Incarto n.
14.2022.133

Lugano

3 aprile 2023

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello

 

 

 

composta dei giudici:

Jaques, presidente

Walser e Grisanti

 

vicecancelliera:

Bertoni

 

 

statuendo nella causa __________ (opposizione al sequestro) della Pretura del Distretto di Lugagiudicando sul reclamo del 27 ottobre 2022 presentato dalla RE 1 contro la decisione emessa il 13 ottobre 2022 dal Pretore;

 

 

ritenuto

 

in fatto:                   A.   Nell’ambito della realizzazione immobiliare a carico di RE 1, ora residente a C__________, il 24 giugno 2021 l’CO 2, la CO 3 e la CO 4 si sono aggiudicate ai pubblici incanti la comproprietà in parti uguali (13) della particella n. __________ RFD di __________, già di proprietà del debitore. Il trapasso di proprietà è stato iscritto a registro fondiario il 12 luglio 2021.

                                  B.   Con scritto del 2 agosto 2021 le nuove proprietarie del fondo han­no invitato RE 1 a liberare i locali entro il 16 agosto 2021. Non avendo quest’ultimo dato seguito alla richiesta di sgombero nemmeno dopo il sollecito del 28 ottobre 2021, le società comproprietarie si sono quindi rivolte al Pretore del Distretto di Lugano (sezione 4) il quale, con decisione del 21 gennaio 2022, ha fatto ordine ad RE 1 “di mettere a libera disposizione della parte istan­te l’intero fondo part. n. __________ RFD __________ e, di conseguenza, di liberare tutte le superfici da lui occupate nel predetto immobile, entro 15 giorni dalla notificazione della (presente) decisione”.

 

                                  C.   Il 28 aprile 2022 il perito comunale PINT1 1 ha allestito una “perizia di constatazione”, che inventaria gli oggetti lasciati da RE 1 sul fondo in questione.

 

                                  D.   Con istanza del 3 maggio 2022 diretta contro PI 1, le tre società CO 2, CO 3 e CO 4 hanno chiesto alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, di decretare il sequestro “di tutti i beni di spettanza del signor RE 1 che si trovano nella particella n. __________ di __________, sezione __________ (A__________, il tutto fino a concorrenza di fr. 27'632.– oltre agli interessi del 5% dal 3 maggio 2022. Quale titolo del credito gl’istanti hanno indicato un “atto illecito ex art. 41 CO” e quali cause di sequestro il domicilio del debitore all’estero (art. 271 cpv. 1 n. 4 LEF) e l’esistenza (verosimile) di un attestato di carenza di beni (art. 271 cpv. 1 n. 5 LEF).

 

                                  E.   Avendo il Pretore, con decreto del giorno successivo (__________), accolto integralmente l’istanza e ordinato il sequestro di tutti i beni indicati nell’inventario allestito dal perito PINT1 1, l’11 maggio la RE 1 e la PINT2 1 hanno presentato al medesimo giudice un’unica “istanza di dissequestro” di una vettura VW Touareg (a favore della RE 1) e di due rimorchi Humbaur __________0 e Humbaur __________5 (a favore della PINT2 1). Considerandola come un’opposizione al sequestro, il Pretore ha disgiun­to le due procedure. Nelle loro osservazioni del 25 maggio 2022, le sequestranti ha concluso per la reiezione dell’opposizione. Con replica e duplica spontanee, rispettivamente del 7 e 9 giugno 2022, le parti si sono riconfermate nelle loro rispettive e antitetiche posizioni. Il 21 giugno e il 22 agosto 2022 la RE 1 ha presentato due richieste di complemento probatorio con cui ha indicato di rivendicare, oltre alla vettura VW Touareg, pure il rimorchio Humbaur __________5. Le sequestranti hanno preso posizione sulle medesime il 6 luglio e il 26 agosto 2022.

                                  F.   Statuendo con decisione del 13 ottobre 2022 il Pretore ha respinto l’opposizione della RE 1 (come pure della PINT2 1, oggetto della procedura di reclamo separata 14.2022.134) e confermato il sequestro, ponendo a carico della parte opponente le spese processuali di fr. 100.– e ripetibili di fr. 600.– a favore della parte sequestrante.

