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Incarti n. 14.2021.90 |
Lugano |
In nome |
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La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello |
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composta dei giudici: |
Jaques, presidente Walser e Grisanti |
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vicecancelliera: |
Bertoni |
statuendo nella causa SO.2019.3062 (opposizione al sequestro) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, promossa con istanza 21 giugno 2019 da
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CO 1 (per notifica: )
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contro |
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RE 1 (patrocinato PA 1, )
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giudicando sui reclami 21 giugno 2021 di RE 1 (14.2021.89) e 28 giugno 2021 di CO 1 (14.2021.90) contro la decisione emessa l’8 giugno 2021 dal Pretore;
ritenuto
in fatto: A. Con sentenza del 29 gennaio 2019 (inc. 17.2017.46+104), la Corte di appello e di revisione penale del Tribunale d’appello (CARP) ha dichiarato CO 1 autrice colpevole in particolare di ripetuta appropriazione indebita qualificata, per aver indebitamente impiegato a profitto proprio e di terzi valori patrimoniali affidatile, o meglio € 137'340.99 di pertinenza di RE 1 (dispositivo n. 1.1.1). Ha anche condannato CO 1 a versare a quest’ultimo un’indennità di fr. 40'000.– a titolo di risarcimento per le spese legali di prima sede e di fr. 11'057.20 per spese legali di appello (dispositivo n. 1.6.1). Per ogni altra pretesa nei confronti di CO 1, RE 1 è stato rinviato al foro civile (dispositivo n. 1.7).
B. Con istanza del 28 febbraio 2019 diretta contro CO 1, RE 1 ha chiesto alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, di decretare il sequestro di “tutti i beni, crediti, valori, titoli e diritti di ogni tipo che si trovano su conti, depositi, relazioni bancarie, in cassette di sicurezza o in qualsiasi altra forma” presso le banche PI 3 ed PI 4, intestati o appartenenti direttamente o indirettamente alla convenuta, “anche sotto cifra o qualsiasi designazione convenzione e/o di comodo”. In particolare l’istante ha indicato i numeri di due relazioni nominative presso la prima banca e due relazioni cifrate presso la seconda. Quali titoli di credito, RE 1 ha menzionato una pretesa di restituzione di somme da lui, come proprietario e beneficiario economico della società panamense PI 1, affidate all’avv. CO 1, pari a fr. 2'790'441.02 oltre agli interessi del 5% dal 31 dicembre 2009 su € 137'340.99 e dal 22 novembre 2010 “sulla differenza”, così come la pretesa di fr. 51'057.20 per risarcimento delle spese legali della procedura penale, oltre agli interessi del 5% dal 29 gennaio 2019. Quali cause del sequestro, l’istante ha menzionato l’art. 271 cpv. 1 LEF, n. 1 (debitore senza domicilio fisso), n. 2 (trafugamento di beni, latitanza o fuga) e n. 4 (debitore domiciliato all’estero).
C. Statuendo con sentenza del 1° marzo 2019 (__________), il Pretore ha respinto l’istanza, ponendo a carico dell’istante le spese processuali di fr. 1'000.–.
D. Contro la sentenza appena menzionata, RE 1 è insorto il 14 marzo 2019 con un reclamo, che questa Camera ha parzialmente accolto con sentenza del 6 giugno 2019 (inc. 14.2019.53) con cui ha ordinato all’Ufficio d’esecuzione di Lugano di eseguire il sequestro di tutti i valori patrimoniali appartenenti direttamente o indirettamente a CO 1 presso PI 3 e PI 4 SA, e ciò sino a concorrenza di fr. 1'512'842.10 oltre agli interessi del 5% su fr. 113'710.– dal 31 dicembre 2009 e sul saldo di fr. 1'399'132.10 dal 22 novembre 2010, e di fr. 51'057.20, oltre agli interessi del 5% dal 29 gennaio 2019 per causa di restituzione delle liquidità trasferite dal conto della PI 1 sul conto di CO 1 presso __________ tra il 21 gennaio e il 13 marzo 2009, rispettivamente per rifusione delle spese legali secondo il dispositivo n. 1.6.1 della sentenza 29 gennaio 2019 della CARP. Le spese processuali di fr. 1'000.– della procedura di sequestro sono state poste a carico dell’istante, come pure, per metà, quelle di fr. 2'000.– della procedura di reclamo.
Il 14 giugno 2019 la Camera ha dichiarato inammissibile una domanda di revisione della sentenza del 6 giugno 2019 presentata da CO 1 il 14 giugno 2019, mentre il 19 giugno 2019 ha accolto l’istanza d’interpretazione/rettifica presentata il 17 giugno 2019 da RE 1 in merito alla designazione di una delle banche presso la quale sono stati sequestrati averi della debitrice.
E. Nel frattempo, con sentenza 6B_306/2019 del 22 maggio 2019 il Tribunale federale ha dichiarato inammissibile il ricorso contro la sentenza 29 gennaio 2019 della CARP interposto da RE 1, cui è stata negata la qualità di accusatore privato. In una sentenza 6B_304/2019 dello stesso giorno, il Tribunale federale ha anche dichiarato inammissibile per tardività il ricorso inoltrato da CO 1 contro la medesima decisione.
F. Il 2 luglio 2019, CO 1 ha presentato istanza di rettifica del verbale di sequestro del 21 giugno 2019 e di rettifica del dispositivo n. 1 del decreto di sequestro (modificato) del 19 giugno 2019, chiedendo essenzialmente di revocare il sequestro dei suoi conti, e il 4 luglio 2019, ha presentato un ricorso giusta l’art. 17 LEF contro tutti i precedenti "decreti/verbali" di sequestro, postulandone in particolare l’accertamento della nullità assoluta. La Camera ha trattato entrambe le impugnazioni nel medesimo giudizio 12 luglio 2019 (inc. 15.2019.52/14.2019.53), dichiarando irricevibile l’istanza di rettifica del 2 luglio 2019 e respingendo, nella misura della sua ammissibilità, il ricorso 4 luglio 2019. Ha poi respinto mediante decisione del 18 settembre 2019 (inc. 15.2019.57) pure il ricorso di CO 1 avverso il rifiuto dello “sblocco” dei conti aperti presso PI 4 e l’“integrazione” contro la notifica del pignoramento dei conti di lei aPI 3 e aPI 4.
