Incarto n.
14.2022.138

Lugano

9 giugno 2023

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello

 

 

 

composta dei giudici:

Jaques, presidente

Walser e Grisanti

 

vicecancelliere:

Ferrari

 

 

statuendo nelle cause SO.__________ (opposizione al sequestro) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, promossa con istanza 18 gennaio 2021 dalla

 

 

RE 1,

RE 2,

(patrocinate dagli avv. PA 1 e PA 3, )

 

 

contro

 

 

CO 1

(patrocinata dagli avv. PA 2 e PA 4, )

 

 

 

 

 

giudicando sul reclamo del 7 novembre 2022 presentato dalla RE 1 e dalla RE 2 contro la decisione emessa il 25 ottobre 2022 dal Pretore;

 

 

ritenuto

 

in fatto:                   A.   La CO 1 è una società fornitrice di servizi per il settore del­l’energia e delle infrastrutture. PI 1 ne è stato per vari anni un dirigente, come pure della __________, controllata dalla CO 1, in cui è poi confluita. Per fatti avvenuti in quel periodo, egli è stato imputato, insieme ad altre persone, di corruzione internazionale. In sintesi, gli è stato rimproverato di aver accettato vantaggi per convincere varie società controllate dalla CO 1 a concludere contratti, da lui firmati in nome delle stesse, con la PI 9 a un prezzo superiore a quello figurante sulla versione degli accordi approvata dagli amministratori delle società controllate (in seguito: “vicenda PI 9”).

 

                                  B.   Nell’ambito del procedimento penale, con rogatorie del 12 dicembre 2012 e dell’8 marzo e 16 maggio 2013, la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano (in seguito: la Procura) ha richiesto varia documentazione al Ministero pubblico della Confederazione (MPC), il quale, il 17 marzo 2015, ha dato seguito alla richiesta. Il 4 giugno 2015, la Procura ha inoltre ricevuto dal Nucleo di Polizia tributaria di Milano (in seguito: il Nucleo di Polizia) un rapporto concernente vari pagamenti effettuati, tra il 2004 e almeno il 2009, da varie società controllate dalla CO 1. Nel frattempo, il 27 marzo e il 17 maggio 2013 PI 1 ha rilasciato alla Procura dichiarazioni spontanee.

 

                                         Il 9 ottobre 2015 il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Milano (GIP) ha disposto il sequestro preventivo, fino a concorrenza di € 197'934'798.– di tutti i beni di PI 1 e di altri due imputati.

 

                                         Il 19 settembre 2018 il Tribunale di Milano ha condannato PI 1 mentre il 15 gennaio 2020 la seconda sezione penale della Corte di appello di Milano lo ha invece assolto e ha revocato il sequestro disposto dal GIP. Il 12 giugno 2020 la Corte suprema di cassazione di Roma (in seguito: la Cassazione) ha confermato l’assolu­­zione.

 

                                  C.   Nell’ambito di un procedimento civile opponente la CO 1 a PI 1 riguardante la “vicenda PI 9”, il 23 dicembre 2020 la sezione del lavoro della Corte di appello di Milano ha disposto a favore della prima il sequestro conservativo di tutti i beni del secondo fino a concorrenza di € 10'000'000.–.

 

                                  D.   Con istanza 31 dicembre 2020 diretta contro PI 1, la CO 1 ha chiesto alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, di decretare il sequestro “di tutti gli averi patrimoniali depositati sulla relazione bancaria intestata alla società RE 1 presso PI 2, succursale di L__________ […] (già conto PI 3, L__________, n. __________]), così come ogni credito della citata società e/o di PI 1 verso la Banca, nonché su ogni altra relazione bancaria presso il suddetto Istituto, di cui il signor PI 1 figura come titolare o contitolare” e “di tutti gli averi patrimoniali depositati sulla relazione bancaria intestata alla società RE 2 presso PI 4, L__________ […] (già conto PI 5 n. __________), così come ogni credito della citata società e/o di PI 1 verso la Banca, nonché su ogni altra relazione bancaria presso il suddetto Istituto, di cui il signor PI 1 figura come titolare o contitolare”, il tutto fino a concorrenza di fr. 10'841'250.–, pari a € 10'000'000.– al cambio del 30 dicembre 2020). Quale titolo del credito la CO 1 ha indicato “atto illecito e violazione contrattuale (contratto di lavoro)” e quale causa di sequestro il domicilio del debitore all’estero unito al sufficiente legame tra il credito e la Svizzera (art. 271 cpv. 1 n. 4 LEF).

 

                                  E.   Avendo il Pretore aggiunto della sezione 2, in sostituzione del Pretore della sezione 5, accolto integralmente l’istanza e ordinato il sequestro con decreto dello stesso 31 dicembre 2020, immediatamente eseguito dalla sede di Lugano dell’Ufficio d’esecuzione (verbale n. __________), le società intestatarie dei conti sequestrati, la RE 1 e la RE 2, hanno pre­sentato opposizione al decreto di sequestro al medesimo giudice ciascuna con una propria istanza del 15 e 18 gennaio 2021. Nelle sue osservazioni del 26 febbraio 2021, una per ciascun procedimento, la CO 1 ha concluso per la reiezione dell’opposizio­ne. Con replica e duplica comuni del 5 maggio e del 18 giugno 2021, le parti si sono riconfermate nelle rispettive posizioni.

