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Incarti n. 14.2022.118 |
Lugano |
In nome |
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La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello |
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composta dei giudici: |
Jaques, presidente Walser e Grisanti |
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vicecancelliera: |
Bertoni |
statuendo nelle cause SO.2022.106 e SO.2022.107 (rigetto definitivo dell’opposizione) della Giudicatura di pace del Circolo di Lugano Ovest promosse con istanze 7 febbraio 2022 rispettivamente da
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CO 1 CO 2, (patrocinati dall’avv. PA 1 )
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contro |
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RE 1
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giudicando sui reclami del 26 settembre 2022 presentati da RE 1 contro le decisioni emesse il 12 settembre 2022 dal Giudice di pace;
ritenuto
in fatto: A. Con decisione del 30 ottobre 2008 (inc. OA.2008.177) il Pretore del distretto di Lugano ha sciolto per divorzio il matrimonio tra RE 1 e CO 1 e ha omologato la convenzione annessa in particolare per quanto attiene al contributo di mantenimento dei due figli comuni CO 2 (nato il 10 settembre 2002) e PI 1 (nato il 19 febbraio 2004) di fr. 900.– mensili dal 1° febbraio 2007, di fr. 1'000.– dai 7 a 12 anni e di fr. 1'200.– dai 13 ai 18 anni.
B. Con precetto esecutivo n. __________ emesso il 27 dicembre 2021 dalla sede di Lugano dell’Ufficio d’esecuzione, CO 1 ha escusso l’ex marito RE 1 per l’incasso di fr. 2'400.– oltre agli interessi del 5% dal 1° maggio 2020, indicando quale causa del credito i “Contributi alimentari come da convenzione del 10 marzo 2008”.
Con precetto esecutivo n. __________ emesso il 2 novembre 2021 dallo stesso ufficio, CO 2 ha escusso suo padre per l’incasso di fr. 1'200.– oltre agli interessi del 5% dal 1° maggio 2021, indicando quale causa del credito i “Contributi alimentari come da convenzione del 10 marzo 2008”.
C. Avendo RE 1 interposto opposizione ad ambedue i precetti esecutivi, con istanze del 7 febbraio 2022 CO 1 e CO 2 ne hanno chiesto il rigetto definitivo alla Giudicatura di pace del Circolo di Lugano Ovest. Nel termine impartito, il convenuto si è opposto alle istanze con osservazioni scritte del 10 marzo 2022. Entro la scadenza assegnata dal Giudice di pace, gl’istanti hanno confermato la loro domanda mediante repliche “spontanee” del 4 aprile 2022, cui la controparte ha risposto con dupliche del 9 giugno 2022, facendo tra l’altro notare la tardività delle repliche. Il Giudice di pace ha citato le parti a un’udienza prevista per il 25 agosto 2022, poi rinviata per il 13 ottobre 2022 e infine annullata.
D. Statuendo con decisioni del 12 settembre 2022, il Giudice di pace ha accolto le istanze e rigettato in via definitiva le opposizioni interposte dal convenuto, ponendo a suo carico in entrambe le sentenze le spese processuali di fr. 100.– e un’indennità di fr. 200.– a favore degli istanti.
E. Contro le sentenze appena citate RE 1 è insorto a questa Camera con due reclami del 26 settembre 2022 per ottenerne l’annullamento e la reiezione delle istanze, protestate spese e ripetibili. Il 12 ottobre 2022 il presidente della Camera ha respinto le domande di effetto sospensivo presentate con le impugnazioni. Nella causa promossa da CO 2, con scritto del 21 ottobre 2022 RE 1 ha chiesto alla scrivente Camera d’invitare la controparte a indicargli l’IBAN, ciò che con scritto del 24 ottobre 2022 la Camera ha rifiutato invitandolo a chiederlo direttamente al patrocinatore della controparte.
Nelle loro osservazioni del 28 ottobre 2022, CO 1 e CO 2 hanno concluso per la reiezione dei reclami.
Considerando
in diritto: 1. Le sentenze impugnate – emanate in materia di rigetto dell’opposizione – sono decisioni di prima istanza finali e inappellabili (art. 309 lett. b n. 3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.
