RE 1CO 1

 

Incarto n.
14.2021.39

Lugano

12 aprile 2021

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello

 

 

 

composta del giudice:

Jaques, presidente

 

vicecancelliera:

Bertoni

 

 

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) nella causa SO.2020.3934 (rigetto definitivo dell’opposizione) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, promossa con istanza 3 settembre 2020 da

 

 

CO 1

(patrocinata dall’__________ PA 2, __________)

 

 

contro

 

 

RE 1

(patrocinato dall’__________ PA 1, __________)

 

 

 

 

giudicando sul reclamo del 22 marzo 2021 presentato da RE 1 contro la decisione emessa l’8 marzo 2021 dal Pretore, con cui ha parzialmente accolto l’istanza 3 settembre 2020 di CO 1 e di conseguenza ha rigettato in via definitiva l’opposizione all’esecuzione n. __________ promossa contro il reclamante per fr. 9'576.– (senza interessi), ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 200.– nella misura di 19⁄20 e ripetibili ridotte a favore dell’istante di fr. 900.–;

 

preso atto dello scritto del 9 aprile 2021 con cui RE 1 ha dichiarato di ritirare il reclamo, le parti avendo raggiunto un accordo completo sugli effetti accessori del divorzio e sulle modalità di saldo delle loro reciproche pretese economiche;

 

considerato che la dichiarazione di ritiro del reclamo equivale a desistenza, la quale pone fine alla lite e ha l’effetto di una decisione passata in giudicato (art. 241 cpv. 1 e 2 CPC, per il rinvio dell’art. 219 CPC; Tappy in: Commentaire romand, Code de procédure civile, 2a ed. 2018, n. 8 ad art. 241 CPC);

dato che in tal caso la lite va stralciata dal ruolo (art. 241 cpv. 3 CPC);

 

rilevato che in caso di desistenza si considera soccombente l’attore (rispettivamente il reclamante), a carico del quale vanno poste le spese giudiziarie (art. 106 cpv. 1 CPC);

 

ritenuto che nella commisurazione delle spese processuali si deve tenere conto del fatto che la decisione odierna si esaurisce in una dichiarazione di non entrata in materia (art. 21 LTG);

 

appurato che non si pone invece problema di ripetibili, il reclamo non essendo stato notificato alla controparte per osservazioni;

 

osservato infine che, circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 9'576.–, non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

 

Per questi motivi,

 

pronuncia:              1.   Si prende atto del ritiro del reclamo. La causa è stralciata dal ruolo per desistenza.

 

                                   2.   Le spese processuali di complessivi fr. 100.– relative al presente giudizio sono poste a carico del reclamante. Fatta salva un’even­tuale compensazione, l’eccedenza di fr. 150.– gli è restituita.

 

                                   3.   Notificazione a:

 

–    ;

–  

     .

 

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.

 

 

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                            La vicecancelliera

 

 

 

 

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).