 

                                  F.   Nel frattempo, nell’ambito del procedimento civile riguardante la “vicenda PI 9”, dopo che il 4 giugno 2019 la Cassazione ne ave­va annullato una prima decisione e le aveva rinviato la causa, l’11 febbraio 2021 la sezione del lavoro della Corte di appello ha condannato PI 1 al pagamento alla CO 1, tra l’altro, di € 10'000'000.– oltre agl’interessi e alla “rivalutazione dal dovuto al saldo”, a titolo di risarcimento del danno. In sintesi, la Corte ha infatti ritenuto che, violando i suoi obblighi contrattuali con la società, egli le aveva provocato un danno per un simile importo.

 

                                  G.   Congiunti i procedimenti, con decisione del 25 ottobre 2022 il Pretore ha respinto le opposizioni e confermato il sequestro, ponendo a carico di ciascuna opponente le spese processuali di fr. 500.– e le spese ripetibili di fr. 7'500.– a favore della sequestrante.

 

                                  H.   Contro la sentenza appena citata la RE 1 e la RE 2 sono insorte congiuntamente a questa Camera con un reclamo del 7 novembre 2022, per ottenerne la rifor­ma nel senso dell’accoglimento di ciascuna opposizione al sequestro e del conseguente annullamento dello stesso, con addebito alla sequestrante, per ciascuna reclamante, delle spese processuali di fr. 500.– e delle spese ripetibili di fr. 7'500.–, protestate, in seconda sede, le spese processuali e “congrue spese ripetibili”. Con osservazioni del 30 novembre 2022 la CO 1 ha postulato la reiezione del reclamo e protestato spese e ripetibili. Mediante replica e duplica spontanee del 7 e 20 dicembre 2022, le parti si sono riconfermate nelle proprie conclusioni.

 

Considerando

 

in diritto:                 1.   La sentenza impugnata – emanata in materia di opposizione al sequestro – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 6 CPC), contro cui è dato esclusivamente il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC e 278 cpv. 3 LEF) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello senza riguardo al valore litigioso (art. 48 lett. e n. 1 LOG).

 

                                1.1   Benché il Pretore avesse congiunto i due procedimenti di prima sede ed emanato una sentenza unica, ne ha mantenuto l’autono­­mia nel senso che ogni parte avrebbe potuto impugnare la decisione (anche) singolarmente. In concreto, le opponenti hanno impugnato la decisione con un unico reclamo. Per economia di procedura, si giustifica quindi di congiungere anche i procedimenti di seconda sede e di emanare una sentenza unica (art. 125 lett. c CPC), anche qui mantenendone l’autonomia nel senso che i reclamanti potranno impugnare la presente decisione (anche) singolarmente.

 

                                1.2   Pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Visto che la notifica è avvenuta in concreto ai patrocinatori della RE 1 e della RE 2 il 26 ottobre 2022, il termine d’impugnazione è scaduto sabato 5 novembre, per cui la scadenza è stata riportata a lunedì 7 novembre (art. 142 cpv. 3 CPC per il rinvio dell’art. 31 LEF). Presentato quello stesso giorno (data del timbro postale), il reclamo è dunque tempestivo.

 

                                1.3   Il reclamo dev’essere “motivato” (art. 321 cpv. 1 CPC) – ciò che la Camera verifica d’ufficio – nel senso che dal memoriale deve evincersi per quali ragioni la sentenza di primo grado è contestata (DTF 142 I 94 consid. 8.2 con rinvii). Le parti devono formulare le loro censure contro la decisione impugnata in modo completo nel termine di ricorso o di risposta; un eventuale secondo scambio di allegati o l’esercizio del diritto di replica spontanea non possono servire a completare una critica insufficiente o a formulare nuove censure (DTF 142 III 417 consid. 2.2.4 i.f.). Di conseguenza, la Camera terrà conto delle memorie di replica e di duplica solo nella misura in cui esse fanno riferimento ad argomenti, contro (per le reclamanti) e a favore (per la resistente) della decisione impugnata, già sviluppati nel reclamo e nelle osservazioni.

 

                                1.4   Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti.

                             1.4.1   La giurisdizione cantonale superiore ha lo stesso potere di cognizione del giudice di prima istanza e verifica quindi sotto l’angolo del­la semplice verosimiglianza, ove siano contestati, se i presupposti del sequestro sono realizzati, riesaminando liberamente e sommariamente l’applicazione del diritto (art. 320 lett. a CPC; sentenza del Tribunale federale 5A_925/2012 del 5 aprile 2013, consid. 9.3).

                             1.4.2   La Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate (art. 321 cpv. 1 CPC) contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 con­sid. 2.2.4), ma tutte le parti possono far valere fatti e mezzi di pro­va nuovi (art. 278 cpv. 3 LEF e 326 cpv. 2 CPC; RtiD 2017 I 757 n. 51c consid. 1.4/a), verificatisi sia prima che dopo l’emanazione della sentenza di primo grado (sentenza della CEF 14.1999.82 del 10 aprile 2000, consid. 1.5/e), e ciò di regola fino alla chiusura dello scambio (generalmente unico) degli allegati (sentenze del Tribunale federale 5A_306/2010 del 9 agosto 2010, consid. 3.2.3, e della CEF 14.1999.3 del 5 luglio 1999, consid. 3; cfr. DTF 142 III 418 consid. 2.2.5). I fatti e mezzi di prova antecedenti il primo giudizio (pseudonova) sono ammissibili soltanto se vengono addotti non appena sono noti e se dinanzi alla giurisdizione inferiore non era possibile addurli nemmeno con la diligenza ragionevolmente esigibile tenuto conto delle circostanze (art. 317 CPC per analogia: DTF 145 III 342 consid. 6.6.4). È ammessa solo la produzione di documenti (art. 254 cpv. 1 CPC; DTF 138 III 639 consid. 4.3). L’accertamento dei fatti e l’apprezzamento delle prove possono essere censurati unicamente se sono manifestamente errati (art. 320 lett. b CPC), ovvero arbitrari (DTF 138 III 234 consid. 4.1.2). Ove la correzione del vizio sia suscettibile d’influire sull’esito della causa, la Camera interviene, quindi, soltanto se il giudice di prime cure non ha manifestamente capito il senso e la portata di un mezzo di prova, ha omesso, senza motivi oggettivi, di considerare prove pertinenti o ha tratto deduzioni insostenibili dagli elementi raccolti (per analogia: sentenza del Tribunale federale 5A_739/ 2012 del 17 maggio 2013, consid. 2.2 e i rinvii; Jeandin in: Com­-mentaire romand, Code de procédure civile, 2a ed. 2019, n. 5-6 ad art. 320 CPC con rimandi).

