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Incarto n. |
Lugano |
In nome |
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La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello |
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composta dei giudici: |
Jaques, presidente Walser e Grisanti |
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vicecancelliera: |
Bertoni |
statuendo nella causa SO.2022.2809 (fallimento senza preventiva esecuzione) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, promossa con istanza 9 giugno 2022 dalla
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Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG, Bellinzona
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contro |
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RE 1 (patrocinata dall’avv. PA 1, )
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giudicando sul reclamo del 23 dicembre 2022 presentato dalla RE 1 contro la decisione emessa il 12 dicembre 2022 dal Pretore;
ritenuto
in fatto: A. Con istanza del 9 giugno 2022, la Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG ha chiesto alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, di decretare il fallimento senza preventiva esecuzione della RE 1, facendo valere che la convenuta ha sospeso i suoi pagamenti ed è in mora nei suoi confronti per crediti di complessivi fr. 49'562.85 oltre a spese e interessi.
B. All’udienza di discussione del 7 dicembre 2022 è comparsa la sola convenuta, che si è opposta all’istanza facendo valere di aver pagato, dopo l’avvio della causa, quasi la metà delle pretese dell’istante.
C. Statuendo con decisione del 12 dicembre 2022 il Pretore ha dichiarato il fallimento della RE 1 dal giorno successivo alle ore 10:00, ponendo a carico della massa fallimentare la tassa di giustizia di fr. 80.– e un acconto di fr. 920.– per le spese esecutive.
D. Contro la sentenza appena citata la RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 23 dicembre 2022 per ottenere, previo conferimento dell’effetto sospensivo, l’annullamento del fallimento. Il 2 gennaio 2023 il presidente della Camera ha parzialmente accolto la domanda di effetto sospensivo. Entro il termine impartitole per esprimersi, la controparte non ha presentato osservazioni al reclamo.
Considerando
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di fallimento – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 7 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 174 cpv. 1 per il rinvio degli art. 194 cpv. 1 LEF e 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.
1.1 Pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro dieci giorni dalla notificazione (art. 174 cpv. 1, 194 LEF e 321 cpv. 2 CPC). Visto che la notifica è avvenuta in concreto al patrocinatore della RE 1 il 13 dicembre 2022, il termine d’impugnazione è scaduto venerdì 23 dicembre durante le ferie natalizie (dal 18 dicembre al 1° gennaio 2022: art. 56 n. 2 LEF [DTF 143 III 149 consid. 2.4.1.1]) ed è stato prorogato per legge fino al terzo giorno utile dopo la fine delle stesse (art. 63 LEF per il rinvio dell’art. 145 cpv. 4 CPC; DTF 108 III 49), ossia mercoledì 4 gennaio 2023. Presentato il 23 dicembre 2022 (data del timbro postale), il reclamo è dunque senz’altro tempestivo.
1.2 La Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate (art. 321 cpv. 1 CPC) contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 consid. 2.2.4). Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti.
2. In virtù dell’art. 190 cpv. 1 n. 2 LEF, il creditore può chiedere al giudice la dichiarazione di fallimento senza preventiva esecuzione contro il debitore soggetto alla procedura di fallimento che abbia sospeso i suoi pagamenti.
2.1 La nozione di sospensione dei pagamenti è una nozione giuridica indeterminata che conferisce al giudice del fallimento un ampio potere di apprezzamento. Per ammettere la sospensione dei pagamenti occorre che il debitore non paghi debiti incontestati ed esigibili, lasci moltiplicare le esecuzioni promosse nei suoi confronti interponendo sistematicamente opposizione, oppure ometta di pagare anche debiti di minima importanza, dimostrando così di non disporre di sufficienti mezzi liquidi per far fronte ai propri impegni. Non occorre tuttavia che il debitore interrompa tutti i suoi pagamenti, è sufficiente che il rifiuto di pagare verta su una parte essenziale delle sue attività commerciali o su una determinata categoria di crediti, come i contributi di diritto pubblico (sentenza del Tribunale federale 5A_860/2008 del 28 maggio 2009 consid. 2). Perfino un solo debito permette di ammettere una sospensione dei pagamenti, se il debito è importante e se il rifiuto di pagare è durevole. La sospensione dei pagamenti non dev’essere soltanto di natura passeggera, ma deve trattarsi di una situazione durevole (DTF 137 III 468 consid. 3.4.1; sentenze del Tribunale federale 5A_707/2015 del 5 gennaio 2016 consid. 5.1 e 5A_14/2011 [citata sopra al consid. 2], consid. 3.1, con rimandi).
2.2 Nella sentenza impugnata, il Pretore ha considerato che, malgrado la convenuta avesse ridotto, dopo l’inoltro dell’istanza, il suo debito nei confronti dell’istante da fr. 49'562.85 a fr. 28'000.– oltre agl’interessi, dal profilo generale la sua situazione debitoria era peggiorata, siccome dall’estratto delle esecuzioni aggiornato assunto il 7 dicembre 2022 si evinceva che dall’avvio della causa erano state promosse ben undici nuove esecuzioni per oltre fr. 90'000.–, portando l’indebitamento totale dagl’iniziali fr. 124'851.56 (al 3 giugno 2022) a più di fr. 150'000.–, tra cui due procedure giunte allo stadio della comminatoria di fallimento e cinque attestati di carenza di beni per oltre fr. 10'000.–. Il primo giudice ha valutato la situazione della convenuta così compromessa e il moltiplicarsi delle esecuzioni a suo carico così veloce da richiedere l’immediata tutela dei creditori con la pronuncia del fallimento.
