Incarto n.
14.2021.204

Lugano

3 giugno 2022

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d'appello

 

 

 

composta del giudice:

Jaques, presidente

 

vicecancelliere:

Ferrari

 

 

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) nella causa __________ (opposizione per non ritorno a miglior fortuna) della Giudicatura di pace del Circolo di Agno promossa con la comunicazione 26 ottobre 2020 dell’Ufficio d’esecuzione di Lugano relativa all’esecuzione n. __________ promossa dall’

 

 

CO 1

(rappr. dalRA 2, __________)

 

 

contro

 

 

 RE 1 

(ora patrocinata dall’avv. PA 1, __________)

 

 

 

 

giudicando sul “ricorso” del 17 dicembre 2021 presentato da RE 1 contro la decisione emessa il 25 novembre 2021 dal Giudice di pace;

 

ritenuto in fatto e considerando in diritto:

                                         che nell’esecuzione n. __________ dell’Ufficio d’esecuzione (UE) di Lugano CO 1 procede contro RE 1 per l’incasso di fr. 3’868.55 oltre agli interessi del 5% dal 14 ottobre 2020, fr. 593.15 e fr. 240.–;

                                         che avendo RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo per non ritorno a miglior fortuna, il 26 ottobre 2020 l’UE l’ha trasmessa alla Giudicatura di pace del Circolo di Agno per giudizio;

                                         che con decisione 25 novembre 2021 la Giudice di pace ha parzialmente ammesso l’opposizione, stabilendo un’eccedenza pignorabile del reddito mensile dell’escussa pari a fr. 270.– e ponendo le spese processuali di fr. 150.– a carico delle parti in ragione di metà ciascuno;

                                         che contro la sentenza appena citata RE 1 è insorta a questa Camera con un “ricorso” del 17 dicembre 2021, asserendo che l’eccedenza pignorabile stabilita dalla Giudice di pace è diver­sa rispetto a quella stabilita dalla medesima giudice, lo stesso giorno, in un’altra esecuzione diretta contro di lei, benché “i documenti […] presentati sono i medesimi, le entrate invariate”;

                                         che contro la decisione con cui il giudice, come nel caso concreto, statuisce sull’opposizione per non ritorno a miglior fortuna secon­do la procedura sommaria non è dato alcun mezzo d’impugnazio­ne (art. 265a cpv. 1, ultimo periodo, LEF), se non un reclamo indipendente (art. 110 CPC) limitato al solo dispositivo sulle spese e sulle ripetibili (DTF 138 III 131, consid. 2.2; sentenze della CEF 14.2015.219 del 23 novembre 2015 e 14.2012.137 del 12 settembre 2012, massimata in RtiD 2013 I 849 n. 60c), così come sulla questione (eventuale) dell’assistenza giudiziaria (art. 121 CPC; Tappy in: Commentaire romand, Code de procédure civile, 2a ed. 2018, n. 21 ad art. 122 CPC; Bühler in: Berner Kommentar, Schweizerische ZPO, vol. I, 2012, n. 42 ad art. 122 CPC);

                                         che altre censure possono essere fatte valere soltanto con l’azio­ne ordinaria di contestazione o di accertamento del ritorno a miglior fortuna davanti al giudice del luogo dell’esecuzione, entro venti giorni dalla comunicazione della decisione sull’opposizione (art. 265a cpv. 4 LEF);

                                         che il “ricorso” in oggetto, vertente sul merito e non (solo ed esplicitamente) sulle spese giudiziarie, si rivela dunque irricevibile;

                                         che ci si potrebbe interrogare se il “ricorso” alla Giudicatura di pa­ce di Agno possa essere considerato come azione ordinaria di contestazione del ritorno a miglior fortuna;

                                         che la Camera è però incompetente, funzionalmente, per statuire sulla questione (in prima istanza);

                                         che spetta semmai a RE 1 valutare la possibilità di riproporre l’azione al giudice competente (la Giudicatura di pace di Agno) entro venti giorni dalla notifica dell’odierna decisione d’irricevibilità (art. 63 cpv. 1 o 2 CPC e 265a cpv. 4 LEF per il rinvio dell’art. 63 cpv. 3 CPC), fermo restando che la Camera non ha verificato l’ammissibilità né le possibilità di successo di tale via giuridica e non è tenuta a trasmettere d’ufficio il “ricorso” al giudice (apparentemente) competente (sentenze della CEF 15.2018.7 del 7 novembre 2018 consid. 2/c e 14.2018.73-89 del 26 ottobre 2018, RtiD 2019 I 658 n. 72c, consid. 4.3);

                                         che la tassa del presente giudizio va posta a carico della reclamante (art. 106 cpv. 1 CPC), la quale leggendo attentamente i rimedi giuridici figuranti sulla decisione impugnata avrebbe dovuto capire che la via del reclamo era aperta solo contro il dispositivo n. 2 relativo alla tassa di giustizia – che in sé non contesta – mentre per quanto concerne il dispositivo n. 1, oggetto proprio delle sue critiche, andava promossa l’azione di contestazione del ritorno (parziale) a miglior fortuna;

                                         che non si pone invece problema di ripetibili, la controparte, cui il reclamo non è stato notificato per osservazioni, non essendo incorsa in spese in questa sede;

                                         che circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 30'387.25, raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

 

Per questi motivi,

 

pronuncia:              1.   Il reclamo è irricevibile.

 

                                   2.   Le spese processuali di complessivi fr. 100.– relative al presente giudizio, già anticipate dalla reclamante, sono poste a suo carico.

 

                                   3.   Notificazione a:

 

–  avv. PA 1, __________, __________;

–  RA 2, __________.

 

                                         Comunicazione alla Giudicatura di pace del Circolo di Agno.

 

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                            Il vicecancelliere

 

 

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 2 LTF).