Incarto n.
14.2022.149

Lugano

26 aprile 2023

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello

 

 

 

composta del giudice:

Jaques, presidente

 

vicecancelliere:

Ferrari

 

 

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) nella causa __________ (rigetto provvisorio dell’opposizione) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, promossa con istanza 15 giugno 2022 da

 

 

arch. CO 1, IT-

 

 

contro

 

 

RE 1

(c/o PI 2, )

 

 

 

 

giudicando sul reclamo del 22 novembre 2022 presentato dalla RE 1 contro la decisione emessa il 9 novembre 2022 dal Pretore;

 

 

ritenuto

 

in fatto:                   A.   Con “accordo per prestazioni professionali” sottoscritto il 2 giugno 2021, la RE 1, rappresentata dal suo amministratore uni­co (in seguito: AU) PI 1, ha assunto l’arch. CO 1 in qualità di tecnico “LEPICOSC” della società (abilitato a essere iscritto nell’Albo delle imprese secondo la legge sull’eser­cizio della professione di impresario costruttore e di operatore specialista nel settore principale della costruzione [LEPICOSC, RL 705.500), con un grado d’occupazione del 50%, per un compenso mensile di fr. 3'000.–, al netto degli oneri sociali, versato 13 volte all’anno. Le parti hanno stabilito nel 1° luglio 2021 il termine iniziale di validità del contratto, di durata indeterminata, e in due me­si il termine di preavviso per la sua disdetta. Il 5 luglio 2021, CO 1 è stato iscritto nel registro di commercio come direttore della società con firma collettiva a due con l’AU.

 

                                  B.   Con email del 24 settembre 2021, CO 1 si è lamentato con la RE 1 del mancato pagamento del salario e con lettera del 29 settembre 2021 ha disdetto il contratto “ai sensi del­l’art. 337A del Codice delle Obbligazioni”, dichiarando di ritenersi esonerato da qualsiasi responsabilità nei confronti della RE 1 e libero d’intraprendere nuove attività professionali a decorrere dal 1° ottobre seguente, salvo poi revocare la disdetta con effetto immediato per lettera del 19 ottobre 2021, stante la garanzia data dall’AU di versare i salari arretrati (da luglio a settembre.)

 

                                  C.   Con email del 2 ottobre e 25 novembre 2021, CO 1 si è nuovamente lamentato con la RE 1 del mancato pagamento del salario. Il 20 dicembre 2021, egli ha nuovamente disdetto il contratto, sempre “ai sensi dell’art. 337A del Codice delle Obbligazioni”, dichiarando di ritenersi esonerato da qualsiasi responsabilità nei confronti della RE 1 e libero d’intrapren­dere nuove attività professionali a decorrere dal 20 dicembre 2021. Nello stesso atto di disdetta, CO 1 ha scritto che PI 2, “in qualità di delegato del sig. PI 1, Amministratore”), con la sua firma attestava la ricezione della disdetta e s’impegnava, a titolo personale, a pagare entro il 31 dicembre 2021 gli oneri sociali di tutto il personale dipendente e i compensi da lui maturati, pari a fr. 16'250.–, e a svincolarlo da ogni obbligo sociale quale direttore tecnico. Sullo scritto figurano la fir­ma di PI 2 e il timbro della RE 1.

 

                                  D.   Mediante email del 21 gennaio 2022, CO 1 ha di nuo­vo sollecitato il pagamento di quanto dovuto entro il 24 gennaio, preannunciando che in caso di omissione avrebbe proceduto in via esecutiva. Con email del 25 gennaio 2022, PI 2, a nome della RE 1, ha contestato il conteggio degli stipendi presentato dal dipendente e gli ha ricordato che la società aveva eseguito diversi preventivi, ma che, “per colpa di nessuno”, neanche uno di essi si era poi concretato in un contratto di appalto. Gli ha inoltre rinfacciato di non aver mai eseguito neanche un’ora di lavoro come tecnico dal 2 giugno al 20 dicembre 2021.

 

                                  E.   Con precetto esecutivo n. __________ emesso il 2 febbraio 2022 dal­la sede di Lugano dell’Ufficio d’esecuzione l’arch. CO 1 ha escusso la RE 1 per l’incasso di fr. 16'250.– oltre agli interessi del 5% dal 1° gennaio 2022, indicando quale causa del credito: “mancato pagamento stipendi luglio-agosto-settembre-no­vembre-dicembre 2021 fr. 3'000.00x5 tredicesima 5/12 = fr. 1'250.00”.

 

                                  F.   Avendo la RE 1 interposto opposizione al precetto esecu­tivo, con istanza del 15 giugno 2022 CO 1 ne ha chiesto il rigetto provvisorio alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5. Nel termine impartito, la convenuta si è opposta all’istan­za con osservazioni scritte del 12 luglio 2022, cui l’istante ha replicato spontaneamente il 27 luglio seguente, concludendo implicitamente all’accoglimento dell’istanza.