 

                                  G.   Contro la sentenza appena citata la RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 27 ottobre 2022 per ottenerne l’an­­nullamento e l’accoglimento dell’opposizione al sequestro. L’indo­mani il giudice delegato della Camera ha dichiarato senza oggetto la domanda di effetto sospensivo presentata con l’impugnazione. Stante il prevedibile esito dell’odierno giudizio, il reclamo non è stato notificato alla controparte per osservazioni.

 

Considerando

 

in diritto:                 1.   La sentenza impugnata – emanata in materia di opposizione al sequestro – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 6 CPC), contro cui è dato esclusivamente il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC e 278 cpv. 3 LEF) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello senza riguardo al valore litigioso (art. 48 lett. e n. 1 LOG).

 

                                1.1   Pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Visto che la notifica è avvenuta in concreto alla patrocinatrice della RE 1 il 17 ottobre 2022, il termine d’impugnazione è scaduto giovedì 27 ottobre. Presentato quello stesso giorno (data del timbro postale), il reclamo è tempestivo.

 

                                1.2   Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti.

 

                             1.2.1   La giurisdizione cantonale superiore ha lo stesso potere di cognizione del giudice di prima istanza e verifica quindi sotto l’angolo della semplice verosimiglianza, ove siano contestati, se i presupposti del sequestro sono realizzati, riesaminando liberamente e sommariamente l’applicazione del diritto (art. 320 lett. a CPC; sentenza del Tribunale federale 5A_925/2012 del 5 aprile 2013, consid. 9.3).

 

                             1.2.2   La Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate (art. 321 cpv. 1 CPC) contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 con­sid. 2.2.4), ma tutte le parti possono far valere fatti e mezzi di pro­va nuovi (art. 278 cpv. 3 LEF e 326 cpv. 2 CPC; RtiD 2017 I 757 n. 51c consid. 1.4/a), verificatisi sia prima che dopo l’emanazione della sentenza di primo grado (sentenza della CEF 14.1999.82 del 10 aprile 2000, consid. 1.5/e), e ciò di regola fino alla chiusura dello scambio (generalmente unico) degli allegati (sentenze del Tribunale federale 5A_306/2010 del 9 agosto 2010, consid. 3.2.3, e della CEF 14.1999.3 del 5 luglio 1999, consid. 3; cfr. DTF 142 III 418 consid. 2.2.5). I fatti e mezzi di prova antecedenti il primo giudizio (pseudonova) sono ammissibili soltanto se vengono addotti non appena sono noti e se dinanzi alla giurisdizione inferiore non era possibile addurli nemmeno con la diligenza ragionevolmente esigibile tenuto conto delle circostanze (art. 317 CPC per analogia: DTF 145 III 342 consid. 6.6.4). È ammessa solo la produzione di documenti (art. 254 cpv. 1 CPC; DTF 138 III 639 consid. 4.3).

                                         L’accertamento dei fatti e l’apprezzamento delle prove possono essere censurati unicamente se sono manifestamente errati (art. 320 lett. b CPC), ovvero arbitrari (DTF 138 III 234 consid. 4.1). Ove la correzione del vizio sia suscettibile d’influire sull’esito della causa, la Camera interviene, quindi, soltanto se il giudice di prime cure non ha manifestamente capito il senso e la portata di un mezzo di prova, ha omesso, senza motivi oggettivi, di considerare prove pertinenti o ha tratto deduzioni insostenibili dagli elementi raccolti (per analogia: sentenza del Tribunale federale 5A_739/ 2012 del 17 maggio 2013, consid. 2.2 e i rinvii; Jeandin in: Commentaire romand, Code de procédure civile, 2a ed. 2019, n. 5-6 ad art. 320 CPC con rimandi).

