Incarto n.
14.2021.64

Lugano

20 ottobre 2021  

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello

 

 

 

composta del giudice:

Jaques, presidente

 

vicecancelliera:

Villa

 

 

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) nella causa __________ (rigetto provvisorio dell’opposizione) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, promossa con istanza 3 agosto 2020 da

 

 

 RE 1

(patrocinato dall’__________ PA 1, )

 

 

contro

 

 

  CO 1

(patrocinato dall’__________ PA 2, )

 

 

 

 

 

giudicando sul reclamo del 12 maggio 2021 presentato da RE 1 contro la decisione emessa il 30 aprile 2021 dal Pretore;

 

 

ritenuto

 

in fatto:                   A.   Con rogito n. __________ del notaio avv. CO 1, il 27 ottobre 2017 i fratelli L__________, C__________, S__________, RE 1, M__________ e PINT1 1 hanno concesso a F__________ per fr. 3'100'000.– un diritto di compera fino al 31 dicembre 2018 sulla particella n. __________ RFD di __________, di cui i venditori (rappresentati dalla sorella PINT1 1) risultavano proprietari in comunione ereditaria. Al punto 4 del medesimo i comparenti hanno pattuito la seguente clausola: “Il notaio si impegna a versare il saldo del prezzo di compravendita, dedotto l’importo per il deposito sul conto dell’Ufficio esazione e condoni […], secondo le istruzioni dei venditori e per essi della loro procuratrice, non appena l’iscrizione dell’esercizio del diritto di compera sarà stata confermata dall’Ufficio del Registro fondiario”.

 

                                  B.   Il beneficiario, dopo aver versato una caparra di fr. 150'000. – e richiesto, ottenendola, una proroga fino al 30 aprile 2019, ha ceduto il diritto di compera a favore di R__________, che lo ha esercitato il 22 ottobre 2019, accettando un aumento del prezzo di fr. 20'000.–. L’immobile è pertanto stato venduto per un importo complessivo di fr. 3'120'000.–.

 

                                  C.   Il 4 novembre 2019 i sei fratelli si sono riuniti presso lo studio del notaio CO 1, il quale ha comunicato che avrebbe provveduto a versare loro il saldo della vendita dell’immobile (dedotti gli acconti già corrisposti e il deposito della tassa sull’utile immobiliare) sul conto che gli sarebbe stato comunicato. Dal verbale di riunione risulta che a quel momento tra i fratelli sono emerse contestazioni in merito al diritto di RE 1 di beneficiare del provento della vendita della casa di C__________, avendo egli già ricevuto un anticipo ereditario (il rilevamento della società di famiglia) da parte della defunta madre. Dopo che l’avv. CO 1 ha reso attento RE 1 sulla necessità di chiarire tale aspetto, quest’ultimo ha abbandonato la sala ritenendo che il notaio non fosse neutrale. A quel punto l’avv. CO 1 ha comunicato ai presenti – ottenendone l’accordo – che avrebbe versato a ciascuno di loro un sesto di fr. 2'675'200.–, mentre la quota di RE 1 sarebbe stata bloccata fino alla soluzione della contestazione sorta tra i coeredi.

 

                                  D.   Con scritto del 5 dicembre 2019, tramite il proprio patrocinatore, RE 1 ha sollecitato l’avv. CO 1 affinché gli versasse l’importo trattenuto. Il 9 dicembre 2019 il notaio ha risposto che fino alla risoluzione della vertenza i soldi sarebbero rimasti sul suo conto clienti. Preso atto della chia­ra opposizione dei coeredi alla richiesta del fratello RE 1 e su istruzioni di PINT1 1, il 4 marzo 2020 l’avv. CO 1 ha versato la sesta quota (di fr. 445'168.30) sul conto intestato alla comunione ereditaria.

 

                                  E.   Con precetto esecutivo n. __________ emesso il 3 aprile 2020 dall’Uf­­ficio d’esecuzione di Lugano, RE 1 ha escusso l’avv. CO 1 per l’incasso di fr. 500'000.– oltre agli interessi del 5% dal 9 marzo 2020, indicando quale causa del credito la “Vendita immobiliare part. n. __________ C__________. Quota parte 1/6 ricavo netto, di competenza del creditore RE 1”.

 

                                  F.   Avendo l’avv. CO 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza del 3 agosto 2020 RE 1 ne ha chiesto il ri­getto provvisorio alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, limitando la propria pretesa a fr. 445'168.30 (anziché fr. 500'000.–), oltre agli interessi del 5% dal 1° gennaio 2020 (invece che dal 9 marzo 2020). Nel termine impartito, il convenuto si è opposto al­l’i­­stanza con osservazioni scritte dell’8 settembre 2020. Con replica del 22 settembre e duplica del 1° ottobre 2020 inoltrate spontaneamente, le parti hanno ribadito le loro contrastanti conclusioni.

 

                                  G.   Statuendo con decisione del 30 aprile 2021, il Pretore ha respinto l’istanza, ponendo a carico dell’istante le spese processuali di fr. 1'000.– e un’indennità di fr. 12'000.– a favore del convenuto.

