Incarto n.
14.2022.17

Lugano

11 luglio 2022

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello

 

 

 

composta dei giudici:

Jaques, presidente

Walser e Grisanti

 

vicecancelliera:

Villa

 

 

statuendo nella causa __________ (rigetto definitivo dell’opposizione) della Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Nord promossa con istanza 31 dicembre 2021 dallo

 

 

Stato del Cantone Ticino, Bellinzona

(rappresentato dall’Ufficio esazione e condoni, Bellinzona)

 

 

contro

 

 

 CO 1

 

 

 

 

 

giudicando sul reclamo del 9 febbraio 2022 presentato dallo Stato del Cantone Ticino contro la decisione emessa il 2 febbraio 2022 dal Pretore;

 

 

ritenuto

 

in fatto:                   A.   In due esecuzioni volte alla riscossione dell’imposta cantonale del 2008 dovuta da CO 1, fissata in fr. 8'327.55 con decisione di tassazione 15 aprile 2010, l’Ufficio d’esecuzione di Mendrisio ha rilasciato due attestati di carenza di beni a favore dello Stato del Cantone Ticino, uno (n. __________30) il 7 maggio 2013 per fr. 10'027.– e l’altro (n. __________03) il 16 marzo 2015 per fr. 10'087.65.

 

                                  B.   Con precetto esecutivo n. __________27 emesso il 31 agosto 2021 dal­lo stesso Ufficio, lo Stato del Cantone Ticino ha escusso CO 1 per l’incasso di fr. 10'087.65, indicando quale causa del credito l’“Imposta cantonale (IC) 2008 come ACB del 16-03-2015 n. __________03 emesso dall’ue di mendrisio”.

 

                                  C.   Avendo CO 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza del 31 dicembre 2021 lo Stato del Cantone Ticino ne ha chiesto il rigetto definitivo alla Pretura della Giurisdizio­ne di Mendrisio-Nord. Entro il termine assegnatole per presentare osservazioni all’istanza, l’escussa è rimasta silente.

 

                                  D.   Statuendo con decisione del 2 febbraio 2022, il Pretore ha parzialmente accolto l’istanza e rigettato l’opposizione interposta da CO 1 limitatamente a fr. 8'382.20 (anziché fr. 10'087.65), ponendo le spese processuali di fr. 350.– per 1/5 a carico dell’i­­stan­te e per i restanti 4/5 a carico della convenuta, senz’assegnare indennità.

 

                                  E.   Contro la sentenza appena citata lo Stato del Cantone Ticino è insorto a questa Camera con un reclamo del 9 febbraio 2022 per ottenerne l’annullamento e l’accoglimento integrale dell’istanza, protestate le spese processuali di prima e seconda istanza. CO 1 non si è espressa sul reclamo entro il termine impartitole.

 

 

Considerando

 

in diritto:                 1.   La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’oppo­­sizione – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.

 

                                1.1   Pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Visto che la notifica è avvenuta in concreto allo Stato del Cantone Ticino il 3 febbraio 2022, il termine d’impugna­­zione è scaduto domenica 13 febbraio, per cui la scadenza è stata riportata a lunedì 14 febbraio (art. 142 cpv. 3 CPC per il rinvio dell’art. 31 LEF). Presentato il 9 febbraio 2022 (data del timbro postale), il reclamo è dunque senz’altro tempestivo.

 

                                1.2   La Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate (art. 321 cpv. 1 CPC) contenute nel reclamo (DTF 147 III 179 con-sid. 4.2.1 e i rimandi). Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’ac­­certamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).

 

                                   2.   In virtù degli art. 80 e 81 LEF, il giudice pronuncia il rigetto definitivo dell’opposizione ove il credito posto in esecuzione sia fondato su una decisione giudiziaria esecutiva o un titolo parificato, a me­no che l’escusso provi con documenti che dopo l’emanazione della decisione il debito è stato estinto, il termine per il pagamento è stato prorogato o che è intervenuta la prescrizione. La procedura di rigetto è una procedura sommaria documentale (Aktenprozess), il cui scopo non è di accertare l’esistenza del credito posto in esecuzione bensì l’esistenza di un titolo esecutivo. Il giudice verifica solo la forza probatoria del titolo prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi conferisce forza esecutiva senza indugio (art. 84 cpv. 2 LEF) ove l’escusso non dimostri immediatamente una delle eccezioni liberatorie enumerate all’art. 81 LEF (DTF 139 III 446, consid. 4.1.1).