Adito da CO 1 mediante due ricorsi in materia civile contro le due decisioni appena citate, il Tribunale federale li ha respinti entrambi nella misura in cui erano ricevibili con due sentenze del 22 dicembre 2020 (5A_609/2019 e 5A_798/2019).
G. In precedenza, con istanza 21 giugno 2019 CO 1 aveva presentato alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, opposizione al decreto di sequestro, eseguito dall’Ufficio d’esecuzione di Lugano il 7 e il 21 giugno 2019 (verbale n. __________), oltre a una domanda di garanzia di fr. 6'000'000.– giusta l’art. 273 LEF. Nelle sue osservazioni del 17 luglio 2019, RE 1 ha concluso per la reiezione dell’opposizione e della garanzia.
H. Statuendo con decisione 8 giugno 2021 il Pretore ha parzialmente accolto l’opposizione e confermato il sequestro limitatamente alle spese legali penali di fr. 51'057.20 oltre agli interessi del 5% dal 29 gennaio 2019, ponendo le spese processuali di fr. 300.– a carico di RE 1 per 29⁄30, senz’assegnare indennità. Ha d’altronde respinto la domanda di garanzia.
I. Contro la sentenza appena citata RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 21 giugno 2021 per ottenerne, in via principale, la riforma nel senso dell’integrale conferma del sequestro, e in via subordinata il suo annullamento e il rinvio della causa al Pretore per nuovo giudizio. La sua richiesta pregiudiziale di concessione dell’effetto sospensivo è stata dichiarata irricevibile con ordinanza presidenziale del 24 giugno 2021.
L. Avverso la medesima decisione pretorile è insorta anche CO 1 mediante un reclamo del 28 giugno 2021 con domanda di ricusazione del giudice Jaques ed “eccezione di falso formale e materiale degli arresti TF 5A_609/2019 e 5A_798/2019 ambo del 22.12. 2020”, con cui ha chiesto di annullare integralmente il sequestro e di accogliere la domanda di garanzia per un importo indeterminato. La reclamante ha presentato il 10 agosto 2021 un atto integrativo alla sua richiesta di ricusazione. Entro il termine fissato dal giudice delegato Luca Grisanti il 18 novembre 2021, CO 1 ha inoltrato una versione emendata del suo ricorso senza le parti sconvenienti.
M. In precedenza, CO 1 aveva precisato con scritti 3 luglio e 2 settembre 2021 di estendere la sua richiesta di ricusazione al procedimento relativo al reclamo di RE 1 e nelle sue osservazioni del 3 settembre 2021 ha chiesto di dichiararlo inammissibile, e in subordine di respingerlo, protestate spese e ripetibili.
N. Nelle osservazioni del 15 novembre 2021, da parte sua RE 1 ha postulato l’integrale reiezione del reclamo di CO 1, protestate spese processuali e ripetibili. Costei ha ribadito le sue conclusioni con “controdeduzioni” del 3 dicembre 2021.
Considerando
in diritto: 1. In ambedue le procedure di reclamo CO 1 chiede la ricusazione del giudice Jaques adducendo ch’egli ha già giudicato nel caso in esame in occasione del reclamo dell’istante con la reiezione della sua domanda di sequestro, che subisce pressioni politiche, come dimostrerebbero gli undici anni di “orrori e aberrazioni” cui egli l’avrebbe sottoposta con “atti di grande ferocia, crudeltà e violenza” che integrano gli estremi della “tortura psicologica e morale” e che è già stato ricusato a reiterate riprese da lei. Postula l’organizzazione di un’equa e pubblica udienza ai sensi dell’art. 6 § 1 CEDU e 47 cpv. 1 lett. f CPC con procedura probatoria.
1.1 La domanda è doppiamente inammissibile, sia perché ripropone in modo temerario tesi già più volte dichiarate inammissibili e abusive (ad esempio sentenze della CEF 15.2016.91 del 29 novembre 2016 consid. 4; 14.2017.5 del 16 febbraio 2017 consid. 5, 15.2017.73/74 del 7 novembre 2017 consid. 2), sia perché secondo costante giurisprudenza il tribunale può di massima dichiarare esso stesso la domanda inammissibile quando è basata sul fatto che ha già emanato delle sentenze sfavorevoli al ricusante o su altri motivi astrusi (senza pretesa di esaustività: DTF 114 Ia 278 consid. 1; sentenze del Tribunale federale 5A_535/2016 del 7 settembre 2016, consid. 1.1 con rinvii, 1B_326/2016 del 29 settembre 2016 consid. 3.5 e 5.3, 4A_593/2016 del 16 gennaio 2017 consid. 3.2, 4D_19/2017 del 4 aprile 2017 consid. 4 e 1B_208/2017 del 2 giugno 2017 consid. 1.3, 1.4 e 2; della CEF 15.2016.104 del 9 maggio 2017, 15.2016.91 [già citata] consid. 1 e 14.2017.27 del 3 luglio 2017 consid. 2; Tappy in: Commentaire romand, Code de procédure civile, 2a ed. 2018, n. 18 ad art. 50 CPC) o fondate su pretesi errori commessi dai magistrati ricusati (DTF 141 IV 180 consid. 3.2.3; 138 IV 146 consid. 2.3) o sul sistema di nomina dei giudici d’appello ticinesi (tra altre: sentenze 5A_962/2016 del 13 febbraio 2017 e 5A_169/2017 del 4 aprile 2017 consid. 4).