 

                                  H.   Contro la sentenza appena citata RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 12 maggio 2021 per ottenerne l’annullamento e l’accoglimento dell’istanza, protestate spese e ripetibili. Visto il prevedibile esito dell’odierno giudizio, il reclamo non è stato notificato alla controparte per osservazioni.

 

 

Considerando

 

in diritto:                 1.   La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’oppo­­sizione – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.

 

                                1.1   Pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Visto che la notifica è avvenuta in concreto al patrocinatore di RE 1 il 3 maggio 2021, il termine d’im­­pugnazione è scaduto giovedì 13 maggio, che è festivo (Ascensione, art. 1 della legge ticinese concernente i giorni festivi ufficiali nel Cantone Ticino [RL 843.200]), per cui la scadenza è stata riportata a venerdì 14 maggio (art. 142 cpv. 3 CPC per il rinvio dell’art. 31 LEF). Presentato due giorni prima (data del timbro postale), il reclamo è dunque tempestivo.

 

                                1.2   La Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate (art. 321 cpv. 1 CPC) contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 con­-sid. 2.2.4). Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).

 

                                   2.   In virtù dell’art. 82 LEF, il giudice pronuncia il rigetto provvisorio dell’opposizione ove il credito posto in esecuzione sia fondato su un riconoscimento di debito constatato mediante atto pubblico o scrittura privata (cpv. 1), a meno che l’escusso sollevi e giustifichi immediatamente eccezioni tali da infirmare il riconoscimento di debito (cpv. 2). La procedura di rigetto è una procedura documentale (Aktenprozess), il cui scopo non è di accertare l’esistenza del credito posto in esecuzione bensì l’esistenza di un titolo esecutivo. Il giudice verifica solo la forza probante del titolo prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi conferisce forza esecutiva ove l’escusso non renda immediatamente verosimili eccezioni liberatorie (DTF 132 III 142 consid. 4.1.1). La decisione di rigetto provvisorio dispiega solo effetti di diritto esecutivo, senza regiudicata quanto all’esistenza del credito (DTF 136 III 587 consid. 2.3). Il pronunciato, quindi, non priva le parti del diritto di sottoporre nuovamente il litigio al giudice ordinario (art. 79 o 83 cpv. 2 LEF; DTF 136 III 530 consid. 3.2).

 

                                   3.   Nella decisione impugnata il Pretore ha anzitutto ricordato che la comunione ereditaria rimane tale fino alla sua divisione – per la quale è necessaria la forma scritta e non si concretizza con la vendita di un immobile – e agisce secondo il principio dell’unani­­mità. Non avendo rilevato negli atti alcuna istruzione da parte di PINT1 1 o dei coeredi di corrispondere parte del provento della vendita a RE 1, il primo giudice ha ritenuto che mancasse un valido titolo di rigetto dell’opposizione e ha pertanto respinto l’istanza.

 

                                   4.   Col reclamo RE 1 rimprovera al Pretore diverse omissioni. La prima, per non aver considerato che la lettera del 9 dicembre 2019 trasmessa dall’avv. CO 1 al proprio patrocinatore – con la quale gli comunicava che “fino alla risoluzione della verten­za” i soldi sarebbero rimasti sul suo conto – altro non farebbe che confermare che il notaio ha preso autonomamente la decisione di accreditare ai cinque fratelli quanto di loro spettanza e di trattenere illegalmente la somma rivendicata. La seconda, per non aver constatato che il potere di rappresentanza conferito dai coeredi alla sorella PINT1 1 è decaduto al momento in cui il proprio patrocinatore si è rivolto al convenuto a tutela dei suoi interessi. La terza, per non aver ritenuto che l’impegno assunto dal notaio al punto 4 del rogito costituisce un valido riconoscimento di debito, “consegnato in un atto pubblico” unitamente al documento – allestito dallo stesso notaio – da cui risulta la quota parte dovuta al­l’i­­stante. Il reclamante ritiene poi “sconcertante e incomprensibile” che il Pretore abbia negato il rigetto dell’opposizione per l’assenza d’istruzioni in merito alla ripartizione del provento della vendita, omettendo di constatare che per 5/6 il medesimo era già stato onorato su iniziativa del notaio, che ha così discriminato il reclamante senza che il rogito prevedesse limitazioni o esclusioni di sorta al suo diritto d’incasso. Ribadisce infine il comportamento “non neutrale” dell’escusso e richiama le disposizioni previste dal­la legge sul notariato – in particolare l’obbligo per il notaio di “salvaguardare in modo equo ed imparziale gli interessi di tutte le parti” – sulle quali a suo dire il Pretore non si è minimamente determinato.