 

                                   2.   In virtù dell’art. 272 cpv. 1 LEF, il sequestro è concesso purché il creditore renda verosimile l’esistenza del suo credito (n. 1), di una causa di sequestro (n. 2) e di beni appartenenti al debitore (n. 3).

 

                                2.1   I fatti sono resi verosimili quando il giudice, fondandosi su indizi oggettivi – che risultano dagli atti (art. 254 cpv. 1 CPC) – sufficienti a costituire un “inizio di prova”, ne ricava l’impressione che i fatti pertinenti si siano realizzati, senza dover escludere la possibilità, altrettanto probabile, che si siano svolti in altro modo (DTF 138 III 233 consid. 4.1.1; RtiD 2012 II 927 consid. 1.3). In particolare egli deve convincersi che la pretesa vantata dal sequestrante esiste per l’importo enunciato ed è esigibile. Per quanto attiene al fondamento giuridico dell’istanza, il giudice procede a un esame sommario, cioè né definitivo né esaustivo, al termine del quale emana una decisione provvisoria (DTF 138 III 638-9 consid. 4.3.2), a questo stadio senza contraddittorio (per garantire l’effetto sorpresa).

 

                                2.2   Il decreto di sequestro (art. 274 cpv. 2 LEF) può essere contestato dal debitore o dai terzi toccati nei propri diritti con opposizione (art. 278 LEF) allo stesso giudice che l’ha pronunciato. Egli riesamina tutti i presupposti del sequestro – purché contestati – con un potere di cognizione immutato, ma in contraddittorio, quindi alla luce anche degli argomenti dell’opponente. Il giudice non agisce d’uffi­­cio (art. 58 cpv. 2 CPC) e decide unicamente in base ai fatti allegati (art. 55 cpv. 1 CPC) e resi verosimili, salvo che siano stati ammessi o non contestati dalla controparte non contumace oppure siano notori (art. 150 cpv. 1, 151 e 254 CPC; sentenza della CEF 14.2011.113 dell’8 settembre 2011, consid. 6.5). La sua disamina è sommaria sia in fatto che in diritto, ciò che gli lascia un certo potere d’apprezzamento (cfr. sentenza della CEF 14.2022.56 del 16 novembre 2022 consid. 4.4.1 in materia di rigetto dell’opposizione).

 

                                   3.   Nella decisione impugnata, il Pretore ha ritenuto verosimile il pri­mo presupposto del sequestro, ossia la probabile esistenza del credito di € 10'000'000.– vantato dalla sequestrante sulla scorta della decisione del 23 dicembre 2020, con cui la sezione del lavoro della Corte d’appello ha disposto il sequestro conservativo dei beni di PI 1 e della decisione dell’11 febbraio 2021, con cui la stessa autorità ha condannato PI 1 a pagare alla CO 1 un risarcimento del danno di € 10'000'000.–.

 

                                         Circa il secondo presupposto – probabile esistenza di una causa di sequestro, in concreto quello dell’art. 271 cpv. 1 n. 4 LEF – il primo giudice ha dapprima osservato che PI 1 è incontestabilmente domiciliato in Spagna, e dunque all’estero. In merito al legame sufficiente tra il credito e la Svizzera, ha rilevato che in base alla decisione civile di merito della Corte d’appello PI 1 ha tratto vantaggi economici dalla condotta imputatagli in se­de penale e che la decisione della sezione penale, per quanto l’ab­­bia assolto, ha accertato ch’egli ha beneficiato di ritorni monetari rispetto ai costi sostenuti dalla CO 1, sicché non può essere ragionevolmente escluso che la sua condotta fosse motivata dall’aspettativa di un guadagno. Ha d’altronde dedotto dal rappor­to del Nucleo di Polizia che i vantaggi sono verosimilmente confluiti sui conti bancari sequestrati, aperti presso banche situate in Svizzera e intestati alle opponenti, le quali, come i conti, appaiono riconducibili a PI 1 stesso stando alla decisione del GIP e di due documenti della PI 5 (ora PI 4), ovvero il formulario di apertura del conto e un formulario “A” relativo alla RE 1. Ha perciò concluso che esiste una serie d’“indizi convergenti”, secondo cui “a fronte del verosimile danno occasionato a CO 1 da PI 1 si siano generati per quest’ultimo dei vantaggi economici”, poi trasferiti su conti in Svizzera di cui in definitiva egli dispone.

