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Incarto n. |
Lugano 28 giugno 2022
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In nome |
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La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello |
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composta dei giudici: |
Jaques, presidente Walser e Grisanti |
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vicecancelliera: |
Bertoni |
statuendo nella causa SO.2021.4235 (rigetto provvisorio dell’opposizione) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5 promossa con istanza 22 settembre 2021 dall’
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avv. RE 1 (patrocinato dall’__________ PA 1 __________)
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contro |
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CO 1 (patrocinato dall’__________ PA 2 __________)
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giudicando sul reclamo del 10 dicembre 2021 presentato dall’avv. RE 1 contro la decisione emessa il 29 novembre 2021 dal Pretore;
ritenuto
in fatto: A. Il 4 luglio 2019 CO 1 ha conferito mandato all’avv. RE 1 di rappresentarlo “nella pratica di scioglimento e liquidazione del regime matrimoniale dei beni a seguito di divorzio / separazione legale dalla moglie __________”, per un onorario forfettario stabilito in fr. 500'000.– indipendentemente dal dispendio di tempo e pagabile in due soluzioni di fr. 250'000.– all’avvio della pratica e fr. 250'000.– al termine della liquidazione. Con lettera del 5 giugno 2020 al suo patrocinatore CO 1 ha disdetto con effetto immediato “ogni mandato professionale assegnatole e attualmente in corso”.
B. Il 16 giugno 2020 l’avv. RE 1 ha emesso nei confronti di CO 1 una nota professionale finale di fr. 436'185.– per “prestazioni fino al 16.06.2020”, da lui firmata “per approvazione e accettazione”, avente per oggetto l’onorario di “assistenza e patrocinio accordi di liquidazione patrimoniale del coniuge a seguito di divorzio come da mandato 06.19”. Con lettera di medesima data CO 1 ha scritto che intendeva onorare pienamente l’operato dell’avv. RE 1 “secondo i nostri accordi contrattuali” e ha sottoscritto “a tal fine […] per approvazione e pagamento le sue note professionali finali”. Il 5 maggio 2021 l’avv. RE 1 ha sollecitato, invano, il pagamento della nota d’onorario.
C. Con precetto esecutivo n. __________ emesso il 3 settembre 2021 dall’Ufficio d’esecuzione di Lugano, l’avv. RE 1 ha escusso CO 1 per l’incasso di fr. 436'185.– oltre agli interessi del 5% dal 16 giugno 2020, indicando quale causa del credito il “Mancato pagamento della nota professionale finale del 16.06.2020 dell’Avv. RE 1”.
D. Avendo CO 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza del 22 settembre 2021 l’avv. RE 1 ne ha chiesto il rigetto provvisorio alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5. Nel termine impartito, il convenuto si è opposto all’istanza con osservazioni scritte del 18 ottobre 2021. Con replica spontanea del 26 ottobre 2021 l’istante ha ribadito il suo punto di vista.
E. Statuendo con decisione del 29 novembre 2021, il Pretore ha respinto l’istanza, ponendo a carico dell’istante le spese processuali di fr. 300.– e un’indennità di fr. 2'000.– a favore del convenuto.
F. Contro la sentenza appena citata l’avv. RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 10 dicembre 2021 per ottenerne l’annullamento e l’accoglimento dell’istanza, protestate spese e ripetibili. Nelle sue osservazioni del 12 gennaio 2022, CO 1 ha concluso per la reiezione del reclamo. Mediante replica spontanea del 18 gennaio 2022 l’istante ha ribadito il suo punto di vista. Con scritto del 27 gennaio 2022 CO 1 ha richiesto l’estromissione della replica spontanea inoltrata dalla controparte, a cui quest’ultima si è opposta con scritto del 1° febbraio 2022.
Considerando
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’opposizione – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.
1.1 Pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Visto che la notifica è avvenuta in concreto al patrocinatore dell’avv. RE 1 il 30 novembre 2021, il termine d’impugnazione è scaduto venerdì 10 dicembre. Presentato quello stesso giorno (data del timbro postale), il reclamo è dunque tempestivo.
1.2 La Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate (art. 321 cpv. 1 CPC) contenute nel reclamo (DTF 147 III 179 consid. 4.2.1 e i rimandi). Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).
