Incarto n.
14.2022.166

Lugano

15 maggio 2023

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello

 

 

 

composta del giudice:

Jaques, presidente

 

vicecancelliere:

Ferrari

 

 

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) nella causa __________ (rigetto definitivo dell’opposizione) della Giudicatura di pace del Circolo della Magliasina promossa con istanza 25 agosto 2022 dalla

 

 

Confederazione Svizzera, Berna

(rappresentata dall’Ufficio esazione e condoni, Bellinzona)

 

 

contro

 

 

RE 1,

 

 

 

 

giudicando sul reclamo del 22 dicembre 2022 presentato da RE 1 contro la decisione emessa il 15 dicembre 2022 dal Giudice di pace;

 

 

ritenuto

 

in fatto:                   A.   Con decisione del 13 ottobre 2020, il Canton Ticino ha stabilito in fr. 6'166.– l’“imposta [cantonale] annua intera per prestazioni in capitale proveniente dalla previdenza” (art. 38 LT) posta a carico di RE 1 per il capitale previdenziale di fr. 308'335.– da lui percepito e in fr. 5'571.40 l’analoga imposta federale (art. 38 LIFD).

 

                                  B.   Con riguardo all’imposta cantonale, avente numero di controllo 719.54.351.000.4, il Cantone ha conteggiato il pagamento di quattro rate di fr. 513.80 il 26 febbraio, il 6 aprile, il 4 maggio e l’8 giugno 2021, di fr. 1'027.60 il 4 agosto 2021, di tre rate di fr. 513.80 il 9 agosto (due) e il 3 novembre 2021 (una), di fr. 928.60 pure il 3 novembre 2021, di fr. 513.80 il 29 novembre 2021 e di fr. 514.20 il 27 dicembre 2021.

 

                                         Con riguardo all’imposta federale, avente numero di controllo 719. 54.351.000.5, il Cantone Ticino ha conteggiato il pagamento di quattro rate di fr. 928.60 il 9 agosto (due), il 29 novembre (una) e il 27 dicembre 2021 (una) e di fr. 928.40 il 28 gennaio 2022.

 

                                  C.   Con precetto esecutivo n. __________ emesso il 27 giugno 2022 dal­la sede di Lugano dell’Ufficio d’esecuzione, la Confederazione Sviz­zera ha escusso RE 1 per l’incasso di fr. 928.60 oltre agl’in­teressi del 4% dal 21 giugno 2022 (indicando quale causa del credito “Imposta federale diretta 2019 sulle prestazioni in capitale+interessi del 3.0% dal 02.12.20, Imposta (Acconti dedotti -4642.80)”) e fr. 163.10 (per “Interessi aggiornati sino al 20-06-22”).

 

                                  D.   Il 4 agosto 2022, in risposta a una lettera di RE 1 che chiedeva il motivo dell’esecuzione, il Canton Ticino gli ha spiegato di aver conteggiato il pagamento di fr. 928.60 del 3 novembre 2021 nell’imposta cantonale, e non in quella federale, perché egli, all’atto del pagamento della fattura, aveva indicato il numero di riferimento relativo all’imposta cantonale, e non a quella federale.

 

                                  E.   Avendo RE 1 interposto opposizione al precetto esecuti­vo, con istanza del 25 agosto 2022 la Confederazione Svizzera ne ha chiesto il rigetto definitivo alla Giudicatura di pace del Circolo della Magliasina. Nel termine impartito, il convenuto si è opposto all’istanza con osservazioni scritte del 14 settembre 2022.

 

                                         Con replica e duplica del 26 settembre e del 14 ottobre 2022, co­me pure con triplica spontanea del 10 novembre 2022, le parti si sono riconfermate nelle rispettive e antitetiche posizioni.

 

                                  F.   Statuendo con decisione del 15 dicembre 2022, il Giudice di pace ha accolto l’istanza e rigettato in via definitiva l’opposizione interposta dal convenuto per fr. 928.60 “oltre interessi”, ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 150.– e un’indennità di fr. 20.– a favore dell’istante.

 

                                  G.   Contro la sentenza appena citata RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 22 dicembre 2022 chiedendo di riveder[la]”. Visto l’esito dell’odierno giudizio, il reclamo non è stato no­tificato alla controparte per osservazioni.

 

 

Considerando

 

in diritto:                 1.   La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’oppo­­sizione – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.

 

                                1.1   Pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Visto che la notifica è avvenuta in concreto a RE 1 il 20 dicembre 2022 durante le ferie esecutive natalizie (art. 56 n. 2 LEF; DTF 143 III 149 consid. 2.4.1.1), il termine d’impugnazione, iniziato a decorrere il primo giorno utile dopo le ferie (DTF 121 III 285 consid. 2/b e 49 III 76), ossia il 2 gennaio 2023, è scaduto giovedì 12 gennaio 2023. Presentato il 22 dicembre 2022 (data del timbro postale), il reclamo è dunque senz’altro tempestivo.

