Incarto n.
14.2022.144

Lugano

23 dicembre 2022

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello

 

 

 

composta del giudice:

Jaques, presidente

 

vicecancelliera:

Bertoni

 

 

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) nella causa SO.2022.2585 (rigetto provvisorio dell’opposizione) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, promossa con istanza 24 maggio 2022 da

 

 

RE 1

(patrocinato dall’avv. PA 1, )

 

 

contro

 

 

CO 1

(patrocinata dall’avv. dott. PA 2, )

 

 

 

 

 

ritenuto in fatto e considerando in diritto:

                                         che con precetto esecutivo n. __________ emesso il 9 maggio 2022 dalla sede di Lugano dell’Ufficio d’esecuzione, RE 1 ha escusso la CO 1 per l’incasso di fr. 1'485'840.20;

                                         che statuendo con decisione del 9 novembre 2022 il Pretore ha respinto l’istanza di rigetto dell’opposizione interposta dall’escus­­sa, ponendo a carico dell’istante le spese processuali di fr. 1'000.– e un’indennità di fr. 6'100.– a favore della convenuta;

                                         che contro la sentenza appena citata RE 1 è insor­to a questa Camera con un reclamo del 17 novembre 2022 per ottenerne l’annullamento e l’accoglimento dell’istanza limitatamen­te a fr. 1'008'757.32 oltre agli interessi di mora del 5% dalle singole scadenze al saldo, protestate spese e ripetibili;

                                         che con accordo transattivo del 30 novembre 2022, le parti hanno convenuto che l’istante rinunciava alla procedura di rigetto dell’op­posizione, così come ad ulteriori pretese in relazione al credito posto in esecuzione, che l’escussa rinunciava a sua volta a qualunque pretesa economica e che le tasse di giustizia anticipate dall’istante rimanevano a suo esclusivo carico, mentre si faceva carico delle ripetibili di prima sede di fr. 6'100.–;

                                         che la procedura di reclamo è così diventata senza oggetto per quanto attiene sia al rigetto provvisorio dell’opposizione, sia alle spese e ripetibili di prima e seconda sede, siccome sono state assunte dall’istante, tranne le ripetibili della seconda sede, da considerarsi compensate stante la reciproca rinuncia delle parti ad ulteriori pretese e la conferma della compensazione nello scritto 15 dicembre 2022 della convenuta;

                                         che la causa va dunque stralciata dal ruolo (art. 242 CPC);

                                         che circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 1'008'757.32, raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

 

Per questi motivi,

 

pronuncia:              1.   Il reclamo è dichiarato senza oggetto per intervenuta transazione e di conseguenza la causa è stralciata dal ruolo.

                                   2.   Le spese processuali di complessivi fr. 200.– relative al presente giudizio, già anticipate dal reclamante, sono poste a suo carico, compensate le ripetibili. Fatta salva un’eventuale compensazione, l’eccedenza di fr. 1'800.– è restituita al reclamante.

                                   3.   Notificazione a:

 

–  

     ;

–  

     .

 

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.

 

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                            La vicecancelliera

 

 

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).