: |
Jaques, presidente Walser e Grisanti |
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vicecancelliera: |
Bertoni |
statuendo nella causa 0092-2021-S (rigetto definitivo dell’opposizione) della Giudicatura di pace del Circolo di Riviera promossa con istanza 10 settembre 2021 dal
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CO 1 (patrocinato dall’__________ PA 1 __________)
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contro |
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RE 1
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giudicando sul reclamo del 29 novembre 2021 presentato da RE 1 contro la decisione emessa il 18 novembre 2021 dal Giudice di pace;
ritenuto
in fatto: A. RE 1 e il CO 1 erano parte a un contratto d’affitto agricolo avente per oggetto gli ____________________. A seguito di dispute tra le parti, il CO 1 ha disdetto il contratto il 20 aprile 2017 per il 31 dicembre 2017.
B. Con sentenza del 6 agosto 2020 il Pretore del Distretto di Riviera ha respinto la petizione di RE 1 volta, tra l’altro, a constatare la nullità della disdetta del contratto d’affitto agricolo, ponendo a suo carico fr. 2'500.– di ripetibili in favore del CO 1. Contro questa decisione RE 1 è insorta alla Camera civile dei reclami del Tribunale d’appello con un reclamo del 12 settembre 2020, che è stato dichiarato irricevibile con decisione del 23 febbraio 2021.
C. Con lettera del 25 marzo 2021 il CO 1 ha fissato a RE 1 un termine al 31 marzo 2021 per pagare le ripetibili di fr. 2'500.– specificando che “tale importo va versato entro il 31 marzo 2021, ritenuto che a partire da tale data, in caso di mancato pagamento, matureranno gli interessi di mora del 5%”. Mediante successivo scritto del 16 aprile 2021 il CO 1 ha impartito, invano, un ultimo termine di pagamento di cinque giorni, ribadendo che “sull’importo menzionato decorre l’interesse di mora del 5% dal 31 marzo 2021”.
D. Con precetto esecutivo n. __________ emesso il 21 luglio 2021 dall’Ufficio d’esecuzione di Biasca, il CO 1 ha escusso RE 1 per l’incasso di fr. 2'500.– oltre agli interessi del 5% dal 6 agosto 2020, indicando quale causa del credito la “Sentenza del 6 agosto 2020 del Pretore del distretto di Riviera (incarto no. SE.2018.9)”.
E. Avendo RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza del 10 settembre 2021 il CO 1 ne ha chiesto il rigetto definitivo alla Giudicatura di pace del Circolo di Riviera. Nel termine impartito, la convenuta si è opposta all’istanza con osservazioni scritte del 15 ottobre 2021. Con replica del 26 ottobre 2021 e duplica del 15 novembre 2021 le parti hanno ribadito le loro posizioni contrastanti.
F. Statuendo con decisione del 18 novembre 2021, il Giudice di pace ha accolto l’istanza e rigettato in via definitiva l’opposizione interposta dalla convenuta, ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 200.– e un’indennità di fr. 100.– a favore dell’istante.
G. Contro la sentenza appena citata RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 29 novembre 2021 per ottenerne, previo conferimento dell’effetto sospensivo, l’annullamento e la reiezione dell’istanza, protestate spese e ripetibili. Ella ha altresì chiesto in via principale l’annullamento della condanna a versare ripetibili di fr. 2'500.– e in via subordinata che la fattura le venga inviata nuovamente dall’avv. PA 1 cosicché gli interessi di mora decorrano solo da un termine posteriore a quell’interpellazione e che vengano dedotti dal dovuto gli affitti che ha versato all’__________ in eccesso. Il reclamo non è stato notificato alla controparte per osservazioni (v. sotto consid. 6).
Considerando
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’opposizione – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.
1.1 Pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Visto che la notifica è avvenuta in concreto a RE 1 il 19 novembre 2021, il termine d’impugnazione è scaduto lunedì 29 novembre. Presentato quello stesso giorno (data del timbro postale), il reclamo è dunque tempestivo.
1.2 La Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate (art. 321 cpv. 1 CPC) contenute nel reclamo (DTF 147 III 179 consid. 4.2.1 e i rimandi). Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).