 

                                   3.   Nella decisione impugnata, il Pretore ha accordato il rigetto definitivo limitatamente all’importo stabilito nella decisione di tassazio­ne del 15 aprile 2010 (di fr. 8'327.55) e alle spese esecutive (di fr. 60.65) stabilite nell’attestato di carenza di beni (ACB) emesso il 16 marzo 2015, senza spiegare il motivo per cui non ha riconosciuto l’intera somma pretesa dall’istante. Onde l’accoglimento parziale dell’istanza per fr. 8'382.20 (nonostante la somma degli importi appena menzionati ammonti a fr. 8'388.20).

 

                                   4.   Richiamata la giurisprudenza di questa Camera secondo cui la decisione di tassazione vale titolo di rigetto definitivo anche per gli interessi di mora dopo il loro passaggio in giudicato qualora venga prodotta la documentazione che permette di comprendere come sono stati calcolati, nel reclamo lo Stato del Cantone Ticino rimprovera al Pretore una violazione dell’art. 320 CPC per non aver tenuto conto dei medesimi, nonostante abbia allegato all’istanza tutti i documenti necessari a verificarne il calcolo, peraltro già allegati alla precedente esecuzione (n. __________30), conclusasi con l’ac­­coglimento integrale dell’istanza di rigetto del 6 luglio 2011 mediante decisione del 31 agosto 2011 della medesima Pretura e l’e­­missione del (primo) ACB. Fornisce al proposito una breve spiegazione per meglio comprendere la lettura del conteggio accluso all’istanza, non capacitandosi del fatto che in questa procedura tale documentazione non sia stata presa in considerazione dal primo giudice. Evidenzia d’altronde che l’escussa non ha sollevato alcuna censura riguardo all’inesattezza dell’ACB, il quale costituisce prova piena dei fatti che attesta finché non sia dimostrata l’i­nesattezza del suo contenuto.

 

                                   5.   Giusta l’art. 80 cpv. 2 n. 2 LEF sono parificate alle sentenze giudiziarie, e valgono quindi quale titolo di rigetto definitivo, le decisioni di autorità amministrative svizzere, purché siano esecutive. (Staehelin in: Basler Kommentar, SchKG I, 3a ed. 2021, n. 110 ad art. 80 LEF). Per le imposte dirette, tuttavia, la legge parifica a sentenze giudiziarie esecutive le decisioni di tassazione “cresciute in giudicato” (art. 244 cpv. 3 LT).

 

                                5.1   Nel caso specifico, non è contestato – ed è pacifico – che la decisione di tassazione del 15 aprile 2010 agli atti (doc. B accluso all’i­­stanza) è da tempo passata in giudicato (come risulta del resto dal timbro apposto sulla medesima) e costituisce pertanto un valido titolo di rigetto definitivo per l’imposta cantonale del 2008 di fr. 8'327.55, come d’altronde stabilito dal Pretore.

 

                                5.2   Il primo giudice ha inoltre a giusta ragione rigettato l’opposizione in via definitiva anche per le “spese” di fr. 60.65 indicate nel secondo ACB (doc. C primo foglio), giacché lo stesso, benché non rappresenti un titolo di rigetto definitivo per i crediti fiscali, lo è invece per le spese menzionate nell’atto, stabilite in modo autoritativo dall’ufficio d’esecuzione, ossia dall’autorità amministrativa pre­posta per legge a statuire su tali spese (DTF 147 III 364 consid. 3.5.3; sentenze della CEF 14.2021.13 del 9 agosto 2021, consid. 5.2.1; 14.2018.171 del 12 marzo 2019 consid. 5.1; 14.2015.163/ 164 del 9 dicembre 2015 consid. 5.2, massimata in RtiD 2016 II 649 n. 37c; 14.2014.208 del 23 dicembre 2014, consid. 5.1 con riferimenti). Egli ha nondimeno omesso di considerare che nella pretesa vantata dall’istante (v. doc. D pag. 4) è inclusa quella di fr. 663.75 relativa alle spese esecutive (di fr. 193.75) e a quelle giudiziarie (fr. 470.–), menzionate nel primo ACB quali “spese PE/ pignoramento/rig.opp.” per fr. 638.75, nonché le “ultime spese” di fr. 25.– (doc. C secondo foglio). Il primo e il terzo importo appena citati sono spese esecutive stabilite dall’Ufficio d’esecuzione, cui va esteso il rigetto definitivo per i motivi testé ricordati (per ulteriori fr. 218.75), come pure alle spese giudiziarie, stabilite nella decisio­ne di rigetto dell’opposizione debitamente prodotta dall’istante (doc. E).

