Incarto n.
14.2021.54

Lugano

13 settembre 2021

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello

 

 

 

composta dei giudici:

Jaques, presidente

Walser e Grisanti

 

vicecancelliera:

Villa

 

 

statuendo nella causa __________ (opposizione al sequestro) della Pretura del Distretto di Riviera promossa con istanza 14 agosto 2017 dalla

 

 

RE 1

(patrocinata dall’__________ PA 1, )

 

 

contro

 

 

 CO 1 FR-

(patrocinato dall’__________ PA 2, )

 

 

 

 

 

giudicando sul reclamo del 13 aprile 2021 presentato dalla RE 1 contro la decisione emessa il 31 marzo 2021 dal Pretore;

 

 

ritenuto

 

in fatto:                   A.   Il 26 novembre 2009 la RE 1 – rappresentata dal proprio amministratore unico PINT1 1 – e CO 1 hanno sottoscritto un contratto di partecipazione all’acquisto di un aereo, in forza del quale le parti avrebbero comprato dalla J__________ un C__________ di seconda mano (modello __________) al prezzo di fr. 185'000.– oltre all’IVA di fr. 14'800.–. La partecipazione di CO 1 è stata stabilita in $100'000.–, ch’egli avreb­be versato, in franchi svizzeri (v. punto 2.5 del contratto), direttamente alla società venditrice al momento della sottoscrizione del contratto d’acquisto tra quest’ultima e la RE 1, divenendo così proprietario del __________ in ragione del 25%. Lo scopo del contratto era la rivendita dell’aereo a terzi per un prezzo, nelle intenzioni (“visé”) di fr. 800'000.–, tenuto conto di un investimento stimato in fr. 400'000.– per le spese necessarie alla consegna dell’aereo al futuro proprietario (rimontaggio di alcune parti, ispezioni, immatricolazione ecc.). Le parti hanno convenuto di ripartirsi l’utile netto nella misura del 75% a favore della RE 1 e del 25% a favore di CO 1, e di rimborsare “en premier rang” la partecipazione di fr. 100'000.– versata da quest’ultimo.

 

                                  B.   Con lettera dell’8 dicembre 2015 CO 1 ha chiesto alla RE 1 di rimborsare entro trenta giorni la partecipazione di fr. 100'000.– oltre agli interessi maturati nel frattem­po, pari a fr. 26'531.90. Il 27 gennaio 2016 egli le ha fatto notificare un precetto esecutivo per l’importo preteso, oltre agli interessi del 4% dal 1° dicembre 2009. Con decisione del 22 aprile 2016 il Pretore del Distretto di Riviera ha respinto l’istanza di rigetto definitivo presentata dal procedente.

 

                                  C.   Il 23 agosto 2016, CO 1 ha comunicato alla controparte di rinunciare all’esecuzione del contratto. Con una presa di posizio­ne del 15 settembre 2016, PINT1 1 ha rimproverato a CO 1 di agire in malafede, non tenendo conto dell’impos­­sibilità di disporre dell’aereo a causa di una causa giudiziaria pendente in Francia, che la RE 1 era stata costretta ad avviare in seguito al tentativo di due persone (tali G__________ e C__________) di appropriarsi dell’aeromobile e di tutta la documentazione riguardante lo stesso, approfittando del fatto che lui fosse in stato di arresto.

 

                                  D.   Sulla scorta di un nuovo precetto esecutivo (n. __________) emesso il 10 aprile 2017 dall’Ufficio d’esecuzione di Biasca, CO 1 ha escusso la RE 1 per l’incasso di fr. 253'750.– oltre agli interessi del 5% dal 19 agosto 2016, invocando quale titolo di credito “la mancata esecuzione del contratto del 26 novembre 2009”. La somma richiesta si compone della sua quota di partecipazione (del 25%) sull’utile presunto di fr. 615'000.–, risultante dalla differenza tra il prezzo di (ri)vendita dell’aereo (stimato in fr. 800'000.–) e quello iniziale d’acquisto (di fr. 185'000.–), oltre ai fr. 100'000.– corrisposti dall’escutente dopo la sottoscrizione del contratto. Il 16 maggio 2017 il creditore procedente ha convenuto la società debitrice dinanzi al Tribunale di prima istanza di Ginevra con un’azione di risarcimento del danno per l’importo preteso col precetto esecutivo, chiedendo inoltre il rigetto definitivo dell’oppo­­sizione interposta dall’escussa. Con email del 22 maggio 2017 PINT1 1 informava CO 1 in merito alla grave situazione finanziaria della società, gravata da attestati di carenza di beni per oltre un milione di franchi, sostenendo che allo stato attuale l’operazione contrattuale così come prevista inizialmente non era più realizzabile.