2.3 Con il reclamo la RE 1 ribadisce di non aver interrotto i suoi pagamenti, giacché ha versato all’istante prima dell’udienza fr. 21'518.65, ovvero quasi la metà del debito esigibile, allora di fr. 49'562.85. Allega di averle pure pagato ulteriori fr. 7'764.– il 21 dicembre 2022 e di aver concluso accordi di pagamento con alcuni creditori (la PI 1 e l’PI 2), che non potrebbero essere onorati se il fallimento dovesse essere confermato. A suo dire, il debito per IVA non pagata verrà ridotto in modo sostanziale, se non azzerato, nel corso di gennaio 2023 in occasione di una revisione che le permetterà di ottenere, in sostituzione delle tassazioni d’ufficio, conteggi corretti in base alle cifre d’affari effettivamente conseguite. Evidenzia come il debito verso l’istante non sia suscettibile di aumentare dato che non ha più personale alle sue dipendenze.
2.4 La questione da risolvere è quindi di determinare se il pagamento di quasi fr. 30'000.– all’istante tra l’inizio della causa e la pronuncia del fallimento escluda una sospensione dei pagamenti a norma dell’art. 190 cpv. 1 n. 2 LEF. Ora, singoli versamenti non sono in sé rilevanti, giacché una sospensione dei pagamenti va già ammessa se il rifiuto di pagare verte su una parte essenziale delle attività commerciali del convenuto o su una determinata categoria di crediti (sopra consid. 2.1). A questo proposito il Pretore ha rilevato che il pagamento di parte del debito verso l’istante non aveva migliorato la situazione debitoria generale della convenuta, che era al contrario peggiorata in seguito all’inoltro di nuove esecuzioni per ben oltre fr. 90'000.– e all’aumento del carico esecutivo totale a più di fr. 150'000.–. Ha pure sottolineato l’esistenza di due comminatorie di fallimento e di cinque attestati di carenza beni e il carattere non passeggero della sospensione dei (altri) pagamenti.
2.4.1 La reclamante non si è confrontata con siffatti motivi, sicché la ricevibilità del reclamo, scarsamente motivato, appare dubbia, specie con riferimento all’ampio potere di apprezzamento riconosciuto al giudice del fallimento nel definire la nozione di sospensione dei pagamenti.
2.4.2 Ad ogni modo, si evince dagli accertamenti del Pretore l’incapacità della reclamante di far fronte alla maggior parte dei suoi impegni esigibili, giacché i suoi pagamenti all’istante (di quasi fr. 30'000.–) rappresentavano solo un quinto circa del totale delle esecuzioni in corso nei suoi confronti (fr. 150'000.–). La sua mancanza di liquidità era d’altronde accertata ufficialmente da tempo con il rilascio, il 28 marzo 2022, di cinque attestati di carenza di beni. Malgrado i versamenti all’istante, la situazione debitoria generale della convenuta è poi peggiorata in seguito all’inoltro di nuove esecuzioni per oltre fr. 90'000.–, cui se ne sono aggiunte dopo la pronuncia del fallimento altre sei, alle quali la reclamante ha interposto opposizione, pur vertendo alcune di esse (n. __________, __________ e __________) su importi modesti (di meno di fr. 200.– ognuna, come accertato d’ufficio dalla Camera in virtù dell’art. 255 lett. a CPC).
2.4.3 L’allegazione della reclamante in merito alla prospettata riduzione sostanziale del debito per l’IVA non è confortata da indizi oggettivi e concreti – anzi due delle ultime sei esecuzioni sono state promosse proprio dalla Divisione AI dell’Amministrazione federale delle contribuzioni – mentre gli “accordi di pagamento” con la PI 1 e l’PI 2 sono solo dichiarazioni d’intenti e ad ogni modo sono posteriori alla dichiarazione di fallimento e nulla dicono sulla capacità di pagamento della reclamante, non essendo provato neppure il pagamento dei primi acconti. È del resto sintomatico che la reclamante non abbia prodotto la prova di versamenti fatti all’infuori da quelli a favore dell’istante né esponga quali sono le fonti delle sue liquidità. Il fatto che non abbia più dipendenti costituisce infine un ulteriore indizio ch’essa non è in grado di far fronte alla maggior parte dei suoi debiti esigibili, e ciò già da tempo.
2.4.4 In definitiva, la sentenza impugnata resiste alle critiche, di modo che il reclamo va respinto e il fallimento, sospeso il 2 gennaio 2023, nuovamente pronunciato.
3. La tassa di giustizia (calcolata secondo gli art. 52 lett. a e 61 cpv. 1 OTLEF [RS 281.35]) segue la soccombenza.
Non si pone invece problema di ripetibili, dal momento che la controparte non ha presentato osservazioni al reclamo.
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo è respinto e di conseguenza è nuovamente pronunciato il fallimento della RE 1 dal giorno giovedì 9 marzo 2023 alle ore 09.00.
2. La tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 150.– è posta a carico della reclamante.
3. Notificazione a:
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– ; – ; – Ufficio d’esecuzione, Lugano; – Ufficio dei fallimenti, Viganello; – Ufficio cantonale del Registro di commercio, Biasca; – Ufficio del Registro fondiario del Distretto di Lugano, Lugano.
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Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 74 cpv. 2 lett. d LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).