1.3 La richiesta di CO 1 di estromettere la replica spontanea dell’avv. RE 1 dall’incarto è senza oggetto, visto che la stessa è ininfluente per l’esito dell’odierno giudizio.
2. In virtù dell’art. 82 LEF, il giudice pronuncia il rigetto provvisorio dell’opposizione ove il credito posto in esecuzione sia fondato su un riconoscimento di debito constatato mediante atto pubblico o scrittura privata (cpv. 1), a meno che l’escusso sollevi e giustifichi immediatamente eccezioni tali da infirmare il riconoscimento di debito (cpv. 2). La procedura di rigetto è una procedura sommaria documentale (Aktenprozess), il cui scopo non è di accertare l’esistenza del credito posto in esecuzione, bensì l’esistenza di un titolo esecutivo (DTF 147 III 178 consid. 4.2.1), così da determinare rapidamente i ruoli delle parti in un eventuale processo ordinario (art. 79 o 83 cpv. 2 LEF; sentenza del Tribunale federale 5A_552/ 2021 del 5 gennaio 2022 consid. 2.3). Il giudice verifica solo la forza probatoria del titolo prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi conferisce forza esecutiva senza indugio (art. 84 cpv. 2 LEF) ove l’escusso non renda immediatamente verosimili eccezioni liberatorie, in linea di massima mediante documenti (art. 254 cpv. 1 CPC; DTF 145 III 163 consid. 5.1). La decisione di rigetto provvisorio dispiega solo effetti di diritto esecutivo, senza regiudicata quanto all’esistenza del credito (DTF 136 III 587 consid. 2.3). Il pronunciato, quindi, non priva le parti del diritto di sotto-porre nuovamente il litigio al giudice ordinario (art. 79 o 83 cpv. 2 LEF; DTF 143 III 567 consid. 4.1 e 136 III 530 consid. 3.2).
3. Nella decisione impugnata, il Pretore ha rilevato che di principio la nota d’onorario del 16 giugno 2020 sottoscritta dal convenuto “per approvazione ed accettazione” costituisce un valido titolo di rigetto dell’opposizione. Ha però considerato che l’esigibilità della pretesa posta in esecuzione non fosse stata dimostrata, onde la reiezione dell’istanza. In particolare, il primo giudice ha constatato che la nota d’onorario non prevede alcun termine di pagamento e si riferisce a un mandato del “06.19”, mentre agli atti figura solo quello del 4 luglio 2019, ove era per di più previsto un pagamento di fr. 250'000.– già all’avvio della pratica, che non risulta essere stato richiesto e/o saldato. Il mandato prodotto non prevede poi alcunché in caso di revoca del mandato da parte di CO 1, avvenuta con lettera del 5 giugno 2020. Il Pretore evidenzia altresì che dalla lettera del 16 giugno 2020 emerge sì che CO 1 ha sottoscritto le note professionali dell’avvocato “per approvazione e pagamento”, ma nel paragrafo precedente si evince che intendeva pagarle pienamente “secondo i nostri accordi contrattuali”: a mente del primo giudice non si può quindi escludere che l’esigibilità della pretesa sia stata regolata nell’ambito dell’altro mandato in essere tra le parti, relativo al procedimento di divorzio, che non è agli atti, contrariamente a quello in esame inerente alla liquidazione del regime dei beni.
4. Nel reclamo (pag. 6-10) l’avv. RE 1 rimprovera al Pretore di aver disconosciuto che siccome il momento dell’esigibilità non è previsto nella nota d’onorario la pretesa è esigibile immediatamente giusta l’art. 75 CO. D’altronde, egli osserva, non si può esigere da lui che apporti la prova dell’assenza di un accordo sull’esigibilità, trattandosi della dimostrazione di un fatto negativo (“probatio diabolica”). Rileva altresì che sottoscrivendo la nota d’onorario CO 1 ha perfino disposto con una nota manoscritta la modalità di pagamento “VIA STOCK”, ovvero a carico di un suo conto, e che l’impegno a pagare nell’immediato risulta altresì dalla lettera di medesima data della nota d’onorario. Il reclamante nega che l’esigibilità della pretesa sia stata regolata nell’ambito del mandato relativo al procedimento di divorzio, trattandosi di due mandati ben distinti e fatturati separatamente, la cui scissione, operata d’intesa con il cliente, si giustificava per il fatto che contrariamente alle comuni pratiche di divorzio la liquidazione del regime dei beni richiedeva un’attenzione particolare, poiché l’ingente patrimonio del marito era incorporato in una complessa struttura fiduciaria del Liechtenstein di cui era fondatore. Evidenzia del resto che la fattura inerente al mandato di divorzio è stata saldata e che la nota d’ono-rario in questione costituisce un riconoscimento di debito a sé, a prescindere da qualsivoglia mandato.
