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Incarto n. |
Lugano |
In nome |
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La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello |
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composta del giudice: |
Jaques, presidente |
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vicecancelliere: |
Ferrari |
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) nella causa __________ (rigetto definitivo dell’opposizione) della Giudicatura di pace del Circolo di Balerna promossa con istanza 9 febbraio 2022 dalla
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Confederazione Svizzera, Berna (rappresentata dall’Ufficio esazione e condoni, Bellinzona)
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contro |
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RE 1,
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giudicando sul reclamo del 15 marzo 2022 presentato da RE 1 contro la decisione emessa il 7 marzo 2022 dal Giudice di pace;
ritenuto
in fatto: A. Con decisione del 31 luglio 2020, la Confederazione Svizzera ha condannato RE 1 a pagare la tassa militare del 2018, stabilita in fr. 400.–, entro il 31 agosto 2020.
B. Con precetto esecutivo n. __________ emesso il 21 aprile 2021 dall’Ufficio d’esecuzione di Mendrisio, la Confederazione ha escusso RE 1 per l’incasso di fr. 400.– oltre agli interessi del 3% dal 20 aprile 2021 (indicando quale causa del credito la “Tassa militare 2018 (ev. soprattassa incl.) + interessi dal 31.08.2020, Tassa militare”) e fr. 7.65 (per “Interessi aggiornati sino al 19.04.2021”).
C. Avendo RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza del 9 febbraio 2022 la Confederazione ne ha chiesto il rigetto definitivo alla Giudicatura di pace del Circolo di Balerna limitatamente a fr. 247.– (pari alla differenza tra la tassa di fr. 400.– e i fr. 153.– versati dall’escusso il 26 aprile 2021), oltre agli interessi correnti del 3% dal 20 aprile 2021 e gl’interessi di fr. 7.65 maturati fino al 19 aprile 2021. Nel termine impartito, il convenuto si è opposto all’istanza con osservazioni scritte del 15 febbraio 2022, alle quali ha tempestivamente replicato l’istante il 25 febbraio, riconfermandosi nella propria posizione.
D. Statuendo con decisione del 7 marzo 2022, il Giudice di pace ha accolto l’istanza e rigettato in via definitiva l’opposizione interposta dal convenuto limitatamente alle pretese indicate nell’istanza, ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 50.–, senz’assegnare indennità.
E. Contro la sentenza appena citata RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 15 marzo 2022, dichiarando di non essere d’accordo con la decisione, poiché allega di aver pagato la differenza di fr. 247.– il 25 maggio 2021. Con osservazioni del 3 maggio 2022 la Confederazione ha chiesto di confermare la decisione impugnata.
Considerando
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’opposizione – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG [RL 177.100]) senza riguardo al valore litigioso.
1.1 Pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Visto che la notifica è avvenuta in concreto a RE 1 l’8 marzo 2022, il termine d’impugnazione è scaduto venerdì 18 marzo. Presentato due giorni prima (data del timbro postale), il reclamo è dunque tempestivo.
1.2 La Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate (art. 321 cpv. 1 CPC) contenute nel reclamo (DTF 147 III 179 consid. 4.2.1 e i rimandi). Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo pos-sono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).
1.2.1 A parte la decisione impugnata, RE 1 ha allegato al reclamo sei documenti. Due di essi sono estratti di un suo conto bancario (doc. 1 e doc. 2) e il terzo il precetto dell’esecuzione in parola, dei quali la Camera può senz’altro tenere conto, in quanto sono già stati prodotti in precedenza dall’una o dall’altra parte. Altri due documenti sono le osservazioni e la replica di prima sede, che sono memorie di parte ipso facto già parte degli atti. Infine, il sesto è l’atto con cui la Confederazione ha autorizzato l’escusso ha pagare la tassa militare del 2018 in otto rate di fr. 51.–: trattandosi di un mezzo di prova nuovo, la Camera non può considerarli ai fini del giudizio odierno.
1.2.2 Vanno poi esclusi, perché nuovi, entrambi i documenti prodotti dalla Confederazione con le osservazioni al reclamo, ossia la decisione di condanna del reclamante al pagamento della tassa militare del 2019 e il relativo estratto conto con fattura.