                             1.2.3   A dimostrazione dell’autenticità del contratto d’acquisto del veicolo VW Touareg accluso all’istanza, in questa sede la reclamante produce per la prima volta la fattura n. __________ del 26 febbraio 2019 trasmessa alla __________ SA relativa al contratto leasing no. __________ del 21 febbraio 2019 assunto dalla società T__________ Sagl per l’acquisto di una Tesla Model __________ (doc. C), pure annesso al gravame con i relativi allegati. Ora, la RE 1 non spiega perché non avrebbe potuto ottenere e produrre questi documenti già davanti al Pretore, facendo prova della diligenza ragionevolmente esigibile nelle circostanze concrete (v. sopra consid. 1.2.2). Essi sono quindi irricevibili, per tacere del fatto che, stante l’esito del giudizio odierno, non sono ad ogni modo di rilievo (v. sotto consid. 4.3.3 e 4.3.4). Per lo stesso motivo è pure irricevibile la prima pagina della lettera del 20 settembre 2022 trasmessa per raccomandata dall’Ufficio d’esecu­-zione di Lugano all’avv. PA 2 (doc. F accluso al recla­mo) con la quale, a detta della RE 1, l’UE avrebbe accettato “molte richieste di dissequestro” (reclamo, pag. 6 ad 13).

 

                                   2.   In virtù dell’art. 272 cpv. 1 LEF, il sequestro è concesso purché il creditore renda verosimile l’esistenza del suo credito (n. 1), di una causa di sequestro (n. 2) e di beni appartenenti al debitore (n. 3).

                                2.1   I fatti sono resi verosimili quando il giudice, fondandosi su indizi oggettivi – che risultano dagli atti (art. 254 cpv. 1 CPC) – sufficienti a costituire un “inizio di prova”, ne ricava l’impressione che i fatti pertinenti si siano realizzati, senza dover escludere la possibilità, altrettanto probabile, che si siano svolti in altro modo (DTF 138 III 233 consid. 4.1.1; RtiD 2012 II 927 consid. 1.3). In particolare egli deve convincersi che la pretesa vantata dal sequestrante esiste per l’importo enunciato ed è esigibile. Per quanto attiene al fondamento giuridico dell’istanza, il giudice procede a un esame sommario, cioè né definitivo né esaustivo, al termine del quale emana una decisione provvisoria (DTF 138 III 638-9 consid. 4.3.2), a questo stadio senza contraddittorio (per garantire l’effetto sorpresa).

                                2.2   Il decreto di sequestro (art. 274 cpv. 2 LEF) può essere contestato dal debitore o dai terzi toccati nei propri diritti con opposizione (art. 278 LEF) allo stesso giudice che l’ha pronunciato. Egli riesamina tutti i presupposti del sequestro – purché contestati – con un potere di cognizione immutato, ma in contraddittorio, quindi alla luce anche degli argomenti dell’opponente. Il giudice non agisce d’uffi­­cio (art. 58 cpv. 2 CPC) e decide unicamente in base ai fatti allegati (art. 55 cpv. 1 CPC) e resi verosimili, salvo che siano stati ammessi o non contestati dalla controparte non contumace oppure siano notori (art. 150 cpv. 1, 151 e 254 CPC; sentenza della CEF 14.2011.113 dell’8 settembre 2011, consid. 6.5). Sono inammissibili censure dirette non contro il decreto di sequestro ma contro gli atti di esecuzione del sequestro (art. 275 LEF), affidati all’uf­­ficio d’esecuzione (art. 274 cpv. 1 LEF). Esse vanno fatte valere con ricorso all’autorità di vigilanza nel senso dell’art. 17 LEF (DTF 129 III 207 consid. 2.3).