2. In virtù degli art. 80 e 81 LEF, il giudice pronuncia il rigetto definitivo dell’opposizione ove il credito posto in esecuzione sia fondato su una decisione giudiziaria esecutiva o un titolo parificato, a meno che l’escusso provi con documenti che dopo l’emanazione della decisione il debito è stato estinto, il termine per il pagamento è stato prorogato o che è intervenuta la prescrizione. La procedura di rigetto è una procedura sommaria documentale (Aktenprozess), il cui scopo non è di accertare l’esistenza del credito posto in esecuzione bensì l’esistenza di un titolo esecutivo. Il giudice verifica solo la forza probatoria del titolo prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi conferisce forza esecutiva senza indugio (art. 84 cpv. 2 LEF) ove l’escusso non dimostri immediatamente una delle eccezioni liberatorie enumerate all’art. 81 LEF (DTF 139 III 446, consid. 4.1.1).
3. Nella decisione impugnata, il Giudice di pace ha rilevato che la decisione del 6 agosto 2020, seppur impugnata al Tribunale d’appello, costituisce valido titolo di rigetto definitivo per fr. 2'500.– oltre agli interessi di mora del 5% dal 6 agosto 2020, posto che dagli atti non emergono prove che RE 1 abbia richiesto l’ef-fetto sospensivo o che sia stato accordato (art. 325 CPC). Egli ha altresì puntualizzato che al debitore incombe l’onere di difendersi per tempo dall’invio di diffide e/o fatture senza attendere l’avvio di una procedura esecutiva. Ha d’altronde respinto l’eccezione di compensazione relativa agli “affitti versati all’__________”, poiché sollevata per la prima volta nella procedura di rigetto dell’opposizione.
4. Nel reclamo RE 1 ribadisce che gli interessi di mora non decorrono dal 6 agosto 2020, data della decisione pretorile, bensì dal 17 aprile 2021, data in cui è scaduto il termine di ricorso al Tribunale federale, il primo giudice avendo disconosciuto che l’art. 348 CPC, disposizione speciale per i contratti d’affitto agricolo, deroga l’art. 325 CPC. Ella afferma d’altronde di non aver mai ricevuto un’interpellazione dalla controparte, la quale per prima, sia nelle due lettere di richieste di pagamento del 25 marzo 2021 e del 16 aprile 2021, mai ricevute, sia con la replica dinanzi al primo giudice, ha sostenuto che gli interessi di mora decorrevano solo dal 31 marzo 2021, sicché se del caso è questa la data determinante. Contesta altresì di aver atteso l’avvio della procedura esecutiva per difendersi e ripropone infine l’eccezione di compensazione respinta dal giudice di prime cure (v. sotto consid. 5).
4.1 Orbene, la decisione del 6 agosto 2020 (doc. A), poiché è esecutiva ed è addirittura passata in giudicato – come si evince dal timbro apposto sulla prima pagina della sentenza della Camera civile dei reclami del Tribunale d’appello (doc. B) – costituisce di principio un valido titolo di rigetto definitivo dell’opposizione giusta l’art. 80 cpv. 1 LEF per l’importo posto in esecuzione (tra tante: sentenza della CEF 14.2021.80 del 27 ottobre 2021 consid. 5). La reclamante lo ammette del resto implicitamente nell’eccepire la compensazione con propri crediti (sentenza della CEF 14.2021.106/ 107 del 22 marzo 2022, consid. 6).
RE 1 chiede però nel petitum del reclamo di constatare che “il contratto di affitto è valido e quindi la disdetta anticipata è nulla come pure la richiesta di ripetibili di fr. 2'500.–”. Sennonché ella disconosce che la scrivente Camera non è competente per esaminare la fondatezza nel merito della sentenza invocata come titolo di rigetto, né quindi per cambiarne l’esito. Il potere di cognizione del giudice del rigetto – e pertanto della Camera – è infatti limitato alla verifica dell’esistenza di un titolo di rigetto (sopra consid. 2), la regiudicata della decisione del 6 agosto 2020 vietandole del resto ogni riesame (cfr. art. 59 cpv. 2 lett. e CPC; tra tante si veda la sentenza della CEF 14.2021.100 del 6 dicembre 2021, consid. 1.3.4).