2. In virtù degli art. 80 e 81 LEF, il giudice pronuncia il rigetto definitivo dell’opposizione ove il credito posto in esecuzione sia fondato su una decisione giudiziaria esecutiva o un titolo parificato, a meno che l’escusso provi con documenti che dopo l’emanazione della decisione il debito è stato estinto, il termine per il pagamento è stato prorogato o che è intervenuta la prescrizione. La procedura di rigetto è una procedura sommaria documentale (Aktenprozess), il cui scopo non è di accertare l’esistenza del credito posto in esecuzione bensì l’esistenza di un titolo esecutivo. Il giudice verifica solo la forza probatoria del titolo prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi conferisce forza esecutiva senza indugio (art. 84 cpv. 2 LEF) ove l’escusso non dimostri immediatamente una delle eccezioni liberatorie enumerate all’art. 81 LEF (DTF 139 III 446, consid. 4.1.1).
3. Nella decisione impugnata, il Giudice di pace ha dapprima ritenuto che la decisione di tassazione della tassa militare del 2018, unitamente alla “documentazione prodotta”, costituisse un valido titolo di rigetto definitivo dell’opposizione per l’importo posto in esecuzione. Osservato che “le osservazioni di parte convenuta sono respinte, a giusto titolo, dall’istante trattandosi della tassa per l’anno 2018 e non 2019”, ha quindi rigettato l’opposizione in via definitiva limitatamente alle pretese menzionate nell’istanza.
4. In ogni stadio di causa, il giudice esamina d’ufficio (art. 57 CPC), a prescindere dalle allegazioni delle parti, se la documentazione prodotta costituisce valido titolo di rigetto dell’opposizione (DTF 140 III 377 consid. 3.3.3), fermo restando che in sede di reclamo l’esame d’ufficio è limitato alle carenze manifeste (DTF 147 III 178 consid. 4.2.1).
4.1 Giusta l’art. 80 cpv. 2 n. 2 LEF sono parificate alle sentenze giudiziarie, e valgono quindi quale titolo di rigetto definitivo, le decisioni di autorità amministrative svizzere, purché siano esecutive. Di norma, come per le sentenze civili non è necessario il passaggio in giudicato, a meno che la legge determinante (come l’art. 165 cpv. 3 LIFD) ne subordini l’esecutività (sentenza del Tribunale federale 5A_514/2021 del 29 marzo 2022 consid. 3.1.2; Staehelin in: Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2021, n. 110 ad art. 80 LEF). Il rigetto può essere esteso a eventuali interessi di mora, se non sono contemplati dal dispositivo del titolo, solo se sono accertati in un’apposita decisione, a meno che possano essere facilmente calcolati o risultino dalla legge (citata 5A_514/2021, consid. 3.1.1; Staehelin, op. cit., n. 49 e 134 ad art. 80 LEF; Abbet in: La mainlevée d’opposition, 2017, n. 43 e 139 ad art. 80 LEF).
Sia l’esecutività che il passaggio in giudicato presuppongono, ad ogni modo, l’intimazione della decisione al destinatario, la cui prova incombe all’autorità, se è contestata dall’escusso (Staehelin, op. cit., n. 124 ad art. 80; Abbet, op. cit., n. 147 ad art. 80).
4.2 In concreto, poiché si tratta all’evidenza di una decisione amministrativa esecutiva nel senso dell’art. 80 cpv. 2 n. 2 LEF, è pacifico e incontestato che l’allegata decisione di tassazione del 2018 (doc. B) costituisce in sé un valido titolo di rigetto definitivo dell’opposizione per la tassa di fr. 400.–.
4.3 La relativa decisione vale anche titolo di rigetto per gl’interessi di mora, siccome stabilisce che in caso di ritardo nel pagamento, sulla tassa maturano interessi di mora dal giorno in cui scade il termine di pagamento, ovvero dal 31 agosto 2020, come del resto previsto dall’art. 32c cpv. 1 LTEO (RS 661). RE 1 non pretende infatti di aver ricevuto la decisione di tassazione dopo il 31 agosto 2020 (ciò che sino al momento della notifica l’avrebbe resa per lui inefficace, anche riguardo agl’interessi: art. 32c cpv. 2 LTEO), dimodoché a quel tempo essa era sicuramente diventata esecutiva. Il primo giudice ha pertanto correttamente esteso il rigetto agl’interessi di mora di fr. 7.65 maturati dal 31 agosto 2020 al 19 aprile 2021 e agl’interessi correnti del 3% dal 20 aprile 2021 (il tasso è ora stabilito dall’apposita ordinanza [RS 631.014], per il rinvio dell’art. 32c cpv. 1, 2° periodo LTEO, quello applicabile all’inizio della procedura d’esecuzione rimanendo valido sino alla chiusura della stessa: art. 3 cpv. 3, 2° periodo dell’ordinanza sulla scadenza e gli interessi nell’IFD [RS 642.124]; cfr. www.estv.admin.ch/ estv/it/home/imposta-federale-diretta/tariffe-fiscali/tassi-dinteresse.html).
