Incarto n.
14.2022.159

Lugano

24 maggio 2023

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello

 

 

 

composta del giudice:

Jaques, presidente

 

vicecancelliere:

Ferrari

 

 

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) nella causa __________ (rigetto provvisorio dell’opposizione) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, promossa con istanza 8 ottobre 2021 da

 

 

RE 1,

(patrocinato dall’avv. PA 1, )

 

 

contro

 

 

CO 1,

(patrocinato dall’avv. PA 2, )

 

 

 

 

 

giudicando sul reclamo del 9 dicembre 2022 presentato da RE 1 contro la decisione emessa il 2 dicembre 2022 dal Pretore;

 

 

ritenuto

 

in fatto:                   A.   Con contratto del 17 gennaio 2011, l’avv. PI 1 ha concesso a RE 1 e CO 1 “un mutuo di CHF 200000 […] per la durata di un anno con interessi al 3% […] pagabili ogni sei mesi” allo scopo di finanziare l’acquisto di un immobile. I mutuatari si sono impegnati a restituire il prestito “in via solidale”.

 

                                  B.   Mediante una convenzione del 4 febbraio 2016, i mutuatari si sono obbligati a pagare al mutuante fr. 24'000.–, corrispondenti agl’in­­teressi sul capitale mutuato per il periodo dal 17 gennaio 2011 al 16 gennaio 2015; si sono inoltre impegnati “entro la fine dell’anno […] ad ammortizzare, in ragione del 50 % (cinquanta per cento) il finanziamento concesso dall’avv. PI 1 il 17 gennaio 2011”.

 

                                  C.   Il 21 gennaio 2020, RE 1 ha bonificato all’avv. PI 1 fr. 160'251.50, indicando come causale il contratto di mutuo. Il 29 gennaio 2020, il mutuante ha attestato in un conteggio l’e­­stinzione del suo credito, precisando, con il seguente elenco, da un lato la somma che avrebbe dovuto ricevere e il titolo del credito (prime cinque righe), dall’altro quanto ha poi effettivamente ricevuto e a quale titolo (resto dell’elenco):

                                        

17.01.2011

Convenzione di mutuo

Interessi […] 17.01.2011 / 16.01.2015

Interessi […] 17.01.2015 / 16.01.2020

Rimborso 1/2 imposta sul bollo

CHF

CHF

CHF

CHF

200'000.00

24'000.00

30'000.00

100.00

 

 

CHF

254'100.00

 

 

 

 

04.02.2016

Pagamento RE 1 e CO 1

CHF

24'000.00

25.04.2019

Pagamento RE 1 e CO 1

(residuo netto restituzione TUI vendita Part. No. __________ RFD __________)

CHF

14'289.50

30.10.2019

Bonifico Ufficio esazione e condoni (solo quota-parte RE 1)

CHF

38'148.65

19.12.2019

Bonifico Ufficio esazione e condoni (solo quota-parte RE 1)

CHF

17'140.35

21.01.2020

Pagamento RE 1

CHF

160'251.50

 

 

CHF

253'830.00

 

 

 

 

 

Condonati

CHF

270.00

 

                                  D.   Con lettera del 23 gennaio 2020, RE 1 ha chiesto a CO 1 di versargli fr. 107.905.25, ciò che quest’ul­­timo, con lettera del 18 maggio 2020, ha rifiutato.

 

                                  E.   Con un primo precetto esecutivo, n. __________, emesso il 10 febbraio 2020 dalla sede di Lugano dell’Ufficio d’esecuzione (UE), RE 1 ha escusso CO 1 per l’incasso di fr. 107'905.25 oltre agl’interessi del 5% dal 10 febbraio 2020, indicando quale causa del credito il “Conteggio quota-parte convenzione di mutuo del 17 gennaio 2011 con Avv. PI 1, __________ restituita dal creditore RE 1 in via solidale”. Avendo CO 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza del 17 giugno 2020 l’escutente ne ha chiesto il rigetto prov-visorio alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5. Con decisione del 31 maggio 2020, il Pretore ha respinto l’istanza accogliendo l’eccezione di compensazione sollevata dall’escusso tra il credito posto in esecuzione e un suo credito di fr. 250'000.–.

 

                                  F.   Con un secondo precetto esecutivo, n. __________, emesso il 20 luglio 2021 dal medesimo ufficio, RE 1 ha nuovamente escusso CO 1 per l’incasso di fr. 107'905.25 oltre agl’interessi del 5% dal 10 febbraio 2020, indicando quale causa del credito la “Convenzione di mutuo 17 giugno 2020; rimborso all’avv. PI 1 della quota parte mutuo per complessivi CHF 107905.25 ad opera del creditore precedente”.

