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Incarto n. |
Lugano |
In nome |
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La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello |
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composta dei giudici: |
Jaques, presidente Walser e Grisanti |
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vicecancelliere: |
Ferrari |
statuendo nella causa __________ (rigetto definitivo dell’opposizione) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, promossa con istanza 1° aprile 2022 da
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CO 1, (rappresentato dall’RA 1, )
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contro |
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RE 1
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giudicando sul reclamo del 12 dicembre 2022 presentato dall’RE 1 contro la decisione emessa il 1° dicembre 2022 dal Pretore;
ritenuto
in fatto: A. Con decisione del 16 dicembre 2021, rubricata __________ (in seguito: la decisione di condanna), il Pretore aggiunto del Distretto di Lugano, sezione 1, ha condannato l’RE 1 a pagare a CO 1 salari arretrati di fr. 6'085.– oltre agl’interessi del 5% dal 1° settembre 2017 e spese ripetibili di fr. 950.–.
B. Con precetto esecutivo n. __________ emesso il 16 marzo 2022 dalla sede di Lugano dell’Ufficio d’esecuzione, CO 1 ha escusso l’RE 1 per l’incasso di fr. 6'085.– oltre agl’in-teressi del 5% dal 1° settembre 2017, indicando quale causa del credito i “Crediti salariali secondo la decisione n. __________ della Pretura di Lugano sezione 1 del 16 dicembre 2021”, e fr. 950.– oltre agl’interessi del 5% dal 14 marzo 2022, per “Ripetibili secondo la decisione n __________ della Pretura di Lugano”.
C. Avendo l’RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza del 1° aprile 2022 CO 1 ne ha chiesto il rigetto definitivo alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5. Nel termine impartito, la convenuta si è opposta all’istanza con osservazioni scritte del 13 aprile 2022. Mediante replica del 27 aprile, duplica del 6 maggio, triplica del 20 maggio, quadruplica del 30 maggio, quintuplica del 10 giugno e sestuplica del 18 giugno 2022, tutte spontanee, le parti si sono riconfermate nelle rispettive e antitetiche posizioni.
D. Statuendo con decisione del 1° dicembre 2022, il Pretore ha parzialmente accolto l’istanza e rigettato in via definitiva l’opposizione interposta dalla convenuta limitatamente a fr. 6'085.– oltre agl’interessi del 5% dal 1° settembre 2017 e fr. 950.– oltre agl’interessi del 5% dal 16 (anziché dal 14) marzo 2022, ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 400.– e un’indennità di fr. 100.– a favore dell’istante.
E. Contro la sentenza appena citata l’RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 12 dicembre 2022 per ottenere il mantenimento dell’opposizione e l’addossamento all’escutente delle spese processuali e ripetibili di prima sede, protestate le spese processuali e ripetibili di seconda sede. Nelle sue osservazioni del 10 gennaio 2023, CO 1 ha concluso per la reiezione del reclamo. Mediante replica spontanea del 19 gennaio 2023, la reclamante ha confermato le proprie conclusioni. Il 10 maggio 2023, CO 1 ha risposto alle domande formulate dal presidente della Camera in merito alla sua richiesta di assegnazione di ripetibili.
Considerando
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’opposizione – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.
1.1 Pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Nella fattispecie la notifica è avvenuta all’RE 1 il 2 dicembre 2022 (come si evince sia dal tracciamento della raccomandata sia dalle allegazioni della reclamante), sicché il termine d’impugnazione è scaduto lunedì 12 dicembre 2022. Presentato proprio il 12 dicembre 2022 (data del timbro postale sulla busta d’invio), il reclamo è dunque tempestivo, checché ne dica CO 1, misconoscendo che il momento determinante per verificare l’osservanza di un termine non è quello in cui il tribunale riceve l’atto scritto spedito per posta, bensì quello in cui esso è consegnato all’indirizzo del tribunale alla posta svizzera o a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera, come risulta dall’art. 143 cpv. 1 CPC.
1.2 La Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate (art. 321 cpv. 1 CPC) contenute nel reclamo (DTF 147 III 179 consid. 4.2.1 e i rimandi). Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).