 

                                  E.   Con istanza 31 luglio 2017 diretta contro la RE 1, CO 1 ha chiesto alla Pretura del Distretto di Riviera di decretare il sequestro della particella n. __________ RFD di B__________, di proprietà della debitrice, e dell’aereo di marca “Cessna __________, matricola __________”, situato presso la sede della società a B__________, il tutto fino a concorrenza di fr. 253'750.– oltre agli interessi del 5% dal 19 agosto 2016. Quale causa di sequestro CO 1 ha indicato l’art. 271 cpv. 1 n. 2 LEF (trafugamento di beni).

 

                                  F.   Avendo il Pretore accolto integralmente l’istanza e ordinato il sequestro con decreto del 2 agosto 2017, eseguito dall’Ufficio d’e­­secuzione di Biasca il giorno successivo limitatamente all’immo­­bile, poiché l’aereo era stato venduto l’8 aprile 2016 all’A__________, con istanza 14 agosto 2017 la RE 1 ha presentato opposizione al decreto di sequestro davanti al medesimo giudice. In occasione dell’udienza di discussione del 27 settembre 2017 CO 1 ha chiesto la reiezione dell’istanza sulla scorta di un allegato scritto. Mediante replica scritta inoltrata il 2 ottobre 2017, la RE 1 ha confermato la propria opposizione, mentre con duplica scritta del 23 ottobre 2017 CO 1 ha nuovamente postulato la reiezione dell’opposizione e il mantenimento del sequestro.

 

                                  G.   In risposta allo scritto del 3 luglio 2020 del nuovo Pretore del Distretto di Riviera, con lettere rispettivamente del 12 e del 17 agosto 2020, sia CO 1 sia la RE 1 hanno confermato il proprio interesse alla continuazione della causa.

 

                                  H.   Statuendo con decisione 31 marzo 2021 il Pretore ha respinto l’opposizione e confermato il sequestro, ponendo a carico dell’op­­ponente le spese processuali di fr. 700.– e ripetibili di fr. 5'400.– a favore del sequestrante.

 

                                    I.   Contro la sentenza appena citata la RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 13 aprile 2021 per ottenerne in via principale l’annullamento, l’accoglimento dell’op­­posizione al sequestro nonché la revoca dello stesso, e in via subordinata la modifica del dispositivo n. 2 nel senso di ridurre a fr. 2'300.– le ripetibili assegnate a favore del sequestrante. Nelle sue osservazioni del 14 maggio 2021, CO 1 ha chiesto la reiezione del reclamo.

 

Considerando

 

In diritto:                 1.   La sentenza impugnata – emanata in materia di opposizione al sequestro – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 6 CPC), contro cui è dato esclusivamente il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC e 278 cpv. 3 LEF) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello senza riguardo al valore litigioso (art. 48 lett. e n. 1 LOG).

 

                                1.1   Pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Visto che la notifica è avvenuta in concreto alla RE 1 il 3 aprile 2021, il termine d’impugna­­zione, iniziato a decorrere il primo giorno dopo le ferie (DTF 121 III 285 consid. 2/b con rif., 49 III 76), ossia il 12 aprile 2021, è scaduto giovedì 22 aprile. Presentato il 13 aprile 2021 (data del timbro postale), il reclamo è dunque senz’altro tempestivo.

 

                                1.2   Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti.

 

                             1.2.1   La giurisdizione cantonale superiore ha lo stesso potere di cognizione del giudice di prima istanza e verifica quindi sotto l’angolo della semplice verosimiglianza, ove siano contestati, se i presupposti del sequestro sono realizzati, riesaminando liberamente e sommariamente l’applicazione del diritto (art. 320 lett. a CPC; sentenza del Tribunale federale 5A_925/2012 del 5 aprile 2013, consid. 9.3).

