Incarto n.
14.2022.158

Lugano

26 aprile 2023/jh

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello

 

 

 

composta del giudice:

Jaques, presidente

 

vicecancelliere:

Ferrari

 

 

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) nella causa __________ (rigetto provvisorio dell’opposizione) della Giudicatura di pace del Circolo di Bellinzona promossa con istanza 19 settembre 2022 dalla

 

 

RE 1,

 

 

contro

 

 

CO 1,

 

 

 

 

 

giudicando sul reclamo del 7 dicembre 2022 presentato dalla RE 1 contro la decisione emessa il 28 novembre 2022 dalla Giudice di pace;

 

 

ritenuto in fatto e considerando in diritto:

 

                                         che con precetto esecutivo n. __________ emesso il 5 novembre 2020 dalla sede di Bellinzona dell’Ufficio d’esecuzione, la RE 1 ha escusso CO 1 per l’incasso di fr. 4'136.70, indicando quale causa del credito lo “Scoperto in conto RE 1 Uni­tà di fatturazione / Account N. RE 1 N. __________ Attestato di carenza di beni, esecuzione N. __________, 05.03.1997”;

 

                                         che avendo CO 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza del 19 settembre 2022 la RE 1 ne ha chiesto il rigetto provvisorio alla Giudicatura di pace del Circolo di Bellinzona;

                                         che il convenuto si è opposto all’istanza con osservazioni scritte del 26 settembre 2022 lamentando difficoltà finanziarie e di salute;

 

                                         che statuendo con decisione del 28 novembre 2022 la Giudice di pace ha respinto l’istanza, ponendo a carico dell’istante le spese processuali di fr. 300.–;

 

                                         che contro la sentenza appena citata la RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 7 dicembre 2022 per ottenerne la riforma nel senso dell’accoglimento dell’istanza con addebito all’escusso della tassa di giustizia di prima sede, protestate tasse, spese e ripetibili di seconda sede;

 

                                         che nel termine impartitogli CO 1 non ha presentato osservazioni al reclamo;

 

                                         che la sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’op­­posizione – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso;

 

                                         che, pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC);

 

                                         che, notificata in concreto alla RE 1 il 29 novembre 2022, il termine d’impugnazione della decisione è scaduto venerdì 9 dicembre 2022, sicché, presentato due giorni prima (data del timbro postale), il reclamo è tempestivo;

 

                                         che in virtù dell’art. 82 LEF, il giudice pronuncia il rigetto provvisorio dell’opposizione ove il credito posto in esecuzione sia fondato su un riconoscimento di debito constatato mediante atto pubblico o scrittura privata (cpv. 1), a meno che l’escusso sollevi e giustifichi immediatamente eccezioni tali da infirmare il riconoscimento di debito (cpv. 2);

 

                                         che nella decisione impugnata, la Giudice di pace ha respinto l’i­­stanza giudicando prescritto il credito posto in esecuzione;

 

                                         che nel reclamo, in sostanza, la RE 1 lamenta un’er­­rata applicazione del diritto, nel senso che la Giudice di pace non avrebbe dovuto rilevare d’ufficio l’intervenuta prescrizione del credito posto in esecuzione, CO 1 non avendo infatti detto alcunché in proposito, e chiede pertanto di riformare la decisione nel senso dell’accoglimento dell’istanza;

 

                                         che secondo l’art. 142 CO il giudice non può supplire, ossia non può rilevare d’ufficio l’intervenuta prescrizione di un credito;

 

                                         che, per soprammercato, giusta il chiaro tenore dell’art. 82 cpv. 2 LEF incombe all’escusso sollevare e rendere verosimile le eccezioni che infirmano il riconoscimento di debito, segnatamente la prescrizione;

 

                                         che la Giudice di pace ha pertanto violato il diritto federale accertando d’ufficio l’avvenuta prescrizione del credito posto in esecuzione nonostante il convenuto non l’avesse eccepita (cfr. senten­za della CEF 14.2018.151 del 28 febbraio 2018 consid. 6.1);

 

                                         che giusta l’art. 149 cpv. 2 LEF l’attestato di carenza beni dopo pignoramento, su cui si fonda l’istanza, costituisce pacificamente un riconoscimento di debito nel senso dell’art. 82 cpv. 2 LEF, e dunque un valido titolo di rigetto provvisorio dell’opposizione nei confronti di CO 1 per fr. 4'136.70;

 

                                         che il reclamo merita pertanto accoglimento e la decisione impugnata va riformata nel senso del rigetto provvisorio dell’opposi­­zione interposta dall’escusso;

 

                                         che in entrambe le sedi le tasse di giustizia, stabilite in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC);

 

                                         che la reclamante ha chiesto l’assegnazione di ripetibili solo in seconda sede;

 

                                         ch’essa non ha però ricorso per il tramite di un rappresentante professionale in giudizio, bensì di dipendenti del proprio servizio giuridico, e non ha pertanto diritto a ripetibili nel senso dell’art. 95 cpv. 3 lett. b CPC, seppure uno dei due firmatari abbia il titolo di avvocato (sentenza della CEF 14.2021.19 del 9 dicembre 2021 consid. 6; Stoudmann in: Commentaire romand, Code de procé­dure civile, 2a ed. 2018, n. 24 ad art. 95 CPC; Rüegg/Rüegg in: Basler Kommentar, ZPO, 3a ed. 2017, n. 18 ad art. 95 CPC con un rinvio alla sentenza del Tribunale federale 1C_198/2007 del 21 di­cembre 2007 consid. 6 relativa all’art. 68 cpv. 2 LTF);

 

                                         che in assenza di motivazione, la reclamante non ha diritto neppure a un’indennità d’inconvenienza giusta l’art. 95 cpv. 3 lett. c CPC;

                                         che circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 4'136.70, non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF;

 

 

Per questi motivi,

 

pronuncia:              1.   Il reclamo accolto e di conseguenza i dispositivi n. 1 e 2 della decisione impugnata sono così riformati:

                                         1.   L’istanza è accolta e di conseguenza l’opposizione al precetto esecutivo n. __________ è rigettata in via provvisoria.

                                         2.   Le spese processuali di complessivi fr. 300.– sono poste a carico di CO 1.

 

                                   2.   Le spese processuali di complessivi fr. 150.– relative al presente giudizio, già anticipate dalla reclamante, sono poste a carico di CO 1.

 

                                   3.   Notificazione a:

 

–    ;

–  .

 

                                         Comunicazione alla Giudicatura di pace del Circolo di Bellinzona.

 

 

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                            Il vicecancelliere

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).