1.1 Pronunciate in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), le decisioni sono impugnabili entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Visto che in concreto la notifica è avvenuta in entrambi i procedimenti ad RE 1 il 14 settembre 2022, il termine d’impugnazione è scaduto sabato 24 settembre, per cui la scadenza è stata riportata a lunedì 26 settembre (art. 142 cpv. 3 CPC per il rinvio dell’art. 31 LEF). Presentati quello stesso giorno (data dei timbri postali), i reclami sono dunque tempestivi.
1.2 I reclami in esame sono di analogo contenuto e sono diretti contro decisioni simili, fondate su un medesimo complesso di fatti e vertenti sull’applicazione delle stesse norme giuridiche, sicché si giustifica, per economia di procedura, di congiungere le due procedure e di emanare una sentenza unica (art. 125 lett. c CPC), pur mantenendone l’autonomia nel senso che i dispositivi restano separati e possono essere impugnati anche singolarmente.
1.3 La Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate (art. 321 cpv. 1 CPC) contenute nel reclamo (DTF 147 III 179 consid. 4.2.1 e i rimandi). Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).
2. In virtù degli art. 80 e 81 LEF, il giudice pronuncia il rigetto definitivo dell’opposizione ove il credito posto in esecuzione sia fondato su una decisione giudiziaria esecutiva o un titolo parificato, a meno che l’escusso provi con documenti che dopo l’emanazione della decisione il debito è stato estinto, il termine per il pagamento è stato prorogato o che è intervenuta la prescrizione. La procedura di rigetto è una procedura sommaria documentale (Aktenprozess), il cui scopo non è di accertare l’esistenza del credito posto in esecuzione bensì l’esistenza di un titolo esecutivo. Il giudice verifica solo la forza probatoria del titolo prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi conferisce forza esecutiva senza indugio (art. 84 cpv. 2 LEF) ove l’escusso non dimostri immediatamente una delle eccezioni liberatorie enumerate all’art. 81 LEF (DTF 139 III 446, consid. 4.1.1).
3. Nelle decisioni impugnate, il Giudice di pace ha considerato che la sentenza di divorzio costituisce un valido titolo di rigetto definitivo per gli alimenti arretrati di fr. 2'400.– dovuti a PI 1 e di fr. 1'200.– dovuti a CO 2 e che questi importi corrispondono alla differenza tra quanto effettivamente versato da maggio a settembre 2020 e il contributo alimentare previsto dalla convenzione omologata nella sentenza di divorzio in favore dei figli. Il primo giudice ha altresì rilevato che il padre convenuto non ha sollevato valide eccezioni giusta l’art. 81 cpv. 1 LEF.
4. Nei reclami RE 1 osserva anzitutto che la replica inoltrata dalle controparti era intempestiva e si duole che il Giudice di pace non ha minimamente preso posizione sugli argomenti da lui esposti nelle osservazioni e nella duplica. Egli evidenzia inoltre l’incoerenza del giudice che, dopo il secondo scambio di scritti, ha indetto un’udienza per il motivo che le istanze non erano sufficientemente “chiare e fluide”, ma l’ha poi annullata indicando nelle decisioni che tale udienza era stata indetta per “un tentativo di accordo tra le parti” per poi accogliere le istanze poiché fondate. A mente sua, già solo per quest’ultimo motivo, le decisioni sono da annullare sia per un’applicazione errata del diritto, sia per un accertamento manifestamente errato dei fatti.
4.1 Orbene, il reclamante non trae alcuna conseguenza o conclusione dalla pretesa intempestività delle repliche di prima sede, sicché, priva d’oggetto, la censura è irricevibile. Ad ogni modo, le repliche erano tempestive come comprovato dagl’istanti, che hanno prodotto con le osservazioni ai reclami la prova (doc. M) ch’esse sono state inoltrate il 4 aprile 2022 per posta A+ prima della scadenza del termine di venti giorni assegnato loro nelle ordinanze del 14 marzo, ritirate il 16 marzo 2022.