 

                                  G.   Avendo CO 1 interposto opposizione pure al secondo precetto esecutivo, con istanza dell’8 ottobre 2021 RE 1 ne ha chiesto il rigetto provvisorio alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5. Nel termine impartito, il convenuto si è opposto all’istanza con osservazioni scritte del 29 novembre 2021. Nella replica e duplica spontanee del 20 dicembre 2021 e 3 gennaio 2022, le parti si sono riconfermate nelle rispettive e antitetiche posizioni.

 

                                  H.   Statuendo con decisione del 2 dicembre 2022, il Pretore ha respinto l’istanza, ponendo a carico dell’istante le spese processuali di fr. 100.– e un’indennità di fr. 900.– a favore del convenuto.

 

                                    I.   Contro la sentenza appena citata RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 9 dicembre 2022 per ottenerne la riforma e l’accoglimento dell’istanza, nel senso di rigettare provvisoriamente l’opposizione per fr. 107'905.25 oltre agl’interessi del 5% dal 10 febbraio 2020 e le spese esecutive di fr. 203.30, con addebito alla controparte di spese e ripetibili di prima sede, protestate spese e ripetibili di seconda sede. Nelle sue osservazioni del 16 gennaio 2023, CO 1 ha concluso per la reiezio­ne del reclamo, protestate tasse, spese e “congrue ripetibili”.

 

 

Considerando

 

in diritto:                 1.   La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’oppo­­sizione – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.

 

                                1.1   Pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Visto che la notifica è avvenuta in concreto al patrocinatore di RE 1 il 3 dicembre 2022, il termine d’impugnazione è scaduto martedì 13 dicembre. Presentato già il 9 dicembre 2022 (data del timbro postale), il reclamo è dunque senz’altro tempestivo.

 

                                1.2   La Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate (art. 321 cpv. 1 CPC) contenute nel reclamo (DTF 147 III 179 consid. 4.2.1 e i rimandi). Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’ac­­certamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).

 

                                1.3   Sulla scorta della DTF 142 I 94 (consid. 8.2) e della decisione del Tribunale federale 4A_90/2014 del 1° settembre 2014 (consid. 3.1), CO 1 ricorda che, giusta l’art. 321 CPC, il reclamo dev’essere motivato, nel senso che deve indicare dove e come avrebbe sbagliato il giudice di prima sede. Ora, poiché, a suo dire, RE 1 si è limitato a riproporre, parafrasandole, le argomentazioni già esposte in prima sede, senza però contestare le singole motivazioni del Pretore, afferma che il reclamo è insufficientemente motivato, in particolare circa il rimprovero di accertamento dei fatti manifestamente errato. Chiede pertanto ch’esso venga dichiarato irricevibile.

 

                                         In realtà l’unico argomento sviluppato dal primo giudice per respingere l’istanza è che il contratto di mutuo costituisce un valido titolo di rigetto solo a favore dell’avv. PI 1, e non dell’escutente. Ora, il reclamante ha contestato la conclusione del Pretore (reclamo, ad 9) esponendo la giurisprudenza e la dottrina pertinenti in materia di rigetto dell’opposizione all’esecuzione della pretesa di regresso diretta contro un condebitore solidale (ad 12) e applicandola al caso concreto (ad 13). Che poi lo abbia fatto riproponendo quanto già detto in prima sede era inevitabile, poiché il Pretore non si era determinato sulla giurisprudenza e la dottrina da lui citate già in prima sede (istanza ad 8). Il reclamante non ha invece specificato i fatti che sarebbero stati accertarti in modo manifestamente errato, ma la conseguenza è solo che la controversia verrà esaminata alla luce dei fatti accertati dal primo giudice. Ancorché avrebbe potuto essere più chiaro, il reclamo risulta sufficientemente motivato e dunque ricevibile.

