CO 1

 

Incarto n.
14.2022.129

Lugano

31 marzo 2023

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello

 

 

 

composta dei giudici:

Jaques, presidente

Walser e Giamboni

 

vicecancelliera:

Bertoni

 

 

statuendo nella causa SO.2021.2728 (rigetto provvisorio dell’opposizione) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, promossa con istanza 21 maggio 2021 dalla

 

 

RE 1

 

 

contro

 

 

CO 1

(patrocinato dall’avv. PA 1 )

 

 

 

 

 

giudicando sul reclamo del 20 ottobre 2022 presentato dalla RE 1 contro la decisione emessa il 7 ottobre 2022 dal Pretore;

 

 

ritenuto

 

in fatto:                   A.   Con contratto di compravendita del 9 luglio 2004 PI 1 ha venduto a suo figlio CO 1 le unità di proprietà per piani (PPP) n. __________ e n. __________ del fondo n. __________ RFD di __________. Il prezzo è stato fissato in fr. 900'000.– per la prima unità e in fr. 1'100'000.– per la seconda. Il contratto prevedeva che i saldi di rispettivamente fr. 150'000.– e fr. 100'000.– “sono dovuti, senza interessi, dal compratore al venditore entro cinque anni dall’iscrizione a registro della mutazione di proprietà”.

 

                                  B.   Il 15 luglio 2004 PI 1 ha ceduto a sua moglie PI 2 il credito residuo di fr. 250'000.– complessivi vantato nei confronti del figlio CO 1.

 

                                  C.   In base all’autorizzazione rilasciatagli il 13 ottobre 2016 dalla Pretura del distretto di Lugano, sezione 3, il successivo 20 ottobre CO 1 ha depositato fr. 250'000.– sul conto della Pretura a saldo del prezzo di compravendita delle due PPP. Il 28 gennaio 2021 la Pretura ha liberato il deposito in favore di PI 2, dedotti fr. 250.– per spese giudiziarie.

 

                                  D.   Il 12 febbraio 2021 PI 2 ha ceduto alla RE 1 un credito di fr. 91'095.95 corrispondenti agli interessi di mora del 5% su fr. 250'000.– per il periodo dal 9 luglio 2009 al 20 ottobre 2016.

 

                                  E.   Con precetto esecutivo n. __________ emesso il 7 aprile 2021 dalla sede di Lugano dell’Ufficio d’esecuzione, la RE 1 ha escusso CO 1 per l’incasso di fr. 91'095.90 oltre agli interessi del 5% dal 2 aprile 2021, indicando quale causa del credito il “Contratto di compravendita fogli PPP __________ e __________ + quote di comproprietà D e di complessivi 2/5 del foglio PPP 24500 del fondo base __________ RFD __________ / interessi di mora del 5% su CHF 250'000.– dal 9.07.2009 al 20.10.2016 (data del deposito giudiziale)/atto di cessione PI 2 del 12.02.2021 / raccomandata a debitore del 23.03.2021”.

 

                                 F.   Avendo CO 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza del 21 maggio 2021 la RE 1 ne ha chiesto il rigetto provvisorio alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5. Nel termine impartito, il convenuto si è opposto all’i­­stanza con osservazioni scritte del 5 luglio 2021. Con replica del 2 agosto 2021 la RE 1 ha ribadito il suo punto di vista ridimensionando la sua domanda di rigetto a fr. 79'095.90 (anziché fr. 91'095.90), cui CO 1 ha ribattuto con una duplica spontanea del 10 agosto 2021, con la quale ha nuovamente concluso per la reiezione della pretesa dell’istante.

 

                                  G.   Statuendo con decisione del 7 ottobre 2022, il Pretore ha respinto l’istanza, ponendo a carico dell’istante le spese processuali di fr. 400.– e un’indennità di fr. 7'500.– a favore del convenuto.

 

                                  H.   Contro la sentenza appena citata la RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 20 ottobre 2022 per ottenerne in via principale l’annullamento e l’accoglimento dell’istanza e in via subordinata il rinvio della causa al primo giudice con “l’istru­­zione vincolante” di rigettare l’opposizione, protestate spese e ri-petibili. Stante il prevedibile esito dell’odierno giudizio, il reclamo non è stato notificato alla controparte per osservazioni.

 

 

Considerando

 

in diritto:                 1.   La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’oppo­­sizione – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.