 

                                1.2   La Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate (art. 321 cpv. 1 CPC) contenute nel reclamo (DTF 147 III 179 consid. 4.2.1 e i rimandi). Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’ac­­certamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).

 

                                1.3   Il reclamo dev’essere “motivato” (art. 321 cpv. 1 CPC) – ciò che la Camera verifica d’ufficio – nel senso che dal memoriale deve evincersi per quali ragioni la sentenza di primo grado è contestata (DTF 142 I 94 consid. 8.2 con rinvii). Doglianze generiche e recriminazioni di carattere generale non sono sufficienti, come non basta ripetere nel reclamo le argomentazioni esposte in prima sede. Spetta al reclamante confrontarsi con la motivazione addotta nella sentenza impugnata, indicando dove e in che cosa consisterebbe lo sbaglio del primo giudice (sentenza del Tribunale federale 4A_621/2021 del 30 agosto 2022 consid. 3.1, i cui principi valgono anche per i reclami: 5D_190/2014 del 12 maggio 2015 consid. 2). Solo a tali condizioni è possibile entrare nel merito del ricorso, poiché giudicare un reclamo non significa rifare il processo di primo grado, ma verificare se la sentenza impugnata resiste alla critica.

 

                             1.3.1   Nella decisione impugnata, il Giudice di pace ha respinto la tesi di RE 1, che diceva di aver (già) pagato quanto dovuto, ovvero fr. 928.60, sia il 3 novembre 2021, sia il 31 gennaio 2022, perché ha rilevato che, da un lato, a causa di un’errata indicazione del debitore all’atto del pagamento la Confederazione Svizzera ave­va dedotto il pagamento del 3 novembre 2021 non dall’imposta federale, come allegato dal convenuto, bensì da quella cantonale, e dall’altro la creditrice aveva correttamente contabilizzato e dedotto dall’imposta federale il pagamento di fr. 928.40 del 28 gennaio 2022. Ha concluso che i fr. 928.60 (relativi alla prima imposta) posti in esecuzione sono effettivamente dovuti. Ha pertanto accolto l’istanza, rigettando l’opposizione in via definitiva per fr. 928.60 “oltre interessi”.

 

                             1.3.2   Nel reclamo, RE 1 afferma di aver già pagato due volte fr. 928.60 il 9 agosto 2021, fr. 928.40 il 28 gennaio 2021 e, a saldo del dovuto, fr. 928.60 il 31 gennaio 2022, e ribadisce di non essere debitore né degl’interessi moratori né delle spese esecutive. Così facendo, però, il reclamante non si confronta minimamente con la motivazione del Giudice di pace. Non spende infatti una parola – e neppure contesta – che il pagamento di fr. 928.60 del 3 novembre 2021 non ha estinto l’imposta federale, bensì (in parte) quella cantonale, sicché egli rimane debitore di tale importo nonostante il pagamento di fr. 928.40 del 28 gennaio 2022, che la Confederazione Svizzera ha correttamente dedotto dall’imposta federale (sopra consid. 1.3.1). Insufficientemente motivato, il reclamo è irricevibile (art. 321 cpv. 1 CPC).

 

                             1.3.3   Per abbondanza, RE 1 non ha contestato che il numero di riferimento 00 00000 00002 47195 43510 00047 da lui indicato sull’ordine di pagamento relativo al versamento di fr. 928.60 del 3 novembre 2021 (doc. 2 accluso alle sue osservazioni del 14 ottobre 2022) si riferiva all’imposta cantonale e non a quella federale e non ha neppure allegato di essersi immediatamente opposto al­l’imputazione operata dall’Ufficio esazione e condoni (in analogia con l’art. 86 cpv. 2 CO) quando ne è venuto a conoscenza, ossia al più tardi a ricezione dello scritto 4 agosto 2022 (accluso alla triplica spontanea). La decisione impugnata resisterebbe quindi alla critica anche nel merito.

 

                                   2.   La tassa del presente giudizio, stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC).

 

                                         Non si pone invece problema di ripetibili, la controparte non essendo stata invitata a presentare osservazioni.

 

                                   3.   Circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 928.60, non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

 

 

Per questi motivi,

 

pronuncia:              1.   Il reclamo è irricevibile.

 

                                   2.   Le spese processuali di complessivi fr. 150.– relative al presente giudizio, già anticipate dal reclamante, sono poste a suo carico.

 

                                   3.   Notificazione a:

 

–  ;

–  Ufficio esazione e condoni, Viale S. Franscini 6, Bellinzona.

 

                                         Comunicazione alla Giudicatura di pace del Circolo della Magliasina.

 

 

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                            Il vicecancelliere

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).