Incarto n.
14.2022.131

Lugano

3 aprile 2023

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello

 

 

 

composta dei giudici:

Jaques, presidente

Walser e Grisanti

 

vicecancelliera:

Bertoni

 

 

statuendo nella causa __________ (opposizione al sequestro) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, promossa con istanza 16 maggio 2022 da

 

 

 RE 1 

(già patrocinato dall’avv.PATR1 1, Lugano)

 

 

contro

 

 

CO 2,

CO 3,

CO 4,

(patrocinate dall’avv. PA 2, )

 

 

 

 

 

giudicando sul reclamo del 24 ottobre 2022 presentato da RE 1 contro la decisione emessa il 13 ottobre 2022 dal Pretore;

 

 

ritenuto

 

in fatto:                   A.   Nell’ambito della realizzazione immobiliare a carico di RE 1, ora residente a C__________, il 24 giugno 2021 l’CO 2, la CO 3 e la CO 4 si sono aggiudicate ai pubblici incanti la comproprietà in parti uguali (13) della particella n. __________ RFD di C__________, già di proprietà del debitore. Il trapasso di proprietà è stato iscritto a registro fondiario il 12 luglio 2021.

                                  B.   Con scritto del 2 agosto 2021 le nuove proprietarie del fondo han­no invitato RE 1 a liberare i locali entro il 16 agosto 2021. Non avendo quest’ultimo dato seguito alla richiesta di sgombero nemmeno dopo il sollecito del 28 ottobre 2021, le società comproprietarie si sono quindi rivolte al Pretore del Distretto di Lugano (sezione 4) il quale, con decisione del 21 gennaio 2022, ha fatto ordine ad RE 1 “di mettere a libera disposizione della parte istan­te l’intero fondo part. n. __________ RFD C__________ e, di conseguenza, di liberare tutte le superfici da lui occupate nel predetto immobile, entro 15 giorni dalla notificazione della (presente) decisione”.

 

                                  C.   Il 28 aprile 2022 il perito comunale PINT1 1 ha allestito una “perizia di constatazione”, che inventaria gli oggetti lasciati da RE 1 sul fondo in questione.

 

                                  D.   Con istanza del 3 maggio 2022 diretta contro RE 1, le tre società CO 2, CO 3 e CO 4 hanno chiesto alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, di decretare il sequestro “di tutti i beni di spettanza del signor RE 1 che si trovano nella particella n. __________ di C__________, sezione __________ (A__________, il tutto fino a concorrenza di fr. 27'632.– oltre agli interessi del 5% dal 3 maggio 2022. Quale titolo del credito gl’istanti hanno indicato un “atto illecito ex art. 41 CO” e quali cause di sequestro il domicilio del debitore all’estero (art. 271 cpv. 1 n. 4 LEF) e l’esistenza (verosimile) di un attestato di carenza di beni (art. 271 cpv. 1 n. 5 LEF).

 

                                  E.   Avendo il Pretore, con decreto del giorno successivo (__________), accolto integralmente l’istanza e ordinato il sequestro di tutti i beni indicati nell’inventario allestito dal perito PINT1 1, con istanza del 16 maggio 2022 RE 1 ha presentato opposizione al decreto di sequestro al medesimo giudice. Nelle loro osservazioni del 25 maggio 2022, le sequestranti hanno concluso per la reiezione dell’opposizione. Mediante replica e duplica inoltrate spontaneamente il 31 maggio e il 2 giugno 2022, le parti hanno confermato le loro rispettive e contrastanti posizioni.

 

                                  F.   Statuendo con decisione 13 ottobre 2022, il Pretore ha respinto l’opposizione e confermato il sequestro, ponendo a carico dell’op­­ponente le spese processuali di fr. 150.– e ripetibili di fr. 1'200.– a favore della parte sequestrante.

 

                                  G.   Contro la sentenza appena citata RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 24 ottobre 2022 per ottenerne l’annullamento e, in via principale, il rinvio della causa al primo giudice per nuova decisione o, in via subordinata, l’accoglimento dell’op­­posizione al sequestro e la revoca dello stesso, protestate spese e ripetibili. Stante il prevedibile esito dell’odierno giudizio, il recla­mo non è stato notificato alle controparti per osservazioni.

 

                                  H.   Con scritto del 17 novembre 2022, l’avv. PATR1 1 ha comunicato a questa Camera di aver disdetto il mandato nei confronti di RE 1, invitandola a trasmettere le future comunicazioni direttamente a quest’ultimo.

 

Considerando

 

in diritto:                 1.   La sentenza impugnata – emanata in materia di opposizione al sequestro – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 6 CPC), contro cui è dato esclusivamente il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC e 278 cpv. 3 LEF) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello senza riguardo al valore litigioso (art. 48 lett. e n. 1 LOG).

                                1.1   Pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Visto che la notifica è avvenuta in concreto al patrocinatore di RE 1 il 14 ottobre 2022, il termine d’impu­­gnazione è scaduto lunedì 24 ottobre. Presentato quello stesso giorno (data del timbro postale), il reclamo è dunque tempestivo.

                                1.2   La Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate (art. 321 cpv. 1 CPC) contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 con­sid. 2.2.4). Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti.