 

                             1.2.2   La Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC), limitatamen­te alle censure motivate contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 consid. 2.2.4), ma tutte le parti possono far valere fatti e mezzi di prova nuovi (art. 278 cpv. 3 LEF e 326 cpv. 2 CPC; RtiD 2017 I 757 n. 51c consid. 1.4/a), verificatisi sia prima che dopo l’emana­­zione della sentenza di primo grado (sentenza della CEF 14.1999.82 del 10 aprile 2000, consid. 1.5/e), e ciò di regola fino alla chiusura dello scambio (generalmente unico) degli allegati (sentenze del Tribunale federale 5A_306/2010 del 9 agosto 2010, consid. 3.2.3, e della CEF 14.1999.3 del 5 luglio 1999, consid. 3; cfr. DTF 142 III 418 consid. 2.2.5). I fatti e mezzi di prova antecedenti il primo giudizio (pseudonova) sono ammissibili soltanto se vengono addotti non appena sono noti e se dinanzi alla giurisdizione inferiore non era possibile addurli nemmeno con la diligenza ragionevolmente esigibile tenuto conto delle circostanze (art. 317 CPC per analogia: DTF 145 III 342 consid. 6.6.4). È ammessa solo la produzione di documenti (art. 254 cpv. 1 CPC; DTF 138 III 639 consid. 4.3). L’accertamento dei fatti e l’apprezzamento delle prove possono essere censurati unicamente se sono manifestamente errati (art. 320 lett. b CPC), ovvero arbitrari (DTF 138 III 234 consid. 4.1). Ove la correzione del vizio sia suscettibile d’influire sul­l’esito della causa, la Camera interviene, quindi, soltanto se il giudice di prime cure non ha manifestamente capito il senso e la portata di un mezzo di prova, ha omesso, senza motivi oggettivi, di considerare prove pertinenti o ha tratto deduzioni insostenibili dagli elementi raccolti (per analogia: sentenza del Tribunale federale 5A_739/2012 del 17 maggio 2013, consid. 2.2 e i rinvii; Jeandin in: Commentaire romand, Code de procédure civile, 2a ed. 2019, n. 5-6 ad art. 320 CPC con rimandi).

 

                                   2.   In virtù dell’art. 272 cpv. 1 LEF, il sequestro è concesso purché il creditore renda verosimile l’esistenza del suo credito (n. 1), di una causa di sequestro (n. 2) e di beni appartenenti al debitore (n. 3).

 

                                2.1   I fatti sono resi verosimili quando il giudice, fondandosi su indizi oggettivi – che risultano dagli atti (art. 254 cpv. 1 CPC) – sufficienti a costituire un “inizio di prova”, ne ricava l’impressione che i fatti pertinenti si siano realizzati, senza dover escludere la possibilità, altrettanto probabile, che si siano svolti in altro modo (DTF 138 III 233 consid. 4.1.1; RtiD 2012 II 927 consid. 1.3). In particolare egli deve convincersi che la pretesa vantata dal sequestrante esiste per l’importo enunciato ed è esigibile. Per quanto attiene al fondamento giuridico dell’istanza, il giudice procede a un esame sommario, cioè né definitivo né esaustivo, al termine del quale emana una decisione provvisoria (DTF 138 III 638-9 consid. 4.3.2), a questo stadio senza contraddittorio (per garantire l’effetto sorpresa).

 

                                2.2   Il decreto di sequestro (art. 274 cpv. 2 LEF) può essere contestato dal debitore o dai terzi toccati nei propri diritti con opposizione (art. 278 LEF) allo stesso giudice che l’ha pronunciato. Egli riesamina tutti i presupposti del sequestro – purché contestati – con un potere di cognizione immutato, ma in contraddittorio, quindi alla luce anche degli argomenti dell’opponente. Il giudice non agisce d’uffi­­cio (art. 58 cpv. 2 CPC) e decide unicamente in base ai fatti allegati (art. 55 cpv. 1 CPC) e resi verosimili, salvo che siano stati ammessi o non contestati dalla controparte non contumace oppure siano notori (art. 150 cpv. 1, 151 e 254 CPC; sentenza della CEF 14.2011.113 dell’8 settembre 2011, consid. 6.5). Sono inammissibili censure dirette non contro il decreto di sequestro ma contro gli atti di esecuzione del sequestro (art. 275 LEF), affidati all’uf­­ficio d’esecuzione (art. 274 cpv. 1 LEF). Esse vanno fatte valere con ricorso all’autorità di vigilanza nel senso dell’art. 17 LEF (DTF 129 III 207 consid. 2.3).