 

                                         Infine, il Pretore ha constatato che la RE 2 non aveva contestato il terzo presupposto – la verosimile esistenza e appartenenza al debitore dei beni sequestrati – di modo che non era necessario riesaminarlo per quanto attiene al conto (presso la PI 4) intestato a questa società. In merito alla contestazione della RE 1 circa l’altro conto (presso l’allora PI 3, ora PI 2), il primo giudice ha ritenuto che PI 1 ne è l’a­vente diritto economico (ADE) riferendosi alla decisione del GIP e al formulario “A” relativo a un conto intestato alla RE 1 presso la PI 5, chiuso nel 2012, il cui saldo è poi confluito sul conto aperto alla PI 3. Più in generale, risulta dal rapporto del Nucleo di Polizia che la RE 1 è riconducibile al debitore. La tesi del sequestrante non è d’altronde inficiata dalla circostanza, allegata dalle opponenti, secondo cui l’ADE attuale della società sarebbe in realtà PI 6. Invero, se anche così fosse, le opponenti hanno reso verosimile che si tratterebbe di un ulteriore schermatura del reale dominus della società, attuata tramite un sistema di put options/call options pagabili mediante compensazione. In conclusione, il Pretore ha pertanto respinto entrambe le opposizioni al sequestro.

 

                                   4.   Nel reclamo, la RE 1 e la RE 2 non contestano la probabile esistenza di un credito (in modo esplicito, v. replica pag. 2, ad 1-3), che è pertanto da ritenersi assodata e non verrà qui riesaminata.

 

                                         Le reclamanti concentrano invece le loro critiche sulla probabile esistenza di una causa di sequestro (reclamo, pagg. 3-8, n. 4-19), sia pure limitatamente al sufficiente legame tra il credito e la Svizzera, e sull’appartenenza al debitore del conto sequestrato intestato alla RE 1 (reclamo, pagg. 8-9, n. 20-23). Poiché la motivazione del Pretore relativa alla causa di sequestro si fonda anche in parte sulla riconducibilità delle società e dei conti a PI 1, per logica espositiva conviene invertire l’ordine di trattazione delle censure.

 

                                    I.   Sulla legittimazione a ricorrere della RE 2

                                   5.   Nel reclamo la RE 2 non rimette in discussione di non aver contestato, in prima sede, il terzo presupposto per la concessione del sequestro, ovvero la verosimile esistenza e appartenenza al debitore del conto sequestrato ad essa formalmente intestato presso la PI 4 e non vanta alcuna pretesa sul conto sequestrato presso la PI 3 (ora PI 2), sicché il suo reclamo è da ritenere inammissibile, dal momento che non fa valere alcun interesse personale (cfr. sentenza della CEF 14.2020.159 del 18 gennaio 2021 consid. 4 e i rinvii). In seguito per reclamante s’inten­­derà unicamente la RE 1.

 

                                   II.   Sull’appartenenza al debitore dei conti sequestrati (art. 272 cpv. 1 n. 3 LEF)

                                   6.   La reclamante rimprovera al Pretore di aver omesso, in modo manifestamente errato, di accertare che l’ADE del conto presso la PI 3 è in realtà PI 6, come risulta dalla comunicazione del MPC alla Procura, la quale si fonda (anche) sulla segnalazione dell’PI 13 in merito alle operazioni volte al­l’acquisizione da parte di PI 1 dell’immobile situato in via __________ a M__________ (doc. V) e la relazione dell’PI 13 di L__________, che ha partecipato a tali operazioni riversando alla RE 1 € 2'000'000.– ricevuti da PI 8, da lui mutuati a PI 1, nonché due volte € 100'000.– ricevuti dalla RE 2 (doc. Z). Benché ammetta che da tali documenti risulta effettivamente che PI 1 è in qualche modo entrato in contatto con la RE 1, appoggiandosi a essa per l’esecuzione delle operazioni indicate in tali documenti, afferma che le attività in questione nulla hanno a che vedere con la CO 1. Limitarsi a tali circostanze per dedurre che PI 1 è il dominus o l’ADE della società oppure il proprietario di beni a essa riconducibili costituisce secondo le re-clamanti un ulteriore accertamento manifestamente errato dei fatti (reclamo, pagg. 8-9, n. 20-22).

                                6.1   A ben vedere la reclamante non si confronta direttamente con gli argomenti addotti dal Pretore e i documenti citati – decisione del GIP (doc. D), formulario “A” della PI 5 (doc. M), “conferma di pagamento” della banca (doc. N) e rapporto del Nucleo di Polizia (doc. BBB, pag. 115) – ma si limita a contrapporre le sue ragioni senza spiegare in che modo dovrebbero infirmare la conclusione cui è giunto il primo giudice. La censura è quindi inammissibile (v. sopra consid. 1.3).

 

                                6.2   Ad ogni modo, pur volendo entrare nel merito della questione, la reclamante fa valere un solo indizio a favore della sua tesi, la comunicazione del MPC (doc. 4), a fronte dei quattro esposti dal Pretore, per tacere del fatto che la comunicazione del MPC, del 17 marzo 2015, indica PI 6 quale ADE della RE 1 al 31 dicembre 2014, mentre il rapporto del Nucleo di Polizia e la decisione del GIP sono del 4 giugno e del 9 ottobre 2015, ossia più recenti. Per il che la conclusione cui è giun­to il Pretore non presta il fianco alla critica, o comunque non può essere tacciata di arbitrio (cfr. sopra consid. 1.4.2 e 2.2 i.f.).