                                   2.   In virtù dell’art. 82 LEF, il giudice pronuncia il rigetto provvisorio dell’opposizione ove il credito posto in esecuzione sia fondato su un riconoscimento di debito constatato mediante atto pubblico o scrittura privata (cpv. 1), a meno che l’escusso sollevi e giustifichi immediatamente eccezioni tali da infirmare il riconoscimento di debito (cpv. 2). La procedura di rigetto è una procedura sommaria documentale (Aktenprozess), il cui scopo non è di accertare l’esi­­stenza del credito posto in esecuzione, bensì l’esistenza di un titolo esecutivo (DTF 147 III 178 consid. 4.2.1), così da determinare rapidamente i ruoli delle parti in un eventuale processo ordinario (art. 79 o 83 cpv. 2 LEF; decisione del Tribunale federale 5A_552/ 2021 del 5 gennaio 2022 consid. 2.3). Il giudice verifica solo la forza probatoria del titolo prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi conferisce forza esecutiva senza indugio (art. 84 cpv. 2 LEF) ove l’escusso non renda immediatamente verosimili eccezioni liberatorie, in linea di massima mediante documenti (art. 254 cpv. 1 CPC; DTF 145 III 163 consid. 5.1). La decisione di rigetto provvisorio dispiega solo effetti di diritto esecutivo, senza regiudicata quanto all’esistenza del credito (DTF 136 III 587 consid. 2.3). Il pronunciato, quindi, non priva le parti del diritto di sottoporre nuovamente il litigio al giudice ordinario (art. 79 o 83 cpv. 2 LEF; DTF 143 III 567 consid. 4.1 e 136 III 530 consid. 3.2).

 

                                   3.   Nelle osservazioni al reclamo, CO 1 ribadisce che il Pretore non avrebbe dovuto respingere l’istanza, bensì (ancora prima) dichiararla irricevibile, perché una decisione che nega il rigetto provvisorio dell’opposizione forma res iudicata anche in esecuzioni successive, se viene posto in esecuzione il medesimo credito. Poiché l’ammissione dell’eccezione d’improponibilità dell’istan­­za renderebbe inutile l’esame del reclamo, occorre esaminarla in entrata di causa.

 

                                3.1   Nella sentenza impugnata, il Pretore ha respinto l’eccezione d’im­proponibilità rinviando alla prassi più recente del Tribunale federale (DTF 148 III 30).

 

                                3.2   Nelle osservazioni al reclamo il resistente si fonda su due decisioni del Tribunale federale e due autori per sostenere che l’escu­tente soccombente nella procedura di rigetto dell’opposizione de­ve farla eliminare mediante la procedura civile o amministrativa (art. 79 LEF) e non può ripresentare una nuova istanza di rigetto in procedura sommaria. Ammettere il contrario – secondo lui – lascerebbe l’escusso in balìa di continue e infondate domande di esecuzione e delle relative procedure di rigetto.

 

                                3.3   Orbene, il resistente non si confronta e neppure accenna alla sen-tenza citata dal Pretore. La LEF prevede più vie per far rigettare l’opposizione interposta dall’escusso. La via dell’azione ordinaria di accertamento del credito (art. 79 LEF), come quella di disconoscimento del debito (art. 83 cpv. 2 LEF), non esclude la via della procedura sommaria di rigetto dell’opposizione (art. 80 segg. LEF) poiché hanno oggetti diversi, le prime l’accertamento del credito posto in esecuzione, la seconda la verifica dell’esistenza di un titolo di rigetto dell’opposizione (DTF 148 III 33 consid. 2.2). Per questo motivo le decisioni in materia di rigetto dell’opposizione non acquisiscono regiudicata materiale sulla questione dell’esistenza della pretesa litigiosa (DTF 136 III 587 consid. 2.3) – giacché il loro oggetto è appunto il titolo e non il credito stesso (sopra consid. 2) – e passano in giudicato formalmente solo nell’esecuzione in corso, l’istanza potendo persino essere ripresentata nella stessa esecuzione se è fondata su nuovi documenti e nuove allegazioni omessi nella precedente istanza (DTF 143 III 567 consid. 4.1 e 140 III 461 consid. 2.5; sentenze della CEF 14.2022.62 del 25 ottobre 2022, consid. 5.5 e 5.6, e 14.2015.245 del 21 aprile 2016, RtiD 2016 II 651 n. 42c, consid. 7.3/b; Abbet in: Abbet/Veuillet (a cura di), La mainlevée de l’opposition, 2a ed. 2022, n. 79 e 127 ad art. 84 LEF; Vock/Aepli-Wirtz in: Kren-Kostkiewicz/Vock (a cura di), Kommentar SchKG, 2017, n. 32 ad art. 84 LEF; Staehelin, op. cit., n. 80 ad art. 84 LEF, secondo cui, tuttavia, la ripresentazione di un’istanza nella stessa esecuzione è di principio esclusa; nello stesso senso: Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. I, 1999, n. 64 ad art. 84 LEF). Le decisioni e gli autori citati dal resistente non escludono esplicitamente la possibilità per il creditore che ha visto respingere la sua istanza di rigetto dell’opposizione in procedura sommaria di ripresentarne una in una nuova esecuzione (o addirittura nella stessa esecuzione se è fondata su allegazioni o prove nuove).

