Incarto n.
14.2022.145

Lugano

16 dicembre 2022

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello

 

 

 

composta del giudice:

Jaques, presidente

 

vicecancelliera:

Bertoni

 

 

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) nella causa SO.2022.2164 (rigetto provvisorio dell’opposizione) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, promossa con istanza 28 aprile 2022 dall’

 

 

CO 1

(rappresentata dall’RA 1, )

 

 

contro

 

 

RE 1

 

 

 

 

 

ritenuto in fatto e considerando in diritto:

                                         che con precetto esecutivo n. __________ emesso il 30 luglio 2021 dalla sede di Lugano dell’Ufficio d’esecuzione l’CO 1 ha escusso RE 1 per l’incasso di un credito di fr. 21'064.10 oltre agli accessori;

 

                                         che statuendo con decisione del 28 ottobre 2022 il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 5, ha accolto l’istanza presentata dal­l’CO 1 il 28 aprile 2022 e rigettato in via provvisoria l’opposizione interposta dall’escussa, ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 100.–;

 

                                         che con un atto redatto in lingua tedesca RE 1 si è rivolta al Pretore il 14 novembre 2022 per contestare il credito dell’istante (raccomandata n. __________);

                                         che il 16 novembre 2022 la Pretura ha trasmesso lo scritto a questa Camera come “reclamo/ricorso/appello”;

 

                                         che la sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’op­posizione – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso;

 

                                         che pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC);

 

                                         che visto che la notifica è avvenuta in concreto a RE 1 già il 31 ottobre 2022, il termine d’impugnazione è scaduto giovedì 10 novembre.

 

                                         che presentato solo il 14 novembre, la contestazione di RE 1 risulta tardiva;

 

                                         che alla stessa è invero acclusa anche una busta di un invio indirizzato da RE 1 alla terza sezione della Pretura del Distretto di Lugano il 9 novembre 2022;

 

                                         che, comunque sia, la questione della tempestività della contestazione può essere lasciata indecisa dal momento ch’ella non l’ha ripresentata in lingua italiana entro il termine impartitole;

 

                                         che l’atto va quindi considerato come non presentato (art. 132 cpv. 1 CPC), a prescindere dalla questione di sapere se esso avrebbe davvero potuto essere considerato come un reclamo contro la decisione del 28 ottobre 2022;

 

                                         che la tassa del presente giudizio, stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35) tenuto conto dell’esito del giudizio odierno (art. 21 LTG), segue la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC);

 

                                         che, circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 21'064.10, non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

 

 

 

 

Per questi motivi,

 

pronuncia:              1.   L’atto di RE 1 trasmesso il 16 novembre 2022 dal­la Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, si considera come non presentato.

 

                                   2.   La tassa di giustizia del presente giudizio, di fr. 100.–, è posta a carico di RE 1. Fatta salva un’eventuale compensazione, la parte eccedente dell’anticipo da lei versato, di fr. 100.–, le è restituita.

 

                                   3.   Notificazione a    .

 

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.

 

 

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                            La vicecancelliera

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).