4.2 Il reclamante lamenta poi implicitamente in entrambi i procedimenti la violazione del proprio diritto di essere sentito per il motivo che il primo giudice ha totalmente ignorato le sue osservazioni e le sue dupliche, basando i propri giudizi unicamente sulle allegazioni delle parti istanti. Anche su questo punto il reclamante non trae però alcuna conseguenza dal suo rilievo e anzi chiede la riforma dei giudizi impugnati e non la retrocessione delle cause al primo giudice per l’emanazione di nuove sentenze motivate. Nulla osta, co-munque sia, a che la Camera statuisca direttamente sui reclami senza rinvio al primo giudice siccome le cause sono mature per il giudizio (tra tante: sentenze della CEF 14.2020.14 del 30 giugno 2020 consid. 5.1 e 14.2019.113 del 17 giugno 2019).
4.3 Non si disconosce che la procedura seguita dal Giudice di pace non sia un modello di coerenza e di linearità. Ancora una volta, tuttavia, il reclamante non spiega quale influsso tale modo di procedere possa avere avuto sull’esito delle decisioni impugnate. Non menziona neppure quali fatti sarebbero stati accertati in modo a suo dire manifestamente errati né in cosa sarebbe consistito lo sbaglio. Non occorre quindi attardarsi oltre su questo aspetto.
5. Il reclamante ribadisce che CO 1 non aveva la legittimazione attiva per richiedere i contributi alimentari del figlio dopo che questi è divenuto maggiorenne il 19 febbraio 2022 e doveva quindi proseguire egli stesso il processo. Con le osservazioni al reclamo CO 1 fa notare che la procedura esecutiva ha preso avvio prima del compimento della maggiore età di PI 1 e i contributi alimentari richiesti sono maturati durante la sua minore età, sicché ella poteva senz’altro agire per la riscossione degli stessi.
5.1 In linea di principio, la facoltà del detentore dell’autorità parentale di esercitare in giudizio o in via esecutiva in proprio nome i diritti pecuniari dei figli minorenni in virtù dell’art. 318 cpv. 1 CC decade con la maggior età del figlio (DTF 142 III 82 consid. 3.3; 142 III 196 consid. 5). Tuttavia, secondo la stessa sentenza citata dal reclamante (DTF 129 III 59 consid. 3.1.5), tale facoltà perdura dopo la maggior età raggiunta nel corso del processo, qualora il figlio approvi le pretese fatte valere dall’ormai ex detentore dell’autorità parentale. Il Tribunale federale ha invero lasciato aperta la questione di sapere se quest’eccezione si applica per analogia alla procedura esecutiva e alla procedura di rigetto dell’opposizione (DTF 142 III 83 consid. 3.3), ma con la dottrina (Staehelin in: Basler Kommentar, SchKG I, 3a ed. 2021, n. 36 ad art. 80 LEF e gli autori citati; Abbet in : Abbet/Veuillet (a cura di), La mainlevée de l’opposition, 2a ed. 2022, n. 80 ad art. 80 e n. 37 ad art. 84 LEF, con riferimento alla sentenza del Tribunale federale 5A_954/2015 consid. 4 i.f.) occorre rispondere in senso affermativo (in tal senso, a contrario: sentenza della CEF 14.2017.204 del 21 giugno 2018, RtiD 2019 I 62 n. 56c, consid. 6.1/b), poiché ciò è conforme allo scopo perseguito dal legislatore con l’attribuzione al giudice del divorzio della facoltà di stabilire alimenti per periodi successivi alla maggior età (art. 133 cpv. 3 CC), ossia evitare al figlio diventato maggiorenne di dover agire in modo indipendente contro il genitore debitore (cfr. DTF 129 III 58 consid. 3.1.4 e 59 consid. 3.1.5).
5.2 Nel caso concreto, PI 1 è divenuto maggiorenne il 19 febbraio 2022 durante la procedura di rigetto, iniziata il 7 febbraio 2022, e sua madre ha allegato alla replica di prima sede l’autorizzazione da lui rilasciata il 31 marzo 2022 con effetto retroattivo (doc. H). La legittimazione attiva dell’istante risulta pertanto data.