Che la partecipazione di un giudice – e invero nel caso concreto di tutti e tre i giudici della Camera – a procedure precedenti in cui il ricusante era parte non configuri da sé sola un motivo di prevenzione giusta l’art. 47 cpv. 1 lett. f CPC vale anche – e a fortiori – per la procedura di opposizione al sequestro, siccome la legge stessa prescrive che sia il medesimo giudice autore del decreto di sequestro a statuire sull’opposizione al sequestro – trattasi di un rimedio di riconsiderazione (sentenza della CEF 14.2002.85 del 14 gennaio 2003 consid. 1.6) – ciò che può anche succedere per l’autorità di seconda istanza quando, come nella fattispecie, la decisione di reiezione dell’istanza di sequestro è stata contestata con successo con un reclamo. L’art. 47 cpv. 2 lett. d CPC prevede del resto che la partecipazione all’emanazione di provvedimenti cautelari non sia un motivo di ricusazione.
1.2 È pure manifestamente abusivo fondare un motivo di ricusazione sul fatto che il ricusante ne ha presentate numerose altre in precedenza contro lo stesso giudice, peraltro senza precisare che sono tutte state dichiarate inammissibili (ad esempio le sentenze del Tribunale federale 5A_962/2016 già citata, 5A_120/2018 del 13 febbraio 2018 consid. 3 e in ultimo luogo 5A_63-64-65/2021 del 31 maggio 2021, di cui non basta allegare che sono state emesse dal TF “ombra” per negarne l’evidenza).
1.3 La richiesta di tenuta di un’udienza pubblica per istruire la richiesta di ricusa risulta così senza oggetto. Nulla osta pertanto a che la Camera di esecuzione e fallimenti tratti i reclami nella sua composizione plenaria ordinaria.
2. La sentenza impugnata – emanata in materia di opposizione al sequestro – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 6 CPC), contro cui è dato esclusivamente il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC e 278 cpv. 3 LEF) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello senza riguardo al valore litigioso (art. 48 lett. e n. 1 LOG).
2.1 I reclami in esame sono diretti contro la medesima decisione. Per economia di procedura, si giustifica di congiungere le due procedure e di emanare una sentenza unica (art. 125 lett. c CPC), pur mantenendone l’autonomia nel senso che i dispositivi restano separati e possono essere impugnati anche singolarmente.
2.2 Pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC).
2.2.1 Visto che la notifica è avvenuta in concreto al patrocinatore di RE 1 il 10 giugno 2021, il termine d’impugnazione è scaduto domenica 20 giugno, per cui la scadenza è stata riportata a lunedì 21 giugno (art. 142 cpv. 3 CPC per il rinvio dell’art. 31 LEF). Presentato quello stesso giorno (data dell’adesivo postale), il reclamo è dunque tempestivo.
2.2.2 Anche il reclamo di CO 1 risulta tempestivo, dal momento che è stato inoltrato il 28 giugno 2021 (data dell’adesivo postale) entro dieci giorni dalla notifica della sentenza impugnata, avvenuta il 17 giugno.
2.3 Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti.
2.3.1 La giurisdizione cantonale superiore ha lo stesso potere di cognizione del giudice di prima istanza e verifica quindi sotto l’angolo della semplice verosimiglianza, ove siano contestati, se i presup-posti del sequestro sono realizzati, riesaminando liberamente e sommariamente l’applicazione del diritto (art. 320 lett. a CPC; sentenza del Tribunale federale 5A_925/2012 del 5 aprile 2013, consid. 9.3).
2.3.2 La Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC), limitatamente alle censure motivate contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 consid. 2.2.4), ma tutte le parti possono far valere fatti e mezzi di prova nuovi (art. 278 cpv. 3 LEF e 326 cpv. 2 CPC; RtiD 2017 I 757 n. 51c consid. 1.4/a), verificatisi sia prima che dopo l’emanazione della sentenza di primo grado (sentenza della CEF 14.1999.82 del 10 aprile 2000, consid. 1.5/e), e ciò di regola fino alla chiusura dello scambio (generalmente unico) degli allegati (sentenze del Tribunale federale 5A_306/2010 del 9 agosto 2010, consid. 3.2.3, e della CEF 14.1999.3 del 5 luglio 1999, consid. 3; cfr. DTF 142 III 418 consid. 2.2.5). I fatti e mezzi di prova antecedenti il primo giudizio (pseudonova) sono ammissibili soltanto se vengono addotti non appena sono noti e se dinanzi alla giurisdizione inferiore non era possibile addurli nemmeno con la diligenza ragionevolmente esigibile tenuto conto delle circostanze (art. 317 CPC per analogia: DTF 145 III 342 consid. 6.6.4). È ammessa solo la produzione di documenti (art. 254 cpv. 1 CPC; DTF 138 III 639 consid. 4.3). L’accertamento dei fatti e l’apprezzamento delle prove possono essere censurati unicamente se sono manifestamente errati (art. 320 lett. b CPC), ovvero arbitrari (DTF 138 III 234 consid. 4.1). Ove la correzione del vizio sia suscettibile d’influire sull’esito della causa, la Camera interviene, quindi, soltanto se il giudice di prime cure non ha manifestamente capito il senso e la portata di un mezzo di prova, ha omesso, senza motivi oggettivi, di considerare prove pertinenti o ha tratto deduzioni insostenibili dagli elementi raccolti (per analogia: sentenza del Tribunale federale 5A_739/2012 del 17 maggio 2013, consid. 2.2 e i rinvii; Jeandin in: Commentaire romand, Code de procédure civile, 2a ed. 2019, n. 5-6 ad art. 320 CPC con rimandi).
2.3.3 Nelle osservazioni al reclamo di RE 1, CO 1 ha sollevato l’eccezione di difetto totale di motivazione in ordine alla censurata errata applicazione del diritto e all’accertamento manifestamente errato dei fatti. A parer suo occorre rifarsi al riguardo alla giurisprudenza relativa all’art. 105 LTF, che impone una motivazione “rafforzata” intesa a dimostrare il carattere arbitrario (giusta l’art. 9 Cost.) della decisione impugnata. L’opponente confonde però due questioni e due legislazioni diverse.