Egli precisa comunque che la differenza di data rilevata dal Pretore si spiega semplicemente per il fatto che il mandato è stato conferito dapprima verbalmente nel mese di giugno 2019 ed è poi stato confermato per iscritto con le relative modalità di fatturazione il 4 luglio 2019. Inoltre, che la nota d’onorario in discussione si riferisca al mandato allegato all’istanza risulta dalla dicitura ivi contenuta (“assistenza e patrocinio accordi di liquidazione patrimoniale del coniuge”). Il reclamante spiega ancora che non ha richiesto l’acconto di fr. 250'000.–, ma ha fatturato l’intero onorario a conclusione del mandato visti i rapporti di fiducia esistenti tra le parti. Per quanto attiene alla mancata indicazione nel mandato delle conseguenze della sua revoca, il reclamante afferma che è stato convenuto uno sconto del 20% sull’onorario forfettario complessivo proprio in considerazione del fatto che il mandato è terminato quando era stato quasi ultimato.
5. Con le osservazioni al reclamo (pag. 5 e 6) CO 1 afferma che il reclamante non ha dimostrato, come gl’incombeva, l’esigibilità del credito con documenti, non avendo trattato minimamente questo tema né con l’istanza di rigetto né con la replica spontanea, dimenticandosene quindi per ben due volte, sicché a giusto titolo il Pretore ha respinto l’istanza. A mente sua, il reclamante pretende in modo inammissibile (giusta l’art. 326 CPC) di ovviare a tali mancanze avanzando in questa sede argomenti nuovi, mai trattati prima, su cui fonda una nuova tesi giuridica. A suo dire, egli si “aggrappa” infatti alla tesi del Pretore volendo far credere che l’esigibilità fosse data come “una sorta di fatto notorio” poiché basata sull’art. 75 CO.
5.1 Ora, contrariamente a quanto crede il resistente, le parti possono esporre argomentazioni giuridiche nuove anche in sede di reclamo purché si fondino su fatti accertati o discussi in prima sede. Ciò vale in particolare per la questione – giuridica – dell’esigibilità del credito sulla quale è fondata la decisione impugnata. Il divieto di nova vale infatti solo per le allegazioni di fatto e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC, v. sopra consid. 1.2), mentre il giudice, anche di secondo grado, esamina d’ufficio il diritto (art. 57 CPC; sentenza della CEF 14.2021.176 del 13 maggio 2022 consid. 6).
5.2 Ciò posto, secondo la giurisprudenza incombe all’escutente non solo di produrre un titolo di rigetto ai sensi dell’art. 82 cpv. 1 LEF, ma pure di dimostrare, con documenti, l’esigibilità del credito posto in esecuzione al momento della promozione dell’esecuzione (sentenze del Tribunale federale 5D_168/2019 del 23 dicembre 2019 consid. 3.4.2.1, con i rimandi, e della CEF 14.2002.40/41 del 14 agosto 2002, consid. 5.3), ove l’esigibilità non risulti già dal titolo di rigetto, la quale è in primo luogo definita dall’accordo delle parti e sussidiariamente dalla legge (sentenza della CEF 14.2019. 189 del 27 febbraio 2020 consid 5.1 con rinvii). Se il momento dell’esigibilità non è determinato né dal contratto né da disposizioni specifiche (ad es. l’art. 318 CO per il contratto di mutuo) e neppure dalla natura del rapporto giuridico, il credito è immediatamente esigibile secondo il principio generale dell’art. 75 CO (sentenze del Tribunale federale 5A_121/2021 del 6 aprile 2022 consid. 2.2.2 e della CEF 14.2020.99 del 7 gennaio 2021 consid. 5.4.1) e l’istante non deve dimostrare altro (sentenza 5A_898/2017 dell’11 gennaio 2018 consid. 3.1; Staehelin in: Basler Kommentar, SchKG I, 3a ed. 2021, n. 79 ad art. 82 LEF Abbet in : Abbet/Veuillet (ed.), La mainlevée de l’opposition, 2017, n. 98 ad art. 82 LEF).
