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Incarto n. |
Lugano |
In nome |
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La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello |
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composta del giudice: |
Jaques, presidente |
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vicecancelliere: |
Cortese |
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) nella causa SO.2022.981 (fallimento senza preventiva esecuzione) della Pretura del Distretto di Bellinzona promossa con istanza 25 agosto 2022 dalla
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CO 1
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contro |
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RE 1 (patrocinata dall’avv. PA 1 )
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giudicando sul reclamo del 10 ottobre 2022 presentato dalla RE 1 contro la decisione emessa il 6 ottobre 2022 dal Pretore aggiunto;
ritenuto
in fatto: A. Con istanza del 25 agosto 2022, la Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG ha chiesto alla Pretura del Distretto di Bellinzona di decretare il fallimento senza preventiva esecuzione della RE 1, facendo valere che la convenuta ha sospeso i suoi pagamenti ed è in mora nei suoi confronti per crediti di complessivi fr. 246'997.10 oltre a spese e interessi.
B. All’udienza di discussione del 6 ottobre 2022 è comparsa la sola istante, che ha confermato la propria domanda.
C. Statuendo con decisione 6 ottobre 2022 il Pretore aggiunto ha dichiarato il fallimento della RE 1 dal giorno successivo alle ore 09:00, ponendo a carico della massa fallimentare la tassa di giustizia di fr. 200.–.
D. Contro la sentenza appena citata la RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 10 ottobre 2022 per ottenere, previo conferimento dell’effetto sospensivo, l’annullamento del fallimento, asserendo di avere saldato tutti gli atti di carenza di beni e le esecuzioni senza opposizione pendenti nei suoi confronti. Il 12 ottobre 2022 il presidente della Camera ha parzialmente accolto la domanda di effetto sospensivo. Entro il termine assegnatole, l’istante ha confermato che nel frattempo la RE 1 aveva provveduto a estinguere integralmente i crediti fatti valere con l’istanza, chiedendo però che le spese e ripetibili siano poste a carico della reclamante.
Considerando
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di fallimento – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 7 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 174 cpv. 1 per il rinvio degli art. 194 cpv. 1 LEF e 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.
1.1 Pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro dieci giorni dalla notificazione (art. 174 cpv. 1, 194 LEF e 321 cpv. 2 CPC). Visto che la notifica è avvenuta in concreto alla RE 1 il 7 ottobre 2022, il termine d’impugnazione è scaduto lunedì 17 ottobre. Presentato già il 10 ottobre 2022 (data del timbro postale), il reclamo è dunque senz’altro tempestivo.
1.2 La Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate (art. 321 cpv. 1 CPC) contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 consid. 2.2.4). Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti. Sono di regola inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prove nuovi, fatte salve speciali disposizioni di legge (art. 326 cpv. 2 CPC). In materia di fallimento le parti possono avvalersi senza restrizioni di fatti nuovi – detti pseudonova o “unechte Nova” –, se questi si sono verificati prima della decisione di prima istanza (art. 174 cpv. 1, 2° periodo LEF). Ove invece invochi fatti successivi – detti nova autentici o in senso proprio, oppure “echte Nova” – il debitore deve inoltre rendere verosimile la propria solvibilità (art. 174 cpv. 2 LEF). Queste regole valgono anche in materia di fallimento senza preventiva esecuzione, l’art. 194 cpv. 1 LEF rinviando all’art. 174 LEF (sentenza della CEF 14.2019.202 del 28 novembre 2019 consid. 2, con riferimento alla controversia riguardante i veri nova).
2. La reclamante si duole di una violazione del suo diritto di essere sentita perché la decisione impugnata è priva della “benché minima motivazione”. A ragione.