2.3.3.1 L’art. 105 LTF concerne la cognizione (limitata) del Tribunale fe-derale circa l’accertamento dei fatti operato dall’autorità inferiore e non si applica alla procedura di reclamo degli art. 319 segg. CPC, anche se sussiste un’analogia certa con l’art. 320 lett. b CPC (cfr. sopra consid. 2.3.2). Ad ogni modo, la cognizione dell’autorità giurisdizionale superiore è illimitata per quanto riguarda l’applicazione del diritto (art. 320 lett. a CPC), come lo è quella del Tribunale federale per il diritto federale e internazionale (art. 106 cpv. 1 LTF).
2.3.3.2 La giurisprudenza citata da CO 1 relativa all’esigenza di motivazione “rafforzata” è anteriore all’adozione della LTF (nel 2007) e del CPC (nel 2011); si applicava al ricorso di diritto pubblico. La nozione di arbitrio sussiste invero anche sotto l’imperio della LTF in merito all’accertamento dei fatti (cfr. DTF 136 III 268 consid. 4.2 e sopra consid. 2.3.2) o alle censure fondate sull’art. 9 Cost. nei casi in cui, secondo l’art. 98 LTF, i motivi del ricorso al Tribunale federale sono limitati alla violazione dei diritti costituzionali (DTF 135 III 477 consid. 3).
2.3.3.3 Per contro, le esigenze di motivazione nella procedura di reclamo all’autorità giudiziaria superiore sono disciplinate dall’art. 320 cpv. 1 CPC e dalla relativa giurisprudenza, che impone al reclamante di formulare delle conclusioni chiare, di designare dettagliatamente sia i punti contestati della sentenza impugnata sia i documenti sui quali fonda la sua critica e di spiegare perché la motivazione della decisione sarebbe erronea, e non (solo) perché le sue opinioni sarebbero pertinenti (DTF 138 III 375, consid. 4.3.1 e sentenza del Tribunale federale 5A_247/2013 del 15 ottobre 2013, consid. 3.3).
Nel caso in esame RE 1 ha formulato delle conclusioni chiare (pagg. 13-14), ha indicato i punti contestati della sentenza impugnata (ad n. 5) e nella parte “in diritto” del suo reclamo (ad n. 14 segg.) si è confrontato con la sentenza impugnata, criticando in particolare le conseguenze tratte dal Pretore in merito alla decisione 22 maggio 2019 del Tribunale federale (ad n. 15) e alla legittimazione della PI 1 a rivendicare gli averi giunti sulle relazioni bancarie sequestrate (n. 22). Ha pure criticato le argomentazioni relative alla verosimiglianza del credito facendo valere che non trovano riscontro nei documenti versati agli atti (n. 14). Certo, per il resto RE 1 si è limitato essenzialmente a ribadire la propria tesi, con dovizia di rinvii ai documenti addotti in prima sede, ma non poteva far altro perché il Pretore non si era espresso in merito e non aveva proceduto ad accertare i fatti pertinenti allegati dal sequestrante (v. sotto consid. 5.4.3). La critica generica di CO 1 risulta pertanto infondata.
2.3.4 I documenti LL a NN prodotti da RE 1 per la prima volta con il reclamo non possono essere presi in considerazione in questa sede, dato ch’egli non ha dimostrato di non averli potuto addurre già dinanzi al Pretore nemmeno con la diligenza ragionevolmente esigibile tenuto conto delle circostanze (v. sopra consid. 2.3.2).
2.4 CO 1 contesta la validità della procura, del 28 febbraio 2019, data al patrocinatore di RE 1. Non l’aveva però criticata in prima sede, sicché la censura risulta contraria al principio della buona fede processuale (art. 52 CPC), che impone alle parti di sollevare le eccezioni processuali già in prima sede, onde permettere se del caso al primo giudice di sanare il vizio (DTF 141 III 216 consid. 5.2; sentenza della CEF 14.2020.149 del 19 ottobre 2020 consid. 3.1). Ad ogni modo, la reclamante non cita alcun indizio per ritenere che la controparte l’abbia revocata. La censura va pertanto respinta.
3. In virtù dell’art. 272 cpv. 1 LEF, il sequestro è concesso purché il creditore renda verosimile l’esistenza del suo credito (n. 1), di una causa di sequestro (n. 2) e di beni appartenenti al debitore (n. 3).
3.1 I fatti sono resi verosimili quando il giudice, fondandosi su indizi oggettivi – che risultano dagli atti (art. 254 cpv. 1 CPC) – sufficienti a costituire un “inizio di prova”, ne ricava l’impressione che i fatti pertinenti si siano realizzati, senza dover escludere la possibilità, altrettanto probabile, che si siano svolti in altro modo (DTF 138 III 233 consid. 4.1.1; RtiD 2012 II 927 consid. 1.3). In particolare egli deve convincersi che la pretesa vantata dal sequestrante esiste per l’importo enunciato ed è esigibile. Per quanto attiene al fondamento giuridico dell’istanza, il giudice procede a un esame sommario, cioè né definitivo né esaustivo, al termine del quale emana una decisione provvisoria (DTF 138 III 638-9 consid. 4.3.2), a questo stadio senza contraddittorio (per garantire l’effetto sorpresa).
3.2 Il decreto di sequestro (art. 274 cpv. 2 LEF) può essere contestato dal debitore o dai terzi toccati nei propri diritti con opposizione (art. 278 LEF) allo stesso giudice che l’ha pronunciato. Egli riesamina tutti i presupposti del sequestro – purché contestati – con un potere di cognizione immutato, ma in contraddittorio, quindi alla luce anche degli argomenti dell’opponente. Il giudice non agisce d’ufficio (art. 58 cpv. 2 CPC) e decide unicamente in base ai fatti allegati (art. 55 cpv. 1 CPC) e resi verosimili, salvo che siano stati ammessi o non contestati dalla controparte non contumace oppure siano notori (art. 150 cpv. 1, 151 e 254 CPC; sentenza della CEF 14.2011.113 dell’8 settembre 2011, consid. 6.5). Sono inam-missibili censure dirette non contro il decreto di sequestro ma contro gli atti di esecuzione del sequestro (art. 275 LEF), affidati all’ufficio d’esecuzione (art. 274 cpv. 1 LEF). Esse vanno fatte valere con ricorso all’autorità di vigilanza nel senso dell’art. 17 LEF (DTF 129 III 207 consid. 2.3).