 

                                1.1   Pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Visto che la notifica è avvenuta in concreto alla RE 1 il 10 ottobre 2022, il termine d’impugnazione è scaduto giovedì 20 ottobre. Presentato quello stesso giorno (data del timbro postale), il reclamo è dunque tempestivo.

 

                                1.2   La Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate (art. 321 cpv. 1 CPC) contenute nel reclamo (DTF 147 III 179 consid. 4.2.1 e i rimandi). Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’ac­­certamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).

 

                                   2.   In virtù dell’art. 82 LEF, il giudice pronuncia il rigetto provvisorio dell’opposizione ove il credito posto in esecuzione sia fondato su un riconoscimento di debito constatato mediante atto pubblico o scrittura privata (cpv. 1), a meno che l’escusso sollevi e giustifichi immediatamente eccezioni tali da infirmare il riconoscimento di debito (cpv. 2). La procedura di rigetto è una procedura sommaria documentale (Aktenprozess), il cui scopo non è di accertare l’esi­­stenza del credito posto in esecuzione, bensì l’esistenza di un titolo esecutivo (DTF 147 III 178 consid. 4.2.1), così da determinare rapidamente i ruoli delle parti in un eventuale processo ordinario (art. 79 o 83 cpv. 2 LEF; sentenza del Tribunale federale 5A_552/ 2021 del 5 gennaio 2022 consid. 2.3). Il giudice verifica solo la forza probatoria del titolo prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi conferisce forza esecutiva senza indugio (art. 84 cpv. 2 LEF) ove l’escusso non renda immediatamente verosimili eccezioni liberatorie, in linea di massima mediante documenti (art. 254 cpv. 1 CPC; DTF 145 III 163 consid. 5.1). La decisione di rigetto provvisorio dispiega solo effetti di diritto esecutivo, senza regiudicata quanto all’esistenza del credito (DTF 136 III 587 consid. 2.3). Il pronunciato, quindi, non priva le parti del diritto di sottoporre nuovamente il litigio al giudice ordinario (art. 79 o 83 cpv. 2 LEF; DTF 143 III 567 consid. 4.1 e 136 III 530 consid. 3.2).

 

                                   3.   Nella decisione impugnata, il Pretore ha rilevato che dall’atto di compravendita immobiliare non risulta che CO 1 abbia mai riconosciuto di dovere interessi moratori sul saldo del prezzo di vendita di fr. 250'000.–, tantomeno di doverne pagare nella misura di fr. 91'095.90. Per il primo giudice il contratto nemmeno si riferisce o rinvia chiaramente e direttamente a documenti che menzionano l’importo del debito o che permettono di quantificarlo già al momento della sottoscrizione. Il rogito indica solamen­te che il saldo del prezzo è da pagare in denaro “senza interessi”, senza null’altro specificare, se non che il saldo era dovuto entro cinque anni dall’iscrizione a registro della mutazione della proprietà, momento che non risulta dagli atti. Il Pretore ha quindi respinto l’istanza per mancanza di un titolo di rigetto e d’identità tra il credito riconosciuto nel contratto (fr. 250'000.– senza interessi) e il credito per interessi di mora posto in esecuzione.

 

                                         Per abbondanza, il Pretore ha ritenuto verosimili le eccezioni sollevate dal convenuto in virtù dell’art. 82 cpv. 2 LEF. Premesso che, a ridosso della compravendita, il venditore è risultato essere coinvolto in una vicenda penale, il primo giudice ha considerato che il lungo tempo trascorso tra la conclusione del rogito e la formulazione delle pretese di pagamento avanzate dalla moglie per la prima volta solo a metà 2016 lascia effettivamente pensare che le parti coinvolte attendessero chiarimenti sul fronte penale e quindi che non fossero dovuti interessi moratori. Ha altresì considerato verosimile l’eccezione di mora del venditore ai sensi dell’art. 96 CO visti i blocchi a registro fondiario avvenuti a seguito del sequestro operato dal Ministero pubblico sulle due proprietà compravendute.

 

                                   4.   Nel reclamo la RE 1 sostiene in buona sostanza che il rogito, unitamente alle due cessioni di credito, costituisce in sé un valido titolo di rigetto per gli interessi di mora maturati dal 9 luglio 2009 (scadenza del termine di pagamento di cinque anni stabilito nel rogito del 9 luglio 2004) al 20 ottobre 2016 (data di pagamento dei fr. 250'000.–). Ritiene inoltre dato il presupposto dell’identità tra il credito posto in esecuzione e quello riconosciuto nel contratto di compravendita immobiliare e reputa le eccezioni fatte valere dall’escusso in virtù dell’art. 82 cpv. 2 LEF né valide né verosimili.

