Incarto n.
14.2022.110

Lugano

18 ottobre 2022

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello

 

 

 

composta dei giudici:

Jaques, presidente

Walser e Grisanti

 

vicecancelliera:

Bertoni

 

 

statuendo nella causa SO.2022.378 (fallimento) della Pretura della Giurisdizione di Locarno-Città promossa con istanza 4 maggio 2022 da

 

 

CO 1,

CO 2,

 

 

contro

 

 

RE 1

(patrocinata dall’ PA 1, )

 

 

 

 

giudicando sul reclamo del 1° settembre 2022 presentato dalla RE 1 contro la decisione emessa il 30 agosto 2022 dal Pretore aggiunto;

 

 

ritenuto

 

in fatto:                   A.   Nell’ambito dell’esecuzione n. __________ della sede di Locarno del­l’Ufficio d’esecuzione, il 4 maggio 2022 CO 1 e CO 2 hanno chiesto alla Pretura della Giurisdizione di Locar­no-Città di decretare il fallimento della RE 1 per il mancato pagamento di fr. 35'000.– oltre a interessi e spese.

 

                                  B.   All’udienza di discussione del 5 luglio 2022, gl’istanti hanno confermato la loro domanda, mentre la convenuta ha proposto un pia­no di pagamento del debito con rate di fr. 1'000.– mensili, che la controparte ha accettato, riservandosi il diritto di rivolgersi al giudice per ottenere il fallimento qualora anche una sola rata non dovesse essere pagata tempestivamente. Il 19 agosto 2022 gl’istanti hanno informato la Pretura che la convenuta non aveva ancora pagato alcunché.

 

                                  C.   Statuendo con decisione del 30 agosto 2022 il Pretore aggiunto ha dichiarato il fallimento della RE 1 dal gior­no successivo alle ore 10:00, ponendo a carico della massa fallimentare la tassa di giustizia di fr. 100.– e un acconto di fr. 1'000.– per le spese esecutive.

 

                                  D.   Contro la sentenza appena citata la RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 1° settembre 2022 per ottenere l’annul­­lamento del fallimento, asserendo di avere saldato il credito posto in esecuzione. Il 14 settembre 2022 il presidente della Camera ha respinto la domanda di effetto sospensivo formulata il giorno precedente della nuova patrocinatrice della reclamante. Con scritto del 16 settembre, ella ha chiesto di revocare il fallimento in considerazione dell’avvenuto pagamento di tutti i debiti della reclamante posti in esecuzione e del certificato medico già prodotto il 13 settembre in merito allo stato psicologico del socio e gerente, RA 1. Stante il prevedibile esito del giudizio odierno, il reclamo non è stato intimato alla controparte per osservazioni.

 

 

Considerando

 

in diritto:                 1.   La sentenza impugnata – emanata in materia di fallimento – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 7 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 174 cpv. 1 LEF e 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.

                                         Pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro dieci giorni dalla notificazione (art. 174 cpv. 1 LEF e 321 cpv. 2 CPC). Visto che la notifica è avvenuta in concreto alla RE 1 il 1° settembre 2022, il termine d’impugnazione è scaduto domenica 11 settembre, per cui la scadenza è stata riportata a lunedì 12 settembre (art. 142 cpv. 3 CPC per il rinvio dell’art. 31 LEF). Presentato già il 1° settembre 2022 (data del timbro postale), il reclamo è dunque sen­z’altro tempestivo. È per contro tardivo il complemento inoltrato il 13 settembre 2022 dalla nuova patrocinatrice della reclamante.

                                   2.   In virtù dell’art. 174 cpv. 2 LEF l’autorità giudiziaria superiore può annullare la dichiarazione di fallimento se il debitore, impugnando la decisione, rende verosimile la sua solvibilità e prova per mezzo di documenti che nel frattempo il debito, compresi gli interessi e le spese, è stato estinto (n. 1), o che l’importo dovuto è stato depositato presso l’autorità giudiziaria superiore a disposizione del creditore (n. 2), oppure che il creditore ha ritirato la domanda di fallimento (n. 3). L’enumerazione è esaustiva. Entrambi i presupposti stabiliti dall’art. 174 cpv. 2 LEF devono essere realizzati entro la scadenza del termine di reclamo (DTF 136 III 295 consid. 3.2).

 

                                2.1   Nella fattispecie, il pagamento del credito dell’istante è avvenuto il 13 settembre 2022 (ricevuta rilasciata in stessa data dall’Ufficio d’esecuzione), ossia un giorno dopo la scadenza del termine di reclamo (sopra consid. 1). Non risultava d’altronde adempiuta a tale data un’altra delle alternative prevista dall’art. 174 cpv. 2 LEF (deposito della somma dovuta o ritiro della domanda di fallimen­to). I motivi per cui la reclamante non è stata in grado, anche per ipotesi senza colpa o negligenza sua, di estinguere il debito de­gl’istanti sono senza rilievo, dal profilo giuridico, per l’applicazione dell’art. 174 cpv. 2 LEF.

 

                                2.2   Il complemento di reclamo del 13 settembre 2022 è tardivo (sopra consid. 1) e non può di conseguenza essere preso in considerazione ai fini del giudizio finale.

 

                                         Ci si potrebbe invero chiedere se un’eventuale restituzione del termine di reclamo (nel senso degli art. 33 cpv. 4 o 148 CPC, scelta lasciata indecisa nella sentenza 5A_865/2013 del 21 gennaio 2014 consid. 3) possa giustificare anche la proroga del termine per adempiere i presupposti dell’art. 174 cpv. 2 LEF, ciò che potrebbe avere una certa logica. Nella fattispecie, tuttavia, il socio e gerente della reclamante è stato in grado di presentare tempestivamente il reclamo (e pure di partecipare all’udienza fallimentare, in cui ha anche proposto un piano di pagamento rateale), sicché una domanda di restituzione del termine di reclamo sarebbe fuori luogo. D’altronde, il certificato medico del 13 settembre 2022 invocato non precisa l’inizio dell’“importante sindrome ansioso-depressiva re­attiva”, per il quale RA 1 risulta essere in cura dal 5 settembre 2022, né accerta che, come sostenuto dalla reclamante, egli non sarebbe stato “in grado di comprendere appieno la situazio­ne e di gestire adeguatamente il tempo”. Ch’egli non abbia (verosimilmente) fatto capo tempestivamente ai servizi di un avvocato non dimostra ancora di per sé che non abbia colpa per il modo in cui ha gestito l’intera procedura. Il reclamo va pertanto respinto.

 

                                   3.   Non essendo stato concesso effetto sospensivo al gravame, il fallimento non dev’essere nuovamente pronunciato.

 

                                   4.   La tassa di giustizia, calcolata secondo gli art. 52 lett. a e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), è posta a carico della parte soccombente (art. 106 cpv. 1 CPC). Alla controparte non si assegnano ripetibili, non avendo dovuto la stessa redigere osservazioni al reclamo.

 

 

Per questi motivi,

 

pronuncia:              1.   Il reclamo è respinto.

 

                                   2.   La tassa di giustizia del presente giudizio, di fr. 150.–, è posta a carico della RE 1.

 

                                   3.   Notificazione a:

 

–   

 ;

–   ;

–   ;

–  Ufficio d’esecuzione, Locarno;

–  Ufficio dei fallimenti, Viganello.

 

                                         Comunicazione alla Pretura della Giurisdizione di Locarno-Città.

 

 

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                            La vicecancelliera

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 74 cpv. 2 lett. d LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).