Incarti n.
14.2022.42

14.2022.43

Lugano

30 settembre 2022

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello

 

 

 

composta del giudice:

Jaques, presidente

 

vicecancelliera:

Bertoni

 

 

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) nelle cause SO.2022.70 e SO.2022.73 (rigetto definitivo dell’opposizione) della Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Nord promosse con istanze 31 gennaio 2022 dalla

 

 

Cassa cantonale d’assicurazione contro la disoccupazione,

Bellinzona

 

 

contro

 

 

RE 1

CO 2,

 

 

 

 

giudicando sui reclami del 7 aprile 2022 presentati da RE 1 e CO 2 contro le decisioni emesse il 18 marzo 2022 dal Pretore;

 

 

ritenuto in fatto e considerando in diritto:

 

                                         che con precetti esecutivi n. __________ e __________ emessi rispettivamente il 7 e 17 settembre 2021 dall’Ufficio d’esecuzione di Mendrisio, la Cassa cantonale d’assicurazione contro la disoccupazio­ne (in seguito: “Cassa”) ha escusso i coniugi CO 2 e RE 1 per l’incasso da ognuno di fr. 9'657.45, indicando quale causa del credito l’“Indennità per insolvenza Art. 51 ss LADI (per Bar Ristorante __________, __________ – Come da conteggio del 26 aprile 2021” e ciascun coniuge come il condebitore solidale del­l’altro;

                                         che statuendo con due decisioni separate del 18 marzo 2022 sulle istanze presentate dalla Cassa il 31 gennaio 2022, il Pretore della Giurisdizione di Mendrisio-Nord le ha accolte entrambe e rigettato in via definitiva le rispettive opposizioni interposte dai convenuti, ponendo a carico di ciascun di loro le spese processuali di fr. 330.– senz’assegnare indennità;

 

                                         che RE 1 e CO 2 sono insorti al Tribunale di appello con un reclamo del 29 marzo 2022 nell’“inc. SO.2022.73”;

 

                                         che il 1° aprile 2022, il presidente della Camera ha comunicato ai ricorrenti di non poter trattare i loro reclami siccome non avevano prodotto la sentenza impugnata e ha segnalato loro che avrebbe potuto prenderli in considerazione solo se li avessero ripresentati nelle forme ed entro il termine stabliti dalla legge e ricordati nella risposta;

 

                                         che il 7 aprile 2022, RE 1 e CO 2 hanno ripresentato i reclami, limitandosi ad allegare la documentazione già prodotta in prima sede, che secondo loro dimostra il pagamen­to dei fr. 9'657.45 posti in esecuzione;

 

                                        che le due cause sono state congiunte mediante ordinanza del 24 agosto 2022;

 

                                         che le sentenze impugnate – emanate in materia di rigetto dell’op­posizione – sono decisioni di prima istanza finali e inappellabili (art. 309 lett. b n. 3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso;

 

                                         che pronunciate in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), le decisioni sono impugnabili entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC);

 

                                         che la notifica è avvenuta in concreto il 21 marzo 2022 sia a RE 1 sia a CO 2 (tracciamento delle raccomandate n. 98.__________ e 98.__________), sicché il termine d’impugnazione è scaduto giovedì 31 marzo;

 

                                         che inoltrati brevi manu solo il 7 aprile 2022, i reclami sono tardivi;

 

                                         che gli atti inoltrati il 29 marzo 2022 erano formalmente irricevibili, come già segnalato con la riposta del 1° aprile 2022;

 

                                         che le tasse del presente giudizio, stabilite in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC), mentre non si pone problema di ripetibili, la controparte non avendo presentato osservazioni;

 

                                         che circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 9'657.45, non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

 

 

Per questi motivi,

 

pronuncia:              1.   Il reclamo di RE 1 è irricevibile.

                                         Le spese processuali di complessivi fr. 150.– relative al presente giudizio, già anticipate dal reclamante, sono poste a suo carico.

 

                                   2.   Il reclamo di CO 2 è irricevibile.

                                         Le spese processuali di complessivi fr. 150.– relative al presente giudizio, già anticipate dalla reclamante, sono poste a suo carico.

 

                                   3.   Notificazione a:

 

–    ;

–    ;

– 

 .

 

                                         Comunicazione alla Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Nord.

 

 

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                            La vicecancelliera

 

 

 

 

 

 

 

 

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).