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Incarto n.
14.2021.192

Lugano

14 luglio 2022

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello

 

 

 

composta dei giudici:

Jaques, presidente

Walser e Grisanti

 

vicecancelliere:

Ferrari

 

 

statuendo nella causa __________ (rigetto definitivo dell’opposizione) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, promossa con istanza 12 maggio 2021 da

 

 

RE 1, __________

RE 2, __________

(patrocinati dall’avv. dott. PA 1 e

 dall’avv.PA 3, __________)

 

 

contro

 

 

CO 1, __________

(patrocinato dall’avv. PA 2, __________)

 

 

 

 

 

giudicando sul reclamo del 29 novembre 2021 presentato da RE 1 e RE 2 contro la decisione emessa il 16 novembre 2021 dal Pretore;

 

 

ritenuto

 

in fatto:                   A.   RE 1 e RE 2 erano soci della PI 1 di __________, registrata presso la locale Came­ra di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, ciascuno per il 33% del capitale sociale, insieme a CO 1, che n’era socio per il rimanente 34%.

 

                                  B.   Il 14 giugno 2010 i primi due soci e la stessa PI 1, allora in liquidazione, hanno adito il Tribunale di Torino, chiedendo la condanna del terzo socio a pagare alla società € 500'000.–, ch’egli a suo tempo aveva promesso di conferirle. Con sentenza del 17 ottobre 2011 il Tribunale ha respinto la domanda.

 

                                         Impugnata dai soci attori, la sentenza del Tribunale di Torino è stata riformata dalla Corte d’Appello di Torino mediante sentenza n. 775/2014 del 22 aprile 2014, che ha condannato CO 1 a versare alla società € 500'000.–, oltre agli interessi legali dalla notificazione dell’atto introduttivo del giudizio di prima sede, e “alle [parti] avversarie” le loro spese processuali di € 11'472.– per la prima sede e di € 13'560.– per la seconda, oltre agli emolumenti accessori ex lege. La Corte ha infine posto a carico del convenuto le spese del consulente tecnico d’ufficio (“c.t.u.”) per la perizia espe­rita in prima sede, condannandolo a rifondere alle “controparti” quan­to da esse anticipato a tale titolo.

 

                                  C.   Con precetto esecutivo n. __________ emesso il 7 settembre 2020 dall’Ufficio d’esecuzione di Lugano, RE 1 e RE 2 hanno escusso CO 1 per l’in­casso di fr. 440'276.14, di cui fr. 359'358.33 oltre agli interessi del 5% dal 22 aprile 2014 a titolo di “capitale”, fr. 45'503.28 oltre agli interessi del 5% dal 22 aprile 2014 per “spese legali e tassa di registro” e fr. 35'414.53 per “interessi legali”. Quale causa dei tre crediti, gli escutenti hanno indicato la “Sentenza Corte d’Appello di Torino n. 775/2014 del 22.04.2014” e quale causa del primo credito anche la “sentenza di exequatur del Tribunale d’Appello di Lugano del 18.05.2020”.

 

                                  D.   Avendo CO 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza del 12 maggio 2021 gli escutenti ne hanno chiesto il rigetto definitivo alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, limitatamente a un capitale di complessivi fr. 436'136.– (anziché fr. 440'276.14), oltre agli interessi del 5% su fr. 355'608.– e fr. 45'483.– dal 22 aprile 2014. Nel termine impartito, il convenuto si è opposto all’istanza con osservazioni scritte del 14 luglio 2021. Le parti hanno poi spontaneamente replicato e duplicato, rispettivamente il 21 luglio e il 4 agosto 2021.

 

                                  E.   Statuendo con decisione del 16 novembre 2021, il Pretore ha respinto l’istanza, ponendo a carico degl’istanti le spese processuali di fr. 450.– e un’indennità di fr. 5'500.– a favore del convenuto.

 

                                  F.   Contro la sentenza appena citata RE 1 e RE 2 sono insorti a questa Camera con un reclamo del 29 novembre 2021 per ottenerne la riforma, nel senso dell’accoglimento dell’istanza e della condanna del convenuto al pagamento di “un’adeguata indennità a titolo di ripetibili”, protestate spese e ripetibili. Nelle sue osservazioni del 29 dicembre 2021, CO 1 ha concluso per la reiezione del reclamo, protestate spese e ripetibili. Mediante replica e duplica spontanee del­l’11 e 27 gennaio 2022 le parti si sono riconfermate nelle rispettive e contrastanti posizioni.

 

 

Considerando

 

in diritto:                 1.   La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’oppo­sizione – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.

 

                                1.1   Pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Visto che la notifica è avvenuta in concreto ai patrocinatori di RE 1 e RE 2 il 17 novembre 2021, il termine d’impugnazione è scaduto sabato 27 novembre, per cui la scadenza è stata riportata a lunedì 29 novembre (art. 142 cpv. 3 CPC per il rinvio dell’art. 31 LEF). Presentato quello stesso giorno (data del timbro postale), il reclamo è dunque tempestivo.