5.3 Nel caso di specie, il reclamante rileva a ragione che, siccome il momento dell’esigibilità non figura sulla nota professionale finale (doc. A) da lui prodotta quale titolo di rigetto, egli poteva avvalersi anche implicitamente della regola dell’immediatezza dell’art. 75 CO. È quindi senza rilievo che abbia invocato esplicitamente tale norma solo con la replica spontanea, specie perché CO 1 nulla ha obiettato specificatamente quanto all’esigibilità del credito con le osservazioni all’istanza. D’altronde, una nota d’onorario è per natura indilatatamente esigibile se non prevede termini di pagamento. Su questo punto il giudizio pretorile è quindi giuridicamente errato e le osservazioni al reclamo sono infondate. Essendo l’esigibilità data al momento della firma del riconoscimento di debito, a nulla serve discutere dell’interpellazione del 5 maggio 2021 o della menzione “VIA STOCK” apposta dall’escusso sulla nota d’onorario.
5.4 Il reclamante rileva poi a ragione che la nota d’onorario sottoscritta dall’escusso costituisce un valido riconoscimento di debito in sé indipendentemente dal contratto di mandato che ne sta alla base. Il Pretore e il resistente misconoscono infatti che l’istante ha indicato come titolo di rigetto la nota d’onorario controfirmata dall’escusso “per approvazione e accettazione” (doc. A), peraltro confermata nello scritto del 16 giugno 2020 (doc. B), e non il contratto di mandato. Né questo né l’altro mandato sottoscritti dall’escusso prima della nota professionale sono pertanto di rilievo per risolvere la questione dell’esigibilità. Dopo aver revocato i mandati, egli ha approvato le “note professionali finali” del patrocinatore senza riserve per quanto attiene all’esigibilità (doc. B e A). Questo presupposto risulta quindi dimostrato. Contrariamente a quanto stabilito dal Pretore, non spettava all’istante dimostrare che le parti non avevano regolato la questione dell’esigibilità nell’altro mandato, bensì all’escusso portarne la controprova, rendendo verosimile, giusta l’art. 82 cpv. 2 LEF, che l’onorario da lui riconosciuto si riferiva all’altro mandato e che da tale atto si poteva dedurre l’inesigibilità del suo impegno. Non spetta infatti alla parte che si prevale di una norma suppletiva come l’art. 75 CO provare l’assenza di una soluzione diversa da quella prevista dalla norma, bensì alla parte avversa dimostrare che le parti hanno pattuito una soluzione diversa (cfr. Hohl in: Commentaire romand, Code des obligations I/1, 3a ed. 2021, n. 10 ad art. 68-83 e n. 12 ad art. 75 CO). Anche sotto questo profilo la sentenza impugnata non è giuridicamente condivisibile.
5.5 Che la data del mandato (“06.19”) figurante nell’oggetto del patrocinio indicato sulla nota professionale (“assistenza e patrocinio accordi liquidazione patrimoniale del coniuge a seguito di divorzio come da mandato 06.19”) non corrisponda a quella (4 luglio 2019) della conclusione del mandato “nella pratica di scioglimento e liquidazione del regime matrimoniale dei beni a seguito di divorzio / separazione legale” (doc. E) non è in sé decisivo. La menzione della causa dell’obbligo riconosciuto non è una condizione di validità del titolo di rigetto. Persino un riconoscimento di debito astratto – ovvero che non menziona la causa dell’obbligo riconosciuto – è valido (art. 17 CO) e costituisce un valido titolo di rigetto provvisorio. Spetta semmai all’escusso rendere verosimile la (vera) causa (o l’assenza di causa) dell’obbligo e il fatto che questa causa non è valida, ad esempio perché il rapporto giuridico all’origine del riconoscimento è estinto, inesistente, nullo, invalidato o simulato (cfr. sentenza della CEF 14.2019.72 del 23 luglio 2019, RtiD 2020 I 707 n. 41c, consid. 5.4).