4.2 Ciò posto, rimane litigioso il momento della decorrenza degli interessi di mora. Ora, ove la decisione possa essere impugnata solo con un rimedio giuridico privo di effetto sospensivo automatico, alla stregua del reclamo (art. 325 CPC) o del ricorso in materia civile al Tribunale federale (art. 103 cpv. 1 LTF), salvo indicazioni contrarie nella sentenza o nella legge, la pretesa per ripetibili matura interessi moratori dalla data di notifica della decisione alla parte soccombente senza necessità di preventiva interpellazione (sentenza della CEF 14.2017.138 del 15 gennaio 2018, RtiD 2018 II 817 segg. n. 40c, consid. 5.2, e già citata 14.2021.106/107 consid. 10.2). Una parte della dottrina e della giurisprudenza (v. Staehelin in: Basler Kommentar, SchKG I, 3a ed. 2021, n. 49 ad art. 80 LEF e i riferimenti) sostengono invero l’esigenza dell’interpellazione, misconoscendo però ch’essa ha quale scopo di evitare al debitore un trattamento troppo rigoroso quando ignora il tempo dell’adempimento o quando tale tempo è indeterminato. Tale scopo e il principio della buona fede giustificano quindi, occorrendo, altre eccezioni a quelle menzionate all’art. 102 cpv. 2 CO (DTF 97 II 64 consid. 5), in particolare nel caso in cui il giudice ha stabilito un termine di adempimento fisso (cfr. DTF 145 III 346 consid. 4.1; sentenza del Tribunale federale 6B_509/2009 del 3 dicembre 2009 consid. 2.1).
Se la data di notifica della decisione (o il tasso dell’interesse di mora) è contestata o non risulta dagli atti, incombe all’escutente recarne la prova. In assenza di altri elementi pertinenti l’interesse di mora decorre dal giorno successivo alla notifica del precetto esecutivo (sentenza del Tribunale federale 5D_13/2016 del 18 maggio 2016 consid. 2.3.3 e citata 14.2021.80 consid. 5.3 con rinvii).
4.2.1 Per quanto attiene al caso di specie, gli interessi sono quindi decorsi dalla notifica della decisione alla parte soccombente, avvenuta al più tardi il 12 settembre 2020, data dell’inoltro del reclamo al Tribunale d’appello, al quale non risulta essere stato concesso effetto sospensivo (doc. B), e non dalla data di emissione della decisione del 6 agosto 2020, come invece deciso dal primo giudice seguendo la richiesta dell’istante. Il CO 1 non ha infatti né allegato né provato che la notifica è stata fatta a RE 1 brevi manu il 6 agosto 2020, ciò che peraltro non risulta dalla sentenza.
4.2.2 A scanso di equivoci, la scadenza del termine d’impugnazione al Tribunale federale non è di rilievo nella fattispecie, contrariamente a quanto sostiene la reclamante, posto che il reclamo contro la sentenza pretorile era privo d’effetto sospensivo automatico (art. 325 cpv. 1 CPC) e che il Tribunale d’appello non ne ha concesso alcuno (doc. B, fatti ad E), né tanto meno il Tribunale federale, che non è stato adito. Il riferimento all’art. 348 CPC è poi errato. Questa di-sposizione riguarda infatti l’esecuzione di alcuni “documenti pubblici” e non di decisioni giudiziarie non appellabili (neppure quelle aventi per oggetto un affitto agricolo), alle quali è applicabile l’art. 325 CPC, a giusto titolo citato dal Giudice di pace.
4.2.3 Come rilevato dalla reclamante, in due successive lettere (doc. C e D) il patrocinatore dell’istante ha scritto che l’interesse di mora sarebbe decorso (solo) dal 31 marzo 2021 in caso di mancato pagamento entro tale data (sopra ad C). Si deve pertanto considerare che l’istante ha rinunciato a riscuotere gli interessi di mora da una data anteriore. Non si tratta infatti di mera concessione di un termine di pagamento supplementare (DTF 103 II 102 consid. 1/a), bensì (anche) di un esplicito differimento della data di decorrenza degli interessi di mora (cfr. Widmer Lüschinger/Wiegand in: Basler Kommentar, Obligationenrecht I, 6a ed. 2015, n. 9b ad art. 102 CO), che non è vincolato al pagamento del debito entro la scadenza impartita bensì all’ipotesi inversa del suo mancato pagamento.