 

                                1.2   La Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate (art. 321 cpv. 1 CPC) contenute nel reclamo (DTF 147 III 179 consid. 4.2.1 e i rimandi). Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).

 

                             1.2.1   A comprova di principi giurisprudenziali da essi invocati (reclamo n. 25–31 pag. 6–8; replica n. 7 pag. 3 e n. 13 pag. 5), RE 1 e RE 2 hanno citato varie decisioni della Corte di Cassazione italiana. Le sentenze n. 21064 del 1° ottobre 2009, n. 6072 del 12 marzo 2013, n. 10077 del 17 maggio 2016, n. 17492 del 4 luglio 2018, n. 19641 del 21 settembre 2020 (doc. R), n. 22432 del 16 ottobre 2020 e n. 30075 del 31 dicembre 2020 sono già state in parte nominate nell’istanza, ma senza riportarne l’intero testo né un estratto, salvo per la decisione n. 22432/2020. Le sentenze n. 9464 del 22 maggio 2020 (doc. K) e n. 28439 del 14 ottobre 2020 (doc. L), nonché l’ordinanza n. 3136 del 9 febbraio 2021 (doc. M) sono invece state citate e riportate, interamente o parzialmente, già nell’istanza.

                          1.2.1.1   Orbene, il divieto dei nova vale solo per le allegazioni di fatto, non per le argomentazioni giuridiche fondate su fatti già allegati in prima sede, giacché il giudice esamina il diritto d’ufficio giusta l’art. 57 CPC (sentenze della CEF 14.2019.121 del 24 settembre 2021 consid. 6.1 e 14.2016.297 del 27 marzo 2017 consid. 1.4, massimato in RtiD 2017 II 875 n. 43c). È pure ammissibile in seconda sede la produzione di documenti come mezzo di “prova” – o meglio detto di accertamento – del contenuto del diritto straniero giusta l’art. 16 cpv. 1 LDIP (il testo in tedesco usa la parola “Nachweis” e non “Beweis”), che è una questione di diritto e non di fatto (DTF 138 III 236 consid. 4.2.4; Freiburghaus/Afheldt in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger [curatori], Kommentar zur Schweizerischen ZPO, 2ª ed. 2013, n. 3 ad art. 326 CPC; Bastons Bulletti in: Petit Commentaire CPC, 2020, n. 2 ad art. 326 CPC). La giurisprudenza (straniera) è un mezzo idoneo all’accertamento del contenuto del diritto straniero (DTF 119 II 94 consid. 2c/bb; sentenza del Tribunale federale 5A_488/2018 del 10 maggio 2019, consid. 3.1).

                          1.2.1.2   Ne segue che tutte le decisioni accluse al reclamo e tutte le allegazioni relative al contenuto del diritto italiano sono ammissibili

                             1.2.2   Con la duplica spontanea, anche CO 1 ha prodotto due decisioni della Cassazione, ossia l’ordinanza della Prima sezione civile n. 16199 del 20 giugno 2018, emanata su ricorso contro la sentenza della Corte d’Appello di Torino (doc. 8), e la già citata decisione n. 28439/2020 (doc. 9).

                          1.2.2.1   Orbene, l’ammissibilità della prima decisione va senz’altro esclu­sa. Non è infatti destinata ad accertare il contenuto del diritto italiano, ma a dimostrare i “fatti procedurali” addotti dall’opponente – in casu che i qui reclamanti e la PI 1 non si sono costituiti dinnanzi alla Cassazione, né hanno svolto “attività difensiva”. Costituiscono elementi di fatto e non di diritto, subordinati alle restrizioni previste dall’art. 326 cpv. 1 CPC (DTF 140 III 17-18 consid. 1.3.1; sentenze del Tribunale federale 4A_604/2014 del 30 marzo 2015 consid. 3.2.2 e della CEF 14.2017.161 del 5 gennaio 2018 consid. 1.3; Verda Chiocchetti in: Trezzini et al. [curatori], Commentario pratico al Codice di diritto processuale civile svizzero, vol. II, 2a ed. 2017, n. 12 ad art. 326 CPC). Pertanto, la Camera non terrà conto di tale decisione.

                          1.2.2.2   Non si pone invece il problema dell’ammissibilità della seconda decisione, che era già stata allegata in prima sede dagl’istanti (quale doc. L).