Per infirmare il suo riconoscimento di debito, l’escusso avrebbe dunque dovuto rendere verosimile, a norma dell’art. 82 cpv. 2 LEF, non solo che in realtà la nota professionale riguardava un altro mandato, ciò che gli avrebbe imposto perlomeno di produrlo per consentire di verificare che corrispondesse per data e importo a quanto da lui riconosciuto nella nota professionale in discussione, ma pure che la somma riconosciuta non era ancora esigibile o era già stata da lui saldata a concorrenza dell’importo approvato. Non basta al riguardo una semplice congettura, come quella azzardata da CO 1 (“non è dunque possibile scartare l’ipotesi che quanto qui preteso sia stato effettivamente saldato”, osservazioni all’istanza, pag. 3), se non è sostanziata con elementi concreti e oggettivi (DTF 132 III 143 consid. 4.1.2), di principio documentali (art. 254 cpv. 1 CPC; DTF 145 III 163 consid. 5.1). Anche su questo punto il reclamo merita accoglimento.
5.6 Per il medesimo motivo è senza rilievo la discussione sull’assenza d’indicazione dell’acconto di fr. 250'000.– pattuito dalle parti. Omettendo di produrre l’altro mandato, come gl’incombeva in virtù dell’art. 82 cpv. 2 LEF (sopra consid. 5.5), il resistente non ha reso verosimile che la nota d’onorario vi si riferisca, ciò che pare del resto inverosimile a fronte dell’oggetto del patrocinio menzionato sulla nota professionale e l’importo dell’onorario, per tacere del fatto che anche se stessero le sue allegazioni, la nota professionale varrebbe comunque come titolo di rigetto per lo stesso importo a favore dell’altro credito dell’istante, la cui inesigibilità o inesistenza non è stata resa verosimile. Non avendo l’escusso fatto fronte all’onere della prova che gravava su di lui, non è necessario pronunciarsi sull’ammissibilità delle spiegazioni del reclamante sulla data del mandato e sul primo acconto.
5.7 Sempre per il motivo che la nota d’onorario costituisce un valido titolo di rigetto a sé stante, non importa che il mandato non preveda il da farsi in caso di revoca. È di conseguenza pure sprovvista di rilievo la censura di CO 1 (pag. 8 infine) secondo cui il reclamante non si sarebbe confrontato con (tutte) le motivazioni del Pretore. Lo si ribadisce: a fronte di un riconoscimento di debito che nulla prevede in merito all’esigibilità incombeva a lui l’onere di rendere verosimile l’inesigibilità del debito (sopra consid. 5.4). Il resistente non spiega poi per quale motivo sarebbe “incredibile e scioccante” e “deontologicamente insostenibile” per un avvocato far firmare al cliente un riconoscimento di debito senza tutelare quest’ultimo quanto al momento dell’esigibilità (pag. 8 delle osservazioni al reclamo): se il cliente firma un riconoscimento di debito senza una tale indicazione significa che è d’accordo di pagare immediatamente.
5.8 Secondo CO 1 (pag. 9) un mero riconoscimento di debito non è sufficiente per ottenere il rigetto dell’opposizione se è stato, come nel caso di specie, contestato già prima dell’emissione del precetto esecutivo, come risulta da una lettera dell’11 maggio 2021 da lui indirizzata all’avv. RE 1 in cui gli aveva chiesto chiarimenti in merito alla nota d’onorario (doc. 3, pag. 2), alla quale questi ha risposto con lettera del 19 agosto 2021 (doc. L). Egli cita altresì una sentenza della scrivente Camera evidenziando che se mancano le delucidazioni richieste (fedele e diligente conduzione del mandato, dovere generale d’informazione, obbligo di rendiconto) l’eventuale dichiarazione dell’escusso di accettazione della nota d’onorario non può essere considerata come un riconoscimento di debito senza riserve né condizioni e quindi non costituisce un titolo di rigetto.
