Incarto n.
14.2022.116

Domanda di rettifica

Lugano

19 aprile 2023

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dei giudici:

Jaques, presidente

Walser e Grisanti

 

vicecancelliere:

Ferrari

 

 

 

 

statuendo nella causa __________ (rigetto definitivo dell'opposizione) della Pretura del Distretto di Vallemaggia promossa con istanza 9 giugno 2022 da

 

 

 RE 1

(patrocinata dall’avv. PA 1, )

 

 

contro

 

 

 CO 1

(patrocinato dall’avv. PA 2, )

 

esaminata la domanda di rettifica presentata il 4 aprile 2023 da CO 1 riguardante il dispositivo della decisione emessa da questa Camera nella causa in esame il 3 marzo 2023;

 

 

ritenuto

 

in fatto:                   A.   In accoglimento del reclamo presentato da RE 1 contro la decisione emessa il 12 settembre 2022 dalla Pretore del Distretto di Vallemaggia, con cui ha parzialmente accolto l’istanza di RE 1 e rigettato in via definitiva l’opposizione interposta da CO 1 al precetto esecutivo n. __________27 limitatamente a fr. 1'850.–, con sentenza del 3 marzo 2023 questa Camera ha così statuito:

                                 “1.   Il reclamo è accolto e di conseguenza i dispositivi n. 1 e 2 della sentenza impugnata sono così riformati:

                                       1.  L’istanza è accolta e di conseguenza l’opposizione al precetto esecutivo n. __________27 della sede di Cevio dell’Ufficio d’esecuzione è rigettata in via definitiva.

                                        2. Le spese processuali, di complessivi fr. 180.– sono poste a carico del convenuto, che rifonderà all’istante fr. 600.– per ripetibili.

 

                                   2.   Le spese processuali di complessivi fr. 250.– relative al presente giudizio, già anticipate dalla reclamante, sono poste a carico di CO 1, tenuto a rifonderle fr. 350.– per ripetibili.

 

                                  B.   Il 4 aprile 2023 CO 1 ha postulato la rettifica del dispositivo appena citato nel senso di limitare il rigetto dell’opposizione a fr. 5'250.– (anziché fr. 6'000.–), “tenendo inoltre conto di quanto esposto in ambito di accollamento delle spese processuali e in ambito di assegnazione di ripetibili di primo e secondo grado”.

 

                                  C.   Stante il prevedibile esito del giudizio odierno, l’istanza di rettifica non è stata notificata alla controparte per osservazioni.

 

 

Considerando

 

in diritto:                 1.   Ove il dispositivo di una sentenza sia poco chiaro, ambiguo o incompleto oppure in contraddizione con i considerandi, su richiesta di parte o d’ufficio il giudice interpreta o rettifica la decisione (art. 334 cpv. 1 prima frase CPC). Di per sé, la domanda d’interpretazione o di rettifica serve solo a chiarire la volontà decisionale del giudice, non a modificare materialmente la sentenza già pronunciata. Può quindi essere accolta solo se il dispositivo è di per sé contraddittorio o se esiste una contraddizione tra le motivazioni e il dispositivo. L’incoerenza o la mancanza di chiarezza dev’essere dovuta a formulazioni formalmente difettose. L’interpretazione o la rettifica non possono quindi servire a cambiare la decisione presa da profilo materiale, sanare un’omissione o eliminare contraddizioni logiche. Gli errori materiali devono essere censurati in tempo utile facendo capo ai rimedi giuridici ordinari disponibili a tale scopo (DTF 143 III 522 seg. consid. 6.1 con numerosi riferimenti dottrinali; Trezzini, in: Trezzini et al. [curatori], Commentario pratico al Codice di diritto processuale civile svizzero, vol. I, 2a ed. 2017, n. 5 e 6 ad art. 334).