 

                                   2.   In virtù degli art. 80 e 81 LEF, il giudice pronuncia il rigetto definitivo dell’opposizione ove il credito posto in esecuzione sia fondato su una decisione giudiziaria esecutiva o un titolo parificato, a meno che l’escusso provi con documenti che dopo l’emanazione della decisione il debito è stato estinto, il termine per il pagamento è stato prorogato o che è intervenuta la prescrizione. La procedura di rigetto è una procedura sommaria documentale (Aktenprozess), il cui scopo non è di accertare l’esistenza del credito posto in esecuzione bensì l’esistenza di un titolo esecutivo. Il giudice verifica solo la forza probatoria del titolo prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi conferisce forza esecutiva senza indugio (art. 84 cpv. 2 LEF) ove l’escusso non dimostri immediatamente una delle eccezioni liberatorie enumerate all’art. 81 LEF (DTF 139 III 446, consid. 4.1.1).

 

                                   3.   Nella decisione impugnata, il Pretore ha premesso che la controversia verteva non tanto sull’idoneità della sentenza d’appello a fungere da titolo di rigetto definitivo, quanto sull’identità tra il creditore, designato nel titolo, e gli escutenti, indicati nel precetto esecutivo e nell’istanza di rigetto. Al riguardo, ha osservato che la sor­te dei diritti vantati da una società estinta, che di principio transitano nella titolarità dei suoi soci ove non siano liquidati nel bilancio finale di liquidazione, secondo la giurisprudenza della Corte di cassazione italiana citata dagl’istanti non parrebbe poter essere determinata ex ante in base a una regola generale, uniforme e automatica, ma starebbe al giudice di merito stabilire, in base alle peculiarità della fattispecie, se la società ha rinunciato ai diritti di cui si prevalgono i soci, questione che nessun giudice di merito sembra aver esaminato nel caso concreto. Gl’istanti – ha rilevato il primo giudice – non hanno d’altronde precisato se i diritti della società estinta si trasferiscono ai soci in regime di contitolarità, di comunione indivisa o in altra forma. In ogni caso, nelle due prime ipotesi agl’istanti difetterebbe la legittimazione a escutere il credito sen­za il terzo socio, il convenuto, mentre se il credito fosse passato ai singoli soci in ragione della loro quota nella società, RE 1 e RE 2 non potrebbero escute­re il convenuto congiuntamente, in mancanza di un nesso di solidarietà attiva. Quanto alla terza via, “ibrida”, da loro scelta, ossia agire a un tempo congiuntamente, ma senza il terzo socio, e per la parte del credito accertato giudizialmente relativo alla loro quota, il primo giudice ha considerato ch’essa non trovava appiglio nella giurisprudenza italiana da loro richiamata. In difetto d’identità tra il creditore e gli escutenti, egli ha quindi respinto l’i­stanza.

 

                                   4.   In ogni stadio di causa, il giudice esamina d’ufficio (art. 57 CPC), a prescindere dalle allegazioni delle parti, se la documentazione prodotta costituisce valido titolo di rigetto dell’opposizione (DTF 140 III 377 consid. 3.3.3) e se vi è identità tra l’escutente indicato sul precetto esecutivo (come nell’istanza) e il creditore designato nel titolo, tra l’escusso e il debitore menzionato nel titolo e tra la pretesa posta in esecuzione e il debito accertato o riconosciuto (DTF 142 III 722 consid. 4.1), fermo restando che in sede di reclamo l’esame d’ufficio è limitato alle carenze manifeste (DTF 147 III 178 consid. 4.2.1).

 

                                4.1   Nella fattispecie, la sentenza 22 aprile 2014 della Corte d’Appello di Torino (doc. B) costituisce in sé un valido titolo di rigetto dell’opposizione. Si tratta infatti all’evidenza d’una decisione giudiziaria di condanna esecutiva (art. 80 cpv. 1 LEF), in quanto dichiarata tale il 7 novembre 2019 con decisione della Pretura di Lugano, Sezione 5 (doc. C), poi confermata il 18 maggio 2020 dalla seconda Camera civile del Tribunale d’appello (doc. D).

 

                                4.2   Rimane litigiosa in questa sede la questione dell’identità tra i creditori indicati nel titolo di rigetto e gli escutenti. Siccome, però, l’e­scusso persiste a contestare l’identità in discussione principalmen­te perché a suo dire “già al 31.12.2014, la […] società non aveva più alcun credito nei [suoi] confronti” (osservazioni, ad 25-31 pag. 5), sicché nessun credito poteva essere ceduto ex lege agl’istanti al momento dell’estinzione della società nel 2016, occorre esaminare per prima l’eccezione d’inesistenza delle pretese poste in esecuzione fatta valere dall’escusso a doppio uso.