 

                                         D’altronde, gli altri documenti (V e Z) citati dalla reclamante confermano che la RE 1 è stata creata dall’PI 13 per conto di PI 1 in vista dell’acquisto del fondo di M__________ e che la PI 7 di __________, di cui PI 6 pare essere l’avente diritto economico, è intervenuta solo “a scopo fiduciario” (“di portage”) per “mantenere discreto [l’acquisto] all’indirizzo della divorzianda moglie” (doc. V pag. 2; cfr. pure doc. Z pag. 2), ovvero per creare un ulteriore schermo tra PI 1 e il fondo (osservazioni al reclamo, pag. 13). Lo stesso PI 1 ha del resto dichiarato essere sue le disponibilità di € 2'000'000.– accreditate da PI 8 sul conto della RE 1 (doc. FFF, pag. 4 e osservazioni al reclamo, pag. 12 i.f) e né la società né PI 1 si sono opposti al sequestro dei fondi già sequestrati a favore della CO 1 ottenuto da PI 8 nei confronti di PI 1, notasi non della società (doc. HHH e osservazioni al reclamo, pag. 12 ad B), a conferma ch’essi stessi ne ritengono PI 1 il beneficiario economico. Poco importa per la questione dell’apparente titolarità degli averi sequestrati che PI 8 fondi la propria pretesa su una sentenza definitiva relativa ad accordi che non riguardano minimamente la CO 1 (replica di seconda sede, pag. 6 i.f.) – allegazione peraltro nuova e irricevibile. Quali fossero “i rapporti specifici e gli accordi particolari tra le parti in questione” (replica, a pag. 3, 3° §) che rendessero giustificato il sequestro di PI 8, la reclamante non lo precisa (duplica, pag. 5, 2° §). A prescindere dalla sua irricevibilità, la censura risulta quindi infondata.

 

                                6.3   La RE 1 sostiene inoltre che le conclusioni del Pretore fondate sui contratti di put options e call options, con cui PI 1 si è riservato il diritto (options) di comprare le azioni della RE 1 dalla PI 7 e quest’ultima, rappresentata da PI 6, si è riservata di fare altrettanto con lui, costituiscono un’errata applicazione del diritto. Gli rimprovera di aver tralasciato il fatto che le options non sono state esercitate e non potranno (più) esserlo, perché il termine per farlo è scaduto il 31 dicembre 2015, come risulta dai due contratti. Non è dunque vero che “’PI 1, in ogni momento, può decidere di rendere anche formale la sua proprietà sulle azioni, che non ha mai perso’”, ma, al contrario, è vero che le azioni della RE 1 sono rimaste di proprietà della PI 7 (reclamo, pag. 9, n. 23).

 

                             6.3.1   Dopo aver accertato che PI 1 è ADE della società titolare formale del conto sequestrato presso la PI 3 in base agli elementi già citati, i quali resistono alle critiche della reclamante (sopra consid. 5), il Pretore ha rafforzato la sua conclusione, per abbondanza, fondandosi anche sui contratti di put options e call options. La RE 1 non spiega precisamente perché un even­­tuale errore del Pretore nella motivazione aggiuntiva rimetterebbe in questione quella esposta in modo principale. Anche su questo punto l’ammissibilità del reclamo è dubbia.

 

                             6.3.2   Anche se l’argomentazione aggiuntiva del Pretore potrebbe non essere decisiva, nella misura in cui pare verosimile che PI 1 non possa più ora esercitare il suo diritto di opzione, ad ogni modo la volontà delle parti alla complessa operazione era verosimilmen­te quella di far acquisire a PI 1 l’immobile di M__________ nascondendone l’identità con l’interposizione di società schermo estere, tra cui la RE 1, la quale alla fine dell’operazio­ne sarebbe stata trasferita allo stesso PI 1 (e-mail 25 luglio 2012 dell’PI 12 all’PI 13 [doc. DD] e osservazioni al reclamo, pag. 14).

 

                                         Anche l’intervento della PI 7 appariva infatti meramente fiduciario (sopra consid. 6.2, 2° §). Del resto, se non fosse stata aperta l’inchiesta penale, PI 1 avrebbe presumibilmente esercitato il suo diritto di opzione come previsto (cfr. doc. V pag. 3 i.f., doc. Z pagg. 4-5 e doc. BBB pagg. 114-115). L’argomentazione aggiuntiva del Pretore non compromette pertanto la motivazione principale. Di conseguenza, la sua conclusione circa l’adempi­­mento del presupposto dell’art. 272 cpv. 1 n. 3 LEF va confermata sia in fatto che in diritto.

 

                                  III.   Sulla verosimile esistenza di una causa di sequestro (art. 272 cpv. 1 n. 4 LEF)

                                   7.   Secondo l’art. 271 cpv. 1 n. 4 LEF è data una causa di sequestro quando il debitore non dimora in Svizzera e il credito ha un legame sufficiente con la Svizzera. In linea di principio la nozione di “legame sufficiente con la Svizzera” non dev’essere interpretata in modo restrittivo (DTF 135 III 608 consid. 4; 124 III 220 consid. 3; 123 III 496, consid. 3/a; sentenza del Tribunale federale 5A_60/ 2013 del 27 maggio 2015 consid. 4.2.1). Nell’applicazione della norma occorre nondimeno tenere conto della volontà del legislatore di rendere più restrittive le condizioni per ottenere un sequestro motivato dalla sola circostanza che il debitore non dimora in Svizzera (cosiddetto “Ausländerarrest”), volontà che si è espressa appunto anche con l’introduzione dell’esigenza di un legame sufficiente con la Svizzera del credito del sequestro (Matteo Pedrot­ti, Le séquestre international, tesi 2001, pagg. 190 seg.).