4. Nella decisione impugnata, il Pretore ha anzitutto respinto quattro eccezioni processuali (difetto di legittimazione di RE 1, litispendenza, regiudicata e incompetenza territoriale) sollevate dall’opponente in relazione con la sentenza 22 maggio 2019, del Tribunale federale che ha negato la qualità di accusatore privato a RE 1 (sopra ad E).
Relativamente al presupposto materiale della verosimiglianza dei crediti vantati dal sequestrante, il Pretore ha ritenuto convincente la tesi dell’opponente per quanto attiene alla pretesa contrattuale di restituzione degli averi della PI 1 affidatile, secondo cui RE 1 non le avrebbe trasferito tali averi. Un cambio di prospettiva sulla posizione del sequestrante si evincerebbe del resto dalla sentenza del Tribunale federale del 22 maggio 2019, in virtù della quale egli non ha sostanziato la sua qualità di accusatore privato, in particolare di proprietario degli averi trasferiti sui conti clienti dell’avv. CO 1. Appare inoltre inverosimile, secondo il Pretore, che il trasferimento della liquidità e dei titoli sia stato operato da RE 1, il quale non pare avere il titolo per farlo, bensì sembra piuttosto opera dell’amministratrice della PI 1, l’avv. CO 1 medesima, nell’ambito di altre relazioni riguardanti la gestione della società panamense, probabilmente concluse solo in forma orale o per atti concludenti, secondo le dichiarazioni di RE 1 riportate nel rapporto dell’Equipe finanziaria del Ministero pubblico ticinese (EFIN). È pure improbabile che nel 2009 gli averi siano giunti all’opponente in forza del mandato conferitole dal sequestrante il 12 aprile 2006 per rappresentarlo in ogni procedura riconducibile ai fatti oggetto della rogatoria internazionale pendente avanti al Ministero pubblico (MP) di Lugano. Non vi sono infine informazioni sull’eventuale scioglimento e liquidazione dell’apparente proprietaria, la PI 1.
Stante il Pretore anche il credito di € 137'340.99 per risarcimento danni (art. 41 CO) non appare più verosimile alla luce del contraddittorio, segnatamente in seguito alla sentenza penale del 22 maggio 2019, in cui il Tribunale federale ha concluso che RE 1 non è direttamente danneggiato dai reati ascritti a CO 1. In difetto d’informazioni sull’eventuale scioglimento e liquidazione della PI 1, il primo giudice ha concluso che non vi sono agli atti sufficienti elementi oggettivi per poter riconoscere al sequestrante la qualità di creditore, neppure sotto l’angolo della semplice verosimiglianza.
Il Pretore ha invece stabilito che la pretesa di fr. 51'057.20 per risarcimento delle spese legali di prima e seconda istanza penale permane verosimile, il relativo dispositivo essendo passato in giudicato.
Infine, il primo giudice ha precisato che gli altri due presupposti materiali del sequestro sono dati: la causa dell’art. 271 cpv. 1 n. 4 LEF perché l’opponente è domiciliata in Italia, quand’anche dovesse, come afferma, trascorrere quasi la metà dell’anno a Lugano, così come l’appartenenza dei beni sequestrati alla debitrice poiché i conti sequestrati sono intestati a suo nome.
Reclamo di RE 1
5. Afferma il reclamante che la decisione 22 maggio 2019 del Tribunale federale, che gli ha negato la qualità di accusatore privato, non ha modificato “di una virgola” la decisione della CARP, la quale ha accertato le ripetute appropriazioni indebite qualificate commesse dall’opponente nei confronti del suo cliente RE 1 a concorrenza di € 137'340.99 e ritenuto che gli averi presenti sui relativi conti sono di pertinenza di lui.
5.1 L’appunto è formalmente ineccepibile. La decisione che dichiara un ricorso irricevibile non modifica la sentenza impugnata, a prescindere dalla sua motivazione. Contrariamente a quanto allega CO 1 nella risposta al reclamo e nel proprio reclamo, il Tribunale federale non ha riformato la decisione della CARP né ne ha accertato la nullità, ma si è limitato a dichiarare il ricorso inammissibile e a porre le spese giudiziarie a carico del ricorrente (doc. 5, dispositivo n. 1 e 2). L’unico effetto giurisdizionale della decisione è quello di aver dispensato il Tribunale federale dall’entrare nel merito del ricorso di RE 1. In assenza di riforma, la decisione federale non si è sostituita a quella cantonale. Siccome anche il ricorso di CO 1 è stato dichiarato inammissibile (doc. Q), la sua condanna per i reati penali a lei imputati è pertanto passata in giudicato.
5.2 Ciò posto, a dispetto di quanto afferma RE 1 la CARP non ha accertato l’esistenza dei crediti da lui fatti valere – fatta eccezione di quello di fr. 51'057.20 per risarcimento delle spese legali – né il fatto che gli averi sui conti clienti siano di sua pertinenza. Come ammesso dallo stesso reclamante, la CARP ha ritenuto che la questione della restituzione dei fondi sequestrati penalmente esulasse dall’esame da eseguire in sede penale e l’ha rinviato al foro civile (doc. I consid. 117.2, dispositivo n. 1.7). Ciò vale anche per la pretesa di € 137'340.99 indicata nel dispositivo n. 1.1.1 come oggetto del reato di appropriazione indebita qualificata imputata a CO 1, ma non – dal profilo giuridico – come condanna (civile) della stessa a risarcire la somma in questione a RE 1. Tale pretesa fa parte di quelle per cui gli accusatori privati sono stati rinviati al foro civile (fatte salve solo le indennità per risarcimento delle spese legali del dispositivo n. 1.6).