 

                                   3.   Nella sentenza impugnata, il Pretore ha considerato che la tesi della RE 1 secondo cui la vettura VW Touareg e il rimorchio Humbaur __________5 sono di sua proprietà non è più verosimile di quella addotta dalle sequestranti, per cui i due veicoli appartengono ad PI 1 in base alla presunzione del possesso e dell’intestazione delle targhe al momento del sequestro e alla perizia allestita da PINT1 1. Per il Pretore le argomentazioni presentate dalle opponenti risultano “lacunose e contraddittorie”, giacché nella replica la RE 1 e la PINT2 1 hanno ammesso di non sapere che i veicoli si trovassero sul fondo, manifestando così di non averne né il possesso né la contezza del luogo di situazione. Oltre a ciò, il fatto che il rimorchio sia stato inizialmente rivendicato dalla PINT2 1 e in seguito dalla RE 1 e che quest’ultima, malgrado gli oggetti fossero sta­ti posti sotto sequestro, si sia fatta rilasciare dalla Sezione della circolazione nuove targhe e licenze di circolazione dimostra l’as­soluta disinvoltura con cui le due società e PI 1 hanno operato passaggi di possesso e di detenzione dei veicoli, ciò che non consente loro di sovvertire la verosimiglianza sulla reale appartenenza degli stessi.

 

                                   4.   Nel reclamo, la RE 1 allega di aver comprovato, con la documentazione presentata davanti al Pretore – tra cui figurano le licenze di circolazione emesse dalla competente sezione della circolazione – che al momento del sequestro era proprietaria sia della vettura VW Touareg sia del rimorchio, da essa acquistati rispettivamente nel 2013 e nel 2019. Per la reclamante tali documenti comprovano perfettamente la situazione giuridica – e quindi il grado di verosimiglianza necessario per ottenere il dissequestro dei veicoli – mentre agli atti non risulta alcun indizio che permetta di dedurre che gli stessi fossero di proprietà di PI 1. Il fatto che la vettura e il rimorchio si trovassero in possesso del debitore al momento del sequestro non rende poi la sua rivendicazione abusiva, dal momento che il trasferimento temporaneo – risalente a un periodo in cui la pretesa della creditrice non esisteva né poteva essere prevista – è attestato da un regolare contratto e dalla dichiarazione del debitore.

 

                                4.1   Per costante giurisprudenza del Tribunale federale, il sequestro (a modo del pignoramento) può colpire soltanto beni di proprietà del debitore o crediti di cui egli è titolare (art. 272 cpv. 1 n. 3 LEF; DTF 105 III 112 consid. 3/a), essendo al riguardo determinante in linea di principio la realtà giuridica e non quella economica (DTF 107 III 104 consid. 1 e 106 III 89 consid. 2, con rinvii): sono quindi esclusi dal sequestro, in quanto considerati beni di terzi, tutti quelli che secondo le regole del diritto civile appartengono a una persona fisica o giuridica diversa dal debitore sequestrato. Soltanto in casi eccezionali si può tenere conto dellidentità economica fra il debitore escusso e il terzo (DTF 105 III 112 consid. 3/a, 102 III 173 consid. II/3). Pertanto, nella misura in cui i beni di cui è chiesto il sequestro si trovino in possesso di un terzo o figurino a nome di un terzo, il creditore sequestrante deve rendere verosimile che quei beni appartengono in realtà al debitore sequestrato (art. 272 cpv. 1 n. 3 LEF; Messaggio concernente la revisione della LEF dell8 maggio 1991, in: FF 1991 III pag. 119; Stoffel in: Basler Kommentar, SchKG II, 3a ed. 2021, n. 53-55 ad art. 271 e n. 31-33 ad art. 272 LEF), oppure che essi sono stati trasferiti al terzo con un atto manifestamente abusivo (art. 2 cpv. 2 CC) o comunque revocabile (art. 285 segg. LEF) tendente a danneggiare i creditori o a favorirne alcuni a scapito di altri (sentenza della CEF 14.2005.67 del 18 ottobre 2005, consid. 3.3; RtiD 2006 I 770 n. 83c, consid. 3.4).

                                4.2   Nella fattispecie, non è contestato che i veicoli rivendicati dalla reclamante fossero in possesso di PI 1 al momento dell’e­­secuzione del sequestro – erano posteggiati sul fondo oggetto del­la decisione 21 gennaio 2022 con cui gli era stato ordinato di liberare tutte le superficie da lui occupate illecitamente, come risulta dalla “perizia di constatazione” del 28 aprile 2022 (doc. O, inc. SO.2022.2175) acclusa all’istanza di sequestro e dalle relative fo­to (doc. 1 prodotto con la replica, inc. SO.2022.2433) – con targhe provvisorie intestate a lui (doc. 2 e 5). Il Pretore poteva quindi legittimamente considerare che le sequestranti avevano reso verosimile la qualità di proprietario di PI 1 in base alla presunzione dell’art. 930 cpv. 1 CC, che spettava di conseguenza alla RE 1 ribaltare, sempre a livello di verosimiglianza.