 

                                   2.   Nella domanda CO 1 rileva che dal considerando n. 3 della decisione di cui chiede la rettifica come dal documento 4 e dalle allegazioni contenute nelle sue osservazioni all’istanza di rigetto dell’opposizione risulta inequivocabilmente ch’egli ha paga­-to (parte) degli assegni familiari posti in esecuzione da RE 1 (per i mesi da ottobre 2021 a marzo 2022), per un importo totale di fr. 750.–, sicché il reclamo dell’escutente poteva tutt’al più portare al rigetto definitivo dell’opposizione limitatamen­te a fr. 5'250.– (fr. 6'000.– ./. fr. 750.–). Essendo a suo parere chiaro l’errore di calcolo presente nel dispositivo, ne chiede la rettifica nel senso indicato e l’adeguamento di spese e ripetibili di ambedue le sedi alla nuova (e limitata) soccombenza.

 

                                2.1   Né nella decisione né nel dispositivo di cui è chiesta la rettifica la Camera ha proceduto a calcoli. Ha infatti riformato la decisione impugnata nel senso dell’accoglimento totale dell’istanza di rigetto dell’opposizione. A ben vedere, ciò che CO 1 rimprovera alla Camera è di aver omesso di dedurre i fr. 750.– che allega (ora) di aver pagato dalla somma posta in esecuzione. Orbene, la domanda di rettifica non può servire a sanare un’omissione, che va invece censurata con un ricorso (sopra consid. 1).

 

                                2.2   L’istanza non mira neppure a eliminare una contraddizione tra il dispositivo e i considerandi. Il considerando n. 3 citato dall’istante, come risulta dal suo testo, si limita infatti a esporre la motivazione addotta dalla Pretore, quindi non contiene accertamenti di fatti pro­pri della Camera. Dal momento che CO 1 non ha sollevato l’eccezione di pagamento nelle osservazioni al reclamo né formulato una conclusione subordinata intesa alla limitazione del rigetto dell’opposizione a fr. 5'250.– nel caso in cui il reclamo fosse stato accolto, la Camera non ha esaminato l’eccezione in questio­ne, sicché il dispositivo riflette fedelmente la sua volontà. Anche sotto questo punto di vista, la domanda di rettifica non può ch’essere respinta.

 

                                2.3   Per abbondanza, va ricordato che incombe a chi si oppone al reclamo rinnovare eventuali conclusioni sussidiarie od offerte di prove non ammesse (sentenza del Tribunale federale 4A_258/2015 del 21 ottobre 2015, consid. 2.4.2 e 2.5; Bastons Bulletti in: Commentaire romand, Code de procédure civile, 2a ed. 2018, n. 4 ad art. 312 CPC), poiché in linea di massima non spetta all’autorità di ricorso ricercare nell’incarto di primo grado mezzi di difesa o di prove non riproposti in sede di ricorso (cfr. DTF 144 III 398-9 consid. 4.2). Le esigenze di motivazione del reclamo (art. 321 CPC) valgono del resto per analogia anche per la risposta (v. per la procedura d’appello la sentenza del Tribunale federale 5A_438/2012 del 27 agosto 2012 consid. 2.4 e le citazioni; Benedikt Seiler, Die Berufung nach ZPO, 2013, pag. 482 n. 1124; lo stesso vale nella procedura di reclamo: v. Freiburghaus/Afheldt in Sutter-Somm/ Hasenböhler/Leuenberger [curatori], Kommentar zur Schweizeri-schen ZPO, 2ª ed. 2013, n. 9 ad art. 322/323 CPC; Reich in: Brunner/Gasser/Schwander (curatori), Schweizerische ZPO, Kommentar, 2011, n. 2 ad art. 322 CPC), sicché le eccezioni sollevate in prima sede devono, se del caso, essere chiaramente riproposte, non bastando un rinvio generico (sentenze della CEF 14.2017.185 del 20 aprile 2018, RtiD 2018 II 835 n. 44c, consid. 6.4/c, e 14.2014.257 del 13 aprile 2015 consid. 6.3).

 

                                   3.   Viste le peculiarità della fattispecie si prescinde dal prelevare spe­se e non si assegnano ripetibili, la controparte non essendo stata chiamata a esprimersi in questa sede.

 

 

Per questi motivi

 

decide:                     1.   La domanda è respinta.

 

                                   2.   Non si riscuotono spese.

 

                                   3.   Notificazione a:

 

–     ;

–     .

 

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Vallemaggia.

 

 

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                            Il vicecancelliere

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 2 LTF).