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Incarto n. |
Lugano |
In nome |
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La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello |
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composta dei giudici: |
Jaques, presidente Walser e Grisanti |
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vicecancelliera: |
Bertoni |
statuendo nella causa SO.2021.2813 (rigetto definitivo dell’opposizione) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, promossa con istanza 20 maggio 2021 dalla
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Confederazione Svizzera, Berna (rappresentata dall’Ufficio esazione e condoni, Bellinzona)
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contro |
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RE 1 (patrocinato dall’avv. PA 1, )
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giudicando sul reclamo del 13 dicembre 2021 presentato da RE 1 contro la decisione emessa il 30 novembre 2021 dal Pretore;
ritenuto
in fatto: A. Con precetto esecutivo n. __________ emesso il 19 febbraio 2021 dall’Ufficio d’esecuzione di Lugano, la Confederazione Svizzera ha escusso RE 1 per l’incasso di fr. 137'254.50 oltre agli interessi del 3% dal 13 febbraio 2021 (indicando quale causa del credito: “Imposta federale diretta 2012 + interessi 3.0% dal 01.04.2013 risp dal 01.12.2017”) e fr. 10'667.90 (per “Interessi aggiornati sino al 12.02.2021”).
B. Avendo RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza del 20 maggio 2021 la Confederazione Svizzera ne ha chiesto il rigetto definitivo alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5. Nel termine impartito, il convenuto si è opposto all’istanza con osservazioni scritte del 28 luglio 2021. Nella replica e nella duplica inoltrate spontaneamente il 13 e il 27 agosto 2021, le parti hanno ribadito le proprie conclusioni. In risposta all’ordinanza 16 novembre 2021 del Pretore, il 26 novembre l’istante ha precisato che l’istanza era stata firmata dall’ispettore fiscale presso il Servizio incasso coattivo, __________ __________, in base alla delega contenuta nella Direttiva interna n. 4/2011 del Direttore della Divisione delle contribuzioni.
C. Statuendo con decisione del 30 novembre 2021, il Pretore ha accolto l’istanza e rigettato in via definitiva l’opposizione interposta dal convenuto, ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 600.– senz’assegnare ripetibili o indennità d’inconvenienza.
D. Contro la sentenza appena citata RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 13 dicembre 2021 per ottenerne l’annullamento, protestate tasse, spese e ripetibili.
Considerando
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’opposizione – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.
1.1 Pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Visto che la notifica è avvenuta in concreto al patrocinatore di RE 1 il 1° dicembre 2021, il termine d’impugnazione è scaduto sabato 11 dicembre, per cui la scadenza è stata riportata a lunedì 13 dicembre (art. 142 cpv. 3 CPC per il rinvio dell’art. 31 LEF). Presentato quello stesso giorno (data del timbro postale), il reclamo è dunque tempestivo.
1.2 La Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate (art. 321 cpv. 1 CPC) contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 consid. 2.2.4). Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).
2. In virtù degli art. 80 e 81 LEF, il giudice pronuncia il rigetto definitivo dell’opposizione ove il credito posto in esecuzione sia fondato su una decisione giudiziaria esecutiva o un titolo parificato, a meno che l’escusso provi con documenti che dopo l’emanazione della decisione il debito è stato estinto, il termine per il pagamento è stato prorogato o che è intervenuta la prescrizione. La procedura di rigetto è una procedura sommaria documentale (Aktenprozess), il cui scopo non è di accertare l’esistenza del credito posto in esecuzione bensì l’esistenza di un titolo esecutivo. Il giudice verifica solo la forza probatoria del titolo prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi conferisce forza esecutiva senza indugio (art. 84 cpv. 2 LEF) ove l’escusso non dimostri immediatamente una delle eccezioni liberatorie enumerate all’art. 81 LEF (DTF 139 III 446, consid. 4.1.1).
3. Nella decisione impugnata, dopo aver precisato che la Confederazione Svizzera ha la capacità di stare in lite ed è per legge rappresentata, nel Cantone Ticino, dall’Ufficio esazione e condoni, e per esso in particolare dal firmatario dell’istanza, __________ __________, il Pretore ha constatato che l’escusso aveva avuto contezza della decisione di tassazione invocata dall’istante quale titolo di rigetto definitivo al più tardi al momento della notifica del precetto esecutivo, il 15 marzo 2021. Ora, ha rilevato il primo giudice, secondo il principio della buona fede egli avrebbe dovuto informarsi dell’esistenza e del contenuto dell’atto e contestarlo tempestivamente. Sennonché l’escusso non risultava – e nemmeno pretendeva – di essersi attivato in tal senso, malgrado l’istante avesse atteso sino al 20 maggio 2021 per inoltrare l’istanza. Tanto è bastato al Pretore per ritenere regolare la notificazione ed esecutiva la decisione fiscale.
In merito all’eccezione dell’escusso secondo cui il termine di pagamento sarebbe stato sospeso o prorogato in seguito alle trattative intavolate con il fisco per ottenere la possibilità di fornire delle garanzie a copertura del suo debito, il Pretore ha ricordato che, a prescindere dal fatto che l’intavolazione di trattative era contestata dall’istante, spettava all’escusso dimostrare con documenti che il pagamento del debito era effettivamente sospeso, una sua semplice richiesta non sostituendo la relativa dichiarazione del creditore. In mancanza di prova, il primo giudice ha respinto l’eccezione e accolto l’istanza.
4. Nel reclamo RE 1 si duole anzitutto di non aver avuto la possibilità di esprimersi sulla risposta dell’istante del 26 novembre 2021, giuntagli solo il 30 novembre allorquando il Pretore ha emesso la decisione impugnata. Tale violazione manifesta del suo diritto di essere sentito giustifica, a suo parere, l’annullamento della sentenza avversata.
