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Incarto n. |
Lugano |
In nome |
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La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello |
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composta del giudice: |
Jaques, presidente |
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vicecancelliera: |
Bertoni |
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) nella causa 6/2022 (rigetto definitivo dell’opposizione) della Giudicatura di pace del Circolo di Breno promossa con istanza 3 aprile 2022 da
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CO 1
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contro |
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RE 1
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giudicando sul reclamo del 18 ottobre 2022 presentato da RE 1 contro la decisione emessa il 7 ottobre 2022 dal Giudice di pace;
ritenuto
in fatto: A. Con precetto esecutivo n. __________ emesso il 20 dicembre 2021 dalla sede di Lugano dell’Ufficio d’esecuzione, CO 1 ha escusso RE 1 per l’incasso di fr. 1'525.– oltre agli interessi del 5% dal 17 dicembre 2021, indicando quale causa del credito gli “Alimenti arretrati Giugno CHF 553.00 / Dicembre CHF 553.00 + CHF 410.00 / Spese mancanti CHF 9.00”.
B. Avendo l’escusso interposto opposizione al precetto esecutivo, il 3 aprile 2022 CO 1 ne ha chiesto il rigetto definitivo alla Giudicatura di pace del Circolo di Breno limitatamente a fr. 362.– oltre agl’interessi del 5% dal 17 febbraio 2021. Nel termine impartitogli, RE 1 si è opposto all’istanza chieden-do di accertare che l’unico suo scoperto è quello di fr. 90.– discusso all’udienza dell’8 giugno 2022 davanti al Pretore aggiunto del distretto di Bellinzona. Con replica spontanea del 10 luglio 2022, l’istante ha postulato il versamento di fr. 348.– e delle spese esecutive. In duplica (spontanea dell’11 agosto 2022) l’escusso ha ribadito che l’unico scoperto era quello di fr. 90.–, nel frattempo da lui saldato. CO 1 ha ancora riaffermato la propria posizione in una triplica spontanea del 20 agosto 2022.
C. Statuendo con decisione del 7 ottobre 2022, il Giudice di pace ha parzialmente accolto l’istanza e rigettato in via definitiva l’opposizione limitatamente a fr. 357.– oltre agl’interessi del 5% dal 17 dicembre 2021, ponendo a carico del convenuto le spese processuali di fr. 40.– e un’indennità di fr. 50.– a favore dell’istante.
D. Contro la sentenza appena citata RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 18 ottobre 2022 per ottenerne lo stralcio (recte: l’annullamento) e l’accertamento che il verbale dell’udienza dell’8 giugno 2022 (inc. CM.2022.38) vale come “decisione definitiva” in merito alla procedura esecutiva inoltrata da CO 1.
E. Stante il prevedibile esito del giudizio odierno, il reclamo non è stato notificato alla controparte per osservazioni.
Considerando
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’opposizione – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso,
1.1 Pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Poiché la notifica è avvenuta in concreto a RE 1 il 10 ottobre 2022, il termine d’impugnazione è scaduto giovedì 20 ottobre, sicché il reclamo, presentato due giorni prima (data del timbro postale), è tempestivo
1.2 La Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate (art. 321 cpv. 1 CPC) contenute nel reclamo (DTF 147 III 179 con-sid. 4.2.1 e i rimandi). Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC). Siccome prodotto per la prima volta solo con il reclamo, il doc. C (polizza di versamento di fr. 500.–) è inammissibile, per tacere del fatto ch’esso è pure senza rilievo per la causa in esame (sotto consid. 5.2.2), oltre a non dimostrare il pagamento di fr. 500.– in assenza del timbro postale.
2. In virtù degli art. 80 e 81 LEF, il giudice pronuncia il rigetto definitivo dell’opposizione ove il credito posto in esecuzione sia fondato su una decisione giudiziaria esecutiva o un titolo parificato, a meno che l’escusso provi con documenti che dopo l’emanazione della decisione il debito è stato estinto, il termine per il pagamento è stato prorogato o che è intervenuta la prescrizione. La procedura di rigetto è una procedura sommaria documentale (Aktenprozess), il cui scopo non è di accertare l’esistenza del credito posto in esecuzione bensì l’esistenza di un titolo esecutivo. Il giudice verifica solo la forza probatoria del titolo prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi conferisce forza esecutiva senza indugio (art. 84 cpv. 2 LEF) ove l’escusso non dimostri immediatamente una delle eccezioni liberatorie enumerate all’art. 81 LEF (DTF 139 III 446, consid. 4.1.1).