 

                                   3.   Nella decisione impugnata il Pretore ha anzitutto ritenuto che a un esame sommario l’esistenza del credito vantato da CO 1 appare verosimile perché, da una parte, lo stesso amministratore della RE 1 ha più volte riconosciuto che il sequestrante aveva rispettato i propri obblighi contrattuali versando la partecipazione di fr. 100'000.–, e dall’altra poiché, non essendosi concretizzato il contratto a causa di vicissitudini legate all’op­­ponente, la probabilità che CO 1 possa vedersi riconosciuta un’indennità per il danno positivo derivato dall’inadempi­­mento contrattuale imputabile alla RE 1 è sufficientemente verosimile. Pur non escludendo la possibilità che il giudice di merito ginevrino adito dal creditore possa giungere a una diversa conclusione, il Pretore ha comunque considerato che alla luce degli atti del proprio incarto la pretesa del sequestrante non pare d’acchito priva di fondamento.

 

                                         Per quanto concerne la causa del sequestro invocata dal creditore (trafugamento di beni), il Pretore ha ricordato che l’opponente è stata oggetto di diverse procedure di fallimento – poi stralciate o respinte per intervenuto pagamento e verosimile solvibilità della società – circostanza che l’ha portato a reputare plausibile che nel corso degli anni la RE 1 si sia spogliata dei propri beni per rendere più difficile le esecuzioni avviate dai suoi creditori, in particolare da CO 1. D’altronde, la medesima opponente ha ammesso di essersi spossessata dell’aereo Ces­sna __________ indicato nel decreto di sequestro – peraltro nel periodo in cui il creditore aveva avviato l’azione di risarcimento dei danni per inadempimento contrattuale davanti al tribunale di prima istan­za di Ginevra – e di averlo ceduto a una società dello stesso grup­po, con a capo la medesima persona (PINT1 1). Per il primo giudice è pertanto verosimile, come sostenuto da CO 1 sulla scorta della valutazione effettuata dall’agenzia privata d’investigazione da lui incaricata, che l’aereo sia stato svenduto, né del resto la RE 1 si è premurata di dimostrare il contrario. A mente del Pretore l’esistenza di diversi attestati di carenza di beni rende pure verosimile l’assenza di altri attivi che possano coprire il credito vantato, senza contare che per il fondo sequestrato era stata già annotata a registro fondiario una restrizione della facoltà di disporre, sicché sussiste il rischio che – in caso di dissequestro – esso possa essere alienato a scapito del creditore. Ritenute quindi date pure entrambe le circostanze (oggettiva e soggettiva) della causa di sequestro, egli ha respinto l’op­­posizione.

 

                                   4.   Con il reclamo la RE 1 contesta anzitutto l’im­­porto di fr. 253'750.– fatto valere dal sequestrante (e ammesso dal Pretore), poiché a suo dire è fondato su un calcolo non verosimile, dal momento che l’aereo non è ancora stato venduto e ad ogni modo non tiene conto della somma di fr. 400'000.– prevista contrattualmente per la rimessa in condizione di volo, oltre alle al­tre spese sorte nel frattempo, relative al “parcheggio, assicurazione e altro”. Allega che a distanza di otto anni dalla sottoscrizione del contratto con CO 1 il mercato degli aerei C__________ è sceso sensibilmente e l’aereo acquistato è rimasto per tutto questo tem­po – a causa delle vicissitudini giudiziarie con F__________ & C__________ – in stato di abbandono e privo di manutenzione. Trattasi a mente della reclamante di fatti notori, di cui il primo giudice avrebbe dovuto tener conto. A suo dire la transazione ha in realtà avuto un risultato negativo di fr. 537'000.–, motivo per cui nella causa ginevrina ha fatto valere nei confronti di CO 1 una pretesa di fr. 134'375.– di partecipazione alle perdite della società semplice da loro formata.

 

                                4.1   Nelle sue osservazioni al reclamo, CO 1 rileva da parte sua che la RE 1 si limita a contestare il credito da lui vantato senza tuttavia mettere in discussione né il versamento dei fr. 100'000.– né la sua partecipazione all’utile. Contesta che l’asserito calo del mercato dei C__________ sia un fatto notorio e osserva come la reclamante non abbia documentato le spese sostenute per il posteggio dell’aereo.

 

                                4.2   Va anzitutto rilevato che nel reclamo la RE 1 non contesta più l’avvenuto versamento della partecipazione di fr. 100'000.– conformemente al punto 2.1 del contratto. Si limita a criticare il calcolo con cui il Pretore ha stabilito in fr. 153'750.– la quota dell’utile che sarebbe spettato a CO 1 – da lui fatta valere come danno positivo – in caso di vendita dell’aereo (reclamo, ad 11). Sulla partecipazione di fr. 100'000.– non spende una parola. Il reclamo va pertanto considerato, su questo punto, insufficientemente motivato e pertanto irricevibile.