2. In virtù degli art. 80 e 81 LEF, il giudice pronuncia il rigetto definitivo dell’opposizione ove il credito posto in esecuzione sia fondato su una decisione giudiziaria esecutiva o un titolo parificato, a meno che l’escusso provi con documenti che dopo l’emanazione della decisione il debito è stato estinto, il termine per il pagamento è stato prorogato o che è intervenuta la prescrizione. La procedura di rigetto è una procedura sommaria documentale (Aktenprozess), il cui scopo non è di accertare l’esistenza del credito posto in esecuzione bensì l’esistenza di un titolo esecutivo. Il giudice verifica solo la forza probatoria del titolo prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi conferisce forza esecutiva senza indugio (art. 84 cpv. 2 LEF) ove l’escusso non dimostri immediatamente una delle eccezioni liberatorie enumerate all’art. 81 LEF (DTF 139 III 446, consid. 4.1.1).
3. Nella decisione impugnata, il Pretore ha dapprima statuito che la decisione di condanna prodotta da CO 1 costituisce un valido titolo di rigetto definitivo dell’opposizione sia per i salari arretrati, sia per le spese ripetibili e gl’interessi di mora. Il primo giudice ha poi respinto l’eccezione di compensazione sollevata dalla convenuta con un credito di fr. 7'353.–, a detta sua cedutole da PI 1 l’11 aprile 2022, rilevando che l’escutente aveva contestato l’esistenza del credito compensante, il quale non risultava accertato in un titolo di rigetto esecutivo (recte: definitivo). Comunque sia, ha precisato il Pretore, l’escussa non era riuscita a documentarne l’importo e non spettava al giudice del rigetto incrociare i dati indicati nei documenti agli atti per verificare la fondatezza del credito, per tacere del fatto che non era possibile neppure determinare se il credito fosse esigibile oppure no. Il primo giudice ha pertanto accolto l’istanza tranne che per la data di decorrenza degl’interessi di mora relativi alla pretesa per ripetibili (16 anziché 14 marzo 2022).
4. Nel reclamo, l’RE 1 lamenta un accertamento manifestamente errato dei fatti da parte del Pretore, nel senso che questi, dopo aver enumerato la compensazione quale possibile eccezione dell’escusso in una procedura di rigetto dell’opposizione, per finire non l’ha presa seriamente in considerazione. Afferma di aver chiaramente documentato l’importo del credito compensante, rinviando a una tabella e a un bollettino di consegna agli atti da cui si evince che PI 1 ha consegnato a CO 1 denaro e altri oggetti del valore complessivo di fr. 7'353.–. Sostiene che si può giungere allo stesso risultato anche esaminando varie cedole di scarico della merce dalla cassa registratrice, documenti che il primo giudice ha però ignorato senza valida ragione. Peraltro – aggiunge – il bollettino è del 2018 ed è incontestabilmente firmato dall’escutente ben dodici volte, di modo che, avendo egli lasciato il servizio dell’escussa già nel 2017, tali molteplici firme non possono significare altro ch’egli ha inteso riconoscersi debitore degl’importi ivi indicati. Da ultimo, la reclamante osserva che la validità della cessione del credito non è mai stata contestata. In definitiva essa ritiene che non c’è alcuna valida ragione per non permettere la compensazione, sicché chiede che l’opposizione da essa interposta venga mantenuta.
5. In virtù dell’art. 81 cpv. 1 LEF l’escusso può opporsi al rigetto definitivo ove provi con documenti che dopo la sentenza il debito è stato estinto o il termine per il pagamento è stato prorogato ovvero dimostri che è prescritto. L’enumerazione dei mezzi di difesa non è esaustiva (DTF 140 III 190 consid. 5.2.1). Motivi di estinzione verificatisi prima e che sarebbero potuti essere sollevati già nella procedura che ha portato alla sentenza non possono più essere fatti valere in sede di rigetto (DTF 143 III 568 consid. 4.3.1; 138 III 586 consid. 6.1.2; sentenza della CEF 14.2015.14 del 23 marzo 2015 consid. 5.2). Quale estinzione del debito la legge non prevede solo il pagamento, ma pure ogni altra causa del diritto civile, in particolare la compensazione (cfr. DTF 136 III 624 consid. 4.2.1 con rinvio a DTF 124 III 501 consid. 3/b). Una tale eccezione può tuttavia essere ammessa solo se il credito compensante risulta esso stesso da un titolo esecutivo (giusta l’art. 80 LEF) o se è stato riconosciuto senza riserva dall’escutente (DTF 136 III 624 consid. 4.2.1 con rinvio a DTF 115 III 97 consid. 4; sentenze della CEF 14.2021.191 del 30 maggio 2022 consid. 5.1 e 5.3 e 14.2021.45 del 1° settembre 2021 consid. 6.1) in un documento che vale perlomeno titolo di rigetto provvisorio dell’opposizione (sentenze del Tribunale federale 5A_703/2019 del 27 aprile 2020 consid 4.1 e 5P.458/2004 del 28 febbraio 2005, consid. 3.3; Staehelin, in: Basler Kommentar, SchKG I, 3a ed. 2021, n. 10 ad art. 81 LEF).