5.3 Fatto sta, ad ogni modo, che le motivazioni e i fatti accertati nelle sentenze penali (sia della CARP che del Tribunale federale) potrebbero servire, se debitamente allegate dalle parti, a rendere verosimile o inverosimile la pretesa vantata dal sequestrante.
5.3.1 Tuttavia, il fatto che il Tribunale federale ha accertato l’assenza di qualità di accusatore privato di RE 1 non è in sé determinante nella procedura di sequestro in esame, in cui, a differenza di quanto avviene nella procedura penale, la legittimazione del sequestrante non è vincolata alla sua ammissione come accusatore privato, né quindi al requisito ch’egli sia direttamente danneggiato dai reati (art. 115 cpv. 1 e 118 cpv. 1 CPP). Anche un danno indiretto, purché dia luogo a una pretesa contro l’autore dal profilo del diritto civile, può legittimare il danneggiato a ottenere un sequestro giusta l’art. 272 cpv. 1 n. 1 LEF. Non fosse così, l’istituto del rinvio al foro civile sarebbe privo di significato. Nella misura in cui rinvia senz’altre precisazioni alla decisione del Tribunale federale indicandola come un sostanziale cambio di prospettiva sulla posizione di RE 1, la decisione impugnata è pertanto giuridicamente errata, poiché la mutazione è di rilievo solo nella procedura penale.
5.3.2 Che secondo il Tribunale federale – come sottolineato dal Pretore e dall’opponente – RE 1 non risulti essere formalmente il proprietario degli averi trasferiti sui conti clienti dell’avv. CO 1 non è neppure di rilievo nella procedura di sequestro. Anzi, se lo fosse stato, egli non sarebbe stato legittimato a chiederne il sequestro in virtù degli art. 271 segg. LEF. Tale provvedimento verte infatti di regola su beni appartenenti (verosimilmente) al debitore (art. 272 cpv. 1 n. 3 LEF). Ove il sequestrante chieda la restituzione di beni immobili o mobili di cui si pretende proprietario (in particolare in virtù dell’art. 400 cpv. 1 CO) egli deve far capo a misure provvisionali fondate sugli art. 261 segg. CPC, motivo per cui questa Camera, nella sua sentenza del 6 giugno 2019 (consid. 5, sopra ad D), ha confermato la reiezione dell’istanza di sequestro relativamente ai titoli trasferiti all’avv. CO 1, accogliendola solo per le liquidità, pari a € 1'330'438.91 netti, ovvero a fr. 1'512'842.10, somma che ingloba la pretesa di risarcimento (ai sensi dell’art. 41 CO) del danno di € 137'340.99 per cui l’opponente è stata condannata penalmente (consid. 5.1, 5.2 e 5.4/a). Laddove è fondata sull’assenza di formale proprietà del sequestrante sugli averi sequestrati, la sentenza impugnata si rivela di conseguenza giuridicamente errata.
5.4 Il Pretore avrebbe dovuto invece esaminare se RE 1 aveva reso verosimile che il mandato conferito all’avv. CO 1 era finalizzato a ricuperare la disponibilità degli averi sequestrati penalmente sul conto presso la banca PI 2 (Singapore) intestato alla PI 1 – società di cui afferma essere proprietario e avente diritto economico – sul quale era confluito il patrimonio precedentemente depositato sul conto di lui denominato “__________” (v. osservazioni di prima sede, ad 2 lett. g, h e m).
5.4.1 Al riguardo il primo giudice ha reputato improbabile che nel 2009 gli averi fossero giunti all’opponente in forza del mandato del 12 aprile 2006 (doc. B), ma gli è sembrato piuttosto opera dell’amministratrice della PI 1, l’avv. CO 1 medesima, nell’ambito di altre relazioni riguardanti la gestione della società panamense, secondo le dichiarazioni di RE 1 riportate nel rapporto dell’EFIN. Siccome non è dato di sapere nulla sull’eventuale scioglimento e liquidazione dell’apparente proprietaria degli averi, la PI 1, il Pretore ha ritenuto inverosimile il credito vantato dal sequestrante.
5.4.2 Il reclamante rileva però a ragione (ad n. 16) che nella sua richiesta 26 ottobre 2007 al Procuratore pubblico Tattarletti (doc. D), l’avv. CO 1 ha indicato in modo inequivocabile che RE 1 era titolare del conto cifrato nonché proprietario e avente diritto economico della PI 1, ed è quindi stata autorizzata dal procuratore per conto del cliente a sostituire l’amministratore della PI 1, avv. __________ (doc. C). Il conto sequestrato penalmente pare del resto essere stato alimentato con quanto depositato sul conto “__________” del reclamante (ad n. 17), come si evince dallo scritto 1° settembre 2011 della PI 2 (doc. V). Il successivo trasferimento degli averi sui conti cliente dell’opponente sembra dunque essere la conseguenza della procura rilasciata dal reclamante nel 2006 (doc. B e reclamo ad n. 18). Del resto, la stessa reclamante ha indicato RE 1 quale avente diritto economico dei conti sequestrati sui formulari “A” del 15 dicembre 2009 (doc. I ad n. 45 pag. 51 e reclamo ad n. 8/e).
5.4.3 Sulle allegazioni appena esposte e sui relativi documenti il Pretore non si è espresso. La sentenza impugnata risulta così carente sia dal profilo giuridico, sia sul piano dell’accertamento dei fatti, siccome il primo giudice ha omesso, senza motivi oggettivi, di considerare indizi pertinenti (consid. 2.3.2). In effetti, da quanto allegato e sostanziato documentalmente dal reclamante si evince che gli averi sul conto sequestrato penalmente sono sì stati trasferiti su ordine della stessa opponente sui propri conti clienti, ma verosimilmente per conto del reclamante e grazie al mandato da lui conferito a lei. Che le parti abbiano concluso accordi, anche orali, specifici sulla gestione della PI 1 o che il cliente RE 1 abbia contestato alcune operazioni della mandataria (doc. F pagg. 4 e 18) conferma semmai, contrariamente a quanto reputato dal Pretore, che l’opponente ha gestito la società panamense per conto del reclamante.