4.1 Ogni parte ha il diritto di prendere conoscenza di ogni argomentazione sottoposta al giudice e di potersi esprimere al proposito (DTF 137 I 195 consid. 2.3.1). L’intimazione all’escusso della risposta dell’istante del 26 novembre 2021 un giorno prima dell’emanazione della sentenza vanifica tale suo diritto e costituisce pertanto effettivamente una manifesta violazione del suo diritto di essere sentito (art. 53 CPC). Altro è però il discorso delle conseguenze della violazione.
4.2 Il diritto di essere sentiti è una garanzia di natura formale, la cui disattenzione determina di principio l’annullamento della decisione impugnata, indipendentemente dalle possibilità di successo del ricorso nel merito (DTF 135 I 190 consid. 2.2). Secondo la giurisprudenza la sua violazione può tuttavia ritenersi eccezionalmente sanata se la parte lesa ha potuto esprimersi liberamente dinanzi a un’autorità superiore provvista dello stesso potere di cognizione dell’autorità inferiore (DTF 137 I 195 consid. 2.3.2; sentenza del Tribunale federale 5A_19/2011 del 29 giugno 2011, consid. 2.3), sempre che la violazione non sia particolarmente grave o che, seppur in presenza di una violazione grave, il rinvio degli atti all’autorità inferiore risulterebbe una vana formalità e causerebbe un inutile allungamento della procedura incompatibile con l’interesse della parte lesa a un giudizio in tempi ragionevoli (DTF 142 II 226 consid. 2.8.1; 145 I 174 consid. 4.4).
4.3 Nel caso specifico, la questione del potere di rappresentanza del firmatario dell’istanza è un presupposto processuale che va esaminato d’ufficio (art. 60 CPC) anche in seconda sede (DTF 130 III 433 consid. 3.1; sentenze del Tribunale federale 5A_801/2017 del 14 maggio 2018 consid. 3.3.1 e 4A_229/2017 del 7 dicembre 2017 consid. 3.2; sentenza della CEF 14.2016.107 del 5 ottobre 2016 consid. 6 e 6.1). Il potere di cognizione della Camera è pertanto lo stesso di quello del Pretore. Il reclamante avrebbe potuto quindi esporre le sue eventuali obiezioni già nel reclamo. Ora, anche il diritto di essere sentito dev’essere esercitato secondo il principio della buona fede (art. 52 CPC). Nel reclamo RE 1 non ha esposto motivi di dubitare del potere di rappresentanza del firmatario dell’istanza – ha del resto sollevato l’eccezione per la prima volta solo in sede di duplica – e invero neppure ha contestato tale potere. Non poteva però sfuggire al suo patrocinatore che secondo la giurisprudenza di questa Camera nelle cause di riscossione delle imposte federali dirette prelevate in Ticino la Confederazione Svizzera è per legge rappresentata dall’Ufficio esazione e condoni, e segnatamente dall’ispettore __________ __________ del Servizio incasso coattivo (sentenza 14.2015.213 dell’11 marzo 2016 consid. 5.3). In queste circostanze il rinvio degli atti all’autorità inferiore risulterebbe, una vana formalità fine a sé stessa (“Leerlauf”) e causerebbe un inutile allungamento della procedura, già pendente da oltre dieci mesi. Il Pretore non potrebbe del resto far altro che confermare la legittimazione dell’ispettore __________ sulla scorta della giurisprudenza appena citata. La domanda (implicita) di retrocessione della causa al primo giudice va di conseguenza respinta.
5. Il reclamante contesta d’altronde l’esigibilità del credito fiscale, facendo valere ch’essa dev’essere precedente alla notifica del precetto esecutivo. Nelle osservazioni all’istanza, però, egli stesso ha allegato di aver contattato l’istante “per valutare la possibilità di fornire delle garanzie per il pagamento del (contestato) debito contributivo”, e ciò prima della notifica del precetto esecutivo, dal momento ch’egli ha qualificato come abusivo l’avvio della procedura esecutiva. Ne segue ch’egli aveva conoscenza del proprio debito e della decisione su reclamo del 18 dicembre 2019, altrimenti la sua richiesta di dilazione non avrebbe avuto senso, ove il credito non fosse già stato esigibile e la decisione emanata, come risulta dal testo dell’art. 81 cpv. 1 LEF (v. pure la DTF 138 III 586 consid. 6.1.2), da lui stesso invocato in quelle osservazioni. La censura d’inesigibilità del credito posto in esecuzione si avvera manifestamente abusiva e non degna di protezione.
6. A scanso di equivoco, va precisato che, contrariamente a quanto il reclamante ha sostenuto in prima sede, la richiesta di dilazione non costituisce (ancora) una proroga del debito giusta l’art. 81 cpv. 1 LEF, poiché presuppone l’accordo del creditore, che il debitore deve dimostrare con documenti in virtù della medesima norma (DTF 115 III 100; sentenza della CEF 14.2004.101 del 27 gennaio 2005, consid. 5, con rimandi), come peraltro giustamente esposto dal Pretore senza contestazione da parte del reclamante.
7. Le spese processuali del presente giudizio, stabilite in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone invece problema di ripetibili, la controparte non essendo stata chiamata a presentare osservazioni in questa sede.
8. Circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 147'922.40, raggiunge senz’altro la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo è respinto.
2. Le spese processuali di complessivi fr. 800.– relative al presente giudizio, già anticipate dal reclamante, sono poste a suo carico.
3. Notificazione a:
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Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).