3. Nella decisione impugnata, il Giudice di pace ha rilevato che la decisione 22 gennaio 2020 della Pretura del distretto di Bellinzona acclusa all’istanza costituisce un valido titolo di rigetto definitivo per i contributi alimentari dovuti al figlio delle parti a concorrenza di fr. 7'200.– annui (tredici volte fr. 553.–). Ha dato atto che il convenuto aveva provato di aver pagato fr. 1'168.– il 24 dicembre 2021, ma non la differenza di fr. 357.– rispetto alla somma di fr. 1'525.– posta in esecuzione. Il primo giudice ha infatti accertato che l’altro pagamento di fr. 90.– allegato dal convenuto non riguardava alimenti arretrati o scoperti, bensì spese bancarie non oggetto della causa sottoposto al suo esame. Motivo per cui egli ha concesso il rigetto dell’opposizione limitatamente alla differenza di fr. 357.–, oltre agl’interessi di mora del 5% dal 17 dicembre 2021.
4. Nel reclamo RE 1 ribadisce di aver pagato, il 24 dicembre 2021, l’arretrato di fr. 553.– allora in essere (come discusso all’udienza del 22 settembre 2021) e pure le spese postali di versamento di fr. 90.–, che all’udienza dell’8 giugno 2022 relativa ai diritti di visita e all’esecuzione promossa dall’istante risultava il suo unico scoperto.
5. A ragione il reclamante non contesta esplicitamente che la sentenza emessa il 22 gennaio 2020 dal Pretore aggiunto del distretto di Bellinzona costituisce in linea di massima un titolo di rigetto definitivo per tredici mensilità di fr. 553.– all’anno (dispositivo n. 1). Ciò vale però solo fino al settembre del 2021, mentre per i mesi successivi il contributo mensile è stato ridotto a fr. 410.– mensili, da versare sempre tredici volte all’anno, secondo l’accordo raggiunto dalle parti e omologato dal Pretore aggiunto all’udienza del 22 settembre 2021 (doc. A annesso alle osservazioni all’istanza). Ribadisce solo di aver pagato tutto quanto da lui dovuto a tale titolo.
5.1 In virtù dell’art. 81 cpv. 1 LEF l’escusso può opporsi al rigetto definitivo ove provi con documenti che dopo la sentenza il debito è stato estinto o il termine per il pagamento è stato prorogato ovvero dimostri che è prescritto. Sono ammissibili solo le eccezioni esplicitamente sollevate e dimostrate con documenti assolutamente chiari e univoci (“mit völlig eindeutigen Urkunden”, cfr. DTF 115 III 100; sentenza della CEF 14.2004.101 del 27 gennaio 2005, consid. 5, con rimandi). A differenza di quanto vale per il rigetto provvisorio (art. 82 cpv. 2 LEF), non è sufficiente rendere l’estinzione del credito semplicemente verosimile. La presunzione che il debito esiste risultante dal titolo di rigetto definitivo (art. 81 cpv. 1 LEF) può essere rovesciata soltanto con la prova rigorosa del contrario, da addurre con documenti come nell’azione in annullamento o sospensione dell’esecuzione a norma dell’art. 85 LEF (sentenza del Tribunale federale 5A_529/2016 del 14 novembre 2017 consid. 2).
5.2 Nel caso specifico, non è contestato – e del resto risulta dagli atti (doc. B annesso alle osservazioni all’istanza) – che il 24 dicembre 2021, quattro giorni dopo la presentazione dell’istanza, l’escusso ha versato all’escutente fr. 1'168.–, che secondo le sue stesse allegazioni andavano a saldare l’arretrato di fr. 553.– accertato in occasione dell’udienza del 22 settembre 2021 (verbale a pag. 2, doc. A), il contributo per dicembre 2021 (per fr. 410.–) e il tredicesimo contributo di mantenimento (limitatamente a fr. 205.–). Nella replica spontanea, l’istante ha ritenuto “corretti” i versamenti di fr. 553.– e fr. 410.–, ma insufficiente quello di fr. 205.–, inferiore di fr. 348.– alla tredicesima mensilità di fr. 553.– stabilita nel titolo di rigetto. Da parte sua il Giudice di pace ha considerato che il pagamento di fr. 1'168.– lasciava scoperta la differenza di fr. 357.– rispetto alla somma di fr. 1'525.– posta in esecuzione.