 

                                5.3   L’ente reclamante chiede inoltre di estendere il rigetto all’intero credito posto in esecuzione, quindi anche agli interessi di ritardo non riconosciuti dal Pretore. Richiamato il conteggio prodotto con l’istanza, precisa che gli stessi – calcolati al 3% come previsto dall’allegato al decreto esecutivo per il 2008 e poi al 2.5% – decorrono dalla prima rata della richiesta d’acconto (ossia dal 1° giugno 2008) e che il totale indicato di fr. 545.95 (recte: fr. 1'010.10) corrisponde alla somma degli interessi di fr. 545.95 maturati fino all’emissione del precetto esecutivo n. __________30 del 13 febbraio 2011 e di fr. 464.15 da quest’ultima data sino all’emissione del primo ACB del 7 maggio 2013.

 

                             5.3.1   Le decisioni esecutive nel senso dell’art. 80 LEF valgono titolo di rigetto definitivo anche per gli interessi di mora maturati dopo il loro passaggio in giudicato sebbene non lo specifichino esplicitamente (STAEHELIN, op. cit., n. 49 ad art. 80). Per le decisioni di tassazione, tuttavia, la questione degli interessi è disciplinata in modo diverso dalla legislazione speciale. Così l’imposta cantonale diretta e gli interessi devono essere pagati nei trenta giorni successivi alla loro scadenza (art. 242 cpv. 1 LT) e per gli importi che non ha versato entro il termine stabilito, il debitore deve pagare un interesse di ritardo il cui tasso è fissato dal Consiglio di Stato (art. 243 cpv. 1 LT) con apposito decreto esecutivo (in seguito “DE” valevole per il 2021 [RL 640.320] e per gli anni precedenti a partire dal 1995 giusta l’art. 12 cpv. 2 dello stesso), il quale stabilisce tre scadenze fisse (il 1° maggio, il 1° luglio e il 1° settembre) per le ra­te d’acconto e una scadenza variabile alla data d’intimazione del conteggio per la rata a conguaglio (art. 240 LT e 1 cpv. 3 DE). L’inte­resse di ritardo decorre dal trentunesimo giorno successivo alla scadenza (art. 6 cpv. 1 DE). Il tasso d’interesse è stabilito di anno in anno, ma quello applicabile all’inizio di una procedura d’esecu­zione rimane valido sino alla chiusura della stessa (art. 9 cpv. 2 DE).

 

                             5.3.2   Orbene, come sottolineato dal reclamante, questa Camera ha più volte ricordato che il rigetto può essere concesso di principio per gli interessi di mora qualora sia stata prodotta la documentazione necessaria a determinare come gli stessi sono stati calcolati (v. in particolare la già citata 14.2021.13 consid. 5.2.4.1 e i rinvii), fermo restando che i crediti sui quali maturano devono essere oggetto di un titolo di rigetto definitivo dell’opposizione regolarmente prodot­to dall’istante.

 

                             5.3.3   Nella fattispecie il reclamante fonda la sua pretesa per interessi sul conteggio (doc. D) accluso all’istanza, secondo cui gli interessi di ritardo, calcolati al tasso del 3% stabilito dal Consiglio di Stato giusta l’allegato all’apposito DE per gli anni dal 2008 al 2010 e al 2.5% dal 2011 al 2013 compresi, ammontano a fr. 1'010.10 (doc. D, pag. 2), pari alla somma degli interessi del 3% sulle tre rate d’acconto di fr. 2'275.– ciascuna, decorrenti dal 31 maggio, 31 lu-glio e 30 settembre 2008 (ossia trentun giorni dopo la rispettiva data d’intimazione, v. doc. D pag. 1) fino al 31 maggio 2010, data della scadenza del conguaglio di fr. 8'323.15, intimato il 30 aprile 2010 (doc. D, pag. 1), degli interessi del 3% su fr. 8'323.15 dal 1° giugno fino al 31 dicembre 2010 (210 giorni) e degli interessi del 2.5% dal 1° gennaio 2011 fino all’emissione del primo ACB del 7 maggio 2013 (1164 giorni [recte: 847]).