 

                                4.3   La reclamante sostiene invece a ragione che nel calcolo della quota dell’utile (netto) pattuita a favore del sequestrante, il Pretore ha omesso di dedurre le spese di rimessa dell’aereo in condizione di volo, stimate dalle parti in fr. 400'000.– (punto 1/f del contratto, doc. B dell’incarto di sequestro). Che il sequestrante abbia “ripetutamente” contestato in prima sede che i fr. 400'000.– fossero da considerare nel calcolo dell’utile non gli giova né punto né poco, perché nonostante quanto egli afferma l’opponente l’ha smentito (replica ad 4/d). Ad ogni modo le parti hanno convenuto di ripartire l’utile netto (doc. B punto 2.4). Poiché il sequestrante chiede il risarcimento dell’utile che avrebbe potuto conseguire in caso di rivendita del velivolo in base delle previsioni delle parti – che non solo hanno ipotizzato un prezzo di vendita di fr. 800'000.– ma anche costi di fr. 400'000.– per rimetterlo in condizione di volo –, è molto verosimile che tali costi debbano essere dedotti. Il reclamo va quindi accolto su questo punto e l’importo per il quale mantenere il sequestro ridotto di fr. 100'000.– (quota di CO 1 a detti costi).

 

                                4.4   Non va invece tenuto conto della pretesa svalutazione dell’aereo né di altre spese per parcheggio, assicurazione e altro”, dal momento che la reclamante non le ha neppure quantificate, e comunque non le ha rese verosimili con indizi oggettivi e concreti. Saranno fatti noti alla reclamante ma certamente non notori. E non possono essere considerati neppure se dovessero essere menzionati nella domanda del 12 marzo 2021 allegata al reclamo (quale doc. 1), da una parte perché al riguardo l’insorgente non dà indicazioni, men che meno precise, e dall’altra perché non dimostra di non essere stata in grado di addurli nemmeno con la diligenza ragionevolmente esigibile tenuto conto delle circostanze, di modo che, sia come sia, quei fatti sarebbero inammissibili in questa sede (sopra consid. 1.2.2).

 

                                4.5   La reclamante fa ancora valere che il calcolo del sequestrante non è per nulla verosimile, giacché l’aereo non è ancora stato venduto, ciò che rende impossibile la determinazione delle perdite e profitti. Tuttavia, la pretesa del sequestrante, sul quale il Pretore si è determinato, non verte sull’utile effettivo della vendita del velivolo, bensì sul risarcimento del danno positivo derivato dall’inadempi­­mento contrattuale imputato alla reclamante, che dopo oltre sette anni dalla conclusione del contratto non l’ha ancora rivenduto. Il calcolo dell’interesse positivo è fondato su dati contenuti nel contratto (da correggere, come visto, con la deduzione dei costi di fr. 400'000.–, pure essi menzionati in quel documento). A questo proposito la reclamante non spende una parola. Insufficientemen­te motivata, la censura si rivela inammissibile.

 

                                   5.   Per quanto riguarda la causa del sequestro, la reclamante sostiene di non aver mai abbandonato la propria sede di B__________ né cessato la propria attività, contrariamente a quanto emerge dal rapporto d’indagine prodotto dal sequestrante, da essa considerato “falso e tendenzioso”. Allega a sostegno delle proprie allegazioni le cifre di affari degli ultimi anni e le dichiarazioni dei salari dei propri dipendenti. Rileva inoltre di aver estinto, a seguito del miglioramento della propria situazione finanziaria nel 2017, la totalità degli atti di carenza di beni emessi nei suoi confronti nonché la maggior parte delle esecuzioni a suo carico, senza contare che quelle ancora pendenti riguardano perlopiù i crediti fatti valere da CO 1. La reclamante, i cui attivi ammonterebbero attualmente a suo dire a oltre cinque milioni, nega poi di aver svenduto i propri beni, ricordando in particolare che la vendita di velivoli, incluso il Cessna __________ alienato al prezzo di mercato di  50'000.–, rientra tra i propri scopi sociali e costituisce quindi “normale business”. Fa inoltre notare come a distanza di quattro anni dall’avvio della procedura di sequestro la società non si sia sottratta all’a­­dempimento delle proprie obbligazioni e risulta ancora attiva e solvibile, come d’altronde rilevato dal Pretore, senza però ch’egli ne abbia tratto le debite conseguenze.