 

                                         È comunemente ammessa la verosimiglianza di un legame sufficiente con la Svizzera segnatamente quando il sequestrante vi ha il domicilio o la sede (sentenza della CEF 14.2000.73 dell’11 ottobre 2000, consid. 2.2/d, con rif.; Stoffel in: Basler Kommentar, SchKG II, 3a ed. 2021, n. 91 ad art. 271 LEF) o se vi sussiste un punto di collegamento secondo il diritto internazionale privato (sentenza della CEF 14.2000.126 del 26 febbraio 2001, consid. 4.2/c; Stoffel, op. cit., n. 92 ad art. 271), ad esempio nei casi in cui si trova in Svizzera il foro dell’azione di merito (DTF 124 III 220, consid. 3b/bb; Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. IV, 2003, n. 75 ad art. 271 LEF) oppure quando il diritto applicabile al credito è quello svizzero (sentenza della CEF 14.2011.225 del 16 febbraio 2012, consid. 4.2 e 4.3 e i riferimenti). Non è necessario che il legame con la Svizzera sia preponderante rispetto a quello con altri Stati (DTF 148 III 390, consid. 2.3.1) e basta la sua semplice verosimiglianza (sentenza del Tribunale federale 5A_581/2012 del 9 aprile 2013, consid. 5.2.1. e 5.2.4, pubblicata in RSPC/SZZP 2013, 350, SJ 2013 I 496, JdT 2014 II 170 e RSDIE 2013, 457; citata 14.2016.85-92, consid. 6.3/a).

 

                                         Di regola, la sola localizzazione in Svizzera del bene di cui è chiesto il sequestro (DTF 148 III 380, consid. 2.3.1 e 2.3.5) oppure di conti (bancari) non costituisce invece un nesso sufficiente (sentenza della CEF 14.2021.153 del 16 marzo 2022, consid. 4.2). Tuttavia, se i beni vi sono stati trasferiti nell’unico intento di aggravare la situazione del creditore, rendendogli difficile, se non impossibile, esercitare la sua pretesa, la loro localizzazione in Svizzera può costituire un simile nesso (DTF 148 III 380, consid. 2.3.1; sentenze del Tribunale federale 5A_60/2013 del 27 maggio 2013 consid. 4.2.2.2 e della CEF 14.2010.83 del 24 novembre 2010 con­sid. 13; Stoffel, op. cit., n. 94 ad art. 271; v. pure Pedrotti, op. cit., pagg. 215 e 218).

 

                                7.1   Nella decisione impugnata, il Pretore ha ritenuto che i vantaggi economici conseguiti da PI 1 a danno della CO 1 sono verosimilmente confluiti sui conti bancari sequestrati, aperti in Svizzera a nome delle società opponenti, le quali, come i conti, appaiono riconducibili allo stesso PI 1. Si è fondato principalmente sul rapporto del Nucleo di Polizia del 4 giugno 2015, che in base all’esito di diverse rogatorie internazionali ha ricostruito l’iter di costituzione delle società riconducibili a tale __________ utilizzate per la movimentazione delle ingenti disponibilità finanziarie derivanti dal pagamento delle commissioni versate da società industriali con base operativa nel territorio algerino, fra cui le società del gruppo CO 1, con il fine di celarne l’effettiva provenienza. Nell’elenco di tali società sono citate, oltre alla PI 9, la RE 1 e la RE 2, ambedue indicate come riconducibili a PI 1 (doc. BBB pagg. 6-8). È stato accertato che sul conto (poi sequestrato) della RE 2 sono stati accreditati € 1'500'000.– dal dr. __________, quasi € 500'000.– dalla PI 10 e poco meno di € 6'000'000.– verosimilmente dalla società nigeriana PI 11 e su quello della RE 1 € 2'200'000.– dalla PI 12 di L__________, poi girati alle società __________ e PImt 1, in vista dell’acquisto da parte della seconda di un immobile situato a M__________ appartenente alla prima (doc. BBB, pagg. 114-115).

 

                                7.2   La RE 1 censura la conclusione del Pretore, sostenendo, ancora una volta, ch’essa si fonda su un accertamen­to manifestamente errato dei fatti (reclamo, pagg. 2-3, n. e pag. 7, n. 17). Più precisamente, afferma ch’egli ha omesso di accertare che il credito si fonda su un contratto di lavoro di diritto italiano, concluso tra la CO 1 e PI 1, ambedue con sede e domicilio in Italia, e che il credito deriva da una violazione contrattuale – a detta della sequestrante stessa – commessa stipulan­do contratti con la PI 9, avente sede a H__________ __________ (reclamo, pag. 4, n. 7).

 

                                         Così argomentando, tuttavia, la reclamante non si confronta con la motivazione del Pretore, che ha identificato la causa del sequestro nel trasferimento a scopo elusivo dei vantaggi economici conseguiti da PI 1 a danno della CO 1 sui conti sequestrati aperti in Svizzera. Si tratta di una delle cause di sequestro am-messe dalla giurisprudenza (sopra consid. 7 i.f.), che non dipende dalla sede o dal domicilio delle persone coinvolte. La censura è pertanto irrilevante oltre che irricevibile.

 

                                7.3   La reclamante fa inoltre notare che in sede penale PI 1, per finire, è stato assolto e che, pur avendo accertato ch’egli ha beneficiato di ritorni monetari rispetto ai costi sostenuti dalla CO 1, la Corte penale non ha specificato alcunché al riguardo; inoltre, che la Corte abbia appurato la ragionevole impossibilità di escludere che la condotta rimproveratagli fosse mossa dall’aspet­­tativa di un guadagno, proprio perché trattasi di semplice aspettative, non permette di collegare l’eventuale guadagno da lui conseguito a danno della CO 1 con i conti bancari sequestrati (recla­mo, pagg. 4-5, n. 9-10).