5.4.4 A dispetto di quanto pare pensare CO 1 nelle sue osservazioni al reclamo, in assenza di elementi atti a instillare dubbi sullo scritto 1° settembre 2011 della PI 2 (doc. V), esso risulta un indizio sufficiente a considerare verosimile (giusta l’art. 272 cpv.1 LEF) che gli averi depositati sul conto della PI 1, poi sequestrato penalmente, provenivano dal conto “__________” di cui RE 1 era l’unico titolare e avente diritto economico. Un’istruttoria al riguardo verrà se del caso ordinata nella causa di merito. Che poi RE 1 si sia reso colpevole di appropriazione indebita pluriaggravata inter alia proprio dei fondi litigiosi e posto sotto inchiesta per riciclaggio anche dal Ministero pubblico della Confederazione è un’affermazione che l’opponente non ha sostanziato e non ha quindi reso verosimile.
5.5 È pacifico che la PI 1 era la titolare formale del conto e la proprietaria dei valori mobiliari depositati presso la banca PI 2 prima che giunsero sui conti clienti dell’opponente. È però anche verosimile che siano stati immessi sul primo conto da RE 1, che l’avv. CO 1 riteneva del resto come il proprietario della PI 1 e l’avente diritto economico degli averi depositati sui suoi conti clienti (sopra consid. 5.4.2). A prescindere dalla sorte della società, è verosimile che RE 1 sia legittimato, direttamente sulla scorta della procura da lui rilasciata all’avv. CO 1 nel 2006 (sopra consid. 5.4.2) o indirettamente quale proprietario della PI 1, a esigere la restituzione delle liquidità trasferite sui conti clienti dell’opponente. Nell’ignorare le circostanze appena menzionate, la sentenza impugnata si avvera manifestamente carente dal profilo fattuale anche su questo punto. Non è però necessario rinviare la causa al primo giudice per nuovo giudizio, perché la tesi del reclamante relativa alla pretesa da lui fatta valere appare di gran lunga più verosimile di quella dell’opponente, la quale non contesta d’altronde gli ac-certamenti del Pretore in merito all’adempimento degli altri due presupposti materiali del sequestro (causa e appartenenza dei beni sequestrati). Il reclamo va pertanto accolto e la sentenza impugnata riformata nel senso della reiezione dell’opposizione al sequestro (anche) relativamente alla pretesa di fr. 1'512'842.10 oltre ad accessori.
Reclamo di CO 1
6. Nel proprio reclamo, CO 1 contesta la reiezione parziale della sua opposizione al sequestro per quanto attiene alla pretesa di rifusione delle spese legali di fr. 51'057.20 decisa dalla CARP essenzialmente perché con l’“arresto” (sentenza) del 22 maggio 2019 il Tribunale federale ha accertato che RE 1 non aveva sostanziato la propria qualità di accusatore privato e il Pretore ne ha dedotto a ragione che il sequestrante non risulta essere proprietario dei fondi litigiosi e non è stato direttamente danneggiato dai reati ascritti all’opponente. La reclamante rimprovera però al primo giudice una disparità di trattamento e una contraddizione laddove ha invece considerato attendibile la pretesa di fr. 51'057.20 siccome deliberata dalla CARP (dispositivo n. 1.6.1), mentre non lo ha fatto per il credito di € 137'340.99 seppur oggetto del dispositivo n. 1.1.1. Sostiene che in seguito alla nota decisione del Tribunale federale il falso accusatore privato, falso proprietario e falso danneggiato RE 1 avrebbe dovuto essere estromesso dal processo almeno dal 2013, anche perché non è mai stata ordinata alla PI 2 l’esibizione dei documenti attestanti la provenienza dei fondi litigiosi né RE 1 ne ha prodotto la prova. Sostiene ch’egli sarebbe stato condannato e indagato per reati penali in relazione ai fondi litigiosi. In queste circostanze sarebbe paradossale – rileva la reclamante – di dover pagare al sequestrante le spese legali, mentre è semmai esattamente il contrario.
Per CO 1, la sentenza 22 maggio 2019 del Tribunale federale ha riformato il giudizio cantonale, sostituendosi integralmente alla medesima. Afferma che i giudici federali sono entrati nel merito della questione della titolarità dei fondi litigiosi e l’hanno negata a RE 1, stigmatizzando il carente accertamento dei fatti operato dalla CARP e dal MP, “facendo a pezzi i loro non-accertamenti e le non-investigazioni”, e accertando il carattere manifestamente inesatto – ovvero arbitrario – dei fatti, ciò che determina a suo dire la sanzione più severa della nullità (inesistenza) integrale sia della sentenza cantonale sia del processo. Onde la sua richiesta di accogliere l’opposizione e revocare il sequestro anche per la pretesa di fr. 51'057.20.
6.1 I motivi invocati dalla reclamante sono sostanzialmente quelli da lei esposti a sostegno della sua richiesta di respingere il reclamo di RE 1. Si può pertanto rinviare al considerando 5 in cui sono già stati confutati.
6.2 Va così ribadito che il Tribunale federale non ha riformato la decisione della CARP né ne ha accertato la nullità; in assenza di riforma, la decisione federale non si è quindi sostituita a quella cantonale (sopra consid. 5.1). Non è un giudizio “doppio” – un “Giano Bifronte” – giacché gli unici dispositivi sono riferiti all’inammissibilità del ricorso e alla questione delle spese. Ad ogni modo la questione della proprietà dei fondi litigiosi non è di rilievo nella procedura di sequestro (sopra consid. 5.3.2).
