Incarto n.
14.2022.154

Lugano

24 febbraio 2023

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello

 

 

 

composta del giudice:

Jaques, presidente

 

vicecancelliera:

Bertoni

 

 

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) nella causa OR.2021.217 (contestazione dell’elenco oneri) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3, promossa con petizione 28 dicembre 2021 dalla

 

AO 1 LU-

(patrocinata dallo PA 1, )

 

 

contro

 

 

AP 1

(già patrocinata dall’avv.   )

 

 

 

 

giudicando sull’appello del 25 novembre 2022 presentato dalla AP 1 contro la decisione emessa il 27 ottobre 2022 dal Pretore;

 

ritenuto in fatto e considerando in diritto:

                                         che nella causa promossa dalla AO 1 contro la AP 1, con sentenza del 27 ottobre 2022 il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 3, ha accolto la petizione nel senso che ha decretato lo stralcio dall’elenco oneri relativo all’uni­­tà di proprietà per piani (PPP) n. __________ della particella n. __________ RFD di __________ del credito di fr. 238'400.– iscritto alla posizione n. 5 in favore della convenuta, ponendo a carico di quest’ultima le spese giudiziarie di fr. 3'000.– e ripetibili a favore dell’attrice di fr. 5'000.–;

                                         che contro la sentenza appena citata la AP 1 è insorta a questa Camera con un appello del 25 novembre 2022 chiedendo una proroga di 30 giorni del termine di appello alfine d’istruire un nuovo avvocato e, se non fosse possibile, l’an­nullamento della sentenza impugnata;

                                         che il 30 novembre 2022, il presidente della Camera ha respinto la domanda di proroga del termine di ricorso;

                                         che con uno scritto datato 3 dicembre 2022 ma spedito solo il 7 febbraio 2023, l’appellante ha comunicato di aver versato l’anticipo delle spese richiesto entro (l’ultimo) termine assegnato e ha esposto alcune considerazioni “ad integrazione” dell’appello;

                                         che la sentenza impugnata – emanata in materia di contestazione dell’elenco oneri – è una decisione di prima istanza finale contro cui è dato il rimedio dell’appello (art. 309 lett. b CPC a contrario) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’ap­pello (art. 48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso;

                                         che pronunciata in procedura ordinaria (art. 251 CPC a contrario) la decisione è impugnabile entro trenta giorni dalla notificazione (art. 311 cpv. 1 CPC);

                                         ch’essendo la notifica avvenuta in concreto al patrocinatore della AP 1 il 28 ottobre 2022 (tracciamento della raccomandata n. __________), il termine d’im­pugnazione è scaduto lunedì 28 novembre 2022;

                                        che presentato il 25 novembre 2022 (data del timbro postale), il reclamo è dunque tardivo;

                                         che l’“integrazione” spedita il 7 febbraio 2023 è invece ampiamente tardiva, sicché non se ne può tenere conto ai fini del giudizio;

                                         che l’appello dev’essere “motivato” (art. 311 cpv. 1 CPC) – ciò che la Camera verifica d’ufficio – nel senso che dal memoriale deve evincersi per quali ragioni la sentenza di primo grado è contestata (DTF 142 I 94 consid. 8.2 con rinvii);

                                         che spetta all’appellante confrontarsi con la motivazione addotta nella sentenza impugnata, indicando dove e in che cosa consisterebbe lo sbaglio del primo giudice (sentenza del Tribunale federale 4A_621/2021 del 30 agosto 2022 consid. 3.1;

                                         che solo a tali condizioni è possibile entrare nel merito dell’appello, poiché giudicare un appello non significa rifare il processo di primo grado, ma verificare se la sentenza impugnata resiste alla critica;

                                         che nel caso in esame la AP 1, nell’appel­-lo, si è limitata a chiedere l’annullamento della sentenza impugna­ta in quanto priva “di approfondimento della documentazione esaustiva che abbiamo allegato”;

                                         che l’appellante non si è confrontata con la motivazione del Pretore laddove ha ricordato che l’onere della prova spettava alla convenuta e che per adempiere all’onere di allegazione non basta di regola un rimando globale agli inserti del processo;

                                         che l’appello si rivela pertanto irricevibile per carente motivazione;

                                         che la tassa del presente giudizio, stabilita in proporzione agli atti compiuti in virtù dell’art. 21 della legge sulla tariffa giudiziaria (LTG, RL 178.200), segue la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC);

                                         che per contro non si pone problema di ripetibili, la controparte, cui l’appello non è stato notificato per osservazioni, non essendo incorsa in spese in questa sede;

                                         che circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 238'400.–, raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

 

Per questi motivi,

 

pronuncia:              1.   L’appello è irricevibile

 

                                   2.   Le spese processuali di complessivi fr. 300.– relative al presente giudizio, già anticipate dall’appellante, sono poste a suo carico. Fatta salva un’eventuale compensazione, la parte dell’anticipo eccedente la tassa, di fr. 2'700.–, è restituita all’appellante.

 

                                   3.   Notificazione a:

 

–  ;

– .

 

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3.

 

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                            La vicecancelliera

 

 

 

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).