 

                             5.3.4   In una recente decisione relativa alla riscossione provvisoria del­l’imposta federale (sentenza 14.2021.50 del 6 ottobre 2021, RtiD 2022 I 669 n. 39c consid. 5.2.2), la Camera ha rilevato che un conteggio provvisorio può essere parificato a un titolo di rigetto solo se è emesso sotto forma di una decisione impugnabile, ciò che è per esempio il caso nei cantoni di Lucerna e Friborgo per l’esazione degli acconti d’imposte dirette cantonali e comunali (Staehelin, op. cit., n. 114 ad art. 80; Abbet in : Abbet/Veuillet (ed.), La mainlevée de l’opposition, 2017, n. 136 ad art. 80 LEF), ma non del diritto federale, che non prevede alcun ricorso contro la riscossione provvisoria dell’imposta federale (art. 162 cpv. 1 e 132 LIFD; sentenza del Tribunale federale 2C_586/2010 del 24 marzo 2011 consid. 3), in quanto adotta il sistema del conteggio delle imposte riscosse provvisoriamente in quelle dovute conformemente alla tassazione definitiva, il saldo, a seconda che è positivo o negativo, dovendo essere richiesto al contribuente o restituitogli (art. 162 cpv. 2 e 3 LIFD). Ne segue che l’imposta provvisoria e i relativi interessi di mora possono essere contestati solo con un reclamo contro il conguaglio.

 

                                         Ciò vale anche per le imposte dirette ticinesi: quelle provvisorie riscosse in rate sono infatti conteggiate in quelle dovute conformemente alla tassazione definitiva (art. 241 cpv. 3 LT) e il saldo, positivo o negativo, è stabilito dall’autorità di riscossione nel conteggio definitivo (conguaglio) (art. 241 cpv. 4 LT), che può essere impugnato con reclamo all’autorità di riscossione e con ricorso alla Camera di diritto tributario (art. 241 cpv. 5 LT).

 

                                         Dato il carattere documentale della procedura di rigetto dell’oppo­sizione (sopra consid. 2), se intende ottenere il rigetto definitivo dell’opposizione anche per gli interessi di mora maturati su imposte cantonali dirette tra la notifica del conteggio provvisorio (o richiesta d’acconto) e quella del conteggio definitivo, l’autorità fisca­le deve dunque produrre anche il conguaglio (o conteggio definitivo), ossia la decisione (giusta l’art. 80 cpv. 2 n. 2 LEF) che appunto accerta l’importo degl’interessi in questione, mentre la decisione di tassazione non contiene alcun accertamento al riguardo (come già stabilito dalla Camera per l’imposta federale diretta nella citata 14.2021.50, consid. 5.2.3).

 

                             5.3.5   Ne segue che, in concreto, la decisione impugnata va confermata per quanto attiene agli interessi di mora fino al conteggio definitivo (o conguaglio) dal momento che l’istante non ha prodotto tale atto. Il conteggio agli atti (doc. D) non costituisce al riguardo una decisione impugnabile, anche perché è stato allestito solo alla data del­l’inoltro dell’istanza. Per il periodo successivo, nulla osta a estendere il rigetto dell’opposizione agli interessi calcolati sull’importo dell’imposta stabilita nella decisione di tassazione, di fr. 8'327.55 (doc. B), sotto deduzione del rimborso dell’imposta preventiva di fr. 4.40 (doc. D), giacché l’istante ha debitamente prodotto tale decisione. Gl’interessi in questione ascendono a fr. 634.65, pari a fr. 145.65 per il periodo dall’emissione del conguaglio (31 maggio 2010) al 31 dicembre 2010 (210 giorni) al 3%, oltre a fr. 489.– per il periodo successivo fino all’emissione dell’ACB del 7 maggio 2013 (847 giorni) al 2.5% (cfr. doc. D pag. 2). Il reclamo va accolto entro questi limiti.