5.1 L’RE 1 sostiene di aver sufficientemente documentato l’importo del credito compensante, ma anche se così fosse, ciò non basta ancora a ostare al rigetto dell’opposizione. La presunzione che il debito posto in esecuzione esiste risultante dal titolo di rigetto definitivo può infatti essere rovesciata soltanto con la prova rigorosa del contrario (sentenza del Tribunale federale 5A_ 529/2016 del 14 novembre 2017 consid. 2), ovvero, qualora l’escusso ne eccepisca l’estinzione per compensazione, con la produzione di un titolo di rigetto definitivo (giusta l’art. 80 LEF) che accerta il credito compensante o di un titolo di rigetto provvisorio (giusta l’art. 82 cpv. 1 LEF) – in particolare di un riconoscimento scritto del credito compensante – non contestato dall’escusso (sopra consid. 5).
5.2 Orbene, in concreto la reclamante non ha prodotto alcun documento giustificativo del credito posto in compensazione parificabile a un titolo di rigetto definitivo o provvisorio. Al riguardo il bollettino di consegne (doc. 5) firmato ben dodici volte (in realtà dieci) da CO 1 non costituisce un titolo di rigetto provvisorio secondo l’art. 82 cpv. 1 LEF, ossia un atto pubblico o una scrittura privata, firmata dall’escusso o dal suo rappresentante, da cui si evince la sua volontà di pagare (o perlomeno di riconoscere) all’escutente, senza riserve né condizioni, una somma di denaro determinata, o facilmente determinabile, ed esigibile (DTF 139 III 301 consid. 2.3.1 con rimandi; da ultimo, decisione della CEF 14.2022.39 del 28 settembre 2022, consid. 5). Il bollettino non indica infatti la volontà di CO 1 di pagare o riconoscere le somme menzionate a favore di __________ – che avrebbe poi ceduto il suo credito all’RE 1 l’11 aprile 2022 (doc. 2) – ma recita solo: “Condizioni dei beni dati in consegna presso __________ negozio di giocattoli e abbigliamento per bambini, __________, __________. Le merci da noi consegnate rimangono di nostra proprietà fino al pagamento integrale del prezzo di acquisto. Consegne in difetto o erroneo, nonché eventuali difetti, possono essere contestati solo entro otto giorni dalla consegna”. Il Pretore ha dunque correttamente appurato che l’escussa non ave-va sufficientemente documentato il credito posto in compensazione, sicché il reclamo, fondato unicamente su questo argomento, va respinto.
6. La tassa del presente giudizio, stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC).
6.1 Nelle osservazioni al reclamo, la rappresentante dell’istante, l’RA 1, ha chiesto l’assegnazione di “ripetibili” senz’alcuna motivazione. Se fosse intesa all’ottenimento di un’indennità d’inconvenienza, la richiesta andrebbe respinta (cfr. art. 95 cpv. 3 lett. c CPC). Occorre quindi esaminare se essa possa essere considerata come una domanda d’indennizzo delle spese di rappresentanza professionale in giudizio nel senso dell’art. 95 cpv. 3 lett. b CPC.
6.2 È controverso chi sia un “rappresentante professionale” (in giudizio) secondo l’art. 95 cpv. 3 lett. b CPC.