 

                                3.4   Eventuali abusi della possibilità di ripresentare esecuzioni e istan­ze di rigetto sempre per lo stesso credito potrebbero essere sanzionati in virtù del divieto dell’abuso di diritto manifesto (art. 2 cpv. 2 CC), ma non è certo il caso nella fattispecie, in cui il credito è stato posto in esecuzione solo una seconda volta e la nuova istan­za è fondata su documenti non presentati nella prima causa. La reiezione dell’eccezione d’improponibilità dell’istanza va quindi con­fermata.

 

                                   4.   Nella decisione impugnata, il Pretore ha ritenuto che, seppur risulti pacifico dal contratto di mutuo il rapporto di solidarietà tra RE 1 e CO 1 e quindi l’esistenza di una pretesa di regresso del primo verso il secondo giusta l’art. 148 CO di almeno la metà (pari a fr. 107'770.25) della somma di complessivi fr. 215'540.50 rimborsata al mutuante, il contratto costituisce un valido titolo di rigetto provvisorio dell’opposizione solo per la pretesa di restituzione del mutuante nei confronti dei mutuatari, e non per quella di regresso dell’escutente nei confronti dell’escusso, mentre la sussistenza e importo della pretesa di regresso sono sempre questioni di competenza del giudice di merito. Il Pretore ha pertanto respinto l’istanza senza soffermarsi sulle eccezioni sollevate dall’escusso.

 

                                   5.   Nel reclamo, RE 1 afferma che in concreto sono dati tutti i presupposti stabiliti dalla giurisprudenza e dalla dottrina per il rigetto dell’opposizione all’esecuzione del debitore solidale che esercita il regresso contro un condebitore. Da un lato, il contratto di mutuo prevede infatti un rapporto di solidarietà tra lui e CO 1 quanto alla restituzione all’avv. PI 1 del capitale mutuato e dall’altro è incontestato ch’egli ha pagato integralmente il debito residuo verso il mutuante, sicché giusta l’art. 149 cpv. 1 in combinazione con l’art. 148 cpv. 2 CO ha diritto di regresso verso l’escusso. Ne deduce quindi che i documenti allegati costituiscono un valido titolo di rigetto provvisorio dell’opposi­zione.

 

                                5.1   In ogni stadio di causa, il giudice esamina d’ufficio (art. 57 CPC), a prescindere dalle allegazioni delle parti, se la documentazione prodotta costituisce valido titolo di rigetto dell’opposizione (DTF 140 III 377 consid. 3.3.3) e se vi è identità tra l’escutente indicato sul precetto esecutivo (come nell’istanza) e il creditore designato nel titolo, tra l’escusso e il debitore menzionato nel titolo e tra la pretesa posta in esecuzione e il debito accertato o riconosciuto (DTF 142 III 722 consid. 4.1), fermo restando che in sede di reclamo l’esame d’ufficio è limitato alle carenze manifeste (DTF 147 III 178 consid. 4.2.1).

 

                             5.1.1   Il contratto di mutuo fruttifero sottoscritto dal mutuatario funge in via di principio da titolo di rigetto provvisorio per il rimborso del mutuo e per gli interessi contrattuali, a patto che il mutuante ne abbia dimostrato l’esigibilità (DTF 136 III 629 consid. 2; decisione del Tribunale federale 5A_179/2012 dell’11 ottobre 2012, consid. 3.2; decisioni della CEF 14.2019.45 del 23 luglio 2019, consid. 6.1, e 14.2018.50/51 del 7 settembre 2018, consid. 7.1).

 

                             5.1.2   Sulla scorta di un titolo esecutivo, in particolare un contratto di mutuo, può ottenere il rigetto provvisorio dell’opposizione non solo il creditore ivi indicato, ma anche un creditore a lui subentrato, segnatamente, per cessione a titolo particolare o universale (successione), surrogazione oppure cessione del contratto, purché provi il subentro mediante documenti (DTF 132 III 141 consid. 4.1.1; decisioni del Tribunale federale 5A_894/2021 del 20 aprile 2022 consid. 4.1 e 5A_549/2014 del 17 dicembre 2014 consid. 2.3.1; Staehelin in: Basler Kommentar, SchKG I, 3a ed. 2021, n. 73 ad art. 82 LEF; Veuillet/Abbet in: Abbet/Veuillet (a cura di), La mainlevée de l’opposition, 2a ed. 2022, n. 77 ad art. 82 LEF). Così, il debitore solidale che ha pagato più della sua quota-parte di debito può ottenere il rigetto per la differenza nei confronti dei condebitori non solo se produce un proprio titolo ma anche il titolo del creditore soddisfatto purché regoli contestualmente il rapporto giuridico esistente tra i condebitori (art. 148 cpv. 2 CO; decisione della CEF 14.2002.37 del 28 gennaio 2003 consid. 6/b, con rinvio a Peter Stücheli, Die Rechtsöffnung, 2000, pagg. 175-176).