5.2.1 Il reclamante obietta che il titolo di credito indicato sul precetto esecutivo non indica in alcun modo il figlio e che il primo giudice non si è espresso sulle incongruenze, la forma e il contenuto dell’autorizzazione in questione, che l’avevano condotto a sollevare dubbi sull’autenticità del documento. In prima sede RE 1 aveva rilevato nella duplica che la procura indica il nome di PI 1 __________ anziché PI 1 __________, che non si tratta di una cessione di credito come richiesto in ambito creditizio e che sussiste una discrepanza di calligrafia tra la firma e la menzione della data e del luogo. A mente sua non vi sarebbe quindi identità tra “la pretesa posta in esecuzione e quella legittimata attraverso l’istanza e l’autorizzazione sottoscritta da PI 1”.
5.2.2 Orbene le contestazioni di RE 1 sono contrarie alla buona fede. Egli non si azzarda infatti ad affermare che PI 1 sarebbe una persona diversa da PI 1 né che la firma sull’autorizzazione non è quella di suo figlio PI 1. Che la data e il luogo siano stati scritti da un’altra mano non ha influsso sulla validità dell’autorizzazione debitamente firmata da PI 1 e ad ogni modo il reclamante non fornisce indizi suscettibili di far dubitare dell’autenticità del documento. L’autorizzazione non è poi una cessione di credito, le cui regole pertanto non vi si applicano, mentre l’esigenza d’identità riguarda la pretesa posta in esecuzione e quella accertata nel titolo di rigetto (in concreto la convenzione di divorzio), e non nell’istanza (sentenza della CEF 14.2019.198 del 9 marzo 2020 consid. 5.3). Quanto alla mancata indicazione del nome del figlio sul precetto esecutivo, il reclamante avrebbe dovuto semmai dolersene con un ricorso all’autorità di vigilanza contro il precetto esecutivo. Il contenuto dei suoi allegati di prima e seconda istanza dimostrano in ogni caso ch’egli non ha dubbi sul credito vantato da CO 1 per conto di PI 1. Non si può quindi rimproverare al primo giudice, nel merito, di aver prestato alla convenzione di divorzio omologata giudizialmente la qualità di titolo di rigetto definitivo dell’opposizione per la pretesa dedotta in esecuzione (v. sentenza della CEF 14.2019.14 del 18 giugno 2019, RtiD 2020 I 697 n. 35c consid. 6.3).
6. Il reclamante rileva poi in entrambi i procedimenti che le pretese creditorie di CO 1 e sono già state oggetto di una decisione del Pretore del distretto di Lugano del 2 settembre 2021, passata in giudicato, in cui l’istanza di rigetto definitivo è stata respinta. Egli afferma quindi che manca un ulteriore presupposto processuale con riferimento a una sentenza della scrivente Camera in cui viene indicato che con il passaggio in giudicato formale la decisione passa in giudicato anche materialmente sicché le parti non possono più porre in giudizio lo stesso oggetto litigioso (ne bis in idem) pena l’irricevibilità della nuova azione giusta l’art. 59 cpv. 1 e 2 lett. e CPC (sentenza della CEF 14.2021.149 del 6 maggio 2022).
6.1 Orbene, RE 1 non ha prodotto la decisione di rigetto del 2 settembre 2021 al quale si riferisce, essendosi limitato in prima sede in entrambe le cause a richiamare l’incarto SO.2021. 1186 della Pretura di Lugano, sezione 6, ciò che di regola non è ammesso in procedura sommaria (cfr. art. 254 cpv. 1 CPC; sentenza della CEF 14.2016.119 del 10 ottobre 2016 consid. 5). Ne segue che la censura non risulta dimostrata.