5. In virtù dell’art. 81 cpv. 1 LEF l’escusso può opporsi al rigetto definitivo ove provi con documenti che dopo la sentenza il debito è stato estinto o il termine per il pagamento è stato prorogato ovvero dimostri che è prescritto. L’enumerazione dei mezzi di difesa non è esaustiva (DTF 140 III 190 consid. 5.2.1). Motivi di estinzione verificatisi prima e che sarebbero potuti essere sollevati già nella procedura che ha portato alla sentenza non possono più essere fatti valere in sede di rigetto (DTF 143 III 568 consid. 4.3.1; 138 III 586 consid. 6.1.2; sentenza della CEF 14.2015.14 del 23 marzo 2015 consid. 5.2).
Sono ammissibili solo le eccezioni esplicitamente sollevate e dimostrate con documenti assolutamente chiari e univoci (“mit völlig eindeutigen Urkunden”, cfr. DTF 115 III 100; sentenza della CEF 14.2004.101 del 27 gennaio 2005, consid. 5, con rimandi). A differenza di quanto vale per il rigetto provvisorio (art. 82 cpv. 2 LEF), non è sufficiente rendere l’estinzione del credito semplicemente verosimile. La presunzione che il debito esiste risultante dal titolo di rigetto definitivo (art. 81 cpv. 1 LEF) può essere rovesciata soltanto con la prova rigorosa del contrario, da addure con documenti come nell’azione in annullamento o sospensione dell’esecuzione a norma dell’art. 85 LEF (sentenza del Tribunale federale 5A_529/2016 del 14 novembre 2017 consid. 2).
5.1 Nel reclamo RE 1 si dice in disaccordo con la decisione impugnata perché allega di aver chiesto e ottenuto una dilazione per il pagamento della tassa militare del 2018 e di aver poi versato, il 26 aprile 2021, fr. 153.– (in tre tranches di fr. 51.–) e la differenza di fr. 247.– il 25 maggio 2021, dopo aver ricevuto il precetto esecutivo. Ritiene quindi di aver saldato la tassa militare del 2018. Si domanda peraltro per quale motivo – come comunicatogli dall’Ufficio esazione e condoni – i fr. 247.– sono stati contabilizzati sulla tassa militare del 2019, di cui afferma di non aver mai ricevuto la decisione di tassazione.
La Confederazione osserva che la sua istanza limitava (già) la richiesta di rigetto alla differenza tra fr. 400.– e i fr. 153.– pagati dall’escusso, come del resto aveva precisato nella replica in prima sede. Asserisce inoltre di aver imputato il pagamento di fr. 247.– alla tassa militare dovuta dal reclamante per il 2019. Chiede quindi la conferma della decisione impugnata.
5.2 Giusta l’art. 86 CO, il debitore che ha più debiti verso lo stesso creditore, all’atto del pagamento, può dichiarare quale debito intende soddisfare (cpv. 1). Se il debitore non fa tale dichiarazione, il pagamento è imputato al debito indicato dal creditore nella quietanza rilasciata al debitore, salvo che quest’ultimo non faccia immediatamente opposizione (cpv. 2). Se poi manca sia una dichiarazione del debitore, sia un’indicazione del creditore sulla quietanza, giusta l’art. 87 cpv. 1 CO il pagamento è imputato al debito esigibile, qualora ve ne sia solo uno, al debito per cui il creditore ha proceduto prima contro il debitore, qualora ve ne sia più di uno esigibile, e al debito diventato esigibile prima, qualora il creditore non abbia proceduto affatto.