5.2.1 Il reclamante non si confronta con questi argomenti, ma si limita a ripetere di avere pagato l’arretrato di fr. 553.– accertato nel verbale del 22 settembre 2021. Il problema è che l’accordo raggiunto in quell’udienza in merito alla sussistenza di una mensilità di ritardo di fr. 553.– poteva riferirsi solo a un contributo esigibile a quel tempo – ovvero alla mensilità di giugno 2021 – ma non agli altri futuri contributi posti in esecuzione, vale a dire quelli di dicembre 2021 (fr. 553.– + fr. 410.–, v. il precetto esecutivo annesso all’istanza). Occorre dunque constatare che il reclamante ha dimostrato il pagamento solo di parte della tredicesima mensilità del 2021, per fr. 205.–, sicché il credito risulta tuttora scoperto per la differenza di fr. 348.– (fr. 553.– ./. fr. 205.–), come sostenuto dall’istante in sede di replica spontanea. Il reclamante non contesta le “spese mancanti” di fr. 9.–, che verosimilmente sono spese bancari o postali connesse al versamento degli alimenti. Visto che nelle decisioni del 22 gennaio 2020 e del 22 settembre 2021 il Pretore aggiunto non ha autorizzato espressamente il padre a dedurre questo genere di spese dal contributo alimentare stabilito, si può ritenere che i fr. 9.– ne siano parte integrante e che il titolo di rigetto valga anche per la loro corresponsione. Non essendo manifesta l’assenza di un titolo di rigetto, la Camera non deve approfondire la questione d’ufficio (DTF 147 III 178 consid. 4.2.1).
5.2.2 Il reclamante sostiene invero che alla successiva udienza dell’8 giugno 2022 sarebbe stato “detto e confermato” che lo scoperto era di soli fr. 90.–, ch’egli ha poi pagato il 5 luglio 2022. In realtà, dal verbale di quell’udienza si evince che per quanto attiene agli alimenti, le parti hanno solo concordato che il padre avrebbe in futuro versato gli alimenti in contanti nelle mani della madre per evitare l’addebito di spese e costi postali e bancari e le avrebbe corrisposto, sempre a contanti, lo scoperto delle spese postali e bancari, pari a fr. 90.–, con la prossima mensilità di fr. 410.– (verbale, doc. D accluso alle osservazioni all’istanza, a pag. 2). Non è stato verbalizzato che quello di fr. 90.– sarebbe l’unico scoperto. Dato che l’istante lo contesta, sarebbe spettato al reclamante dimostrarlo con documenti assolutamente chiari e univoci (sopra consid. 5.1), ciò che non il caso del verbale dell’8 giugno 2022. L’eccezione va pertanto respinta. Al reclamante resta la possibilità di far accertare al giudice del merito che il debito in questione è stato pagato o che l’istanza vi ha rinunciato.
5.2.3 RE 1 sottolinea di aver versato, pur con ritardo, l’intera somma dei contributi alimentari per il figlio quand’anche sia rimasto senza lavoro a metà del 2020 e percepisse una rendita solo dell’80% e senza tredicesima. Di queste circostanze il giudice del rigetto non può però tenere conto. È vincolato alle decisioni del 22 gennaio 2020 e del 22 settembre 2021 finché non siano state modificate. Nella seconda decisione si è del resto probabilmente preso in considerazione il peggioramento della situazione reddituale del padre, riducendo il contributo da fr. 553.– a fr. 410.– (74%). Ne segue che anche su questo punto il reclamo risulta infondato, ciò che ne segna il definitivo esito.
6. La tassa del presente giudizio, stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone invece problema di ripetibili, la controparte, cui il reclamo non è stato notificato per osservazioni, non essendo incorsa in spese in questa sede.
7. Circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 1'525.–, non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo è respinto.
2. Le spese processuali di complessivi fr. 80.– relative al presente giudizio, già anticipate dal reclamante, sono poste a suo carico.
3. Notificazione a:
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Comunicazione alla Giudicatura di pace del Circolo di Breno.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).