Incarto n.
14.2022.46

Lugano

27 giugno 2022

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello

 

 

 

composta del giudice:

Jaques, presidente

 

vicecancelliera:

Bertoni

 

 

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) nella causa SO.2022.921 (fallimento) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, promossa con istanza 11 febbraio 2022 dall’

 

 

CO 1

 

 

contro

 

 

RE 1

 

 

 

 

giudicando sul reclamo del 19 aprile 2022 presentato da RE 1 contro la decisione emessa il 6 aprile 2022 dal Pretore;

 

 

ritenuto

 

in fatto:                   A.   Nell’ambito dell’esecuzione n. __________ dell’Ufficio d’esecuzione di Lugano, l’11 febbraio 2022 l’CO 1 ha chiesto alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, di decretare il fallimento di RE 1 per il mancato pagamento di fr. 1'926.60 oltre a interessi e spese.

 

                                  B.   All’udienza di discussione del 6 aprile 2022 nessuno è comparso.

 

                                  C.   Statuendo con decisione del 6 aprile 2022 il Pretore ha dichiarato il fallimento di RE 1 dal giorno successivo alle ore 10:00, ponendo a carico della massa fallimentare la tassa di giustizia di fr. 80.– e un acconto di fr. 920.– per le spese esecutive.

 

                                  D.   Contro la sentenza appena citata RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 19 aprile 2022 per ottenere, previo conferimento dell’effetto sospensivo, l’annullamento del fallimen­to. Il presidente della Camera ha respinto la domanda d’effetto so­spensivo contenuta nel reclamo con decisione del 25 aprile 2022. Il ricorso non è stato intimato alla controparte per osservazioni, avendo la stessa perso ogni interesse alla causa in seguito al­l’e­stinzione del suo credito.

 

 

Considerando

 

in diritto:                 1.   La sentenza impugnata – emanata in materia di fallimento – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 7 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 174 cpv. 1 LEF e 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.

                                         Pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro dieci giorni dalla notificazione (art. 174 cpv. 1 LEF e 321 cpv. 2 CPC). Visto che la notifica è avvenuta in concreto a RE 1 il 7 aprile 2022, il termine d’impugna­zione è scaduto durante le ferie pasquali (dal 10 al 24 aprile: art. 56 n. 2 LEF [DTF 143 III 149 consid. 2.4.1.1]) ed è stato prorogato per legge fino al terzo giorno utile dopo la fine delle stesse (art. 63 LEF per il rinvio dell’art. 145 cpv. 4 CPC; DTF 108 III 49), ossia mercoledì 27 aprile. Presentato già il 19 aprile 2022 (data del timbro postale), il reclamo è dunque senz’altro tempestivo.

 

                                   2.   In virtù dell’art. 174 cpv. 2 LEF l’autorità giudiziaria superiore può annullare la dichiarazione di fallimento se il debitore, impugnando la decisione, rende verosimile la sua solvibilità e prova per mezzo di documenti che nel frattempo il debito, compresi gli interessi e le spese, è stato estinto (n. 1), o che l’importo dovuto è stato depositato presso l’autorità giudiziaria superiore a disposizione del creditore (n. 2), oppure che il creditore ha ritirato la domanda di fallimento (n. 3). L’enumerazione è esaustiva.

 

                                         Nel caso in esame il reclamante non ha dimostrato di aver pagato il credito dell’CO 1, di averne depositato l’importo presso questa Camera o di aver ottenuto dall’istante il ritiro della doman­da di fallimento, né ha reso verosimile la propria solvibilità, la trat-tenuta di fr. 800.– mensili da lui evocata non bastando a coprire le esecuzioni giunte allo stadio del pignoramento neppure a medio termine (ci vorrebbero 5 anni per saldare l’arretrato che supera fr. 46'000.– più gli interessi e le spese), per tacere dei cinque attestati di carenza di beni di oltre fr. 22'000.– complessivi sua capacità di pagamento. Non essendo adempiuto nessuno dei due presupposti dell’art. 174 cpv. 2 LEF entro la scadenza del termine d’impugnazione (v. DTF 136 III 295 consid. 3.2), avvenuta il 27 aprile 2022 (sopra consid. 1), il reclamo va respinto e il fallimento di RE 1 confermato.

 

                                   3.   Non essendo stato concesso effetto sospensivo al gravame, il fallimento non dev’essere nuovamente pronunciato.

 

                                   4.   La tassa di giustizia (calcolata secondo gli art. 52 lett. a e 61 cpv. 1 OTLEF [RS 281.35]) è posta a carico della parte soccombente (art. 106 cpv. 1 CPC). Alla controparte non si assegnano ripetibili, non avendo dovuto la stessa redigere osservazioni al reclamo.

 

 

Per questi motivi,

 

pronuncia:              1.   Il reclamo è respinto.

 

                                   2.   La tassa di giustizia del presente giudizio, di fr. 150.–, è posta a carico di RE 1.

 

                                   3.   Notificazione a:

 

–   ;

–  ;

–  Ufficio d’esecuzione, Lugano;

–  Ufficio dei fallimenti, Viganello.

 

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.

 

 

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                            La vicecancelliera

 

 

 

 

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 74 cpv. 2 lett. d LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).