                                4.3   Per quanto concerne il veicolo VW Touareg, in prima sede la RE 1 ha sostenuto di esserne la proprietaria producendo il libretto di circolazione rilasciato il 26 febbraio 2019 (doc. A), il contratto di acquisto del 20 febbraio 2019 sottoscritto con la società T__________ Sagl (doc. B) e il “contratto di noleggio autovettura” stipulato con PI 1 sempre il 26 febbraio 2019 (doc. C). Con la seconda richiesta di complemento probatorio del 22 agosto 2022, la RE 1 ha prodotto la decisione 26 luglio 2022 di rilascio di una nuova licenza di circolazione a nome suo (doc. G). Come visto, col reclamo l’opponente si duole in particolare che il Pretore non abbia dato alcuna valenza giuridica alla licenza di circolazione e al trasferimento di possesso temporaneo – a suo dire non abusivo – attestato da regolare contratto.

                             4.3.1   In realtà il Pretore non ha ignorato i contratti di compravendita e di locazione né la nuova licenza di circolazione, ma ha ritenuto “lacunose e contraddittorie” le argomentazioni dell’opponente fondate su quei documenti, specie perché essa ha dichiarato nella replica di non sapere che il veicolo era posteggiato sul noto fondo e perché si era, con disinvoltura, fatto rilasciare la nuova licenza malgrado l’auto fosse sequestrata. Ha considerato determinante, dal profilo della verosimiglianza, che l’ultimo possessore dei veicoli sia stato PI 1, cui erano pure intestate le targhe.

                             4.3.2   Tuttavia, poiché non ha menzionati di nutrire dubbi sulla validità dei contratti di compravendita e di locazione, il Pretore non poteva attribuire al possesso del veicolo al momento del sequestro la portata che gli ha conferito. Solo il possessore originario è presunto essere proprietario della cosa, non quello derivato, in particolare in base a un contratto di locazione o di noleggio. Il conduttore non è presunto essere proprietario del bene locato. D’altronde il locatore non è tenuto a sapere in ogni momento in che luogo si trova il bene mobile locato.

 

                             4.3.3   Sennonché, nelle osservazioni all’opposizione (ad n. 3), le sequestranti hanno rilevato che la situazione era cambiata dopo la conclusione dei contratti, siccome PI 1 si era fatto rilasciare, a proprio nome, nuove targhe provvisorie (TI __________), ancora presenti sul veicolo al momento del sequestro (doc. 1), e che l’unica spiegazione possibile per tale nuova immatricolazione si evinceva dallo scambio di allegati (doc. 4) tra il suo patrocinatore e l’ammi­nistratore unico della RE 1, PI 2, da cui risulta che quest’ultimo ha venduto il veicolo al fratello PI 1, che lo voleva portare in Italia, dove risiede. A mente delle sequestranti, il fatto che PI 1, a detta del fratello, non avesse pagato il prezzo non aveva impedito il trasferimento di proprietà, subordinato solo alla conclusione della compravendita e al trasferimento di possesso.

 

                          4.3.3.1   Orbene, nella replica spontanea, l’opponente ha sì negato “categoricamente” l’alienazione dei veicoli ad PI 1, ma senza pren­dere posizione sullo scambio d’e-mail né dare una spiegazione alla nuova immatricolazione provvisoria, limitandosi a rinviare genericamente ai bilanci societari, pur senza produrli. Ne segue che i fatti allegati dalle sequestranti vanno considerati verosimili (art. 150 cpv. 1 CPC a contrario), di modo che la proprietà della VW Touareg pare essere stata trasferita ad PI 1, bastando effettivamente al riguardo un accordo di compravendita, anche ora­le, e il consenso al trasferimento effettivo del possesso, visto che le parti non sembrano aver pattuito e iscritto una riserva di proprietà (ad esempio: Paul-Henri Steinauer, Les droits réels, vol. II, 4a ed. 2012, n. 2008, 2012 e 2027).