                                   5.   Costituisce un riconoscimento di debito nel senso dell’art. 82 cpv. 1 LEF l’atto pubblico o la scrittura privata, firmata dall’escusso o dal suo rappresentante, da cui si evince la sua volontà di pagare (o perlomeno di riconoscere) all’escutente, senza riserve né condizioni, una somma di denaro determinata, o facilmente determinabile, ed esigibile (DTF 139 III 301 consid. 2.3.1 con rimandi). Il riconoscimento deve risultare indiscutibilmente dal documento o dai documenti prodotti dall’escutente (Staehelin in: Basler Kommentar, SchKG I, 3a ed. 2021, n. 21 ad art. 82 LEF). Una sua eventuale interpretazione può fondarsi solo sul titolo stesso (sentenza 5A_741/2013 già citata, consid. 3.1.1 e 4.2), ad esclusione di elementi estrinseci all’atto (che esulano dalla cognizione del giu­dice del rigetto), fermo restando che in caso di dubbio l’istanza di rigetto andrà respinta; se occorre, spetterà al giudice ordinario pronunciarsi nell’azione di riconoscimento di debito (art. 79 LEF) al termine di una procedura probatoria completa (DTF 145 III 26 consid. 4.3.3; sentenza della CEF 14.2020.1 del 12 giugno 2020 consid. 6.3 e i rinvii).

 

                                5.1   Nella fattispecie la reclamante sostiene che il rigetto dell’opposi­zione va concesso per gl’interessi di mora anche se gli stessi non risultano espressamente dal riconoscimento di debito: basta il riconoscimento del credito “di base” di fr. 250'000.–. Il diritto agli interessi di mora è infatti un diritto accessorio del credito di base, trasmesso ex lege al cessionario in caso di cessione del credito principale (art. 170 CO), e tale diritto sussiste a prescindere dal destino del debito principale nel senso che se questo viene estinto rimane in essere il credito volto al pagamento d’interessi di mora fondato sull’art. 104 CO. Secondo essa gl’interessi moratori han­no quindi in concreto iniziato a decorrere alla data in cui secondo il rogito sarebbe dovuto avvenire il pagamento di fr. 250'000.–, ossia il 9 luglio 2009, e trattandosi di un caso in cui il giorno del­l’a­dempimento è stato stabilito il debitore è costituito in mora per il solo decorso di detto giorno (art. 102 cpv. 2 CO).

 

                                5.2   Per motivi di praticabilità è ammesso che il titolo di rigetto provvisorio dell’opposizione, anche se non prevede esplicitamente la cor­responsione d’interessi in caso di mora del debitore, giustifica, perlomeno per i crediti di diritto privato, l’estensione del rigetto del­l’opposizione agl’interessi di mora relativi al credito riconosciuto, calcolati per difetto al saggio del 5% dell’art. 104 cpv. 2 CO, purché l’escutente produca l’interpellazione (art. 102 cpv. 1 CO) o dimostri che un termine fisso di adempimento è stato convenuto giusta l’art. 102 cpv. 2 CO (Staehelin, op. cit., n. 32-33 ad art. 82; Abbet in: Abbet/Veuillet (a cura di), La mainlevée de l’opposition, 2a ed. 2022, n. 62-63 ad art. 82 LEF).

                                         La regolamentazione degli art. 102 e segg. CO è tuttavia di natura dispositiva (Thévenoz in: Commentaire romand, Code des obligations I/1, 3a ed. 2021, n. 8 ad art. 102 CO; Widmer-Lüchinger/ Wiegand in: Basler Kommentar, Obligationenrecht I, 7a ed. 2019, n. 14 ad art. 102 CO) sicché le parti possono in particolare escludere il pagamento d’interessi moratori (Thévenoz, op. cit., n. 13 ad art. 104).

