Incarto n.
14.2021.35

Lugano

15 aprile 2021

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello

 

 

 

composta del giudice:

Jaques, presidente

 

vicecancelliera:

Bertoni

 

 

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) nella causa SO.2021.75 (fallimento senza preventiva esecuzione) della Pretura della Giurisdizione di Locarno-Campagna promossa con istanza 22 gennaio 2021 dalla

 

 

Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG, Bellinzona

 

 

contro

 

 

RE 1

(patrocinata dall’__________ PA 1, __________)

 

 

 

 

giudicando sul reclamo del 15 marzo 2021 presentato dall’RE 1 contro la decisione emessa il 2 marzo 2021 dal Pretore;

 

 

ritenuto

 

in fatto:                   A.   Con istanza del 22 gennaio 2021, la Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG ha chiesto alla Pretura della Giurisdizione di Locarno-Campagna di decretare il fallimento senza preventiva esecuzione dell’RE 1, facendo valere che la convenuta ha sospeso i suoi pagamenti ed è in mora nei suoi confronti per crediti di complessivi fr. 43'076.20 oltre a spese e interessi.

 

                                  B.   All’udienza di discussione del 1° marzo 2021 è comparsa la sola istante, che ha confermato la propria domanda.

 

                                  C.   Statuendo con decisione 2 marzo 2021 il Pretore ha dichiarato il fallimento dell’RE 1 dal giorno successivo alle ore 10:00, ponendo a carico della massa fallimentare la tassa di giustizia di fr. 100.–.

 

                                  D.   Contro la sentenza appena citata l’RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 15 marzo 2021 per ottenere l’annul­­lamento del fallimento, previo conferimento dell’effetto sospensivo. Stante il prevedibile esito del giudizio odierno, il reclamo non è stato notificato alla controparte per osservazioni.

 

Considerando

 

in diritto:                 1.   La sentenza impugnata – emanata in materia di fallimento – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 7 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 174 cpv. 1 per il rinvio degli art. 194 cpv. 1 LEF e 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.

                                1.1   Pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro dieci giorni dalla notificazione (art. 174 cpv. 1, 194 LEF e 321 cpv. 2 CPC). Visto che la notifica è avvenuta in concreto all’RE 1 il 4 marzo 2021, il termine d’impugnazione è scaduto domenica 14 marzo, per cui la scaden­za è stata riportata a lunedì 15 marzo (art. 142 cpv. 3 CPC per il rinvio dell’art. 31 LEF). Presentato quello stesso giorno (data del timbro postale), il reclamo è dunque tempestivo.

                                1.2   La Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate (art. 321 cpv. 1 CPC) contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 con­sid. 2.2.4). Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti. Sono di regola inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prove nuovi, fatte salve speciali disposizioni di legge (art. 326 cpv. 2 CPC). In materia di fallimento le parti possono avvalersi senza restrizioni di fatti nuovi – detti pseudonova o “unechte Nova” –, se questi si sono verificati prima della decisione di prima istanza (art. 174 cpv. 1, 2° periodo LEF). Ove invece invochi fatti successivi – detti nova autentici o in senso proprio, oppure “echte Nova” il debitore deve inoltre rendere verosimile la propria solvibilità (art. 174 cpv. 2 LEF). Queste regole valgono anche in materia di fallimento senza preventiva esecuzione, l’art. 194 cpv. 1 LEF rinviando all’art. 174 LEF (sen-tenza della CEF 14.2019.202 del 28 novembre 2019 consid. 2, con riferimento alla controversia riguardante i veri nova).

 

                                   2.   Nel reclamo, l’RE 1 contesta di aver sospeso i suoi pagamenti, facendo valere che ancora prima della causa di fallimento ha concluso accordi di pagamento con i propri creditori e ha effettuato versamenti direttamente all’Ufficio d’esecuzione, come risul­ta dai documenti prodotti per la prima volta con il reclamo. Anche l’istante avrebbe ammesso di avere ricevuto da lei importi, seppur minimi. La reclamante allega di essere una società attiva che emette fatture, incassa e paga gli oneri a suo carico. Asserisce di avere in previsione incassi e lavori per importi (non quantificati nel reclamo) risultanti dai contratti d’appalto acclusi al reclamo. In tali circostanze, l’RE 1 considera inadempiuto il presupposto della sospensione dei pagamenti, cui l’art. 190 cpv. 1 n. 2 LEF subordina la dichiarazione del fallimento senza preventiva esecuzione.

 

                                   3.   In virtù dell’art. 190 cpv. 1 n. 2 LEF, il creditore può chiedere al giudice la dichiarazione di fallimento senza preventiva esecuzione contro il debitore soggetto alla procedura di fallimento che abbia sospeso i suoi pagamenti.