 

                             7.3.1   In modo invero contraddittorio, la reclamante pare rimettere in discussione il credito della sequestrante, mentre in precedenza ave­va dichiarato di non contestarlo (sopra consid. 4). Se non inammissibile, la censura pare poco credibile, specie perché la stessa reclamante riconosce di non conoscere i dettagli della causa civile opponente la CO 1 a PI 1 (reclamo, ad 5). Ad ogni mo­do, in sede di opposizione al sequestro il Pretore si è fondato non solo sugli accertamenti penali e sulla decisione cautelare della sezione del lavoro della Corte di appello, ma anche sulla decisione nel merito dell’11 febbraio 2021 della stessa Corte, che dopo l’asso­­luzione penale, confermata il 12 giugno 2020 (sopra ad B), ha con­dannato PI 1 a pagare alla CO 1 € 10'000'000.– a titolo di risarcimento del danno causatole (doc. S), decisione in base alla quale ha ritenuto accresciuta la verosimiglianza dell’esistenza del credito vantato dalla sequestrante (consid. 4.3), fondato sui vantaggi economici personali conseguiti da PI 1, come risulta dalla motivazione della decisione della Sezione del lavoro (doc. SS, pag. 9 i.f. e consid. 5.3). Nella misura in cui la reclamante adombra un dubbio invocando un unico passo della sentenza del­la seconda Sezione penale della Corte d’appello del 15 gennaio 2020 senza confrontarsi con tutti gli elementi evidenziati dal Pretore, il reclamo è insufficientemente motivato e di conseguenza irricevibile.

 

                             7.3.2   Per quanto attiene al nesso tra i vantaggi conseguiti da PI 1 e i fondi depositati sui conti sequestrati, il Pretore non si è fondato direttamente sulle decisioni penali, bensì sul rapporto del Nucleo di Polizia del 4 giugno 2015 (sopra ad consid. 7.3). La questione va pertanto esaminata insieme alle censure della reclamante relative alle risultanze di tale rapporto (sotto consid. 7.6.3).

 

                                7.4   Le reclamanti rilevano che dalla documentazione trasmessa dal MPC, in particolare dai doc. V e Z, non risulta alcun elemento che consenta di collegare il credito con il denaro transitato o confluito sui conti bancari sequestrati (reclamo, pag. 5 ad 11). Sarà forse così, ma il Pretore non si è riferito direttamente ai documenti citati nella sua motivazione, sicché il rilievo è privo di rilevanza.

 

                                7.5   Che poi esista una netta differenza temporale fra le violazioni contrattuali alla base del credito, che sarebbero avvenute tra il 2007 e il 2009, e il transito o la confluenza del denaro sui conti sequestrati, verificatisi nel 2012 (reclamo, pag. 5, n. 11, e pag. 7, n. 16) non è in sé un motivo atto a rendere arbitrario l’accertamento del primo giudice, specie perché l’inchiesta penale è iniziata nel 2012, proprio in concomitanza con l’operazione immobiliare, qualificata dall’autorità penale italiana come un tentativo di reimpiego in Italia dei capitali che la CO 1 aveva versato alla PI 9 (commissione rogatoria internazionale della Procura della Repubblica di Milano al MPC, doc. I pag. 4 e osservazioni, pag. 7, ad 10-12, 2° e 3° §).

 

                                7.6   Le reclamanti asseriscono che i fondi depositati sui loro conti derivano da attività che nulla hanno a che vedere con la vertenza tra PI 1 e la CO 1. In effetti, la RE 2 ha ricevuto € 6'000'000.– dalla società nigeriana PI 11 ed € 1'500'000.– da tale __________, pure lui nigeriano, in entrambi i casi per attività di consulenza, oltre a € 500'000.– dalla PI 10 (reclamo, pag. 5, n. 12, e pag. 7, n. 16). Da parte sua, la RE 1 ha ricevuto da PI 8 € 2'000'000.– in prestito. Le reclamanti precisano che i vari pagamenti accreditati sui loro conti avevano come scopo di “riunire” il denaro necessario perché PI 1 potesse acquisire un immobile a M__________, e ch’egli ha utilizzato le società solo per discrezione nei confronti della moglie, da cui stava divorziando (recla­mo, pagg. 6-7, n. 13-16).

 

                             7.6.1   Già si è detto che il reclamo della RE 2 è irricevibile. D’altronde, la RE 1 non vanta alcun diritto sul conto della RE 2, di modo che non ha alcun interesse personale a contestarne il sequestro. Le sue censure relative al conto della RE 2 sono di conseguenza irricevibili.

 

                             7.6.2   A proposito del pagamento di € 2'000'000.–, la resistente sostiene che l’ordinante è stato in realtà PI 1, non PI 8, il quale è solo l’“uomo di paglia” del primo e ha figurato soltanto fittiziamente come mutuante della somma. A comprova di ciò, cita il fatto che né PI 1 né la reclamante si sono opposti al sequestro dei conti oggetto né all’esecuzione a convalida del sequestro. Ne deduce quindi che il prestito è solo strumentale (osservazioni al reclamo, pagg. 8-9, ad 13). Lo stesso PI 1 ha del resto dichiarato essere sue le disponibilità di € 2'000'000.– accreditate da PI 8, per il tramite della PI 12 di L__________, sul conto della RE 1 (doc. FFF, pag. 4 e osservazioni al reclamo, pag. 12 i.f).

 

                             7.6.3   Il Pretore si è fondato sul rapporto del Nucleo di Polizia del 4 giugno 2015 (doc. BBB) per stabilire che i vantaggi conseguiti da PI 1 ai danni della CO 1 sono verosimilmente confluiti sui conti bancari sequestrati (sopra consid. 7.1). Si trattava di un indizio concreto di cui il primo giudice poteva tenere conto, tanto più che la RE 1 non aveva contestato il documento né le deduzioni trat­te dalla sequestrante in prima sede con la duplica (a pagg. 8-9). In seconda sede, la reclamante si è determinata sugli accertamenti del Nucleo di Polizia solo in relazione con gli accrediti a favore della RE 2 (reclamo, ad n. 12), ma non direttamente per quanto attiene ai bonifici in favore della RE 1, limitandosi a rilevare che i € 2'000'000.– giunti sul conto della società erano un prestito di PI 8 a PI 1 (ad n. 13). Non ha però contestato che il mutuo fosse strumentale e quanto alla dichiarazione di PI 1, secondo cui erano sue le disponibilità accreditate da PI 8 sul conto della RE 1 (doc. FFF, pag. 4), ha solo af­fermato che si trattava di un breve passaggio completamente decontestualizzato di un verbale d’interrogatorio allestito nell’ambito di un processo penale estenuante – sebbene in realtà PI 1 si fosse presentato spontaneamente per correggere le sue precedenti dichiarazioni – al termine del quale egli è stato peraltro assolto (replica, pag. 3).