                                1.3   Il reclamo dev’essere “motivato” (art. 321 cpv. 1 CPC) – ciò che la Camera verifica d’ufficio – nel senso che dal memoriale deve evincersi per quali ragioni la sentenza di primo grado è contestata (DTF 142 I 94 consid. 8.2 con rinvii). Doglianze generiche e recriminazioni di carattere generale non sono sufficienti, come non basta ripetere nel reclamo le argomentazioni esposte in prima sede. Spetta al reclamante confrontarsi con la motivazione addotta nella sentenza impugnata, indicando dove e in che cosa consisterebbe lo sbaglio del primo giudice (sentenza del Tribunale federale 4A_621/2021 del 30 agosto 2022 consid. 3.1, i cui principi valgono anche per i reclami: sentenza 5D_190/ 2014 del 12 maggio 2015 consid. 2). Solo a tali condizioni è possibile entrare nel merito del ricorso, poiché giudicare un reclamo non significa rifare il processo di primo grado, ma verificare se la sentenza impugnata resiste alla critica.

                             1.3.1   Nella decisione impugnata, il Pretore ha anzitutto osservato che la data d’inizio dell’occupazione abusiva del fondo da parte del­l’opponente può senz’altro essere considerata il 17 agosto 2021, giacché con lo scritto del 2 agosto 2021 le comproprietarie gli avevano assegnato un termine fino al 16 agosto per sgomberare il sedime. Ha invece ritenuto “del tutto generica e non resa verosimile” l’allegazione di RE 1 secondo cui la maggior parte dei beni sequestrati – di cui non ha però specificato la natura – non gli apparterrebbero, per tacere del fatto che, se così davvero fosse, egli non disporrebbe di un interesse degno di protezione a opporsi al sequestro degli stessi, non essendo toccato nei suoi diritti. A men­te del primo giudice, oltre a non aver reso verosimile che l’accesso al fondo gli sia stato impedito, non risulta poi dagli atti che l’oppo­­nente intendesse seriamente e concretamente sgomberare gli spa­zi occupati, essendosi disinteressato alla questione al punto da nemmeno partecipare alla procedura avviata dalle nuove proprietarie davanti alla sezione 4 della Pretura di Lugano. Per il Pretore RE 1 non ha infine nemmeno reso verosimile né che la pretesa della controparte per occupazione abusiva del fondo fosse esorbitante né ch’essa avesse avuto la possibilità di ridurre il dan­no. Onde la reiezione dell’istanza.

                             1.3.2   Nel reclamo, RE 1 non accenna minimamente a confrontarsi con la (puntuale) motivazione pretorile appena riassunta, ma si limita a riproporre tali e quali le argomentazioni già presentate in prima sede (cfr. n. 2 a pagg. 3-4, n. 3 e 4 a pag. 4, n. 5 a pagg. 4-5 e n. 7 a pag. 5 dell’opposizione al sequestro e n. 3, 4, 5 a pag. 4, n. 6 a pag. 4-5; n. 7 a pag. 5 del reclamo) al fine di ottenere la revoca del sequestro decretato nei suoi confronti. Insufficientemente motivate, le censure sono pertanto irricevibili.

                             1.3.3   Irricevibile è pure la nuova allegazione del reclamante secondo cui la lettera del 2 agosto 2021 con la quale il patrocinatore delle sequestranti lo invitava a liberare i locali entro il 16 agosto 2021 (doc. G) – citata dal Pretore per giustificare l’occupazione abusiva a partire dal 17 agosto 2021 – non gli sarebbe mai pervenuta, in quanto inviata al suo vecchio indirizzo. Egli non spiega infatti perché non avrebbe potuto farla valere già in prima sede (cfr. DTF 145 III 342 consid. 6.6.4 e, tra altre, sentenza della CEF 14.2021. 153 del 16 marzo 2022, consid. 1.2.2). La censura è del resto ad ogni modo inconsistente, da un canto perché la parte sequestran­te ha provato l’avvenuta notifica di tale lettera al destinatario (v. tracciamento della raccomandata n. __________, doc. G2 ac­cluso all’istanza di sequestro), e dall’altro poiché RE 1 era tenuto a sgomberare il sedime a favore dei nuovi proprietari già subito dopo l’aggiudicazione del fondo, avvenuta il 24 giugno 2021 (v. verbale d’aggiudicazione, doc. N accluso all’istanza di sequestro). La proclamazione dell’aggiudicazione determina infatti l’im­­mediato trasferimento all’aggiudicatario della proprietà dell’ogget­­to posto all’asta (art. 656 cpv. 2 CC; sentenza della CEF 15.2021. 142 del 25 aprile 2022, RtiD 2022 II 755 n. 50c, consid. 2.3). La sorte del reclamo è pertanto segnata.

 

                                   2.   La tassa del presente giudizio, stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone invece problema di ripetibili, la controparte, cui il reclamo non è stato intimato per osservazioni, non essendo incorsa in spese in questa sede.

 

                                   3.   Circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 27'632.–, non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

 

Per questi motivi,

 

pronuncia:              1.   Il reclamo è irricevibile.

 

                                   2.   Le spese processuali di complessivi fr. 400.– relative al presente giudizio, già anticipate dal reclamante, sono poste a suo carico.

 

                                   3.   Notificazione a:

 

–   ;

–    .

 

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.

 

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                            La vicecancelliera

 

 

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF) e unicamente per violazione di diritti costituzionali (art. 98 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso non è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 2 LTF).