2.1 Si ricorda infatti che nelle cause di fallimento senza preventiva esecuzione, la pronuncia del fallimento non dipende dalla presentazione di una comminatoria di fallimento valida e dall’esame di eventuali motivi di reiezione o di differimento (art. 172-173a LEF), bensì da circostanze come la verosimiglianza del credito dell’istante o la (pretesa) sospensione dei pagamenti (nel caso previsto all’art. 190 cpv. 1 n. 2 LEF) per le quali il giudice del fallimento dispone di un certo potere d’apprezzamento. La motivazione della decisione di fallimento non può quindi ridursi a un semplice rinvio alla norma di legge topica (sentenze della CEF 14.2020.179 del 13 gennaio 2021 consid. 2.3, 14.2019.193 del 2 gennaio 2020 consid. 3.1 e 14.2018.144 del 9 maggio 2019 consid. 2.1) – peraltro del tutto generico nella fattispecie (“richiamati gli art. 171 e segg. LEF”) – ma deve indicare anche i motivi per cui la norma in questione è applicabile nella concreta fattispecie, in particolare, trattandosi di un caso previsto dall’art. 190 cpv. 1 n. 2 LEF, perché si possa ritenere che il debitore ha sospeso i suoi pagamenti. Insufficientemente motivata, nel senso che non permette alla Camera di esercitare adeguatamente il suo controllo giurisdizionale (cfr. DTF 143 III 70 consid. 5.2), la decisione impugnata va di conseguenza annullata (cfr. art. 238 lett. g CPC).
2.2 La reclamante postula però non solo l’annullamento della sentenza impugnata, ma anche la sua riforma nel senso della reiezione dell’istanza sostenendo di aver ridotto l’importo totale delle esecuzioni dirette nei suoi confronti, dai fr. 754'344.34 secondo l’estratto accluso all’istanza, a fr. 621'646.54 (al 2 settembre 2022, doc. B annesso al reclamo) e di aver successivamente effettuato “ulteriori pagamenti” (di fr. 12'450.–, 23'900.– e fr 57'288.65, doc. C) che hanno ridotto ancora di più il proprio indebitamento. Allega anche di aver trovato un finanziatore esterno disposto a concedere una linea di credito per un massimo di un milione di franchi, garantito dalle azioni della società medesima. Con scritto del 26 ottobre 2022, la RE 1 ha d’altronde comunicato di aver pagato tutte le sue esecuzioni – tranne una di fr. 120'000.–, per cui avrebbe però già trovato una transazione per fr. 13'000.–, non ancora controfirmata dalla creditrice – grazie al rimborso di un finanziamento di un milione di franchi, accordato da una società da essa controllata, e con il saldo di fr. 300'000.– disporrebbe della liquidità necessaria a far fronte ai futuri impegni aziendali usuali. Infine, il 10 novembre 2022, la reclamante ha trasmesso alla Camera un estratto relativo alle esecuzioni promosse nei suoi confronti da cui risulta che sono tutte state pagate.
2.2.1 La reclamante ritiene che i versamenti da essa fatti dopo la presentazione dell’istanza dimostrino ch’essa non aveva sospeso i suoi pagamenti, sicché non si giustificava decretarne il fallimento senza preventiva esecuzione a norma dell’art. 190 cpv. 1 n. 2 LEF. Pare tuttavia misconoscere che per ammettere una sospensione dei pagamenti secondo tale norma non occorre che il debitore interrompa tutti i suoi pagamenti, è sufficiente che il rifiuto di pagare verta su una parte essenziale delle sue attività commerciali o su una determinata categoria di crediti, come i contributi di diritto pubblico (sentenze del Tribunale federale 5A_860/2008 del 28 maggio 2009 consid. 2 e della CEF 14.2021.35 del 15 aprile 2021 consid. 3.1). Ora la reclamante non ha precisato quali debiti ha estinto con i versamenti in questione, in particolare se essi riguardavano crediti di diritto pubblico e singolarmente quelli fatti valere dall’istante, pari a poco meno di fr. 250'000.– al 25 agosto 2022 (v. doc. C accluso all’istanza), i quali concernevano anche contributi scaduti da tempo, come quelli relativi all’intero 2021 (oggetto dell’esecuzione n. __________, poi estinta solo il 25 ottobre 2022). Su questo punto il reclamo sarebbe pertanto verosimilmente dovuto essere respinto.