                                3.1   La nozione di sospensione dei pagamenti è una nozione giuridica indeterminata che conferisce al giudice del fallimento un ampio potere di apprezzamento. Per ammettere la sospensione dei pagamenti occorre che il debitore non paghi debiti incontestati ed esigibili, lasci moltiplicare le esecuzioni promosse nei suoi confronti interponendo sistematicamente opposizione, oppure ometta di pagare anche debiti di minima importanza, dimostrando così di non disporre di sufficienti mezzi liquidi per far fronte ai propri impegni. Non occorre tuttavia che il debitore interrompa tutti i suoi pagamenti, è sufficiente che il rifiuto di pagare verta su una parte essenziale delle sue attività commerciali o su una determinata categoria di crediti, come i contributi di diritto pubblico (sentenza del Tribunale federale 5A_860/2008 del 28 maggio 2009 consid. 2). Perfino un solo debito permette di ammettere una sospensione dei pagamenti, se il debito è importante e se il rifiuto di pagare è durevole. La sospensione dei pagamenti non dev’essere soltanto di natura passeggera, ma deve trattarsi di una situazione durevole (DTF 137 III 468 consid. 3.4.1; sentenze del Tribunale federale 5A_707/2015 del 5 gennaio 2016 consid. 5.1 e 5A_14/2011 [citata sopra al consid. 2], consid. 3.1, con rimandi).

                                3.2   Nel caso in esame, a sostegno della sua generica affermazione secondo cui ha concluso “accordi di pagamento con i propri credi-tori”, la reclamante produce un unico “piano di pagamento” e “riconoscimento di debito” (doc. C, primo foglio) privo di data e di firme, in cui si riconosce debitrice nei confronti della PI 1 di fr. 20'055.15 oltre agli interessi, che s’impegna a rimborsare in rate mensili di fr. 1'500.– dal 29 febbraio 2020. Da annotazioni manoscritte il cui autore non è identificabile risulterebbe che le prime sei rate siano state interamente pagate. In mancanza di una conferma dei versamenti da parte della Fondazione, il piano di pagamento non ha un valore probatorio superiore a semplici allegazioni di parte, per tacere del fatto che al momento della presentazione della domanda di fallimento la reclamante risultava comunque aver sospeso il pagamento delle rate da quasi sei mesi.

 

                                3.3   Quanto ai versamenti effettuati direttamente all’Ufficio d’esecuzio­­ne, la reclamante ne documenta cinque (doc. C, dal secondo al sesto foglio), due del 3 maggio 2019, due del 1° luglio 2019 e l’ul­timo dell’11 settembre 2020, a favore dell’istante. I quattro primi sono troppo distanti nel tempo per escludere una sospensione dei pagamenti al momento dell’inoltro della causa nel gennaio del 2021. Il quinto, di fr. 5'874.75 a favore della SUVA, è l’unico recente che la reclamante è riuscito a dimostrare. Troppo poco per infirmare gli accertamenti del Pretore e le prove prodotte dall’istan­­te, secondo cui la reclamante è debitrice di contributi AVS nei confronti dell’istante per fr. 43'076.20 (dal 1° febbraio 2018 al 31 gennaio 2021, v. doc. C annesso all’istanza), di cui il conguaglio per il 2018 e tre trimestri più arretrati hanno dato luogo al rilascio di quattro attestati di carenza di beni (ACB) per più di fr. 19'000.– (doc. D-D3), ai quali si aggiungono esecuzioni promosse da altri creditori, per un totale che supera fr. 70'000.–, compresi cinque ACB per oltre fr. 10'000.– a favore della SUVA e dello Stato del Canton Ticino (doc. E). Anche alla luce dei nuovi elementi invocati dalla reclamante, la conclusione del primo giudice secondo cui la stessa ha sospeso i propri pagamenti nel senso dell’art. 190 cpv. 1 n. 2 LEF resiste alla critica, ricordato che tale nozione non significa che il debitore debba aver interrotto tutti i suoi pagamenti, ma è sufficiente se la sospensione verte su una parte essenziale delle sue attività commerciali o su una determinata categoria di crediti, come i contributi di diritto pubblico (sopra consid. 3.1), ciò che si verifica nel caso specifico (ACB rilasciati per imposte e contributi AVS e della SUVA).

 

                                3.4   I due contratti d’appalto addotti con il reclamo (doc. D) non sono di rilievo per la questione sub iudice, dal momento che non dimostrano versamenti effettivi suscettibili d’interrompere la sospensione dei pagamenti accertata dal Pretore. Il reclamo va pertanto respinto.

                                   4.   Non essendo stato concesso effetto sospensivo al ricorso, il fallimento non dev’essere nuovamente pronunciato, ritenuto altresì che con la presente decisione la domanda di effetto sospensivo diviene senza oggetto.

 

                                   5.   La tassa di giustizia (calcolata secondo gli art. 52 lett. a e 61 cpv. 1 OTLEF [RS 281.35]) è posta a carico della parte soccombente (art. 106 cpv. 1 CPC). Alla controparte non si assegnano ripetibili, non avendo dovuto la stessa redigere osservazioni al reclamo.

 

 

Per questi motivi,

 

pronuncia:              1.   Il reclamo è respinto.

 

                                   2.   La tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 150.– è posta a carico della reclamante.

 

                                   3.   Notificazione a:

 

–    ;

     ;

–  Ufficio d’esecuzione, Locarno;

–  Ufficio dei fallimenti, Viganello.

 

                                         Comunicazione alla Pretura della Giurisdizione di Locarno-Campagna.

 

 

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                            La vicecancelliera

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 74 cpv. 2 lett. d LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).