5.2.1 Ebbene, alla fattispecie risulta pacificamente applicabile l’art. 87 cpv. 1 CO: né l’escusso, né l’escutente hanno invero dichiarato alcunché, né all’atto del pagamento (v. doc. 1 e 2) né sulla quietanza (che peraltro non figura nell’incarto, sempreché esista). D’altronde, con il reclamo l’escusso ha immediatamente contestato l’imputazione del pagamento di fr. 247.– alla tassa del 2019 allegata dall’istante (apparentemente per la prima volta) nella replica del 25 febbraio 2022, che dagli atti del primo giudice non risulta essergli stata comunicata prima della notifica della sentenza impugnata. Ne segue che il Giudice di pace ha erratamente considerato, in modo implicito, che il versamento dei fr. 247.– fosse da imputare sulla tassa del 2019 anziché, secondo l’art. 87 cpv. 1 CO, a quella del 2018 posta in esecuzione.
5.2.2 Secondo l’art. 85 cpv. 1 CO, salvo convenzioni contrarie, il debitore può imputare al capitale un pagamento parziale solo una volta estinti eventuali interessi e spese, ciò che vale anche nella procedura di rigetto dell’opposizione (sentenza della CEF 14.2017.198 del 28 marzo 2018, consid. 5.3/a-b; Leu in: Basler Kommentar, Obligationenrecht I, 7a ed. 2019, n. 3 e 4 ad art. 85 CO).
Nel caso in esame, tuttavia, la Confederazione ha chiesto di dedurre il versamento di fr. 153.– del 26 aprile 2021 (doc. C e 1) dal capitale e non dagli interessi di fr. 7.65 maturati fino al 19 aprile 2021 (verosimile data dell’invio della domanda d’esecuzione), come si evince dall’istanza. L’escusso non ha contestato tale imputazione, che sta del resto nel suo interesse, dato che deve così pagare meno interessi sul saldo del capitale, mentre non ne paga sugli interessi arretrati. Di conseguenza, la tassa di fr. 400.– si è ridotta a fr. 247.– il 26 aprile 2021 e si è azzerata il 26 maggio seguente, data indicata dall’istante nella replica – e non il giorno precedente come allegato dall’escusso nel reclamo senza produrre prove come invece gl’incombeva (sopra consid. 5), determinante essendo poi la data di accredito sul conto del creditore e non dell’ordine di pagamento (doc. 1; cfr. sentenza della CEF 14.2020.18 del 17 giugno 2020 consid. 2.2). Ciò posto, tra un versamento e l’altro, il saldo di fr. 247.– ha fruttato interessi di mora per fr. 0.60 (247 x 30 giorni/360 x 3%) e nel lasso di tempo precedente, a contare dal conteggio dei fr. 7.65 (ossia dal 20 al 26 aprile 2021), ulteriori fr. 0.20 (400 x 6/360 x 3%).
5.3 In riforma della sentenza impugnata, l’istanza va in definitiva parzialmente accolta limitatamente a fr. 8.45 (0.60+0.20+7.65), senza interessi (in virtù del divieto dell’anatocismo, art. 105 cpv. 3 CO).
6. In entrambe le sedi la tassa, stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), per il rinvio dell’art. 96 CPC, segue la soccombenza pressoché totale della Confederazione (art. 106 cpv. 1 CPC).
Non si pone invece problema di ripetibili, l’escusso non avendone rivendicate né in prima né in seconda sede.
7. Circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF [RS 173.110), il valore litigioso, di fr. 247.–, non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo è parzialmente accolto e di conseguenza i dispositivi n. 1 e 2 della decisione impugnata sono così riformati:
1. L’istanza è parzialmente accolta e di conseguenza l’opposizione interposta al precetto esecutivo n. __________ è rigettata in via definitiva limitatamente a fr. 8.45.
2. Le spese processuali di fr. 50.–, da anticipare dall’istante, rimangono a suo carico.
2. Le spese processuali di complessivi fr. 80.– relative al presente giudizio, già anticipate dal reclamante, sono poste a carico della Confederazione Svizzera.
3. Notificazione a:
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– , , ; – Ufficio esazione e condoni, Viale S. Franscini 6, Bellinzona. |
Comunicazione alla Giudicatura di pace del Circolo di Balerna.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).