2.2.2 La reclamante fa tuttavia anche valere di aver estinto tutte le esecuzioni dirette nei suoi confronti dopo la pronuncia del fallimento e l’istante ha confermato che tutti i crediti fatti valere con l’istanza erano stati nel frattempo integralmente estinti.
2.2.2.1 In linea di principio, fatti e documenti nuovi possono essere prodotti solo fino alla scadenza del termine d’impugnazione (art. 174 cpv. 2 LEF e 326 cpv. 2 CPC; DTF 136 III 295 consid. 3.2), fatta salva la facoltà dell’autorità giudiziaria superiore di accertare i fatti d’ufficio (art. 255 lett. a CPC). Nel caso specifico, possono però essere considerati anche le allegazioni di fatto e i documenti addotti dalla reclamante dopo il 17 ottobre 2022 dal momento che l’avrebbe dovuto fare il primo giudice se la decisione impugnata fosse stata annullata e la causa rinviatagli per nuovo giudizio.
2.2.2.2 Ne segue che nulla osta all’annullamento del fallimento, tutti i debiti della fallita, compresi quelli verso l’istante, essendo stati estinti. Di conseguenza il fallimento della RE 1 va annullato.
3. La tassa di giustizia (calcolata secondo gli art. 52 lett. a e 61 cpv. 1 OTLEF [RS 281.35]), come pure le spese dell’Ufficio dei fallimenti, sono poste in ambo le sedi a carico della reclamante, poiché secondo le sue stesse allegazioni ha ricominciato a pagare parte dei suoi debiti solo dopo che la CO 1 era stata costretta a presentare l’istanza di fallimento (cfr. art. 107 cpv. 1 lett. f CPC).
Non si pone invece problema di ripetibili in prima sede, dal momento che la reclamante non ha formulato alcuna domanda al riguardo nel reclamo, mentre l’istante non ha impugnato la decisione di fallimento, in cui non le è stata assegnata alcuna indennità. Non si giustifica neppure riconoscergliene una in seconda sede, perché la stessa non ha motivato la sua richiesta di porre ripetibili a carico della reclamante in conformità all’esigenza posta all’art. 95 cpv. 3 lett. c CPC. Si è infatti limitata a rinviare alla giurisprudenza di questa Camera per quanto concerne la tassa di giustizia e le spese dell’ufficio dei fallimenti. È del resto dubbio che enti di diritto pubblico agenti nell’esercizio delle proprie attribuzioni ufficiali abbiano diritto a un’indennità d’inconvenienza (sentenza della CEF 14.2019.133 del 2 gennaio 2020 consid. 4 e il rinvio alla decisione 14.2015.50 del 17 luglio 2015 consid. 6).
Per questi motivi,
pronuncia: I. Il reclamo è accolto e di conseguenza:
1. La dichiarazione di fallimento pronunciata il 6 ottobre 2022 dalla Pretura del Distretto di Bellinzona nei confronti della RE 1 è annullata.
2. La decisione impugnata è riformata nel senso della reiezione dell’istanza.
3. La tassa di giustizia di prima sede di fr. 200.–, da anticipare come di rito, è posta a carico della RE 1.
4. Le spese dell’Ufficio dei fallimenti, da anticipare come di rito, sono poste a carico della RE 1.
II. La tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 150.– è posta a carico della RE 1.
III. Notificazione a:
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– ; – ; – Ufficio d’esecuzione, Bellinzona; – Ufficio dei fallimenti, Viganello; – Ufficio cantonale del Registro di commercio, Biasca; – Ufficio del Registro fondiario del Distretto di Bellinzona, Bellinzona.
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Comunicazione alla Pretura del Distretto di Bellinzona.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 74 cpv. 2 lett. d LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).