6.3 La questione della titolarità degli averi poi depositati sul conto della PI 1 sequestrato penalmente è senza rilievo per la pretesa di fr. 51'057.20 ora in discussione, che non ha origine nel mandato affidato all’CO 1 nel 2006 o in atti presumibilmente illeciti della stessa, bensì direttamente nella sentenza della CARP (dispositivo n. 1.6.1). Ad ogni modo RE 1 ha reso verosimile di esserne stato il titolare (sopra consid. 5.4.2).
6.4 Nulla cambia la domanda di accertamento dell’inesistenza del debito (art. 85a LEF) acclusa alle “controdeduzioni” 3 dicembre 2021 della reclamante, che sostanzialmente ripropone gli stessi argomenti contenuti nel reclamo e andrebbe ad ogni modo considerata irricevibile in quanto, un’altra volta, formulata in termini sconvenienti.
6.5 Ne segue che il dispositivo n. 1.6.1 risulta definitivo ed esecutivo. Poiché CO 1 non contesta (più) gli altri due presupposti materiali del sequestro, il suo reclamo va respinto nella misura in cui è ricevibile.
7. CO 1 contesta anche la decisione con cui il Pretore ha respinto la sua richiesta di garanzie giusta l’art. 273 LEF, a motivo che non ha minimamente sostanziato né reso verosimile un danno effettivo arrecatole dal blocco dei beni sequestrati, peraltro depositati su conti terzi e che afferma non essere suoi. Pur riconoscendo di non aver prodotto prove, la reclamante reputa però il danno così “plateale, violento, pervasivo e manifesto”, nella misura in cui il blocco verte su tutti i suoi conti presso i due principali istituti bancari di Lugano, che il primo giudice avrebbe dovuto a suo dire stabilire d’ufficio una garanzia secondo il suo prudente giudizio. La reclamante non si confronta tuttavia con la motivazione della sentenza impugnata, secondo cui il sequestro di un conto bancario non arreca in sé pregiudizio al sequestrato, visto ch’esso generalmente continua a fruttare interessi così come prima del sequestro, per cui incombe al richiedente l’onere di rendere verosimile il danno che ritiene di subire (cfr. DTF 126 III 100, consid. 5/c; sentenza della CEF 14.2011.225 del 16 febbraio 2012, RtiD 2012 II 932 n. 73c, consid. 5.2). D’altronde, la reclamante non quantifica la garanzia richiesta nel punto 3 delle sue conclusioni, in contrasto con l’obbligo di quantificare le pretese di carattere pecuniario (cfr. DTF 137 III 619 consid. 4.3; sentenza della CEF 14.2013.150 del 26 agosto 2014 consid. 8.2). La sua domanda è di conseguenza (doppiamente) irricevibile (v. sopra consid. 2.3.3.3).
8. Dalla sua critica circa l’ammontare delle spese processuali stabilite in prima sede (reclamo pagg. 1 seg. ad B.2 e B.3) la reclamante non trae alcuna conclusione. Non è pertanto necessario entrare in materia al riguardo.
9. La reclamante solleva infine l’eccezione di falso formale e materiale circa le due sentenze del 22 dicembre 2020, con cui il Tribunale federale ha respinto i suoi ricorsi contro le decisioni di questa Camera del 12 luglio e 18 settembre 2019 (sopra ad F). Asserisce ch’esse sono state falsificate con firma autografa che non appartiene al presidente Christian Herrmann e hanno tratto in errore il Pretore in punto all’accertamento della giurisdizione di questa Camera e della Pretura. A prescindere dal fatto che la reclamante non porta ovviamente alcun indizio a sostegno delle sue allegazioni strampalate – come ad esempio una semplice dichiarazione del Tribunale federale –, comunque sia non ne deduce alcuna conclusione concreta, dal momento che si limita a postulare la riforma della sentenza impugnata. La censura è di conseguenza inammissibile.
10. La reclamante è già stata richiamata più volte in ragione del suo contegno gravemente oltraggioso e sconveniente verso l’autorità e le controparti, senza sortire esiti durevoli (v. in ultimo luogo la sentenza 15.2021.109 del 14 gennaio 2022 consid. 5 e i rinvii). Non bastando più i richiami al rispetto delle convenienze, RI 1 è nuovamente avvertita che in futuro i suoi atti processuali le verranno rinviati senz’altra formalità ove conterranno improperi verso autorità o controparti.
Spese e ripetibili, rimedi giuridici
11. In entrambe le sedi le tasse, stabilite in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), come le ripetibili, determinate in virtù dell’art. 11 cpv. 1-2 RTar (RL 178.310) per il rinvio dell’art. 96 CPC, seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC).
12. Circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 1'512'842.10 nella procedura avviata da RE 1 e di fr. 51'057.20 in quella introdotta da CO 1, raggiunge in ambedue i casi la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Le procedure dipendenti dai reclami di RE 1 e CO 1 sono congiunte.
2. La domanda di ricusa del giudice Jaques è irricevibile.
3. Il reclamo di RE 1 è accolto e di conseguenza i dispositivi n. 1 e 3 della decisione impugnata sono così riformati:
1. L’opposizione al sequestro è respinta.
3. Le spese processuali di fr. 300.–, da anticipare dal sequestrante, sono poste a carico dell’opponente, tenuta a rifondere al sequestrante fr. 15'000.– per ripetibili.
4. Le spese processuali di complessivi fr. 2'500.– relative al reclamo di RE 1, da lui già anticipate, sono poste a carico di CO 1, che rifonderà a RE 1 fr. 10'000.– per ripetibili.
5. Nella misura in cui è ricevibile, il reclamo di CO 1 è respinto.
6. La domanda di garanzie è respinta.
7. RI 1 è avvertita che in futuro i suoi atti processuali le verranno rinviati senz’altra formalità ove conterranno improperi verso autorità o controparti.
8. Le spese processuali di complessivi fr. 600.– relative al reclamo di CO 1, da lei già anticipate, sono poste a suo carico. È tenuta a rifondere a PA 1 fr. 1'700.– per ripetibili.
9. Notificazione a:
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Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Può essere fatta valere unicamente la violazione di diritti costituzionali (art. 98 LTF). Il termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 2 LTF).