 

                                5.2   Nella fattispecie, il contratto di mutuo costituisce pacificamente un titolo di rigetto provvisorio per il rimborso di fr. 200'000.– oltre agli interessi del 3% annui, giacché non è contestato che la somma è stata effettivamente erogata ai mutuatari ed era esigibile al momento in cui è stata rimborsata al mutuante, trattandosi di un contratto a tempo determinato (art. 312 cum art. 318 CO a contrario) con un obbligo di rimborso dopo un anno. Nel contratto i mutuatari si sono d’altronde impegnati a restituire il mutuo “in via solidale” e nulla – né nessuno – lascia pensare che tale impegno non si esten­da anche al pagamento degl’interessi. Poiché non hanno pattuito alcunché di diverso, per legge i mutuatari rispondono internamen­te in parte uguale di quanto dovuto al mutuante (art. 148 cpv. 1 CO). Al mutuatario (solidale) che avesse pagato più della sua par­te spetta il regresso verso l’altro condebitore per l’importo pagato in più (art. 148 cpv. 2 CO). È inoltre surrogato, sempre per legge (art. 149 cpv. 1 CO), in tutte le ragioni del creditore (in casu il mutuante) fino a concorrenza di quanto gli ha pagato. Subentra quin­di anche nel diritto del mutuante di ottenere il rigetto provvisorio dell’opposizione interposta dal condebitore in base al contratto di mutuo, purché dimostri con documenti l’avvenuta surrogazione (sopra consid. 5.1.2), ossia il rapporto interno di solidarietà e il rimborso di somme che eccedono la propria quota-parte.

 

                             5.2.1   La sentenza impugnata è pertanto giuridicamente errata laddove il Pretore ha ritenuto che il contratto di mutuo costituisce un valido titolo di rigetto provvisorio dell’opposizione solo per la pretesa di restituzione del mutuante nei confronti dei mutuatari, senza considerare che lo è anche per quella di regresso del mutuatario contro il condebitore solidale, se dimostra con documenti di essere stato surrogato (giusta l’art. 149 CO) nella pretesa del mutuante. La decisione pretorile andrebbe quindi annullata e la causa retrocessa al Pretore per esaminare le eccezioni sollevate dal conve-nuto. Poiché la causa è matura per il giudizio, nulla osta a che la Camera statuisca essa stessa senza indugio (art. 327 cpv. 3 lett. b CPC).

 

                             5.2.2   Nel caso in esame, il mutuante aveva diritto, tra capitale e interessi, alla restituzione di complessivi fr. 254'000.– (fr. 200'000.– + fr. 24'000.– + fr. 30'000.–), l’obbligo di rimborso dell’imposta di bollo (fr. 100.–) non essendo invece deducibile dal contratto (doc. B). Mediante il trasferimento di somme dovutegli dall’Ufficio esazione e condoni, dei fr. 254'000.– RE 1 ha pagato al mutuante complessivi fr. 215'540.15 (fr. 38'148.65 + fr. 17'140.35 + fr. 160'251.50), non potendosi invece conteggiare gli ulteriori ver­samenti di fr. 38'289.50 (fr. 24'000.– + fr. 14.289.50) indicati sul conteggio del mutuante (doc. C) come “pagamento RE 1 e CO 1”, il reclamante non avendo dimostrato quale parte del pagamento è stata da lui effettuata. In assenza di patto contrario, ciascun mutuatario avrebbe dovuto saldare metà del credito in restituzione (art. 148 cpv. 1 CO), ossia fr. 127'000.– (fr. 254'000.– ÷ 2), sicché l’escutente ha dimostrato documentalmente di aver pagato fr. 88'540.15 in più della sua quota-parte (fr. 215'540.15 ./. 127'000.–).