 

                                   5.   In virtù dell’art. 81 cpv. 1 LEF l’escusso può opporsi al rigetto definitivo ove provi con documenti che dopo la sentenza il debito è stato estinto o il termine per il pagamento è stato prorogato ovvero dimostri che è prescritto. L’enumerazione dei mezzi di difesa non è esaustiva (DTF 140 III 190 consid. 5.2.1). Sono ammissibili solo le eccezioni esplicitamente sollevate e dimostrate con documenti assolutamente chiari e univoci (“mit völlig eindeutigen Urkunden”, cfr. DTF 115 III 100; sentenza della CEF 14.2004.101 del 27 gennaio 2005, consid. 5, con rimandi). A differenza di quanto vale per il rigetto provvisorio (art. 82 cpv. 2 LEF), non è sufficiente rendere l’estinzione del credito semplicemente verosimile. La presunzione che il debito esiste risultante dal titolo di rigetto definitivo (art. 81 cpv. 1 LEF) può essere rovesciata soltanto con la prova rigorosa del contrario, da addure con documenti come nell’azione in annul-lamento o sospensione dell’esecuzione a norma dell’art. 85 LEF (sentenza del Tribunale federale 5A_529/2016 del 14 novembre 2017 consid. 2).

 

                                5.1   Nelle osservazioni al reclamo, CO 1 ribadisce che il credito della società nei suoi confronti non esiste più, e ciò sin dalla fine del 2014. Non figura infatti né nel bilancio ordinario del 2014 (che fa stato di crediti esigibili per soli € 3'763.–) né in quello finale di liquidazione del 26 febbraio 2016 (in cui sono registrati crediti per € 2'886.–). Pur ritenendo che il motivo per cui il credito non esiste(va) più non sia da approfondire in una procedura di rigetto dell’opposizione, il resistente propende per una remissione del debito, che, a suo dire, “ancorché tacita, risulta assolutamente inequivoca, visti i comportamenti adottati dalla società […] nei [suoi] confronti”. Cita al proposito, a mo’ d’esempio, una serie di comportamenti della società e del suo liquidatore (qui anche reclamante), RE 1, e afferma che, a fronte di tali circostanze, il liquidatore sarebbe sanzionabile a vario titolo, se il credito fosse veramente ancora esistito al momento della liquidazione ed egli l’avesse saputo (osservazioni, ad 25/31 pag. 4–8).

 

                                         Nella duplica spontanea, l’opponente ventila la possibilità che il “cre­dito fosse stato in qualche modo onorato” (ad II pag. 4). Deduce ulteriori indizi della remissione del debito sia dalla decisione n. 16199/2018 sia dal fatto che il liquidatore ha scelto di radiare la società dal registro delle imprese nel 2016, pur sapendo che il procedimento, sfociato in quella decisione, era ancora pendente (ad II pag. 4). Concludendo, sulla scorta della decisione n. 28439/2020 sostiene che, tenuto conto del comportamento del liquidatore, la volontà della società di rimettere il debito è non solo presunta, bensì certa (ad II pag. 4–7).

 

                                5.2   Ebbene, CO 1 non ha dimostrato l’estinzione del credito con documenti, limitandosi a elencare una serie di comportamenti indiziari della PI 1 e del liquidatore, per tacere del fatto che, sorprendentemente, egli pare il primo a non sapere se il credito della società nei suoi confronti è stato estinto per remissione o perché “in qualche modo onorato”. Le affermazioni desunte dalla decisione n. 16199/2018 sono poi indimostrate, in quanto riposano su un documento inammissibile (sopra consid. 1.2.2.1). Nel complesso, le argomentazioni dell’opponente non sono quindi idonee a infirma­re la presunzione di esistenza (e di non estinzione) dei crediti accertati nel titolo di rigetto. Non essendo adempiuti i severi requisiti dell’art. 81 cpv. 1 LEF, l’eccezione sollevata dall’escusso non può ch’essere respinta.

 

                                   6.   In merito alla questione dell’identità dei crediti posti in esecuzione e di quelli risultanti dalla sentenza d’appello, occorre anzitutto chiarire che, come risulta dal confronto del dispositivo con il rubrum di quella sentenza, per quanto qui d’interesse la Corte d’appello di Torino ha condannato l’escusso CO 1 a pagare alla (sola) PI 1 € 500’000.– oltre agli interessi (in seguito: il primo credito), e a rimborsare ai tre attori (RE 1, RE 2 e la società) “le spese processuali avversarie” stabilite in € 25’032.– (€ 11’472.– per il primo grado di giurisdizione e € 13'560.– per il secondo) oltre agli “emolumenti accessori ex lege (in seguito: il secondo credito).

 

                                         D’altronde, ad ambedue i crediti si applica pacificamente il diritto italiano. In effetti, il dispositivo della sentenza d’appello, nella misura in cui concerne questioni di diritto materiale, dev’essere interpretato e concretizzato secondo il diritto applicato nella decisione stessa (citata sentenza del Tribunale federale 5D_21/2020 consid. 4.1.3), che, nel caso concreto, è, appunto, il diritto italiano.