6.2 Ad ogni modo, il reclamante non contesta l’allegazione delle controparti secondo cui la decisione del 2 settembre 2021 concerne un’altra esecuzione. Ebbene, la decisione di reiezione dell’istanza di rigetto (definitivo o provvisorio), che dispiega solo effetti di diritto esecutivo senza regiudicata quanto all’esistenza del credito (DTF 136 III 587 consid. 2.3; sopra consid. 2), non impedisce all’escutente di richiedere il rigetto dell’opposizione in una nuova esecuzione (DTF 99 Ia 423 consid. 4), e invero pure nella stessa esecuzione, qualora i documenti allegati alla nuova istanza siano (perlomeno in parte) diversi da quelli presentati nella causa precedente (DTF 143 III 567 consid. 4.1; sentenza della CEF 14.2022.111 del 13 gennaio 2023 consid. 1.3.3 e i rinvii). Che sia il caso nella fattispecie (come lo era nella decisione di questa Camera richiamata dal reclamante) non è stato provato.
7. Il reclamante ribadisce in entrambe le cause di aver effettuato pagamenti tra aprile e novembre 2020 per complessivi fr. 12'000.– di cui fr. 7'200.– a titolo di contributi per PI 1 e fr. 4'800.– per CO 2, sicché ritiene di aver onorato ogni pretesa degli escutenti e dimostrato con successo l’eccezione d’avvenuto pagamento giusta l’art. 81 cpv. 1 LEF. Nella causa promossa dal figlio CO 2 RE 1 contesta altresì che il contributo di settembre 2020, mese del compimento del diciottesimo compleanno, sia dovuto. Il reclamante si duole inoltre del comportamento a suo dire ostruzionistico della madre, che da anni intenta cause legali nei suoi confronti, e lamenta che è da oltre dieci anni non ha contatti con i figli per scelta di questi e che ciò nonostante ha sempre pagato i contributi. Nella causa promossa dal figlio il reclamante gli rimprovera di non aver nemmeno fornito le sue coordinate bancarie.
7.1 L’eccezione di pagamento, sollevata da RE 1 per la prima volta solo con la duplica (v. reclami ad n. 18 nella prima causa e n. 16 nella seconda), appare tardiva perché in materia di rigetto dell’opposizione l’escusso deve invocare “immediatamente” i suoi motivi di opposizione (cfr. art. 82 cpv. 2 LEF e in materia di rigetto definitivo: sentenza della CEF 14.2018.189 del 4 aprile 2019 pag. 3). La questione della ricevibilità della censura può però rimanere indecisa.
7.2 Sono infatti ammissibili solo le eccezioni esplicitamente sollevate e dimostrate con documenti assolutamente chiari e univoci (DTF 140 III 374 consid. 3.1 e i rinvii; sentenza della CEF 14.2020.30 del 24 agosto 2020, RtiD 2021 I 751 n. 37c consid. 7.1, con rimandi). A differenza di quanto vale per il rigetto provvisorio (art. 82 cpv. 2 LEF), non è sufficiente rendere l’estinzione del credito semplicemente verosimile (sentenza del Tribunale federale 5A_529/2016 del 14 novembre 2017 consid. 2).
7.2.1 L’esecuzione di CO 1 per il figlio PI 1 verte sui contributi di mantenimento rimasti scoperti, per fr. 2'400.– complessivi, relativi a maggio, luglio, settembre e ottobre del 2020, nonché gennaio e marzo 2021 (doc. E). Più precisamente l’istante ha allegato che a maggio 2020 sono stati versati fr. 1'800.– invece di fr. 2'400.– (fr. 1'200.– per ogni figlio), lasciando uno scoperto di fr. 300.– (½ di fr. 600.–) a scapito di PI 1, che si è verificato un altro ammanco di fr. 300.– nel luglio 2020, che a settembre 2020 sono stati versati per lui fr. 300.– invece di fr. 1'200.–(scoperto: fr. 900.–) e che per ottobre 2020, gennaio e marzo 2021 l’escusso ha pagato fr. 900.– invece di fr. 1'200.– per PI 1, sicché l’importo insoluto è aumentato di fr. 900.– a complessivi fr. 2'400.–.
Da parte sua CO 2 chiede il pagamento di fr 1'200.– facendo valere che a maggio e luglio 2020 il padre ha versato ogni mese fr. 1'800.– invece di fr. 2'400.– (scoperto: fr. 600.–) e a settembre 2020 solo fr. 300.– invece di 1'200.– (scoperto: fr. 600.–, recte: 900.–).