La dottrina numericamente maggioritaria vi include tutte le persone menzionate all’art. 68 cpv. 2 CPC (in modo esplicito: Schmid/ Jent-Sørensen in: Schweizerische ZPO, Kurzkommentar, 3a ed. 2021, n. 19 ad art. 95 CPC; Stoudmann in: Petit Commentaire CPC, 2020, n. 1 ad art. 95 CPC; Tappy in: Commentaire romand, Code de procédure civile, 2a ed. 2019, n. 26 ad art. 95 CPC; Urwyler e Grütter in: Brunner/Gasser/Schwander [a cura di], Schweizerische ZPO, Kommentar, vol. I, 2a ed. 2016, n. 24 ad art. 95 CPC; Sterchi in: Berner Kommentar, Schweizerische ZPO, vol. I, 2012, n. 12 ad art. 95 CPC; Kuster in: Baker & McKenzie [a cura di], Handkommentar ZPO, 2010, n. 11 ad art. 95 CPC); implicitamente: Rüegg e Rüegg in: Basler Kommentar, ZPO, 3a ed. 2017, n. 18 ad art. 95 CPC; Trezzini in: Trezzini et al. [a cura di], Commentario pratico al Codice di diritto processuale civile svizzero, vol. I, 2a ed. 2017, n. 1 ad art. 95 CPC).
Alcuni commentatori escludono dai rappresentanti professionali indicati all’art. 68 cpv. 2 CPC, quelli della lettera c, cioè i rappresentanti professionali giusta l’art. 27 LEF (Sutter-Somm/Seiler in: Handkommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 2021, n. 15 ad art. 95 CPC; Suter/Von Holzen in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger [curatori], Kommentar zur Schweizerischen ZPO, 2ª ed. 2013, n. 35-36 ad art. 95 CPC).
Infine, un autore v’include apparentemente solo le persone men-zionate all’art. 68 cpv. 2 lett. a CPC, cioè gli avvocati (Mohs in: Gehri/Jent-Sørensen/Sarbach [a cura di], ZPO Kommentar, 2a ed. 2015, n. 7 ad art. 95 CPC).
6.3 La prima opinione risulta essere quella più convincente. A suo favore depone anzitutto la lettera stessa della legge. L’espressione “rappresentanza professionale in giudizio” si ritrova infatti identica sia all’art. 68 cpv. 2 CPC, sia all’art. 95 cpv. 3 lett. b CPC (nella versione tedesca: “berufsmässigen Vertretung”; nella versione francese: prima, “représenter […] à titre professionnel”, poi “représentant professionnel”) sia ancora, per quanto concerne specificatamente l’art. 68 cpv. 2 lett. c CPC, all’art. 27 cpv. 1 LEF (nella versione francese: “représentation professionnelle”; la versione tedesca è invece leggermente diversa: “gewerbsmässige Vertretung”). Anche se il legislatore sembra avere avuto in mente principalmente gli avvocati (v. FF 2006, 6664 ad 5.8.1), l’uso dei termini “rappresentanza professionale in giudizio”, più ampia di quella di avvocato legittimato ad esercitare la rappresentanza dinanzi a un tribunale svizzero giusta la LCCA, esprime la volontà di non limitare l’art. 95 cpv. 3 lett. b ai soli rappresentanti menzionati all’art. 68 cpv. 2 lett. a CPC, ciò che esclude la terza interpretazione (di Mohs).
Quanto alla seconda opinione, fondata sull’art. 27 cpv. 3 vLEF, risulta superata dalla modifica di tale norma, entrata in vigore il 1° gennaio 2018, con cui il (vecchio) terzo capoverso ha sostituito il secondo ed è stato riformulato nel senso di limitare il divieto di accollo al debitore delle spese di rappresentanza a quelle dinnanzi agli uffici d’esecuzione e agli uffici dei fallimenti, ad esclusione delle spese di rappresentanza in giudizio (v. cpv. 1).