 

                                6.1   I reclamanti rimproverano al Pretore di aver frainteso la decisione n. 28439/2020 della Corte di Cassazione, ritenendo che sia necessaria una pronuncia del giudice di merito affinché i soci “succedano” a una società estinta quali titolari dei beni sociali scoperti dopo la liquidazione. Affermano infatti che il considerando 1.6 (della parte “in diritto”) non è altro che un riassunto della giurisprudenza passata. Quella attuale, che secondo la decisione stessa (consid. 1.7) è esposta nella decisione n. 9464/2020 (consid. 2.3, recte: 2.2.3), prevede invece la successione ipso iure, ferma restando la possibilità, per chi la vuole contestare, di dimostrare che la successione non è avvenuta; questa nuova giurisprudenza è poi stata confermata a più riprese (sentenze n. 19641/2020, 28439/ 2020, 30075/2020 e 3136/2021). I reclamanti pretendono perciò di essere succeduti di diritto alla PI 1 sin dalla sua estinzione e che spetta semmai a CO 1 far valere even­tuali eccezioni liberatorie (reclamo n. 25–31 pagg. 6–8). Sono quindi legittimati, a loro dire, a chiedere il rigetto definitivo dell’opposizione in base al diritto svizzero, che regola la procedura esecutiva, perché hanno fornito prova immediata di essere diventati titolari dei crediti in forza di una cessione legale (reclamo n. 32–39 pagg. 8–10).

 

                                         Da parte sua, CO 1 sostiene che la giurisprudenza citata dai reclamanti si applica esclusivamente ai crediti esistenti al momento dell’estinzione della società, purché non liquidati nel bilancio finale di liquidazione, ciò che non era il caso nella fattispecie, poiché il credito vantato dagl’istanti non figura né nel bilancio ordinario del 2014 né in quello finale di liquidazione del 26 febbraio 2016, sicché non era possibile alcuna cessione agl’istanti al momento dell’estinzione della società nel 2016 (osservazioni ad 25/39 pagg. 4–8; duplica ad sub. II e ad sub. III pag. 4–7).

 

                                6.2   Il cessionario può far valere una decisione ottenuta dal cedente quale titolo di rigetto definitivo dell'opposizione se dimostra immediatamente la sua qualità di avente causa (DTF 140 III 374 segg. consid. 3; sentenza della CEF 14.2002.3 del 24 maggio 2002 consid. 3), poco importa se la cessione è avvenuta a titolo particolare oppure universale (“successione”) (sentenza della CEF 14.2018. 52 del 10 ottobre 2018, consid. 5.2/a; Rep. 1987, 237; Staehelin in: Basler Kommentar, SchKG I, 3a ed. 2021, n. 35 ad art. 80 LEF; Vock in: SchKG, Kurzkommentar, 2a ed. 2014, n. 17 ad art. 80 LEF). Non è necessario che la cessione (o successione) risulti es­sa stessa da un titolo di rigetto definitivo poiché il diritto del cessionario di far valere il titolo di rigetto deriva già dall’art. 170 CO (DTF 140 III 372 consid. 3).

 

                                6.3   Nel caso in esame si conviene con i reclamanti che il Pretore ha frainteso la sentenza n. 28439/2020 (doc. L) e ha tralasciato di considerare le decisioni n. 9464/2020 (doc. K) e n. 3136/2021 (doc. M), già allegate in prima sede (sopra consid. 1.2.1). In effetti, per tutte, la decisione n. 9464/2020 (consid. 2.2.3–2.2.5 della parte “in diritto”) stabilisce in modo cristallino che i soci subentrano (senz’altro) nei diritti vantati dalla società radiata dal registro delle imprese, se non sono stati indicati nel rapporto finale di liquidazione, noti o ignoti che fossero, ferma restando la possibilità (per chi se ne vuole prevalere) di provare che i diritti “relitti” si sono in realtà estinti, per esempio per remissione del debito. È quindi pacifico che secondo il diritto italiano, applicabile nella fattispecie (sopra consid. 6), quando la PI 1 è stata radiata dal registro delle imprese gli escutenti e l’escusso le sono “succeduti” (per legge) nella titolarità del primo credito.