 

                             5.2.1   Nella fattispecie, il Pretore ha rilevato in particolare che il contratto prevede il pagamento del saldo del prezzo “senza interessi” (doc. C, ad n. 5/b e 10/b). Da parte sua la reclamante (da n. 52-55) ritiene “evidente” che l’espressione “senza interessi”, come ha già esposto in prima sede (replica, n. 24), significa che tra la data della firma del rogito il 9 luglio 2004 e quella dell’esigibilità e scadenza del pagamento, cinque anni dopo, non sarebbero stati prelevati interessi. Tale pattuizione, secondo lei, non si estende però agli interessi di mora che hanno cominciato a decorrere successivamente dal 9 luglio 2009 sul saldo di fr. 250'000.–, fino al 20 ottobre 2016, data del tardivo adempimento. Considera che il Pretore ha applicato il diritto in modo errato e accertato i fatti in maniera manifestamente erronea siccome nulla nel documento lascia pensare che gl’interessi di mora secondo il Codice delle obbligazioni non fossero dovuti. Essa sostiene altresì una violazione dell’art. 82 cpv. 2 LEF nella misura in cui l’escusso non ha minimamente né comprovato né reso verosimile tale eccezione.

 

                             5.2.2   Orbene, se la rinuncia agl’interessi (“senza interessi”) può essere interpretata come proposto dalla reclamante, ossia limitatamente al periodo di pagamento di cinque anni pattuito dalle parti, non si può escludere che, come implicitamente ritenuto dal Pretore, la ri­nuncia si estenda anche al periodo successivo. In effetti, se la scadenza del termine di cinque anni è, come sostiene la reclamante, una scadenza fissa (“Verfalltag”) nel senso dell’art. 102 cpv. 2 CO, prima del suo raggiungimento il credito non maturava, per legge, interessi di mora, sicché la precisazione “senza interessi” voluta dalle parti potrebbe riguardare un periodo diverso, ossia quello successivo. Poiché ammette due interpretazioni, il titolo di rigetto invocato dall’istante – il rogito – non risulta incontrovertibile, chiaro e univoco per quanto attiene al credito per interessi posto in esecuzione, sicché la reiezione dell’istanza merita conferma, ricorda­to che spetta all’istante dimostrare l’esistenza di un titolo incontrovertibile (art. 82 cpv. 1 LEF) e non all’escusso rendere verosimile la rinuncia agl’interessi, non trattandosi di un’eccezione ai sensi dell’art. 82 cpv. 2 LEF, siccome la rinuncia (come interpretata dal Pretore) figura nel rogito prodotto quale titolo di rigetto e non in un atto successivo. Il dubbio relativo all’interpretazione della clausola “senza interessi” andrà semmai sciolto in una causa di riconoscimento di debito (art. 79 LEF; sopra consid. 5).

 

                             5.2.3   Stante quanto precede non occorre pronunciarsi sulla censura della reclamante relativa alla data d’iscrizione a registro fondiario della mutazione della proprietà che secondo lei permetterebbe di determinare l’inizio del decorso degl’interessi di mora.

 

                                   6.   Per abbondanza, va rilevato che la decisione impugnata resiste alla critica anche per quanto concerne l’accoglimento delle eccezioni sollevate dal convenuto in virtù dell’art. 82 cpv. 2 LEF.

 

                                6.1   La reclamante non ha infatti contestato che il saldo del prezzo di compravendita è stato chiesto, con gl’interessi, per la prima volta solo a metà del 2016, ovvero quasi sette anni dopo la scadenza di pagamento pattuita dalle parti. Ora, un fatto non contestato è da considerarsi appurato (art. 150 cpv. 1 CPC a contrario). È d’al­tronde appurato che i fondi compravenduti sono stati sequestrati penalmente poco dopo la compravendita (il 21 settembre 2004, doc. 31) nel procedimento penale diretto contro il venditore (PI 1), determinando limitazioni per il compratore (ma pu­re un rischio di perdita dei fondi in caso di confisca), e questa Camera ha avuto modo di ritenere verosimile l’incertezza in cui CO 1 si trovava in merito alla validità della cessione del credito di fr. 250'000.– alla moglie (doc. B), e di conseguenza al­l’identità del legittimo creditore (sentenza 14.2017.75 del 7 novembre 2017 [doc. 10], consid. 6.3). In queste circostanze, ritene­re verosimile, alla stregua del Pretore, che tutte le parti coinvolte attendessero (perlomeno fino a metà del 2016) l’esito della procedura penale per risolvere la questione della compravendita immobiliare si fonda su riscontri oggettivi e concreti (contrariamente a quanto affermato nel reclamo al n. 57) e non è insostenibile, ricordato che l’esame del giudice del rigetto è sommario sia in fatto che in diritto (DTF 145 III 219 consid. 6.1.3) e gli lascia un certo potere d’apprezzamento (sentenza del Tribunale federale 5A_66/2020 del 22 aprile 2020 consid. 3.3.1), che in concreto il Pretore non risulta aver ecceduto.