6.4 In virtù dell’art. 27 cpv. 1 nLEF, “chiunque ha l’esercizio dei diritti civili è autorizzato a rappresentare altre persone nel procedimento esecutivo. Ciò vale anche per la rappresentanza professionale. I Cantoni possono, per motivi gravi, vietare a una persona di esercitare la rappresentanza professionale”. Secondo il messaggio alla citata novella “non è ammissibile limitare la facoltà di rappresentanza, per esempio agli assicuratori di protezione giuridica o agli uffici d’incasso, perché in tal modo si escluderebbero senza motivo vari altri rappresentanti professionali. Mantenendo invariato il riferimento attuale all’articolo 27 LEF risultano pertanto ammessi a esercitare la professione di rappresentante tutte le persone (fisiche e giuridiche) aventi l’esercizio dei diritti civili” (FF 2014 7510-7511). Ne segue che, oggi, il “rappresentante professionale” (in giudizio) secondo l’art. 68 cpv. 2 lett. c CPC è qualunque persona (fisica e giuridica) avente la capacità di agire (Bohnet in: Commentaire romand, Co-de de procédure civile, 2a ed. 2019, n. 19a ad art. 68 CPC; May Canellas in: Petit Commentaire CPC, 2020, n. 18 ad art. 68 CPC; Sutter-Somm/ Seiler, op. cit., n. 12 ad art. 68), ossia non solo uffici d’incasso, assicuratori di protezione giuridica (FF 2014 7509), fiduciari o amministratori d’immobili, ma anche semplici privati (Tenchio in: Basler Kommentar, ZPO, 3a ed. 2017, n. 12 ad art. 68 CPC). La “professionalità” ai sensi dell’art. 68 CPC è data, solo se il rappresentante, in astratto, sarebbe disposto a intervenire in un numero indefinito di casi e, in concreto, è disposto a intervenire per un motivo diverso da una particolare vicinanza nei confronti del rappresentato (derivante ad esempio da parentela o amicizia) (DTF 140 III 557 consid. 2.3; decisione del Tribunale federale 6B_1167/2020 del 3 dicembre 2020, consid. 4.2).
6.5 Siccome l’RA 1 ha nei propri statuti quale mezzo di attuazione del suo scopo anche l’azione diretta svolta nell’ambito dei procedimenti esecutivi (art. 3 e art. 2.1/f del Regolamento prestazioni) da sezioni a carattere professionale (art. 10), va considerata una rappresentante professionale giusta gli art. 68 cpv. 2 lett. c e 95 cpv. 3 lett. b CPC (sopra consid. 6.3), dotata della necessaria “professionalità” giusta l’art. 68 CPC (sopra consid. 6.4). CO 1, risultato vincente in questa sede, ha dunque diritto alla rifusione di spese ripetibili per il patrocinio dell’RA 1.
6.6 Circa la determinazione delle ripetibili, occorre riferirsi alle tariffe emanate dal Cantone in virtù dell’art. 96 CPC. In Ticino, gli art. 11 a 14 del Regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d’ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili (RTar, RL 178.310) disciplinano la determinazione delle spese ripetibili da rifondere alla parte patrocinata da un avvocato iscritto in un registro cantonale degli avvocati. Non esistono altre tariffe per gli altri rappresentanti professionali in giudizio. Tuttavia, secondo l’art. 15 RTar, il patrocinatore non iscritto (o meglio, per lui, il patrocinato) ha diritto a un’indennità “purché esso sia legittimato a rappresentare una parte, se la qualità delle prestazioni e le circostanze lo giustifichino e avuto riguardo dello svolgimento diligente del patrocinio”. Tale norma si applica in particolare ai rappresentanti professionalmente qualificati abilitati ad agire in giudizio dinnanzi al giudice della locazione e al giudice del lavoro giusta l’art. 68 cpv. 2 lett. d CPC (sentenza della CEF 14.2014.227 del 12 febbraio 2015 consid. 7), così come, dal 1° gennaio 2018, nelle procedure sommarie della LEF (secondo l’art. 251 CPC), come tutti gli altri rappresentanti professionali. L’art. 15 RTar pare ispirato all’art. 9 del Regolamento sulle spese ripetibili accordate alla parte vincente e sull’indennità per il patrocinio d’ufficio nelle procedure davanti al Tribunale federale (RS 173.110.2010.3), secondo cui il Tribunale federale può, in applicazione analogica di tale regolamento, accordare un’ adeguata indennità per la loro rappresentanza nella procedura a fiduciari o altre persone non ammesse al patrocinio quali avvocati, sempreché la qualità del lavoro prestato e le altre circostanze lo giustifichino, in particolare, secondo la regola generale dell’art. 68 cpv. 2 LTF, che le spese di rappresentanza fossero oggettivamente necessarie, cioè perlomeno adeguate alle circostanze (Bovey in: Aubry Girardin et al. (a cura di), Commentaire de la LTF, 3a ed. 2022, n. 14 ad art. 68 LTF).