 

                                   5.   Costituisce un riconoscimento di debito nel senso dell’art. 82 cpv. 1 LEF l’atto pubblico o la scrittura privata, firmata dall’escusso o dal suo rappresentante, da cui si evince la sua volontà di pagare (o perlomeno di riconoscere) all’escutente, senza riserve né condizioni, una somma di denaro determinata, o facilmente determinabile, ed esigibile (DTF 139 III 301 consid. 2.3.1 con rimandi). Il riconoscimento può essere dedotto anche da un insieme di documenti, non necessariamente tutti firmati dall’escusso, a condizio­ne però che il documento in cui egli si riconosce debitore del­l’e­­scutente sia firmato e si riferisca o rinvii chiaramente e direttamente a documenti che menzionano l’importo del debito o che permettano di quantificarlo. Tale ammontare dev’essere determinato o agevolmente determinabile nei documenti ai quali rinvia il documento firmato già al momento della sua sottoscrizione (DTF 139 III 302 consid. 2.3.1; Staehelin in: Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 15 e 26 ad art. 82 LEF).

 

                                         Il riconoscimento deve risultare indiscutibilmente dal documento o dai documenti prodotti dall’escutente (Staehelin, op. cit., n. 21 ad art. 82). Una sua eventuale interpretazione può fondarsi solo sul titolo stesso (sentenza 5A_741/2013 già citata, consid. 3.1.1 e 4.2), ad esclusione di elementi estrinsechi all’atto (che esulano dalla cognizione del giudice del rigetto), fermo restando che in caso di dubbio l’istanza di rigetto andrà respinta; se occorre, spetterà al giudice ordinario pronunciarsi nell’azione di riconoscimento di debito (art. 79 LEF) al termine di una procedura probatoria completa (DTF 145 III 26 consid. 4.3.3; sentenza della CEF 14.2020.1 del 12 giugno 2020 consid. 6.3 e i rinvii).

 

                                5.1   Nella fattispecie, come visto l’istante fonda la propria richiesta sia sull’impegno assunto dal notaio, al punto 4 del rogito (doc. C pag. 3), di corrispondere “il saldo del prezzo di compravendita […] secondo le istruzioni dei venditori e per essi della loro procuratrice, non appena l’iscrizione dell’esercizio del diritto di compera sarà stata confermata dall’Ufficio del Registro fondiario”, sia sul documento allestito dal notaio medesimo, dal quale risulta l’importo – di fr. 445'168.30 – dovuto a ciascun erede, lui compreso (doc. G).

 

                                5.2   Ora, non si evince dagli atti che la procuratrice degli eredi abbia dato l’istruzione al notaio di versare un sesto del saldo del prezzo di compravendita al reclamante, anzi risulta l’esatto contrario. Può darsi ch’ella non potesse più rappresentarlo dopo che il suo patrocinatore si era rivolto al convenuto a tutela dei suoi interessi, ma ciò non obbligava il notaio, ai termini del rogito, a versargli una quota del saldo del prezzo. In assenza d’istruzioni vincolanti della procuratrice degli eredi, l’avv. CO 1 non poteva far altro che trattenere tale saldo.

 

                                5.3   In assenza di un impegno del notaio nel rogito di versare al reclamante un sesto del saldo del prezzo di compravendita, il calcolo delle quote contenute nel doc. G è senza rilievo dal profilo della procedura di rigetto dell’opposizione, per tacere del fatto che il rogito non vi rinvia (contrariamente all’esigenza posta nel caso di un riconoscimento fondato su una pluralità di documenti, v. sopra consid. 5). D’altronde il doc. G non costituisce da sé solo un titolo di rigetto provvisorio, perché mancano sia una dichiarazione di riconoscimento da parte del notaio, sia la sua firma autografa sul documento in questione (art. 82 cpv. 1 LEF).

 

                                5.4   Anche se la decisione del notaio di versare quote del saldo del prezzo di compravendita a tutti gli eredi tranne che al reclamante fosse suscettibile di ledere il suo dovere di salvaguardare in modo equo ed imparziale gli interessi di tutte le parti – ancorché neppure il reclamante contesti il diritto dei coeredi alla propria quota – dal punto di vista della procedura di rigetto dell’opposizione la questione sarebbe ad ogni modo priva di rilevanza. Fosse anche ipotizzabile una sua responsabilità nei confronti del reclamante, in mancanza di un incondizionato riconoscimento scritto e firmato di proprio pugno dal notaio non vi è spazio per rigettare la sua opposizione. Rimane comunque salva la facoltà per RE 1 di far valere le sue eventuali ragioni di merito in una procedura ordinaria (sopra consid. 2 e 5).

 

                                   6.   La tassa del presente giudizio, stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone invece problema di ripetibili, la controparte, cui il reclamo non è stato notificato per osservazioni, non essendo incorsa in spese in questa procedura.

 

                                   7.   Circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 455'168.30, raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

 

 

Per questi motivi,

 

pronuncia:              1.   Il reclamo è respinto.

 

                                   2.   Le spese processuali di complessivi fr. 1'500.– relative al presente giudizio, già anticipate dal reclamante, sono poste a suo carico.

 

                                   3.   Notificazione a:

 

–    ;

–     .

 

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.

 

 

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                            La vicecancelliera

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).