 

                                  G.   Statuendo con decisione del 9 novembre 2022, il Pretore ha accolto l’istanza e rigettato in via provvisoria l’opposizione interposta dalla convenuta, ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 100.–.

 

                                  H.   Contro la sentenza appena citata la RE 1 è insorta a questa Camera con un’“opposizione” del 22 novembre 2022, dicendosi in disaccordo con la decisione. Visto l’esito dell’odierno giudizio, CO 1 non è stato invitato a presentare osservazioni.

 

 

Considerando

 

in diritto:                 1.   La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’oppo­­sizione – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.

 

                                1.1   Pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Visto che la notifica è avvenuta in concreto alla RE 1, presso il suo amministratore unico __________, il 14 novembre 2022, il termine d’impugnazione è scaduto giovedì 24 novembre. Presentato due giorni prima (data del timbro postale), il reclamo è dunque tempestivo.

 

                                1.2   La Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate (art. 321 cpv. 1 CPC) contenute nel reclamo (DTF 147 III 179 consid. 4.2.1 e i rimandi). Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’ac­-certamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).

 

                                   2.   In virtù dell’art. 82 LEF, il giudice pronuncia il rigetto provvisorio dell’opposizione ove il credito posto in esecuzione sia fondato su un riconoscimento di debito constatato mediante atto pubblico o scrittura privata (cpv. 1), a meno che l’escusso sollevi e giustifichi immediatamente eccezioni tali da infirmare il riconoscimento di debito (cpv. 2). La procedura di rigetto è una procedura sommaria documentale (Aktenprozess), il cui scopo non è di accertare l’esi­­stenza del credito posto in esecuzione, bensì l’esistenza di un titolo esecutivo (DTF 147 III 178 consid. 4.2.1), così da determinare rapidamente i ruoli delle parti in un eventuale processo ordinario (art. 79 o 83 cpv. 2 LEF; sentenza del Tribunale federale 5A_552/ 2021 del 5 gennaio 2022 consid. 2.3). Il giudice verifica solo la forza probatoria del titolo prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi conferisce forza esecutiva senza indugio (art. 84 cpv. 2 LEF) ove l’escusso non renda immediatamente verosimili eccezioni liberatorie, in linea di massima mediante documenti (art. 254 cpv. 1 CPC; DTF 145 III 163 consid. 5.1). La decisione di rigetto provvisorio dispiega solo effetti di diritto esecutivo, senza regiudicata quanto all’esistenza del credito (DTF 136 III 587 consid. 2.3). Il pronunciato, quindi, non priva le parti del diritto di sottoporre nuovamente il litigio al giudice ordinario (art. 79 o 83 cpv. 2 LEF; DTF 143 III 567 consid. 4.1 e 136 III 530 consid. 3.2).

 

                                   3.   Nella decisione impugnata, il Pretore ha dapprima appurato che l’“accordo per prestazioni professionali” è un contratto di lavoro costituente un valido riconoscimento di debito per le mensilità dovute a CO 1 da giugno (recte: luglio) a dicembre 2021, pari a complessivi fr. 16'250.– al netto degli oneri sociali, quote parte della tredicesima comprese e dedotto il salario di fr. 3'250.– per luglio 2021 versato nell’ottobre 2021. Il primo giudice ha poi giudicato inconferenti le critiche mosse dalla RE 1 all’o­perato del lavoratore. A fronte delle molte sollecitazioni di pagamento del lavoratore, avvenute ancora nel 2021, ha infatti ritenuto significativo che la datrice di lavoro avesse aspettato il 25 gennaio 2022 per muovere le sue critiche. Ha inoltre rilevato che se la qualità del lavoro fosse sempre stato un problema, era singolare che al momento della seconda disdetta, agendo a nome della società nell’attività della quale risultava fattivamente coinvolto, PI 2 si fosse impegnato, a titolo personale, a pagare al lavoratore gli arretrati di salario. In conclusione, il primo giudice ha pertanto rigettato l’opposizione interposta dall’escussa.

 

                                   4.   Nel reclamo la RE 1 fa valere che nel suo scritto del 29 settembre 2021 CO 1 si è detto completamente svincolato dal suo obbligo lavorativo e, a partire dal 1° ottobre seguen­te, libero di intraprendere nuove attività. Ne deduce “la non disponibilità da parte sua”. Ribadisce d’altronde che, fintanto che è stato tenuto al lavoro, l’istante non ha mai prestato un’ora di servizio.

 

                                   5.   In ogni stadio di causa, il giudice esamina d’ufficio (art. 57 CPC), a prescindere dalle allegazioni delle parti, se la documentazione prodotta costituisce valido titolo di rigetto dell’opposizione (DTF 140 III 377 consid. 3.3.3), fermo restando che in sede di reclamo l’esame d’ufficio è limitato alle carenze manifeste (DTF 147 III 178 consid. 4.2.1).