 

                             6.3.1   CO 1 non contesta la giurisprudenza esposta dai reclamanti, ma si limita a sostenerne l’inapplicabilità al caso specifi­co, dato che il (a quanto pare primo) credito si sarebbe estinto già nel 2014. Sennonché egli non ha provato la propria allegazione con documenti (sopra consid. 5.2). Invero, incombe all’escutente dimostrare immediatamente la sua qualità di avente causa (sopra consid. 6.2) e non all’escusso provare che la controparte non è cessionaria del credito posto in esecuzione. In concreto, gli escutenti hanno tuttavia dimostrato l’avvenuto trasferimento legale ai soci della pretesa di € 500’000.– della società (sopra consid. 6.3). E l’escusso non ha portato controprove tali da far sorgere dubbi sui fatti sui quali gli escutenti fondano l’esistenza della successione legale (qualità di soci, radiazione della società, mancata indicazio­ne della pretesa nel rapporto finale di liquidazione). Non spettava poi loro provare l’assenza di (altri) fatti impedienti la cessione del credito, bensì all’escusso che se ne prevale per contestare la successione (art. 8 CC; DTF 139 III 17 consid. 3.1.3.1). Tale ripartizione dell’onere della prova – determinante per il giudice svizzero quale lex fori, trattandosi di una norma di natura invero processuale – corrisponde a quella risultante dal diritto italiano (decisio­ne n. 9464/2020, doc. K consid. 2.2.3 i.f.). Ora, lo si ripete, CO 1 non ha dimostrato l’estinzione del credito o dei crediti della società (sopra consid. 5.2).

 

                             6.3.2   Del resto, a ben vedere l’eccezione sollevata dal resistente non ha nulla a che fare con la questione dell’identità tra creditore ed escutente, la quale si pone solo se il credito esiste, ma concerne esclusivamente l’affermata estinzione della(e) pretesa(e) vantata dagli escutenti dopo l’emanazione della decisione d’appello che ne ha accertati l’esistenza e l’importo. Estinzione – come già specificato – la cui prova documentale gl’incombeva giusta l’art. 81 cpv. 1 LEF e che non è riuscito a portare.

 

                                6.4   Analogo discorso vale per il secondo credito, con la precisazione, però, che la società era titolare solo di una quota parte di tale credito (sopra consid. 6). La “successione” nel secondo credito è quin­di avvenuta solo nella misura in cui la società ne era la titolare; per il resto, gli escutenti erano già contitolari del credito.

 

                                6.5   Dal profilo dell’esigenza d’identità tra creditore ed escutente si po­ne la questione di sapere di quale tipo di contitolarità gli escutenti godono sulle pretese poste in esecuzione (solidarietà, comunione, quota parziale esclusiva, ecc.). Infatti, non vi potrebbe essere iden­tità tra gli escutenti, che possono procedere congiuntamente in via esecutiva solo in base a un rapporto di solidarietà o di comunione (DTF 71 III 165 seg.; sentenze del Tribunale federale 4C.4/2004 del 20 aprile 2004 consid. 3.2 e della CEF 15.2018. 65 consid. 3.2), e i cessionari delle pretese accertate nella decisione d’appel­lo, qualora fossero succeduti alla società per quote. Pur trattando­si delle stesse persone, il rapporto interno tra di esse è diverso nell’esecuzione (collettivo) e nella decisione (individuale), la quale non consente quindi di concedere il rigetto definitivo dell’opposizione a favore dei creditori che procedono collettivamente (cfr. sen­tenza della CEF 14.2016.68 del 19 settembre 2016 consid. 5.3/c in merito a un “Gesamtdarlehen”). È del resto ammesso che l’istan­za di rigetto dev’essere respinta se la decisione invocata quale titolo di rigetto non indica, nel dispositivo o nei motivi, il rapporto interno tra i diversi attori ai quali dà ragione (Staehelin, op. cit., n. 33 ad art. 80; Abbet in : Abbet/Veuillet (ed.), La mainlevée de l'opposition, 2017, n. 83 ad art. 80 LEF).

 

                                         Potrebbe poi anche porsi un problema di legittimazione attiva, i soci non potendo presentare un’istanza di rigetto comune se sono titolari di diritti individuali per quota. La questione avrebbe però dovuto essere esaminata solo se la legittimazione attiva degli escu­tenti fosse stata contestata in prima sede (sentenze 14.2015.77 del 24 luglio 2015 consid. 5 e in ultimo luogo 14.2021.158 del 19 aprile 2022 consid. 5.1), ciò che non è il caso nella fattispecie.

 

                             6.5.1   Il Pretore, per l’appunto, ha fondato la reiezione dell’istanza anche sul fatto che gli escutenti non hanno precisato il tipo di contitolarità, ritenendo ad ogni modo che difetterebbe loro la legittimazione a escutere sia nel caso di successione in comunione indivisa o in contitolarità (solidarietà), perché gl’istanti hanno proceduto senza il terzo socio, sia nel caso di “successione” in ragione delle rispettive quote sociali nella società estinta, perché in assenza di solidarietà attiva non avrebbero potuto agire congiuntamente, sia ancora nell’ipotesi della terza via, “ibrida”, da loro scelta, che non tro­va appiglio nella giurisprudenza da loro richiamata. Il primo giudice ha peraltro precisato che l’assenza d’identità vale anche con riguardo al secondo credito, la sentenza d’appello non specifican­do se gli escutenti sono creditori per quote oppure in solido.