 

                                         L’opposizione interposta da CO 1 va pertanto rigettata in via provvisoria per tale somma, oltre agl’interessi di mo­ra del 5% (art. 104 cv. 1 CO) dal momento in cui l’escusso è stato costituito in mora mediante interpellanza (art. 102 cpv. 1 CO), siccome non risulta dal contratto di mutuo o dalla legge una scadenza fissa nel senso dell’art. 102 cpv. 2 CO, ritenuto che il credito di regresso sorge al momento del pagamento della quota eccedente la somma di cui il condebitore solidale risponde nei rapporti interni (DTF 133 III 27 consid. 5.3.4 e pagg. 30-31 consid. 5.3.5; Romy in: Commentaire romand, Code des obligations I/1, 3a ed. 2021, n. 9 ad art. 148 CO; Graber in: Basler Kommentar, Obligationenrecht I, 7a ed. 2019, n. 5 ad art. 148 CO) e, salvo patto contrario – qui assente –, è esigibile da quello stesso momento (art. 75 CO; Krauskopf, Zürcher Kommentar, Die Solidarität Art. 143-150 OR, 3a ed. 2016, n. 71 ad art. 148-149 CO; Kratz, Berner Kommentar, Solidarität, Art. 143-150 OR, 2015, n. 66 e 185 ad art. 148 CO). Nella fattispecie, il rigetto va esteso agl’interessi del 5% dal giorno della notifica del precetto esecutivo, il 18 febbraio 2020 (doc. G).

 

                                5.3   Nelle osservazioni, CO 1 ribatte che non c’è alcun rapporto di solidarietà tra lui e RE 1. La convenzione del 4 febbraio 2016 costituisce a suo dire una novazione (art. 116 CO) del contratto di mutuo, mediante la quale i mutuatari hanno fatto decadere la solidarietà, pattuendo che avrebbero restituito il denaro mutuato per metà ciascuno. Ad ogni modo, ammesso e non concesso che il reclamante abbia pagato un debito non suo, il resistente sostiene che il reclamante non è comunque surrogato nella posizione del mutuante poiché iI rapporto di solidarietà de­v’essere previsto espressamente, ciò che non è il caso della convenzione del 4 febbraio 2016.

 

                             5.3.1   CO 1 pare non concedere che RE 1 abbia pagato un debito non suo, ma la clausola di stile non è né circostanziata né motivata ed è pertanto inammissibile, per tacere del fatto che i pagamenti risultano dal conteggio del mutuante (doc. C) e non sono stati contestati dal convenuto in prima sede, sicché sono da considerare appurati (art. 150 cpv. 1 CPC a contrario).

 

                             5.3.2   La novazione del credito posto in esecuzione successiva alla fir­ma del riconoscimento di debito invocato quale titolo di rigetto è un’eccezione che secondo l’art. 82 cpv. 2 LEF spetta all’escusso rendere verosimile. Verrà quindi esaminata con l’altra eccezione (di compensazione) sollevata da CO 1 (sotto consid. 6.1).

 

                             5.3.3   Che il contratto di mutuo possa costituire un valido titolo di rigetto solo nei rapporti tra mutuante e mutuatari, e non tra mutuatari, è una tesi che non tiene conto della giurisprudenza e della dottrina. Ci si può al riguardo limitare a rinviare a quanto esposto nei soprastanti considerandi 5.1.2, 5.2 e 5.2.1.

 

                             5.3.4   Nelle osservazioni al reclamo, CO 1 sostiene ancora che al giudice del rigetto dell’opposizione non è consentito interpretare o riesaminare il titolo di rigetto, di modo che la verifica dei presupposti per l’esercizio del diritto di regresso esula dal suo potere cognitivo.

 

                                         In realtà, se al giudice del rigetto è precluso l’esame materiale del credito, egli è invece tenuto a verificare d’ufficio l’esistenza di un titolo di rigetto (sopra consid. 2) e in tale contesto può essere chiamato a interpretarlo, fermo restando che l’interpretazione, in base al principio dell’affidamento, può fondarsi solo sul titolo stesso, ad esclusione di elementi estrinseci all’atto, che esulano dalla sua co­gnizione (decisione del Tribunale federale 5A_867/2018 del 4 mar­zo 2019 consid. 4.1.3, e della CEF 14.2021.160 del 5 maggio 2022, consid. 5.1). Nella fattispecie, il rapporto di solidarietà tra le parti risulta chiaramente dal titolo di rigetto (il mutuo) e la surrogazione dell’escutente nei diritti del mutuante dalla legge (art. 149 cpv. 1 CO). La giurisprudenza e la dottrina ammettono che il titolo di rigetto può risultare da una pluralità di documenti (DTF 139 III 302 consid. 2.3.1; Staehelin, op. cit., n. 15 e 26 ad art. 82 LEF) e che i fatti da cui esso dipende possono essere dimostrati con altri documenti non necessariamente firmati dal debitore (Staehelin, op. cit., n. 36 ad art. 82 con rinvii).