7.2.2 A questo proposito, nella duplica l’escusso ha affermato semplicemente e senza ulteriori precisazioni di aver versato fr. 12'000.– sul conto di CO 1 tra aprile e novembre 2020, di cui fr. 7'200.– per PI 1 e fr. 4'800.– per CO 2, allegando un estratto e-banking, ove si evincono addebiti di fr. 12'000.– tra il 9 aprile 2020 e il 20 novembre 2020 (doc. 3). Considera pertanto di aver onorato i propri debiti nei confronti dei figli. Egli non ha specificato, né in prima sede né con i reclami, a quali mesi si riferiscono i pagamenti in questione. Ora, la somma dovuta a PI 1 per i mesi da aprile a novembre 2020 compresi era di fr. 9'600.– (fr. 1'200 x 8) e per CO 2 di fr. 7'200.– (1'200 x 6) fino a settembre, ossia in totale fr. 16'800.–. Dedotti i fr. 12'000.–, il saldo di fr. 4'800.– eccede quanto fatto valere nelle esecuzioni in esame (fr. 2'400.– + fr. 1'200.– = fr. 3'600.–). Anche volendo prescindere dal considerare il contributo di settembre 2020 per RE 2, ancorché la convenzione di divorzio preveda il versamento del contributo, senz’apparente limitazione, al primo del mese, il versamento dei fr. 12'000.– lascerebbe scoperto esattamente la somma totale (fr. 3'600.–) richiesta dagl’istanti. Egli non ha quindi apportato la prova rigorosa dell’estinzione dei debiti mediante documenti assolutamente chiari e univoci come l’esige l’art. 81 cpv. 1 LEF.
7.3 Il reclamante accenna infine in entrambi i procedimenti alla mancanza di relazioni personali con i figli che – a detta sua – è riconducibile a loro. Non sostiene però che ciò lo esonererebbe dal versamento dei contributi di mantenimento, di modo che il rilievo non è determinante ai fini del giudizio odierno. Ad ogni modo, egli non ha dimostrato la cessazione dei propri obblighi per il motivo da lui invocato, ciò che avrebbe richiesto la produzione di una decisione di soppressione dell’obbligo di mantenimento emessa dal giudice competente nel merito (sentenza della CEF 14.2019.40 del 23 luglio 2019, RtiD 2020 I 704 n. 38c, consid. 6.4). Anche su questo punto i reclami sono infondati.
7.4 Poco importa, infine, che CO 2 non abbia fornito le proprie coordinate bancarie. Come già fattogli presente dal presidente della Camera nella lettera del 24 ottobre 2022, il reclamante avrebbe potuto – e anzi sarebbe stato nel suo proprio interesse – pagare presso gli sportelli dell’UE di Lugano, il cui IBAN è indicato sul precetto esecutivo.
8. In definitiva, ancorché insufficientemente motivate, le decisioni impugnate resistono alla critica per quanto attiene al loro risultato.
9. La tassa del presente giudizio, stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), come le ripetibili, determinate in virtù dell’art. 11 cpv. 1-2 RTar (RL 178.310) per il rinvio dell’art. 96 CPC, seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC).
10. Circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), i valori litigiosi, di fr. 2'400.– e fr. 1'200.–, non raggiungono la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo nella causa SO.2022.106 (inc. 14.2022.117) è respinto.
Le spese processuali di fr. 250.– relative al dispositivo n. 1, già anticipate dal reclamante, sono poste a suo carico. RE 1 rifonderà ad CO 1 fr. 250.– per ripetibili.
2. Il reclamo nella causa SO.2022.107 (inc. 14.2022.118) è respinto.
Le spese processuali di fr. 150.– relative al dispositivo n. 2, già anticipate dal reclamante, sono poste a suo carico. RE 1 rifonderà a CO 2 fr. 130.– per ripetibili.
3. Notificazione a:
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Comunicazione alla Giudicatura di pace del Circolo di Lugano Ovest.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).