 

                                         Pare inoltre verosimile che in ragione dell’incertezza sull’identità del legittimo creditore, apparentemente non imputabile a CO 1, egli non possa essere considerato moroso – la mora del creditore escludendo quella del debitore – finché non avesse dato seguito alle richieste di deposito della somma dovuta (We­ber, Berner Kommentar VI/1/4, 2a ed. 2005, n. 28 ad art. 96 CO; nello stesso senso: DTF 82 II 466 consid. 2; Girsberger/Her­mann in: Basler Kommentar, Obligationenrecht I, 7a ed. 2019, n. 17 ad art. 168 CO), formulate nella fattispecie solo il 16 giugno e il 18 agosto 2016 (doc. 9 pag. 5; duplica, ad 15), ossia poco prima dell’inoltro della richiesta di deposito giudiziale del 2 settembre 2016 (doc. 7).

 

                                6.2   Checché ne dica la reclamante (al n. 61), una rinuncia a un credito per atti concludenti è un’eccezione che può ostare al rigetto del­l’opposizione a norma dell’art. 82 cpv. 2 LEF purché gli atti o – in concreto – omissioni presunte concludenti siano stati resi verosimili. Vero è che la questione della rinuncia agl’interessi o della mora del venditore verrà semmai decisa definitivamente solo in un’azione di merito, ma incombe al giudice del rigetto, in base al­l’art. 82 cpv. 2 LEF, statuire, in via sommaria, su tutte le eccezioni sollevate dall’escusso, onde determinare rapidamente i ruoli delle parti in un eventuale processo ordinario di accertamento o di disconoscimento del debito (sopra consid. 2). Contestare genericamente la verosimiglianza delle eccezioni ammesse dal Pretore (ai n. 60, 61, 63 e 66) senza confrontarsi direttamente con gl’indizi menzionati nella decisione impugnata è insufficiente se non finanche inammissibile processualmente (violazione del dovere di motivazione, sopra consid. 1.2). Che poi il trapasso di proprietà è avvenuto prima del sequestro penale (n. 65) non esclude una possibile modifica dell’equilibrio delle prestazioni stabilite nel contratto di compravendita suscettibile d’indurre le parti a procrastinare (per­lomeno fino al 2016) la liquidazione del rapporto contrattuale.

 

                                         Contrariamente a quanto sostiene la reclamante (ad n. 67-68), il fatto che i fr. 250'000.– siano stati depositati solo il 20 ottobre 2016 (e non già il 9 luglio 2009) senza gl’interessi di mora maturati fino al 20 ottobre 2016 non rende irrilevante l’eccezione dell’escus­­so fondata sugli art. 96 e 168 CO giacché essa non allega (né ren­de verosimile) che il pagamento della somma sia stato chiesto prima di giugno del 2016 e pare verosimile che nessun interesse di mora fosse dovuto fino a quel momento in ragione della mora del creditore (sopra consid. 6.1). Infine, il fatto che PI 1 abbia sempre affermato che il titolare del credito era la moglie in adempimento dell’atto pubblico di scioglimento del regime dei beni (n. 69-71) non è in sé decisivo per escludere l’incertezza in merito all’identità del legittimo creditore, dovuta al possibile rischio di nullità della cessione alla luce dei sequestri penali del 21 settembre 2004 (doc. 31), della sentenza penale di primo grado del 14 dicembre 2012 (doc. 32), che decretava la confisca di praticamente tutti i beni ceduti da PI 1 alla moglie, e della decisione 18 agosto 2014 della Corte di appello e revisione penale (CARP) (doc. 5 e 10, consid. 6.3) (v. duplica, ad 13). Gli eventi successivi al deposito giudiziario – liberazione il 27 gennaio 2021 della somma depositata in favore di PI 2 (n. 72 e doc. L), ritiro delle azioni revocatorie pendenti relative alla cessio­ne del credito alla moglie e decisione 30 maggio 2019 della CARP di proscioglimento di PI 1 da tutti i capi d’imputa­zione relativi al fallimento della __________ e dissequestro dei fr. 250'000.– (n. 73 e doc. M) – non eliminano l’incertezza esistita dal 2004 fino almeno al deposito giudiziario, per tacere del fatto che la CARP non si è determinata sulla questione della titolarità del credito di fr. 250'000.– (doc. M, consid. 2) e che la condanna di PI 1 per parte dei reati imputatigli è stata confermata dal Tribunale federale nella “nota” decisione 6B_949/2014 del 6 marzo 2017 (v. in part. il consid. 17; duplica, ad n. 8).