4.2.3.1 La rinuncia a un credito (o a una sua parte) è però un atto bilaterale (cfr. titolo marginale dell’art. 115 CO), che risulta dall’incontro di un’offerta del creditore e dall’accettazione del debitore, anche per atti concludenti o silenzio (art. 1 cpv. 2 e 6 CO), interpretati secondo il principio dell’affidamento (sentenza del Tribunale federale 9C_472/ 2012 del 31 ottobre 2012 consid. 5.2, relativo alla questione della rinuncia agli interessi di mora). La rinuncia non diventa efficace prima che il debitore abbia ricevuto la comunicazione del creditore (cfr. art. 10 cpv. 2 CO e Morin in: Commentaire romand, Code des obligations I, 2a ed. 2012, n. 14 e 15 ad art. 6 CO).
4.2.3.2 Nel caso in esame, la reclamante afferma di non aver ricevuto le missive, sicché è esclusa una sua accettazione, pur tacita. Certo, elle ne è poi venuta a conoscenza in occasione della ricezione dell’istanza di rigetto, alla quale esse erano accluse, e se n’è allora prevalsa, sia in prima che in seconda sede. L’istante aveva però già ritirato la sua offerta di rinuncia parziale, siccome sia nella domanda d’esecuzione che nell’istanza di rigetto il CO 1 ha chiesto il pagamento degli interessi di mora già dal 6 agosto 2020. La rinuncia era d’altronde legittima dal momento che la destinataria contesta di aver ricevuto le missive entro il termine “congruo” di ricezione di un invio postale cui si riferisce l’art. 6 CO. Anche su questo punto il reclamo si avvera dunque infondato.
4.3 La domanda della reclamante volta a imporre all’avv. PA 1 d’inviare una nuova lettera d’interpellazione, così che gli interessi di mora decorrano solo dal nuovo termine ivi fissato, è irricevibile. La competenza del giudice del rigetto, e pertanto della Camera, è limi-tata alla questione del rigetto dell’opposizione (sopra consid. 2). Ad ogni buon conto, l’esigibilità degli interessi di mora non era vincolata a un’interpellazione (sopra consid. 4.2). È decorsa al più tardi dal 12 settembre 2020 (sopra consid. 4.2.1). La sentenza impugnata va quindi riformata in questa limitatissima misura (posticipazione della data di decorrenza degli interessi moratori dal 6 agosto al 12 settembre 2020).
5. La reclamante ripropone poi l’eccezione di compensazione con l’affitto a suo dire da lei indebitamente pagato dopo la fine del contratto d’affitto agricolo, stabilita dal Pretore al 31 dicembre 2017, fino all’emanazione della decisione del 6 agosto 2020.
5.1 In virtù dell’art. 81 cpv. 1 LEF l’escusso può opporsi al rigetto definitivo ove provi con documenti che dopo la sentenza il debito è stato estinto o il termine per il pagamento è stato prorogato ovvero dimostri che è prescritto. Quale estinzione del debito la legge non prevede solo il pagamento, ma pure ogni altra causa del diritto civile, in particolare la compensazione (cfr. DTF 136 III 624 consid. 4.2.1 con rinvio a DTF 124 III 501 consid. 3/b). Una tale eccezione può tuttavia essere ammessa solo se il credito compensante risulta esso stesso da un titolo esecutivo (giusta l’art. 80 LEF) o se è stato riconosciuto senza riserva dall’escutente (DTF 136 III 624 consid. 4.2.1; citata 14.2021.106/107 consid. 7.1). Motivi di estinzione verificatisi prima e che sarebbero potuti essere sollevati già nella procedura che ha portato alla sentenza non possono più essere fatti valere in sede di rigetto (DTF 138 III 586 consid. 6.1.2; 135 III 320 consid. 2.5; sentenza della CEF 14.2015.14 del 23 marzo 2015 consid. 5.2).
