RE 1

 

Incarto n.
14.2021.33

Lugano

17 marzo 2021

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello

 

 

 

composta del giudice:

Jaques, presidente

 

vicecancelliera:

Bertoni

 

 

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) nella causa SO.2020.557 (fallimento) della Pretura della Giurisdizione di Locarno-Campagna promossa con istanza 10 luglio 2020 dalla

 

 

CO 1

 

 

contro

 

 

RE 1

(titolare della ditta individuale __________, __________)

 

 

 

 

 

ritenuto in fatto e considerando in diritto:

                                         che nell’ambito della procedura esecutiva n. __________ dell’Ufficio d’esecuzione di Locarno, con istanza 10 luglio 2020 la CO 1 ha chiesto alla Pretura della Giurisdizione di Locarno-Campagna di decretare il fallimento di RE 1 per il mancato pagamento di fr. 1'991.05;

 

                                         che statuendo con decisione del 19 febbraio 2021 il Pretore aggiunto ha dichiarato il fallimento di RE 1 dal 22 febbraio 2021 alle ore 10:00, ponendo a carico della massa fallimentare la tassa di giustizia di fr. 100.–;

 

                                         che contro la sentenza appena citata RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo datato 24 febbraio 2021 per ottenere la revoca del fallimento, asserendo di aver pagato la pretesa dell’i­stante sulla scorta di una ricevuta rilasciata dall’Ufficio d’esecu­zione di Locarno il 24 febbraio 2021;

 

                                         che la sentenza impugnata – emanata in materia di fallimento – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 7 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 174 cpv. 1 LEF e 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso;

 

                                         che pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro dieci giorni dalla notificazione (art. 174 cpv. 1 LEF e 321 cpv. 2 CPC);

 

                                         che nella fattispecie, come si evince dal tracciamento dell’invio raccomandato n. 98.__________ (con la relativa attestazione di ricevuta), il reclamante ha ritirato la decisione impugnata il 22 febbraio 2021;

 

                                         che il termine di ricorso ha quindi iniziato a decorrere il giorno successivo (art. 142 cpv. 1 CPC per il rinvio dell’art. 31 LEF), per scadere il 4 marzo 2021;

 

                                         che RE 1 ha pagato la pretesa dell’istante il 24 febbraio e lo stesso giorno ha apparentemente preparato il reclamo, il quale reca la data del 24 febbraio;

 

                                         ch’egli l’ha però consegnato alla posta solo il 12 marzo 2021 (co­me risulta dal timbro postale sulla busta d’invio);

 

                                         che il reclamo risulta così tardivo (art. 143 CPC per il rinvio dell’art. 31 LEF) e pertanto inammissibile, ciò che va accertato d’ufficio (art. 60 CPC);

 

                                         che nel merito il reclamo appariva ad ogni modo infondato nella misura in cui RE 1 non ha reso verosimile la propria solvibilità giusta l’art. 174 cpv. 2 LEF, la quale era del resto dubbia, siccome nei suoi confronti erano pendenti 14 esecuzioni per oltre fr. 19'000.– complessivi, di cui 4 della stessa CO 1 per dei premi successivi, giunte anch’esse alla stadio della comminatoria di fallimento;

 

                                         che per esigenza di semplificazione e celerità processuale, eccezionalmente non si riscuotono spese processuali;

 

                                         che non si pone invece problema di ripetibili, la controparte, cui il reclamo non è stato notificato per osservazioni, non essendo incorsa in spese in questa sede;

 

 

Per questi motivi,

 

pronuncia:              1.   Il reclamo è irricevibile.

 

                                   2.   Non si riscuotono spese processuali.

 

                                   3.   Notificazione a:

 

–   ;

– 

    .

 

                                         Comunicazione a:

                                         –  Pretura della Giurisdizione di Locarno-Campagna;

                                         –  Ufficio dei fallimenti, Viganello;

                                         –  Ufficio d’esecuzione, Locarno.

 

 

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                            La vicecancelliera

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 74 cpv. 2 lett. d LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).