 

                                   7.   La reclamante, nell’ipotesi in cui il reclamo fosse respinto, contesta infine (n. 79-83) l’ammontare delle ripetibili di fr. 7'500.– assegnate dal primo giudice al convenuto e ne chiede la riduzione a fr. 4'093.–. In particolare rileva che il valore litigioso pertinente è di fr. 79'095.90 e non quello di fr. 91'095.90 considerato dal Pretore, mentre la complessità della causa nonché lo sforzo di patrocinio relativamente contenuto giustificava a suo dire al massimo un’indennità collocata nella fascia media della tariffa (e non quella alta), considerato altresì che si tratta di una procedura speciale civili e di esecuzione e fallimenti ai sensi dell’art. 11 cpv. 2 lett. b del Regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d’ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili (RTar, RL 178.310).

 

                                7.1   Il valore litigioso “corretto” di fr. 79'095.90 è in realtà quello risultante dalla riduzione delle pretese operata dalla reclamante solo in sede di replica. Quando l’escusso ha redatto le osservazioni al­l’istanza, il valore litigioso determinante era ancora di fr. 91'095.90 come considerato dal Pretore. Per una causa sommaria prescritta dalla LEF il cui valore litigioso sia compreso tra fr. 50'000.– e fr. 100'000.–, l’art. 11 cpv. 1 e 2 lett. b RTar prevede ripetibili varianti dall’1.6 al 10.5% del valore medesimo. Entro questi limiti, le ripetibili sono determinate secondo l’importanza della lite, le sue difficoltà, l’ampiezza del lavoro e il tempo impiegato dall’avvocato, avuto riguardo dello svolgimento del patrocinio (art. 11 cpv. 5 RTar). Tenuto conto del valore litigioso di fr. 91'095.–, l’indennità ripetibili di fr. 7'500.– stabilita dal Pretore si situa nella fascia medio-alta del regolamento.

 

                                 7.2   Ciò posto la reclamante si limita a dire che le ripetibili non sono giustificate rispetto alla complessità della causa senza spiegare il motivo per cui essa non sarebbe più complessa della media. D’al­tronde è certo che la causa non era d’immediata soluzione visto ch’essa stessa ha redatto un corposo ricorso (ventuno pagine suddivise in ottantadue paragrafi) nei confronti della decisione impugnata. Non corrisponde inoltre al vero che la convenuta ha profuso in prima sede uno “sforzo di patrocinio relativamente contenu­to”: essa ha redatto sostanziose osservazioni (dieci pagine), allegando ben ventotto documenti, e, entro il termine che il Pretore avrebbe dovuto impartirgli per parità di trattamento (sentenza del­la CEF 14.2019.174 del 30 settembre 2019 consid. 1.3/d), una duplica di dieci pagine in risposta alla replica anch’essa di dieci pagine.

 

                                          Ricordato che, quando si pone una questione d’apprezzamento come quella riguardante la fissazione delle ripetibili, l’autorità giudiziaria superiore deve dar prova di un certo ritegno nel sostituire la propria valutazione a quella del primo giudice (sentenza della CEF 14.2017.29 del 2 giugno 2017 consid. 6.3 e i rinvii), nel determinare l’indennità ripetibili in fr. 7'500.– entro i limiti della tariffa il primo giudice non ha ecceduto i limiti del proprio potere d’ap­prezzamento. Il reclamo va dunque respinto anche su quest’ultimo punto.

 

                                   8.   La tassa del presente giudizio, stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC).

 

                                         Non si pone invece problema di ripetibili, il reclamo non essendo stato notificato alla controparte per osservazioni, sicché non è incorsa in spese in questa sede.

 

                                   9.   Circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 79'095.90, raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

 

 

Per questi motivi,

 

pronuncia:              1.   Il reclamo è respinto.

 

                                   2.   Le spese processuali di complessivi fr. 600.– relative al presente giudizio, già anticipate dalla reclamante, sono poste a suo carico.

 

                                   3.   Notificazione a:

 

–   ;

–   

    .

 

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.

 

 

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                            La vicecancelliera

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).