5.2 Nel caso in esame, il Giudice di pace ha (implicitamente) respinto l’eccezione di compensazione fatta valere dall’escussa apparentemente perché ha ritenuto che a lei sarebbe spettato l’onere di difendersi per tempo senz’aspettare l’avvio della procedura esecutiva (con riferimento alla DTF 105 III 46, consid. 3) e poiché l’eccezione di compensazione sollevata soltanto durante la procedura di rigetto dell’opposizione dev’essere respinta (con rinvio ad Abbet in : Abbet/Veuillet (ed.), La mainlevée de l’opposition, 2017, n. 16 ad art. 81 LEF).
5.2.1 La sentenza del Tribunale federale citata dal Giudice di pace riguarda invero la contestazione della notifica della decisione invocata dall’escutente quale titolo di rigetto definitivo – ovvero la questione dell’esecutività della decisione giusta l’art. 80 LEF – e non l’eccezione di estinzione del credito posto in esecuzione (in particolare per compensazione) sollevata dall’escusso in virtù dell’art. 81 LEF. Come risulta dal testo stesso di quest’ultima norma, l’escusso può senz’altro eccepire l’estinzione del credito (solo) in sede di rigetto, purché sia posteriore alla decisione prodotta quale titolo.
5.2.2 Non risulta nulla di diverso dal commento dell’autore citato dal Giudice di pace, che ne fraintende il senso. L’eccezione di compensazione, come tutte le altre (sopra consid. 5.2.1), può essere sollevata, ma anche dichiarata, nella procedura di rigetto, al più tardi in occasione dell’udienza o – come nel caso in esame – con le osservazioni scritte all’istanza (DTF 143 III 49 consid. 3; sentenza della CEF 14.2021.57 del 6 ottobre 2021, consid. 7.3.2, con riferimento in particolare ad Abbet, op. cit., n. 5 e 16 ad art. 81). Se l’eccezione è fondata, il giudice del rigetto deve respingere l’istanza (“requête”), non l’eccezione di compensazione come apparentemente compreso dal Giudice di pace.
5.3 Ciò nonostante, nell’esito la decisione del primo giudice merita conferma, seppur per un altro motivo. In effetti, RE 1 disconosce che l’eccezione di compensazione può essere accolta nella procedura di rigetto definitivo dell’opposizione solo se il credito opposto in compensazione – in concreto la pretesa di restituzione dei fitti a suo dire indebitamente pagati – è accertato in una decisione ai sensi dell’art. 80 LEF oppure è stato riconosciuto senza riserva dall’escutente (sopra consid. 5.1). Orbene, la reclamante non ha prodotto nessuno di questi documenti (decisione o riconoscimento di debito).
6. In definitiva, il reclamo va parzialmente accolto limitatamente alla decorrenza degli interessi di mora, che dal 6 agosto 2020 va posticipata al 12 settembre 2020 (sopra consid. 4.3), con una differenza di poco più di 12.–. Stante la soccombenza quasi totale della reclamante (di oltre il 99.5%), non occorre modificare la ripartizione delle spese di primo grado, mentre la tassa del presente giudizio, stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), va posta integralmente a suo carico (art. 106 cpv. 1 CPC).
Non si pone invece problema di ripetibili, il reclamo non essendo stato notificato alla controparte per osservazioni, dato il prevedibile esito del giudizio odierno, che comporta una modifica della sentenza impugnata quantitativamente trascurabile.
7. Circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 2'500.–, non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo è parzialmente accolto e di conseguenza il dispositivo n. 1 della decisione impugnata è così riformato:
“L’istanza è parzialmente accolta e di conseguenza l’opposizione interposta al precetto esecutivo n. __________ dell’Ufficio d’esecuzione di Biasca è rigettata in via definitiva limitatamente a fr. 2'500.– oltre agli interessi di mora del 5% dal 12 settembre 2020”.
2. Le spese processuali di complessivi fr. 250.– relative al presente giudizio, già anticipate dalla reclamante, sono poste a suo carico.
3. Notificazione a:
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Comunicazione alla Giudicatura di pace del Circolo di Riviera.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).