Incarto n.
14.2022.24

Lugano

12 settembre 2022  

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello

 

 

 

composta del giudice:

Jaques, presidente

 

vicecancelliera:

Bertoni

 

 

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) nella causa SO.2022.41 (rigetto definitivo dell’opposizione) della Pretura del Distretto di Bellinzona promossa con istanza 12 gennaio 2022 dalla

 

 

CO 1

 

(patrocinata dall’avv. PA 1, )

 

 

contro

 

 

RE 1

(c/o avv. RA 1, )

 

 

 

giudicando sul reclamo del 2 marzo 2022 presentato da RE 1 contro la decisione emessa il 18 febbraio 2022 dal Pretore;

 

ritenuto in fatto e considerando in diritto:

                                         che con precetto esecutivo n. __________ emesso il 25 agosto 2021 dall’Ufficio d’esecuzione di Bellinzona, la CO 1 ha escusso RE 1 per l’incasso di fr. 1'755.– oltre agli interessi del 5% dal 15 febbraio 2017 (indicando quale causa del credito: “Parte di contributi condominali 2017 (fr. 1'755.00) come da sentenza SE.2017.50”), fr. 8'260.85 oltre agli interessi del 5% dal 7 febbraio 2017 (per “Contributi condominali 2014-2016, tassa di giustizia e ripetibili SE. 2016.54”), fr. 2'055.70 oltre agli interessi del 5% dal 2 giugno 2017 (per “Parte di contributi condominali 2017 SE.2017.50”) e fr. 6'032.65 oltre agli interessi del 5% dal 16 gennaio 2019 (per “Parte contributi condominali, ripetibili e tassa di giustizia SE.2017.50”);

                                         che avendo tale “__________ (rapp. con procura)” interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza del 12 gennaio 2022 l’e­scu­tente ne ha chiesto il rigetto definitivo alla Pretura del Distretto di Bellinzona;

                                         ch’essendo l’invio contenente l’ordinanza con cui il Pretore ha assegnato al convenuto un termine di dieci giorni per presentare eventuali osservazioni all’istanza ritornato con la menzione “non ritirato”, il 25 gennaio 2022 la Pretura l’ha rispedito al convenuto per posta A+;

                                         che statuendo con decisione del 18 febbraio 2022, il Pretore ha accolto l’istanza e rigettato in via definitiva l’opposizione interposta dal convenuto, ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 190.– e un’indennità di fr. 550.– a favore dell’istante.

                                         che contro la sentenza appena citata RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 2 marzo 2022 per ottenerne implicitamente l’annullamento e la reiezione dell’istanza;

                                         che la sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’op­­posizione – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso;

                                         che presentato il 3 marzo 2022 contro la sentenza notificata a RE 1 il 28 febbraio 2022, in concreto il reclamo è tempestivo (combinati art. 251 lett. a e 321 cpv. 2 CPC);

                                         che il reclamante contesta di avere ricevuto l’ordinanza di assegnazione del termine per presentare osservazioni scritte;

                                         che la Pretura non è in grado di dimostrare, come invece le incom­be (DTF 141 I 102 consid. 7.1), che tale ordinanza è pervenuta al convenuto, siccome egli non ha ritirato l’invio per raccomandata del 13 gennaio 2022 (v. la relativa busta);

                                         che il rinvio dell’ordinanza in posta A+ operato dalla Pretura non costituisce una valida notifica giusta l’art. 138 cpv. 1 CPC, il quale esige la forma dell’invio postale raccomandato o di un altro modo “contro ricevuta”, ciò che l’invio per posta A+, a differenza appunto della raccomandata, non offre (DTF 142 III 604 consid. 2.4.2; Tano Barth, Le courrier A Plus, Revue de l’avocat 2019, pag. 128 ad 9);

                                         che già per questo motivo va anche esclusa una notifica fittizia alla scadenza del termine di giacenza postale (art. 138 cpv. 3 lett. a CPC), che ad ogni modo non può verificarsi trattandosi del primo atto della procedura (di rigetto), cui il reclamante non doveva aspet­tarsi;

                                         che il diritto di essere sentito del convenuto è dunque evidentemente stato violato (vedi nello stesso senso la sentenza della CEF 14.2018.29 del 15 marzo 2018, pag. 3);

                                         che tale violazione implica di principio l’annullamento della decisione impugnata, a prescindere dalle possibilità di successo nel merito, a meno che la parte lesa abbia avuto modo di esprimersi liberamente davanti a un’autorità di ricorso con stesso potere di cognizione dell’autorità inferiore che ha misconosciuto quel diritto (DTF 137 I 195 consid. 2.3.2; sentenza del Tribunale federale 5A_19/2011 del 29 giugno 2011, consid. 2.3) e non ne risulta alcun pregiudizio per la parte lesa (DTF 142 III 55 consid. 4.3);

                                         che nel caso specifico la Camera non può quindi sanare la lesione del diritto di essere sentito del reclamante, poiché il suo pregiudizio è manifesto, egli non postula la riforma della sentenza impugnata e la causa non può ritenersi matura per il giudizio, siccome l’istruttoria non è ancora iniziata;

                                         ch’emanata prematuramente, la sentenza impugnata va così annullata e la causa rinviata al Pretore per nuovo giudizio (art. 327 cpv. 3 lett. a CPC),

                                         che spetterà al primo giudice scegliere se assegnare all’escusso un nuovo termine per presentare osservazioni scritte all’istanza o convocare le parti a un’udienza, fermo restando che ora RE 1 deve aspettarsi un’ordinanza o una citazione;

                                         che il giudizio di rinvio non pregiudicando la sorte della causa nel merito, sulla quale il Pretore statuirà con pieno potere di apprezzamento, essa può essergli retrocessa senza prima interpellare la controparte (sentenza del Tribunale federale 6B_432/2015 del 1° febbraio 2016, consid. 4; RtiD 2017 I 715 n. 34c consid. 5.2);

                                         che la necessità di rinviare la causa al primo giudice non essendo addebitabile a una delle parti, per motivi di equità si prescinde dal riscuotere la tassa di giustizia relativa al presente giudizio (art. 107 cpv. 2 CPC);

                                         che non si attribuiscono invece ripetibili alla reclamante, da una parte perché non ha formulato alcuna richiesta (motivata) al ri-guardo (cfr. art. 95 cpv. 3 lett. c CPC), e dall’altra poiché l’art. 107 cpv. 2 CPC consente di porre a carico dello Stato soltanto le spese processuali e non anche spese ripetibili (tra altre: sentenza della CEF 14.2012.23 del 5 marzo 2012, consid. 5);

                                         che le spese di prima sede e le ripetibili sono annullate con il resto della sentenza impugnata e saranno nuovamente fissate dal Pretore con la nuova decisione (solo dietro richiesta esplicita e motivata della parte vittoriosa, trattandosi delle ripetibili);

                                         che circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 18'104.20, non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

 

Per questi motivi,

 

pronuncia:              1.   Il reclamo è accolto e di conseguenza la decisione impugnata è annullata e la causa è rinviata al Pretore per nuovo giudizio previa assegnazione al convenuto di un nuovo termine per presentare osservazioni scritte o convocazione delle parti a un’udienza.

 

                                   2.   Non si riscuotono spese processuali. Fatta salva la compensazio­ne con eventuali altri suoi debiti, l’anticipo di fr. 400.– è restituito a RE 1.

 

                                   3.   Notificazione a:

 

–      ;

–    

    .

 

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Bellinzona.

 

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                            La vicecancelliera

 

 

 

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).