 

                                5.1   Secondo CO 1, la reclamante critica, ma non smentisce in alcun modo quanto emerso dal rapporto d’indagine. I resoconti delle cifre d’affari della società e le dichiarazioni di salario accluse al reclamo sono a suo parere allegazioni di parte non suffragate da alcun riscontro oggettivo né da conferme ufficiali. Anzi, per il sequestrante la prova che la RE 1 dispone di una “fragilissima capacità patrimoniale” risulta dal fatto ch’essa non ha pagato ad oggi, tra le esecuzioni figuranti dall’estratto, nemme­no quelle d’importo minimo e per le quali è già stata chiesta la pro­secuzione da parte delle autorità comunali e cantonali.

 

                                         Per quanto riguarda la vendita dell’aereo Cessna __________ all’A__________ Ltd di __________, CO 1 sostiene che difficilmente può essere negata una relazione tra tale società e la RE 1. Anzitutto il direttore dell’A__________ Ltd, M__________, il cui indirizzo di corrispondenza è il medesimo di quello dell’opponente, risulta essere un dipendente di quest’ultima ed entrambe le società fanno parte del gruppo PINT2 1. Inoltre, siccome la società londinese è stata costituita nel 2016 con un capitale azionario di un’azione del valore di una sterlina e non risulta avere alcun attivo, per il sequestrante è del tutto inverosimile ch’essa avesse i mezzi finanziari per acquistare l’ae­­reo. A mente di CO 1, la compravendita cui allude l’oppo­­nente appare pertanto sospetta, a maggior ragione ove si consideri che a sostegno delle proprie allegazioni – in particolare per quanto concerne il prezzo di vendita e l’effettivo guadagno – essa non ha dimostrato alcunché. Risulta pertanto evidente che a fron­-te delle rivendicazioni da lui sollevate tra il 2015 e il 2016 la reclamante abbia deciso di spossessarsi “a costo zero” di un bene di un valore importante.

 

                                5.2   La realizzazione della causa di sequestro prevista all’art. 271 cpv. 1 cifra 2 LEF presuppone la riunione di una circostanza oggettiva (trafugamento di beni, latitanza o preparazione alla fuga) e di una circostanza soggettiva, ossia l’intenzione del debitore sequestrato di sottrarsi all’adempimento delle proprie obbligazioni (Amonn/Wal­ther, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 9a ed. 2013, n. 14 ad § 36 e n. 14 ad § 51; Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. IV, 2003, n. 42 ad art. 271 LEF). Trafuga i suoi beni il de­bitore che li nasconde, regala o vende a prezzi irrisori, oppure che li sposta all’estero, li distrugge, danneggia o grava di pegno (DTF 119 III 92 consid. 3/b; Stoffel in: Basler Kommentar, SchKG II, 2a ed. 2010, n. 69 ad art. 271 LEF). Dal profilo soggettivo, devono sussistere indizi oggettivi e concreti che il debitore fosse cosciente (intenzione o dolo eventuale) che il suo comportamento era idoneo a ostacolare l’esercizio dei diritti del creditore o almeno a renderlo molto più difficile (sentenze della CEF 14.2015.182 del 22 gennaio 2016, consid. 7.2, e 14.2006.64 del 5 settembre 2006, consid. 6.2, con rinvii). Spetta al sequestrante rendere verosimile che il comportamento del debitore configuri una causa di sequestro (sopra consid. 2; sentenze della CEF 14.2015.182, consid. 7.2 [già citata] e 14.2004.91 del 13 gennaio 2005, RtiD 2005 II 789 segg. n. 88c consid. 4.2/a).

 

                                5.3   Nella fattispecie, il Pretore ha dedotto dal fatto che l’opponente è stata oggetto di diverse procedure di fallimento ch’essa si è verosimilmente spogliata dei propri beni, senza però citare atti concreti di trafugamento. Ora, una società può ritrovarsi sull’orlo del fallimento senza necessariamente avere trafugato i propri beni. Ciò può anche essere la conseguenza di operazioni commerciali deficitarie eseguite in buona fede o della congiuntura avversa. Le difficoltà economiche dell’opponente potrebbero sì rappresentare un indizio della sua possibile propensione, dal profilo soggettivo, a porre i suoi ultimi beni al riparo dei suoi creditori, ma non in sé a rendere verosimili atti oggettivi e concreti di trafugamento.