 

                                         Ora, a un giudizio di mera verosimiglianza il comportamento processuale di PI 1, che nel verbale di presentazione spontanea del 17 maggio 2013 (doc. FFF) ha contraddetto “tutto quanto agli atti” (replica, pag. 3), rendono le sue allegazioni inaffidabili e minano la tesi per cui egli avrebbe utilizzato le società per acquisire l’immobile di M__________ unicamente per discrezione nei confronti della moglie, da cui stava divorziando. A fronte del ricorso a numerose società schermi, alcune delle quali create ad hoc, in vista della nota acquisizione, resiste alla critica la conclusione del Pretore, secondo la quale l’operazione costituiva verosimilmente un trasfe-rimento a scopo elusivo dei vantaggi economici conseguiti da PI 1 a danno della CO 1 sui conti sequestrati aperti in Svizzera. L’assoluzione di PI 1 non è determinante in questa sede, perché riguarda l’unica imputazione per corruzione internazionale.

                                7.7   La reclamante censura invero la conclusione del Pretore, sostenendo ch’essa è frutto anche di un’errata applicazione del diritto, siccome di tutte le circostanze da lui stesso citate, suscettibili di rendere verosimile l’esistenza di un legame sufficiente tra un credito e la Svizzera, neanche una è realizzata nella fattispecie, in considerazione di quanto detto a proposito del fondamento e della causa del credito. Peraltro, se anche si concludesse che sui conti bancari sequestrati sono transitati o confluiti gli eventuali vantaggi ottenuti da PI 1 a danno della CO 1, ciò ch’essa comunque contesta per i motivi già esposti, ciò sarebbe comunque insufficiente a riconoscere l’esistenza di un simile legame, in considerazione della finalità dei vari pagamenti alle due società (reclamo pagg. 7-8, n. 18-19).

 

                             7.7.1   In realtà, il Pretore ha chiaramente identificato la causa del sequestro nel trasferimento dei vantaggi economici conseguiti da PI 1 nella vicenda PI 9 su conti svizzeri di società estere di cui egli è il beneficiario economico. Vero è che si tratta di una causa che non figura nell’elenco di cause citato dal Pretore (al consid. 5.3), ma è comunque ammessa dalla giurisprudenza, purché il trasferimento sia inteso ad aggravare la situazione del creditore, rendendogli difficile, se non impossibile, esercitare la sua pretesa (sopra consid. 7, 3° §).

 

                             7.7.2   Nella fattispecie, l’artificiosa e complessa operazione immobiliare era di natura tale da celare l’esistenza e la localizzazione dei benefici economici conseguiti da PI 1, scoperte unicamente grazie alle procedure rogatorie penali (osservazioni al reclamo, pag. 11). Che la stessa non abbia avuto altre finalità che quella di garantire discrezione nei confronti della moglie (replica, pag. 6 ad 18-19) poggia solo su quanto riferito da PI 1 alle fiduciarie svizzere incaricate d’imbastire l’operazione (doc. V e Z). Orbene, già si è detto dell’inaffidabilità delle dichiarazioni del debitore (sopra consid. 7.6.3). Non è quindi arbitrario, neppure in diritto (sopra consid. 2.2), ritenere, come il Pretore, che l’intera operazione avesse uno scopo elusivo non solo verso la moglie, bensì verso tutti i creditori di PI 1, compresa la sequestrante. Nella misura in cui è ricevibile, il reclamo della RE 1 va di conseguenza respinto.

 

                                 IV.   Sulle spese e ripetibili

                                   8.   La tassa del presente giudizio, stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35) come le ripetibili, determinate in virtù dell’art. 11 cpv. 1-2 RTar (RL 178.310) per il rinvio dell’art. 96 CPC, seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC).

                                  V.   Sui rimedi giuridici

                                   9.   Circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, pari ora al saldo dei conti sequestrati, secondo il verbale di pignoramento del 4 maggio 2021 (doc. GGG) di fr. 6'068'727.–, raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

 

 

Per questi motivi,

 

pronuncia:              1.   Nella misura in cui è ricevibile, il reclamo della RE 1 è respinto.

 

                                   2.   Le spese processuali di complessivi fr. 3'000.– relative al presente giudizio, già anticipate dalle reclamanti, sono poste, nella misura di fr. 1'500.–, a carico della RE 1, che rifonderà alla CO 1 fr. 6'500.– per ripetibili.

 

                                  3.   Il reclamo della RE 2 è irricevibile.

 

                                   4.   Le spese processuali di complessivi fr. 3'000.– relative al presente giudizio, già anticipate dalle reclamanti, sono poste, nella misura di fr. 1'500.–, a carico della RE 2, che rifonderà alla CO 1 fr. 6'500.– per ripetibili.

 

                                   5.   Notificazione a:

 

–  

     ;

–   .

 

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.

 

 

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                            Il vicecancelliere

 

 

 

 

 

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Può essere fatta valere unicamente la violazione di diritti costituzionali (art. 98 LTF). Il termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 2 LTF).