 

                             6.5.2   Circa il primo credito, i reclamanti sostengono di aver allegato e dimostrato che il loro subentro nei crediti della PI 1 è avvenuto in regime di contitolarità o comunione indivisa, e che, come successori, sono creditori in solido, potendo pertanto agire, anche individualmente, per escutere l’intero credito; a tal proposito, richiamano le decisioni n. 6072/2013, 17492/2018, 9464/2020, 19641/2020, 22432/2020, 30075/2020 e 3136/2021. Concludono quindi di avere la legittimazione attiva per escutere CO 1, avendolo fatto solo per la loro quota dei predetti crediti, ossia il 66% del capitale dell’estinta società (reclamo, n. 40–48 pagg. 10–13).

 

                                         In merito al secondo credito, i reclamanti asseriscono di essere, ancora una volta, creditori solidali, appoggiandosi alle decisioni n. 21064/2009 e 10077/2016, secondo cui le spese giudiziarie in favore di più parti, sullo “stesso lato” e patrocinate dallo stesso avvocato, sono, appunto, attribuite loro in solido. Ora, poiché hanno agito dinnanzi alla Corte d’Appello di Torino congiuntamente alla società, ed erano tutti rappresentati dallo stesso avvocato, essi pretendono di essere legittimati a porre in esecuzione sia la pro-pria quota di spese giudiziarie, sia la quota spettante alla società estinta, la quale è stata trasmessa ai soci per il noto “fenomeno successorio”. I reclamanti precisano peraltro che la quota che era della società spetta unicamente a loro, e non anche (pro quota) all’escusso, dal momento ch’essi l’hanno già pagata interamente (reclamo, 49–56 pagg. 13–15).

 

                             6.5.3   Nelle osservazioni al reclamo CO 1 ribatte che non c’era alcun credito, in cui i soci potessero subentrare. In duplica egli precisa che la condanna a “rimborsare le spese processuali avversarie” va intesa nel senso che il beneficiario è solo la società, che è [l’unica] vincitrice della vertenza”.

 

                             6.5.4   Le argomentazioni giuridiche dei reclamanti risultano condivisibili solo per il primo credito.

 

                          6.5.4.1   In effetti, secondo il diritto italiano i crediti di una società, trasferiti ai soci a causa della cancellazione della stessa dal registro delle imprese, spettano loro in regime di contitolarità o comunione indivisa, sicché possono agire anche individualmente per ottenere anche l’intero credito (per tutte, decisione n. 19641/2020 consid. 1.4 della parte “in diritto”). I reclamanti hanno quindi dimostrato di essere titolari in solido, anche con l’escusso del primo credito. L’e­scusso non ha sollevato alcuna obiezione al riguardo, la sua contestazione riferendosi a un altro problema (v. sopra consid. 6.3.2). L’identità tra escutenti e creditori (successori) solidali è pertanto data.

 

                          6.5.4.2   Per quanto concerne il secondo credito, i reclamanti si fondano su due frasi di due sentenze della Corte di cassazione civile per affermare che le spese giudiziarie in favore di più parti, munite di un unico difensore che le ha difese con atti unitari “e senza differenziazione di questioni”, vanno regolate “in solido tra loro” (sentenza n. 10077 del 15 marzo 2016 consid. 8). Ora, nel passo citato della prima decisione (n. 21064/2009) si parla solo dell’unicità della liquidazione delle spese processuali a favore di una pluralità di parti rappresentate da un unico difensore e non di un nesso di solidarietà tra di esse, mentre la seconda decisione (n. 10077/2016) pre­scrive la solidarietà nel caso concreto (nel consid. 8 e nel dispositivo), senza lasciare intendere che si tratterebbe di un principio generale (la cui giustificazione giuridica non è menzionata). Ora, la sentenza d’appello (doc. B) non stabilisce alcun nesso di solidarietà attiva tra gli attori per quanto attiene alle spese processuali né nella motivazione né nel dispositivo. Non si può escludere pertanto una ripartizione per testa. I reclamanti non hanno d’altronde prodotto alcun titolo di rigetto definitivo attestante il preteso diritto di farsi rimborsare dall’escusso la quota delle spese processuali spettantegli che ha pagato (per intero) RE 1. L’identità tra escutenti e creditori (successori) non risulta pertanto data per il secondo credito (v. sopra consid. 6.5).

 

                          6.5.4.3   A ben vedere, neppure per il primo credito il rapporto di solidarietà tra i soci risulta dal dispositivo o dai motivi della decisione d’appello. Non per niente: il primo credito è stato riconosciuto a favore della sola società. Tale circostanza non osta però all’ammissione della nota identità per quanto riguarda il primo credito. Non è infatti richiesto che la cessione (o successione) risulti essa stessa da un titolo di rigetto definitivo (sopra consid. 6.2), basta che l’escutente ne dimostri l’esistenza. È quanto hanno fatto i reclamanti, esponendo la giurisprudenza italiana (generale e astratta), sia per la successione che per il rapporto di solidarietà tra i soci (sopra consid. 6.5.3.1).