 

                                5.4   Sulla scorta della valutazione effettuata dall’agenzia privata d’in­­vestigazione incaricata dal sequestrante, il Pretore ha però anche considerato che l’opponente ha svenduto l’aereo Cessna __________ di cui CO 1 ha chiesto il sequestro, cedendolo a una società dello stesso gruppo, l’A__________ di __________, con a capo il proprio amministratore unico, PINT1 1, senza rendere verosimile di aver ricevuto una congrua controprestazione. La cessione apparentemente gratuita di un attivo di un valore rilevante (fr. 50'000.– secondo le parti) a una società estera dello stesso gruppo costituisce a prima vista un atto oggettivo di trafugamento giusta l’art. 271 cpv. 1 n. 2 LEF.

 

                             5.4.1   Solo in questa sede la reclamante contesta che la cessionaria faccia parte del gruppo PINT2 1. Nella propria replica in prima istanza essa si era limitata a dire che “il fatto che RE 1 faccia o no parte di un gruppo denominato PINT2 1 nulla muta alla presente procedura” (pag. 5 ad 18). In mancanza di una chiara contestazione ben poteva il primo giudice ritenere il fatto accertato (art. 150 cpv. 1 CPC a contrario) sulla scorta peraltro d’indizi dettagliatamente esposti nelle osservazioni all’opposizione (a pagg. 4-5).

 

                             5.4.2   Anche per la prima volta, la RE 1 allega con il reclamo che il Cessna __________ è stato alienato al prezzo di mercato di  50'000.–. Si tratta però di un’allegazione ch’essa avrebbe potuto presentare senza difficoltà in prima sede, per cui risulta inammissibile (sopra consid. 1.2.2), come pure lo è l’estratto conto accluso al reclamo quale allegato 5, per tacere del fatto che la scrittura del bonifico di fr. 50'000.– dell’8 aprile 2016 non ne indica né il motivo né l’autore, e quindi non rende verosimile la pretesa corrispondenza con la contropartita della vendita del Cessna. Anzi, proprio l’assenza d’indizi d’incasso di un prezzo rende credibile che si tratti di un atto di trafugamento. L’accertamento del Pretore resiste quindi alle critiche.

 

                                5.5   Dal profilo soggettivo, non si disconosce che l’operazione è avvenuta, nel 2016, prima che CO 1 avviasse la procedura di sequestro. Essa è tuttavia posteriore alla prima richiesta di rimborso dell’investimento iniziale di fr. 100'000.– (avvenuta l’8 dicembre 2015) e all’avvio dell’esecuzione per tale importo nel gennaio 2016 nei confronti della società debitrice (doc. C dell’incarto di sequestro e G dell’incarto di opposizione al sequestro). Appare pertanto verosimile che la cessione del Cessna __________ a una società del gruppo senz’apparente controprestazione sia una reazione alle suddette richieste di pagamento, volta a porre al riparo uno degli ultimi attivi della RE 1. CO 1 ha infatti reso verosimile lo stato di grave indebitamento in cui essa (ma anche il suo amministratore unico personalmente) versava nel 2017, come si evince dalle diverse procedure fallimentari ed esecutive a suo carico, sfociate anche in numerosi attestati di carenza di beni (doc. 2 e 3 acclusi alle osservazioni all’opposi­­zione al sequestro).

 

                             5.5.1   In questa sede, la reclamante ribadisce invero di essere sempre stata attiva, con tanto di dipendenti, e di non aver mai abbandonato la propria sede di B__________, allegando al proposito i suoi rendiconti IVA (che indicano le cifre d’affari) dal 2017 al 2020 (doc. 2), la dichiarazione dei salari e degli assegni familiari per il periodo dal 2015 al 2020 compresi (doc. 3) e il conteggio del 3 marzo 2021 rilasciato dall’ufficio d’esecuzione di Biasca a dimostrazione della cancellazione di tutti gli attestati di carenza di beni in seguito al loro pagamento (doc. 4). Sono però documenti che la reclamante avrebbe potuto produrre già in prima sede facendo prova della diligenza ragionevolmente esigibile nelle circostanze concrete. Era senz’altro già in possesso di tali giustificativi prima dell’ema­­nazione della decisione impugnata, ma non spiega il motivo per cui non ha provveduto a inoltrarli senza indugio alla Pretura. I documenti in questione, e le relative allegazioni, sono pertanto inammissibili (sopra, consid. 1.2.2).