 

                                         In concreto, firmando la convenzione di mutuo CO 1 ha riconosciuto di dover rimborsare fr. 200'000.– al mutuan­te in solido con il reclamante e per surrogazione è ora tenuto a eseguire la prestazione riconosciuta a favore di RE 1 limitatamente a quanto questi ha pagato oltre alla sua quota (di metà), ciò che risulta dal conteggio del mutuante e non è stato contestato dal convenuto (sopra consid. 5.3.1; sentenza della CEF 14.2017.51 dell’11 settembre 2017 consid. 5). Nulla osta quindi al rigetto dell’opposizione limitatamente a fr. 88'540.15 oltre agl’inte­ressi del 5% dal 10 febbraio 2020 (sopra consid. 5.2.2)

 

                                   6.   A norma dell’art. 82 cpv. 2 LEF, all’escusso incombe l’onere di rendere immediatamente verosimili le eccezioni od obiezioni che deduce in giudizio. Esse non solo devono essere esposte in modo convincente, ma devono anche essere sostanziate in modo perlomeno verosimile nel senso che a conforto delle allegazioni devono esserci riscontri oggettivi (DTF 132 III 143 consid. 4.1.2), di principio documentali (art. 254 cpv. 1 CPC; DTF 145 III 163 consid. 5.1).

 

                                6.1   Nelle osservazioni al reclamo, CO 1 ribadisce che il rapporto di solidarietà tra lui e RE 1 è decaduto con la convenzione del 4 febbraio 2016, che afferma aver avuto effetto novatorio (art. 116 CO), nella misura in cui hanno pattuito che avreb­bero ammortizzato la metà del finanziamento ricevuto dall’avv. PI 1 senza indicare espressamente un rapporto di solidarietà.

 

                             6.1.1   Sennonché, l’escusso dimentica che la novazione non si presume (art. 116 cpv. 1 CO), sicché il presupposto dell’animus novandi, che la caratterizza va provato da chi lo afferma (DTF 135 V 130 consid. 4.2; decisione del Tribunale federale 5A_949/2014 del 21 luglio 2015, consid. 3.4.2) e nel dubbio va negato (Loacker in: Basler Kommentar, Obligationenrecht I, 7a ed. 2019, n. 8 e 20 ad art. 116 CO). Nella procedura di rigetto dell’opposizione basta invero che l’escusso renda verosimile la volontà novatrice delle parti (art. 82 cpv. 2 LEF).

 

                             6.1.2   Nel caso in esame è però inverosimile che con la convenzione del 2016, in cui i mutuatari si sono obbligati “entro la fine dell’anno […] ad ammortizzare, in ragione del 50% (cinquanta per cento) il finan-ziamento concesso dall’avv. PI 1 il 17 gennaio 2011”, quest’ul­­timo abbia rinunciato a poter esigere da ognuno dei mutuatari il rimborso dell’intero saldo del mutuo. La convenzione non indica un cambiamento delle condizioni del mutuo in merito alla solidarietà dei mutuatari, ma solo in merito all’esigibilità del rimborso (la metà del finanziamento entro la fine del 2016). Contrariamente a quanto scrive il resistente, la convenzione non menziona una riduzione del 50% ciascuno, giacché la parola da lui evidenziata non vi figura. È verosimile che il vincolo di solidarietà non sia stato ripetuto nella convenzione del 2016 perché già figurava nella convenzione di mutuo, cui la seconda convenzione si riferisce esplicitamente. CO 1 non espone del resto motivi né indizi per cui il mutuante, che già aspettava il rimborso del mutuo da oltre quattro anni, avrebbe dovuto rinunciare a far valere il vincolo di solidarietà stabilito al punto 3 della convenzione di mutuo (doc. B). L’eccezione di novazione è di conseguenza infondata.

 

                                6.2   Per finire, il resistente ribadisce l’eccezione di compensazione sollevata in prima sede con un suo credito di fr. 250'000.–, facendo valere che il reclamante non ne ha in alcun modo comprovato l’e­stinzione, né con i documenti da L-S acclusi all’istanza, che sono tutto fuorché chiari nella misura in cui attestano che il medesimo versamento viene più volte computato a saldo di diversi crediti, né con la “documentazione TUI” (doc. U).

 

                                         Nel reclamo, a scanso di equivoci RE 1 aveva precisato che il credito di fr. 250'000.– dell’escusso era stato integralmente saldato, come risulta dalla documentazione allegata all’istan­­za, sicché una nuova compensazione con lo stesso credito era da respingere.