 

                                         L’affermazione della reclamante, soltanto con la seconda richiesta di complemento probatorio, del 22 agosto 2022 (act. VIII), secondo cui il veicolo (con il rimorchio) sarebbe stato immatricolato a nome di PI 1 con targhe provvisorie di esportazione allo scopo di agevolarlo nello sgombero del sedime di __________ è tardiva, sia per rapporto alle osservazioni delle sequestranti del 6 luglio 2022 alla prima richiesta di complemento probatorio (act. VII), sia soprattutto con riferimento alle osservazioni del 25 mag-gio 2022 (act. III) e alla duplica del 9 giugno 2022 (act. V), ma anche poiché non è credibile, siccome PI 1 avrebbe dovuto liberare il fondo già dopo l’asta di luglio 2021 e comunque sia entro i 15 giorni impartitigli con la decisione del 21 gennaio 2021, senza parlare del fatto che in precedenza la reclamante non aveva parlato delle targhe provvisorie e aveva dichiarato di non sapere che il veicolo fosse posteggiato sul noto fondo.

 

                          4.3.3.2   Il rilascio, il 26 luglio 2022, dopo l’esecuzione del sequestro, dalla Sezione della circolazione, di nuove targhe e di una nuova licenza di circolazione a nome della RE 1 (doc. G) non muta la situazione. La licenza di circolazione non attesta infatti che la persona a nome della quale la stessa è intestata ne è di riflesso anche la proprietaria (Brehm, La responsabilité civile automobile, 2a ed. 2010, n. 60 e 70, cfr. anche sentenze della CEF 14.2016.190 del 7 febbraio 2017 consid. 6.3 e 14.2015.7 del 29 aprile 2015 consid. 7.3). Per “detentore” s’intende “in particolare chi effettivamente e durevolmente ha il potere di disporre del veicolo e lo adopera o lo fa adoperare a proprie spese o nel proprio interesse” (art. 78 cpv. 1 dell’Ordinanza sull’ammissione alla circolazione di persone e veicoli [OAC, RS 741.51]). Il detentore non è quindi necessariamente il proprietario del veicolo e neppure la persona formalmente iscritta nella licenza di circolazione (DTF 129 III 103 consid. 2.1 con rinvii).

 

                          4.3.3.3   Come rilevato dalle sequestranti (osservazioni all’istanza, ad 3), appare d’altronde dubbio che PI 1 abbia davvero noleggiato per fr. 500.– mensili (doc. C) un veicolo con km 190'150 al contatore comprato pochi giorni prima per fr. 5'000.– (doc. B).

 

                             4.3.4   Tutto sommato, a un esame sommario la tesi delle sequestranti appare più verosimile di quella dell’opponente, ciò che conduce a dover confermare la decisione del Pretore per la VW Touareg, ancorché per altri motivi.

 

                                4.4   In merito al rimorchio Humbaur __________5, in prima sede l’oppo­nente ha prodotto la fattura d’acquisto del 6 maggio 2013 trasmessa al suo indirizzo dalla R__________ SA (doc. F), il contratto di locazione del medesimo a tempo determinato (dal 10 maggio 2020 al 31 dicembre 2022) concluso tra la PINT2 1 e PI 1 (doc. D) e la fattura relativa all’imposta e al rilascio della licenza di circolazione emessa dalla Sezione della circolazione a nome della RE 1 (doc. H).