5.8.1 Al resistente non pare chiara la ripartizione dell’onere della prova nella procedura sommaria di rigetto dell’opposizione, che ha carattere meramente formale (sopra consid. 2): all’istante basta produrre un titolo nel senso dell’art. 82 cpv. 1 LEF o un attestato di carenza di beni (art. 149 cpv. 2 LEF) per ottenere il rigetto provvisorio dell’opposizione. Non si può porre a suo carico l’onere di dimostrare l’esistenza del proprio credito né quello di produrre altri documenti se non il titolo di rigetto. Spetta invece all’escusso di rendere verosimili circostanze atte a “infirmare”, ovvero a indebolire la parvenza di diritto risultante dal titolo prodotto dall’istante (sentenza della CEF 14.2016.237 del 30 gennaio 2017 consid. 5 e 7.2). Se non ci riesce nella procedura sommaria, gli è aperta la via dell’azione di disconoscimento di debito (sopra consid. 2). La semplice contestazione del titolo di rigetto non osta ancora all’accoglimento dell’istanza. L’escusso deve inoltre rendere verosimili le circostanze sulle quali si fonda la sua contestazione e il fatto ch’esse “infirmano” il proprio riconoscimento del debito.
5.8.2 D’altronde, la sentenza citata da CO 1 (14.2017.94 del 13 novembre 2017, consid. 6.2/b) tratta del caso in cui il titolo di rigetto su cui si fonda l’escutente è un contratto di mandato e il mandatario escusso contesta in modo tempestivo, non palesemente insostenibile e sufficientemente circostanziato il corretto adempimento del mandato (“Basler Praxis”), mentre il caso in esame è differente: l’escutente si fonda su un riconoscimento di debito a sé stante indipendente dal contratto di mandato (sopra consid. 5.4). Non è quindi applicabile la “Basler Praxis”. Se non era in chiaro sull’onorario richiesto, egli avrebbe dovuto chiedere delle delucidazioni all’avvocato prima di approvare la nota e di scrivere la lettera lusinghiera del 16 giugno 2020 (doc. B). Non allega poi un errore essenziale e men che meno ne rende verosimile l’esistenza e il rispetto del termine dell’art. 31 CO.
5.9 CO 1 sostiene infine (pag. 10 infine) che l’avv. RE 1 avrebbe dovuto dimostrare l’entità del suo credito e, volendo pure ammettere la sua esigibilità, che non è dato di sapere il suo ammontare, siccome la pratica non è stata ultimata dal legale e non basta certo la sua affermazione di aver concesso, data la prematura revoca, uno sconto del 20%. Repetita iuvant: l’istante è tenuto a produrre unicamente un titolo di rigetto dell’opposizione (sopra consid. 5.8.1). Nel caso in esame la nota sottoscritta dall’escusso indica l’importo approvato, che corrisponde a quello della pretesa posta in esecuzione. CO 1 l’ha del resto firmata dopo la revoca di ogni mandato professionale (il 5 giugno 2020, doc. M). Ben sapeva quindi il cliente che stava approvando l’onorario dovuto al suo avvocato dopo la rescissione del mandato per le “prestazioni fino al 16.06.2020” (doc. A). Anche su questo punto le osservazioni al reclamo sono infondate.
6. In entrambe le sedi la tassa, stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), come le ripetibili, determinate in virtù dell’art. 11 cpv. 1-2 RTar (RL 178.310) per il rinvio dell’art. 96 CPC, seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Sulle spese esecutive di fr. 203.30 indicate nelle conclusioni del reclamo deciderà invece l’ufficio d’esecuzione.
7. Circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 436'185.–, raggiunge senz’altro la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo è accolto e di conseguenza i dispositivi n. 1 e n. 2 della decisione impugnata sono così riformati:
1. L’istanza è accolta. Di conseguenza l’opposizione interposta al precetto esecutivo n. __________ è rigettata in via provvisoria.
2. Le spese processuali di complessivi fr. 300.– sono poste a carico della parte convenuta, che rifonderà all’istante fr. 2'000.– per ripetibili.
2. Le spese processuali di complessivi fr. 800.– relative al presente giudizio, già anticipate dal reclamante, sono poste a carico di CO 1, che rifonderà all’avv. RE 1 fr. 5'000.– per ripetibili.
3. Notificazione a:
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Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).