 

                             6.2.1   Il resistente fa confusione sull’onere della prova. Non spetta all’e­scutente provare che il credito da lui posto in esecuzione non è estinto per compensazione con un credito dell’escusso, bensì a quest’ultimo rendere verosimile l’eccezione di compensazione e in particolare l’esistenza del credito compensante (sentenza della CEF 14.2022.63 del 23 settembre 2022, consid. 6.1.2).

 

                             6.2.2   Nel caso in rassegna, il reclamante ha anticipato l’eccezione di compensazione che l’escusso aveva sollevata in una precedente procedura di rigetto dell’opposizione in merito a un suo credito di fr. 250'000.– per le prestazioni da lui fornite per la direzione dei lavori, allegando di averle onorate e producendo a sostegno della propria allegazione dei conteggi e dei giustificativi di pagamento, suddivisi casa per casa (doc. L a T), oltre alle decisioni relative all’imposta sull’utile immobiliare (TUI), dalle quali risultano le prov-vigioni versate per le vendite, che a suo parere devono essere dedotte dagli onorari del convenuto.

 

                                         Nelle osservazioni all’istanza, CO 1 si è limitato a evidenziare che nei suoi conteggi l’istante aveva computato in doppio per case diverse quattro pagamenti di fr. 35'000.– complessivi, concludendo che l’istante non aveva in nessun modo provato l’estinzione del credito di fr. 250'000.– posto in compensazione nella precedente procedura di rigetto, “e per quanto occorra, in questa sede”.

                             6.2.3   Nella procedura ora in esame CO 1 non ha prodotto alcun documento a sostegno del credito di fr. 250'000.– posto nuovamente in compensazione, limitandosi a rinviare alla decisione emessa nella precedente procedura di rigetto (doc. A). Ve­ro è che il Pretore aveva ritenuto verosimile il credito già allora opposto in compensazione dal convenuto, tanto da respingere l’i­­stanza, e che RE 1 ne riconosce l’esistenza iniziale, nella misura in cui allega di averlo estinto. La novità consiste però nel fatto che nella nuova procedura egli ha prodotto documentazione per renderne verosimile l’estinzione (doc. L-T). Ne risulta ch’egli ha versato a CO 1 fr. 520'000.– complessivi per “commissioni e DL”, da cui occorre dedurre i pagamenti computati in doppio per case diverse evidenziati dal convenuto nelle osservazioni all’istanza (a pag. 4), che ammontano complessivamente a fr. 35'000.–. Appare così verosimile che la pretesa di fr. 250'000.– vantata dall’escusso sia stata estinta, anche senza esaminare se, come sostenuto dall’istante, le provvigioni per la vendita delle case, risultanti dalle decisioni sulla TUI (doc. U), debbano essere dedotte dalla pretesa dell’escusso. Quest’ultimo non l’ha comunque contestato in prima sede e nelle osservazioni al reclamo ha espresso una contestazione solo generica e dunque inammissibile. Anche l’eccezione di compensazione va pertanto respinta.

                                   7.   In entrambe le sedi la tassa, stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), come le ripetibili, determinate in virtù dell’art. 11 cpv. 1-2 RTar (RL 178.310) per il rinvio dell’art. 96 CPC, seguono la soccombenza parziale reciproca (art. 106 cpv. 2 CPC).

                                   8.   Circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 107'905.25, raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

 

Per questi motivi,

 

pronuncia:              1.   Il reclamo è parzialmente accolto e di conseguenza i dispositivi n. 1 e 2 della decisione impugnata sono così riformati:

                                         1.   L’istanza è parzialmente accolta e di conseguenza l’opposizione interposta al precetto esecutivo n. __________ è rigettata in via provvisoria limitatamente a fr. 88'540.15 oltre agl’interessi del 5% dal 10 febbraio 2020.

                                         2.   Le spese processuali di complessivi fr. 100.– sono poste per 15 a carico dell’istante e per i restanti 45 a carico del convenuto, il quale rifonderà all’istante fr. 800.– per ripetibili ridotte.

 

                                   2.   Le spese processuali di complessivi fr. 1'500.– relative al presente giudizio, già anticipate dal reclamante, sono poste a suo carico in ragione di 15 e per i restanti 45 a carico di CO 1, che rifonderà a RE 1 fr. 1'400.– per ripetibili ridotte.

 

                                   3.   Notificazione a:

 

–  ;

–  .

 

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.

 

 

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                            Il vicecancelliere

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).