 

                             4.4.1   Anche in merito a tale rimorchio, nella replica l’opponente non ha contestato in modo circostanziato che al momento del sequestro esso era immatricolato a nome di PI 1 né che, come per la VW Touareg, l’unica spiegazione possibile era che il rimorchio era stato venduto ad PI 1 in vista di esportazione in Italia. È poi tardiva, e dunque irricevibile (art. 326 cpv. 1 CPC e sopra consid. 1.2), l’allegazione addotta per la prima volta con il reclamo (ad n. 9), secondo cui la reclamante avrebbe ceduto il mezzo ad PI 1 il 14 aprile 2022 in possesso temporaneo affinché questi potesse utilizzarlo per traslocare i beni suoi dal fondo di __________. L’allegazione non è del resto credibile (v. sopra consid. 4.3.3.1).

 

                             4.4.2   Inoltre, il Pretore ha evidenziato a ragione che inizialmente il rimorchio è stato rivendicato dalla PINT2 1 (dichiarazione 3 maggio 2022 firmata dal suo socio e presidente della gerenza PI 2 [doc. E2], confermata dal fratello Alex [doc. E1]). A fronte delle contraddizioni della tesi della RE 1, non si può rimproverare al primo giudice di aver ritenuto più verosimile la tesi delle sequestranti.

 

                                   5.   Ricordato l’ammontare della pretesa (di fr. 27'632.– oltre agli interessi) vantata dalla sequestrante nei confronti di PI 1, la RE 1 rimprovera al Pretore di aver abusivamente sequestrato tutti i beni menzionati nella perizia di constatazione del 28 aprile 2022 a garanzia di un credito oggettivamente inferiore al valore dei medesimi. Prova ne è, a suo dire, che molte richieste di dissequestro sono state nel frattempo accettate senza esitazione da parte dell’UE, e ciò ancor prima dell’emanazione della decisio­ne qui impugnata. Orbene, la critica non riguarda il decreto di sequestro in sé, bensì la sua esecuzione, che secondo la reclamante non è stata limitata, giusta l’art. 97 cpv. 2 LEF, agli oggetti il cui valore bastava a coprire il credito vantato dalle sequestranti. Essa sfugge con ogni evidenza alla cognizione della Camera quale autorità giurisdizionale superiore. La censura andava semmai mos­sa all’Ufficio d’esecuzione, che è competente per l’applicazione dell’art. 97 cpv. 2 LEF, con un ricorso all’autorità di vigilanza (giusta l’art. 17 LEF) contro l’esecuzione del sequestro (sopra consid. 2.2). In questa sede la doglianza è irricevibile.

 

                                   6.   La reclamante contesta infine il valore litigioso di fr. 10'000.– attribuito dal Pretore ai due veicoli, sostenendo che l’Ufficio d’esecu­zione ne ha stabilito uno inferiore senza tuttavia indicare quale esso sia. Si limita a richiamare l’incarto n. __________ dell’Ufficio, disattendendo che i principi di celerità e di concentrazione vietano di principio i richiami d’incarti (art. 254 cpv. 1 CPC; sentenza della CEF 14.2001.10/11 del 3 maggio 2001, consid. 1.5/c). Il principio dispositivo che informa la procedura di opposizione al sequestro (art. 55 cpv. 1 e, a contrario, 255 CPC) imponeva inoltre alla re-clamante di quantificare perlomeno il valore litigioso da essa ritenuto corretto. Ad ogni modo la RE 1 non deduce alcuna conseguenza concreta dalla sua critica, che si rivela pertanto non solo insufficientemente motivata, bensì pure senza oggetto, e di conseguenza irricevibile (v. sopra consid. 1.2.2).

 

                                   7.   La tassa del presente giudizio, stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone invece problema di ripetibili, la controparte, cui il reclamo non è stato intimato per osservazioni, non essendo incorsa in spese in questa sede.

 

                                   8.   Circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 10'000.–, non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

 

Per questi motivi,

 

pronuncia:              1.   Nella misura in cui è ricevibile, il reclamo è respinto.

 

                                   2.   Le spese processuali di complessivi fr. 250.– relative al presente giudizio, già anticipate dalla reclamante, sono poste a suo carico.

 

                                   3.   Notificazione a:

 

–  

     ;

–    .

 

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.

 

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                            La vicecancelliera

 

 

 

 

 

 

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF) e unicamente per violazione di diritti costituzionali (art. 98 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso non è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 2 LTF).