                                5.1   Il contratto di lavoro sottoscritto dal datore di lavoro vale in linea di massima riconoscimento di debito nell’esecuzione volta alla riscossione del salario pattuito, dedotti gli oneri sociali, sempre che il datore di lavoro non sostenga in modo convincente che il lavoratore non ha fornito la sua prestazione lavorativa nel periodo per cui chiede il salario (sentenze del Tribunale federale 5A_513/2010 del 19 ottobre 2010 consid. 3.2 con rinvii e della CEF 14.2018.98 del 21 dicembre 2018, consid. 6.1), ovvero contesti la quantità o la qualità delle prestazioni lavorative fornite in modo sufficientemen­te circostanziato, non palesemente insostenibile e tempestivo, secondo la cosiddetta “Basler Praxis”, ora seguita dal Tribunale federale in modo generale per l’eccezione d’inadempimento ai sensi dell’art. 82 CO (DTF 145 III 25 consid. 4.3.2) e dalla scrivente Camera anche per l’eccezione di esecuzione difettosa (sentenza della CEF 14.2022.113 del 28 marzo 2023 consid. 5.1.1 e 5.1.2, e i rinvii; cfr. pure Staehelin in: Basler Kommentar, SchKG I, 3a ed. 2021, n. 126 ad art. 82 LEF).

                                5.2   Nella fattispecie, la reclamante non contesta – ed è comunque pa­cifico – che il contratto di lavoro (doc. A) costituisce un valido riconoscimento di debito per le sei mensilità di fr. 3'250.– ciascuna, al netto degli oneri sociali (a carico della società secondo il contratto di lavoro), di cui fr. 3'000.– quale salario e fr. 250.– (fr. 3'000.– ÷ 12) quale quota parte della tredicesima, dovute dall’inizio della sua validità, il 1° luglio 2021 fino al termine del mese in cui CO 1, con scritto del 20 dicembre 2021 (doc. D), ha nuovamen­te disdetto il contratto.

                             5.2.1   Contrariamente a quanto allega la reclamante, nel suo scritto del 29 settembre 2021 (doc. C) CO 1 non si è detto completamente svincolato dal suo obbligo lavorativo, ma solo “esonerato da qualsiasi responsabilità” legata alla società, in particolare per quanto attiene alla sua funzione di direttore e di responsabile del versamento degli oneri sociali obbligatori per il personale, mentre la sua dichiarazione di ritenersi libero d’intraprendere nuo­ve attività professionali a partire dal 1° ottobre seguente non esclu­de di per sé che si tenesse ancora a disposizione per la metà tem­po convenuta a patto di venire pagato. Ad ogni modo, l’allegazione è nuova e pertanto irricevibile (sopra consid. 1.2) ed è superata dalla revoca della disdetta del 19 ottobre 2021 (doc. E), che la reclamante non contesta essere avvenuta in modo consensuale dietro la garanzia dell’AU di versare i salari arretrati.

                             5.2.2   Quanto all’allegazione secondo cui CO 1 non avrebbe mai prestato neanche un’ora di servizio, la reclamante non si confronta minimamente con la motivazione della sentenza impugna­ta, in cui il Pretore ha giustamente rilevato che, a fronte delle molte sollecitazioni di pagamento del lavoratore (sopra ad B-D) avvenute già nel 2021, la datrice di lavoro ha aspettato il 25 gennaio 2022 per muovere la sua doglianza del tutto generica (doc. 1), mentre il suo rappresentante PI 2 nulla aveva obiettato quando ha firmato per ricevuta la disdetta del 20 dicembre 2021 (doc. D), impegnandosi addirittura a titolo personale a pagare al lavoratore gli arretrati di salario. Insufficientemente motivata, la censura è irricevibile (cfr. art. 321 cpv. 1 CPC). Ad ogni modo, stanti le circostanze evidenziate dal primo giudice, la pretesa inattività totale dell’escutente appare palesemente insostenibile, insufficientemente circostanziata e tardiva, anche perché PI 2, firmatario dello scritto del 25 gennaio 2022, non aveva obiettato nulla nemmeno quando ha firmato per ricevuta la prima disdetta del 29 settembre (doc. C) e la società ha versato lo stipendio di luglio 2021 il 14 ottobre 2021 (doc. B) senza riserve.

                                   6.   La tassa del presente giudizio, stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone invece problema di ripetibili, CO 1 non essendo stato invitato a presentare osservazioni.

                                   7.   Circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 16'250.–, non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

 

Per questi motivi,

 

pronuncia:              1.   Nella misura in cui è ricevibile, il reclamo è respinto.

 

                                   2.   Le spese processuali di complessivi fr. 200.– relative al presente giudizio, già anticipate dalla reclamante, sono poste a suo carico.

                                   3.   Notificazione a:

 

–     ;

–  

 

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.

 

 

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                            Il vicecancelliere

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).