 

                             5.5.2   Ad ogni modo, la stessa reclamante non contesta che la sua situazione finanziaria era catastrofica nel 2017. Lo conferma del resto il medesimo PINT1 1 nell’email del 22 maggio 2017 inviata a CO 1 (doc. H dell’incarto di sequestro e doc. T annesso all’opposizione), con cui lo informava sulle difficoltà economiche della società, ormai sull’orlo del fallimento con attestati di carenza di beni per oltre un milione di franchi, e sull’impossibilità di adempiere il contratto così come previsto inizialmente. Ne segue che anche su questo punto il reclamante non ha dimostrato che gli accertamenti del Pretore siano manifestamente errati.

 

                                5.6   A un esame sommario come quello che compete al giudice del sequestro (sopra consid. 2.1), ben poteva il Pretore ritenere sufficientemente verosimile che, considerata la situazione finanziaria della RE 1 e la cessione del Cessna __________ a una società (l’A__________) facente parte del medesimo gruppo di lei (PINT2 1), le circostanze oggettive e soggettive previste per la realizzazione della causa di sequestro di cui all’art. 271 cpv. 1 n. 2 LEF sono date. La decisione impugnata va pertanto confermata, ad eccezione dell’importo per cui mantenere il sequestro, da ridurre di fr. 100'000.– (sopra consid. 4.3).

 

                                   6.   In entrambe le sedi la tassa, stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), come le ripetibili, determinate in virtù dell’art. 11 cpv. 1-2 RTar (RL 178.310) per il rinvio dell’art. 96 CPC, seguono la soccombenza parziale reciproca (art. 106 cpv. 2 CPC).

 

                                         Per quanto attiene all’importo di fr. 5'400.– assegnato dall’autorità inferiore al sequestrante a titolo di ripetibili, che la reclamante reputa “arbitrario e insostenibile”, chiedendone in via subordinata la riduzione a un massimo di fr. 2'300.–, occorre notare ch’esso rientra nella forchetta prescritta dall’art. 11 cpv. 1 e 2 lett. b RTar, il quale per una causa sommaria prescritta dalla LEF il cui valore litigioso sia compreso tra fr. 100'000.– e fr. 500'000.– prevede ripetibili varianti dallo 0.36 al 3.78% del valore medesimo, ossia per un valore litigioso come quello in oggetto di fr. 253'750.– tra un minimo di fr. 3'040.– e un massimo di fr. 15'990.–. Visto il carattere non semplice della fattispecie e il presumibile onere lavorativo del patrocinatore del sequestrante, l’indennità di fr. 5'400.– concessa dal Pretore, che si situa nella fascia media-bassa della forchetta, merita conferma, sotto riserva della sua diversa assegnazione in seguito alla riforma parziale della decisione impugnata, ricordato che in caso di reciproca soccombenza parziale delle parti, le ripetibili a favore della parte maggiormente vincente devono essere ridotte in proporzione della differenza tra le percentuali di vicendevole soccombenza (sentenza della CEF 14.2018.56 del 21 settembre 2018, consid. 6.3).

 

                                   7.   Circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 253'750.– raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

 

Per questi motivi,

pronuncia:              1.   Nella misura in cui è ricevibile, il reclamo è parzialmente accolto e di conseguenza i dispositivi n. 1 e 2 della decisione impugnata sono così riformati:

                                         1.   L’opposizione al sequestro è parzialmente accolta e di conseguenza il sequestro è mantenuto limitatamente a fr. 153'750.– oltre agli interessi del 5% dal 19 agosto 2016.

                                         2.   Le spese processuali di fr. 700.– sono poste a carico dell’opponente nella misura dei 35 e per i rimanenti 25 a carico di CO 1, al quale la RE 1 rifonderà fr. 1'080.– per ripetibili ridotte.

 

                                   2.   Le spese processuali di complessivi fr. 800.– relative al presente giudizio, già anticipate dalla reclamante, sono poste a suo carico nella misura dei 35 e per i rimanenti 25 a carico a carico di CO 1, al quale la reclamante rifonderà fr. 1'000.– per ripetibili ridotte.

 

                                   3.   Notificazione a:

 

–  __________ PA 1, __________;

–  __________ PA 2, __________,

    __________.

 

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Riviera.

 

 

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                            La vicecancelliera

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Può essere fatta valere unicamente la violazione di diritti costituzionali (art. 98 LTF). Il termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 2 LTF).