 

                                   7.   In definitiva, il reclamo va dunque accolto limitatamente al primo credito, di € 500'000.–, che gl’istanti hanno giustamente ridotto del 34%, pari alla quota dell’escusso nella società al momento della sua liquidazione (istanza, ad 52 pag. 17), ch’essi non sono legittimati a far valere e che verosimilmente è del resto estinta per confusione. Al tasso di conversione di €/fr. 1.0776 (doc. I) adottato dagl’istanti – e rimasto incontestato – l’opposizione dell’escusso va rigettata per il capitale di fr. 355'608.– (€ 330'000.– x 1.0776).

 

                                7.1   Il rigetto va inoltre esteso agli “interessi legali dalla notificazione del­l’atto introduttivo del giudizio di prima sede fino al saldo” (doc. B, pag. 10), quantificati dagl’istanti in € 32'521.28 fino alla data del­l’inoltro dell’esecuzione (3 settembre 2020), calcolati sul capitale ridotto di € 330'000.–, secondo un conteggio (doc. H) di cui il convenuto non ha contestato gli elementi di fatto (date, tassi e giorni), da considerarsi pertanto concludenti (cfr. art. 150 cpv. 1 CPC). Al tasso di conversione di €/fr. 1.0776 (doc. I) l’opposizione di CO 1 va pertanto rigettata per ulteriori fr. 35'044.95.

 

                                7.2   Gl’istanti postulano inoltre l’aggiunta d’interessi di mora del 5% dal 22 aprile 2014 (data della sentenza d’appello) sul capitale e sugli interessi legali, senza spiegare in base a quale norma del diritto italiano si potrebbe computare, fino all’introduzione dell’esecuzio­ne, un interesse supplementare a quello legale stabilito nella sentenza d’appello, per di più calcolato anche sugli interessi legali (mentre l’art. 1283 CCit. vieta l’anatocismo all’infuori di usi contra­ri, di una specifica domanda giudiziale o di una convenzione posteriore alla scadenza degl’interessi). Per quanto concerne il pe-riodo successivo al 3 settembre 2020, gl’istanti non giustificano l’applicazione del tasso del 5%, verosimilmente fondata sul diritto svizzero (art. 104 cpv. 1 CO), mentre quello applicabile è il diritto italiano (sopra consid. 6). La richiesta va dunque limitata agli interessi su fr. 355'608.– (€ 330'000.– x 1.0776) dello 0.05% dal 4 set­tembre al 31 dicembre 2020 (ossia fr. 57.30), dello 0.01% dal 1° gennaio al 31 dicembre 2021 (pari a fr. 35.55) e dell’1.125% dal 1° gennaio 2022. Gl’interessi legali fino al 31 dicembre 2021 ascendono di conseguenza a fr. 35'237.80 (fr. 35'044.95 + 57.30 + 35.55) e, sommati al capitale, a fr. 390'745.80.

 

                                   8.   La tassa del presente giudizio, stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), come le ripetibili, determinate in virtù dell’art. 11 cpv. 1-2 RTar (RL 3.1.1.7.1) per il rinvio dell’art. 96 CPC, seguono la reciproca soccombenza parziale (art. 106 cpv. 2 CPC).

 

                                   9.   Circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 436'136.–, raggiunge agevolmente la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

 

 

Per questi motivi,

 

pronuncia:              1.   Il reclamo è parzialmente accolto e di conseguenza i dispositivi n. 1 e 2 della decisione impugnata sono così riformati:

                                         1.  L’istanza è parzialmente accolta e di conseguenza l’opposizione interposta al precetto esecutivo n. __________ dell’Ufficio d’esecuzione di Lugano è rigettata in via definitiva limitatamente a fr. 390'745.80 oltre agli interessi dell’1.125% su fr. 355'608.– dal 1° gennaio 2022.

                                         2.  Le spese processuali di complessivi fr. 450.– sono poste a carico di CO 1 per 910 e per il restante 110 a carico degl’istanti in solido. CO 1 rifonderà a RE 1 e RE 2, in solido, fr. 4’400.– per ripetibili ridotte.

 

                                  2.   Le spese processuali di complessivi fr. 1'000.– relative al presente giudizio, anticipate dai reclamanti, sono poste a carico di CO 1 per 910 e il rimanente 110 a carico dei reclamanti in solido. CO 1 rifonderà a RE 1 e RE 2, in solido, fr. 4'800.– per ripetibili ridotte.

 

                                   3.   Notificazione a:

 

–  avv. PA 1 e PA 3,

    __________, __________;

–  avv. PA 2, __________, __________.

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.

 

 

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                            Il vicecancelliere

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).