Tra i criteri di fissazione dell’indennità non deve però rientrare quello della necessità del patrocinio (art. 95 cpv. 3 lett. b CPC e, a contrario, lett. a; Tappy, op. cit., n. 29 ad art. 95), invero rilevante solo nel quadro della concessione del gratuito patrocinio (art. 118 cpv. 1 lett. c CPC). Del fattore della difficoltà si tiene conto nella commisurazione dell’indennità (Tappy, op. cit., n. 30 ad art. 95; sull’intera questione v. la sentenza della CEF 14.2019.21 del 18 giugno 2019, consid. 6 e i rinvii).
6.7 Solo spese effettive di rappresentanza devono essere rifuse (Tappy, op. cit., n. 27 ad art. 95; nello stesso senso per la sede federale: sentenza del Tribunale federale 1C_464/2019 del 5 dicembre 2019 consid. 9; Bovey, op. cit., n. 13 ad art. 68). Non è per contro di rilievo se le spese sono assunte da un terzo, ad esempio da un’assicurazione di protezione giuridica (cfr. DTF 117 Ia 296 consid. 3; 122 V 280 consid. 3/e/aa; Tappy, op. cit., n. 27 ad art. 95; Bovey, op. cit., n. 13 ad art. 68), dallo Stato nell’ambito del gratuito patrocinio o da un’associazione di categoria o da un sindacato che rappresenta i suoi soci gratuitamente in giudizio (DTF 135 V 477 consid. 3). La parte soccombente non deve poter approfittare della copertura delle spese della parte vincente, ch’essa del resto ottiene generalmente con il pagamento di premi o di contributi.
6.8 Nella sua risposta del 10 maggio 2023, CO 1 ha precisato di non essere in grado di produrre una fattura del servizio prestato dall’RA 1, poiché secondo statuto e regolamento gli associati hanno diritto ad accedere all’assistenza giuridica con il pagamento della sola quota sociale, in virtù del principio di solidarietà tra gl’iscritti. A suo giudizio i costi che tale servizio comporta per l’RA 1 (salari, carta, pc, spazi ecc.) vanno rifusi, motivo per cui ha chiesto un’indennità quantificata in applicazione analogica degli art. 11 segg. RTar, rinviando alla sentenza 16.2020.10 consid. 6/c emessa il 21 dicembre 2020 dalla Camera civile dei reclami del Tribunale d’appello (CCR).
6.8.1 Gli art. 11 segg. RTar riguardano esplicitamente (v. art. 11 cpv. 5 RTar) la rifusione delle spese di patrocinio svolto da avvocati. Tengono conto della struttura dei costi di uno studio legale, che è notoriamente diversa da quella di un sindacato, la cui infrastruttura serve alle sue attività principali di difesa degl’interessi degli associati e solo marginalmente alla loro assistenza giuridica. Per determinare i costi di rappresentanza professionale prestata da rappresentanti sindacali non ci si può quindi riferire alla remunerazione oraria minima di fr. 180.– stabilita dal Tribunale federale (DTF 141 I 124 consid. 3.2; sentenza della CEF 14.2022.148 del 24 aprile 2023 consid. 5.2) né a quella ordinaria di fr. 280.– prevista dall’art. 12 RTar. Gli art. 11 segg. possono pertanto servire tutt’al più di orientamento, nel senso che fissano il limite superiore dell’indennità ripetibile che può essere assegnata alla parte assistita da un rappresentante professionale che non è un avvocato indipendente, limite che tendenzialmente si situa vicino al minimo della tariffa.
6.8.2 Nel caso in esame, tenuto conto della relativa semplicità della causa, del valore litigioso contenuto e dell’impegno lavorativo limitato alla redazione di un memoriale di poco più di due pagine si giustifica l’assegnazione a CO 1 di un’indennità di fr. 100.– (comunque supeiore al minimo tariffale di fr. 60.– risultante dall’art. 11 cpv. 1 e 2 RTar).
7. Circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 7'035.–, non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo è respinto.
2. Le spese processuali di complessivi fr. 250.– relative al presente giudizio, già anticipate dalla reclamante, sono poste a suo carico. L’RE 1 rifonderà a CO 1 fr. 100.– per ripetibili.
3. Notificazione a:
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Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).