 

                                5.4   Per quanto concerne invece la tassa di diffida di fr. 30.– indicata nel conteggio e inclusa nel saldo scoperto di fr. 10'087.65 vantato dal reclamante (v. doc. D pag. 1 e 4), non figura alcuna decisione agli atti che ne stabilisca l’effettiva esistenza e l’importo, sicché il rigetto non può essere esteso anche a siffatta pretesa (sentenza della CEF 14.2017.63 del 6 settembre 2017 consid. 5.4, massimata in RtiD 2018 I 769 n. 40c).

 

                                5.5   A scanso di equivoci, occorre precisare, all’indirizzo del reclaman­te, che una decisione di rigetto dell’opposizione ha effetti vincolanti solo nell’esecuzione cui si riferisce, sicché non può costituire un titolo di rigetto in una successiva esecuzione (sentenza della CEF 14.2019.107 del 25 ottobre 2019 consid. 5.2 e i rinvii). D’al­tronde, pur essendo un pubblico documento facente prova dei fatti che attesta finché non sia dimostrata l’inesattezza del suo contenuto (art. 9 cpv. 1 CC), l’ACB non costituisce una decisione – a parte per le spese esecutive (DTF 147 III 364 consid. 3.5.3) – né quindi un titolo di rigetto definitivo nel senso dell’art. 80 LEF, bensì solo un titolo di rigetto provvisorio per i crediti di diritto privato e per quelli di diritto pubblico, per il cui accertamento l’ente pubblico non gode di un potere decisionale, ma deve far capo alla via del­l’azione di diritto amministrativo (art. 149 cpv. 2 LEF; sentenze del Tribunale federale 5A_31/2019 del 31 maggio 2019 consid. 5.1 e della CEF 14.2014.208 [già citata] consid. 5.1; cfr. DTF 147 III 361 consid. 3.3.1).

 

                                   6.   In definitiva, il reclamo merita parziale accoglimento e la decisione impugnata va modificata nel senso che l’opposizione interposta al precetto esecutivo è rigettata in via definitiva per fr. 9'707.20 (pari al capitale di fr. 8'327.55 + le spese del primo ACB di fr. 218.75, le spese giudiziarie di fr. 470.– e le spese del secon­do ACB di fr. 60.65 [consid. 5.2] + gli interessi di fr. 634.65 [consid. 5.3.5], dedotto il rimborso dell’imposta preventiva di fr. 4.40) ed esclusa la tassa di diffida di fr. 30.– (consid. 5.4).

 

                                   7.   In entrambe le sedi la tassa, stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la reciproca soccombenza parziale (art. 106 cpv. 2 CPC). Non si pone invece problema di ripetibili, il reclamante non avendo motivato la sua domanda al riguardo in prima sede, contrariamente a quanto richiesto dall’art. 95 cpv. 3 lett. c CPC, mentre in seconda sede ha postulato solo la rifusione delle spese. È del resto dubbio che enti di diritto pubblico agenti nell’esercizio delle proprie attribuzioni ufficiali abbiano diritto a un’indennità d’inconvenienza (sentenza della CEF 14.2015. 50 del 17 luglio 2015 consid. 6).

 

                                   8.   Circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 1'705.45 (pari alla differenza tra quanto richiesto dall’istante, ossia fr. 10'087.65, e quanto accordato dal Pretore, ovvero fr. 8'382.20), non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

 

 

Per questi motivi,

 

pronuncia:              1.   Il reclamo è parzialmente accolto e di conseguenza i dispositivi n. 1 e 2 della decisione impugnata sono così riformati:

                                         “1.  L’istanza è parzialmente accolta e di conseguenza l’opposizione interposta al precetto esecutivo n. __________27 dell’Ufficio di esecuzione di Mendrisio è rigettata in via definitiva limitatamente a fr. 9'707.20.

                                          2.  Le spese processuali di complessivi fr. 350.– sono poste a carico della convenuta per fr. 340.– e a carico dell’istante per i rimanenti fr. 10.–. Non si assegnano indennità”.

 

                                   2.   Le spese processuali di complessivi fr. 250.– relative al presente giudizio sono poste a carico di CO 1 per fr. 240.– e a carico della controparte per i rimanenti fr. 10.–.

 

                                   3.   Notificazione a:

 

–  ;

–   .

                                         Comunicazione alla Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Nord.

 

 

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                            La vicecancelliera

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).