|
|
|
|
||
|
Incarto n. |
Lugano |
In nome |
||
|
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello |
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
composta dei giudici: |
Jaques, presidente Walser e Grisanti |
|
vicecancelliera: |
Bertoni |
statuendo nella causa SO.2022.70 (rigetto provvisorio dell’opposizione) della Giudicatura di pace del Circolo di Locarno promossa con istanza 10 marzo 2022 dalla
|
|
CO 1 (rappresentata dal proprio Servizio incassi)
|
|
|
contro |
|
|
RE 1
|
||
|
|
|
|
|
giudicando sul reclamo del 21 maggio 2022 presentato da RE 1 contro la decisione emessa il 17 maggio 2022 dal Giudice di pace;
ritenuto
in fatto: A. Con precetto esecutivo n. __________95 emesso il 4 gennaio 2022 dall’Ufficio d’esecuzione di Locarno, CO 1 ha escusso RE 1 per l’incasso di fr. 4'187.55 (indicando quale causa del credito: “LAMal Attestato di carenza di beni __________ del 11.05.2016 Premi 08/2014 – 03/2015 (incluse le spese) / LAMal Attestato di carenza di beni __________ del 06.01.2016 Partecipazione ai costi 05/2014 – 11/2014 (incluse le spese) / LAMal Attestato di carenza di beni __________ del 11.05.2016 Partecipazione ai costi 05/2014 – 01/2015 (incluse le spese)”) e fr. 73.30 (per “Spese d’esecuzione (incluse le spese)”).
B. Avendo RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza del 10 marzo 2022 CO 1 ne ha chiesto il rigetto provvisorio alla Giudicatura di pace del Circolo di Locarno. Nel termine impartito, la convenuta si è opposta all’istanza con osservazioni scritte del 26 aprile 2022.
C. Statuendo con decisione del 17 maggio 2022, il Giudice di pace ha parzialmente accolto l’istanza per fr. 4'187.55 (ma non per le spese di fr. 73.30) e rigettato in via provvisoria l’opposizione interposta dalla convenuta, ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 290.– senz’assegnare indennità.
D. Contro la sentenza appena citata RE 1 è insorta al Tribunale cantonale delle assicurazioni (TCA) con un reclamo del 21 maggio 2022, trasmesso per competenza a questa Camera con decisione 25 maggio 2021 del giudice delegato del TCA, per ottenerne l’annullamento e l’assegnazione delle spese all’istante. Nelle sue osservazioni dell’11 luglio 2022, CO 1 ha concluso per la reiezione del reclamo.
Considerando
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’opposizione – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.
1.1 Pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Visto che la notifica è avvenuta in concreto a RE 1 il 18 maggio 2022, il termine d’impugnazione è scaduto sabato 28 maggio, per cui la scadenza è stata riportata a lunedì 30 maggio (art. 142 cpv. 3 CPC per il rinvio dell’art. 31 LEF). Presentato il 21 maggio 2022 (data del timbro postale), il reclamo è dunque senz’altro tempestivo. Invece il complemento al reclamo del 20 giugno 2022 intitolato “richiesta di conciliazione” è irricevibile. È pure inammissibile lo scritto dell’11 luglio 2022, che non può essere considerato come una replica spontanea poiché inoltrata il medesimo giorno delle osservazioni al reclamo.
1.2 La Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate (art. 321 cpv. 1 CPC) contenute nel reclamo (DTF 147 III 179 consid. 4.2.1 e i rimandi). Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).
2. In virtù dell’art. 82 LEF, il giudice pronuncia il rigetto provvisorio dell’opposizione ove il credito posto in esecuzione sia fondato su un riconoscimento di debito constatato mediante atto pubblico o scrittura privata (cpv. 1), a meno che l’escusso sollevi e giustifichi immediatamente eccezioni tali da infirmare il riconoscimento di debito (cpv. 2). La procedura di rigetto è una procedura sommaria documentale (Aktenprozess), il cui scopo non è di accertare l’esistenza del credito posto in esecuzione, bensì l’esistenza di un titolo esecutivo (DTF 147 III 178 consid. 4.2.1), così da determinare rapidamente i ruoli delle parti in un eventuale processo ordinario (art. 79 o 83 cpv. 2 LEF; sentenza del Tribunale federale 5A_552/ 2021 del 5 gennaio 2022 consid. 2.3). Il giudice verifica solo la forza probatoria del titolo prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi conferisce forza esecutiva senza indugio (art. 84 cpv. 2 LEF) ove l’escusso non renda immediatamente verosimili eccezioni liberatorie, in linea di massima mediante documenti (art. 254 cpv. 1 CPC; DTF 145 III 163 consid. 5.1). La decisione di rigetto provvisorio dispiega solo effetti di diritto esecutivo, senza regiudicata quanto all’esistenza del credito (DTF 136 III 587 consid. 2.3). Il pronunciato, quindi, non priva le parti del diritto di sottoporre nuovamente il litigio al giudice ordinario (art. 79 o 83 cpv. 2 LEF; DTF 143 III 567 consid. 4.1 e 136 III 530 consid. 3.2).
3. Nella decisione impugnata, il Giudice di pace ha stabilito che gli attestati di carenza di beni (ACB) costituiscono validi titoli di rigetto provvisorio e che le eccezioni sollevate dalla convenuta non sono atte a infirmarli. D’altronde, a suo giudizio la decisione di stralcio di cui si è avvalsa RE 1 riguarda una precedente esecuzione (n. __________), in cui l’istanza di rigetto era stata ritirata dall’CO 1, e nulla le impediva d’inoltrarne una nuova, ossia quella oggetto del presente procedimento, anche per la medesima pretesa. Inoltre, il primo giudice ha respinto l’eccezione d’incompetenza territoriale della Giudicatura di pace del circolo di __________, poiché l’istanza di rigetto è poi stata trasmessa a quella corretta, ossia quella di Locarno. Egli ha infine respinto pure la domanda di congiunzione della procedura con quella dinanzi al TCA vista “la diversità della materia e delle autorità giudicanti”, oltre al fatto che non ne è stata comprovata la litispendenza.
4. Nel reclamo RE 1 si avvale nuovamente della decisione di stralcio affermando che, contrariamente a quanto deciso dal primo giudice, promuovere una nuova esecuzione è possibile solo in presenza di nuovi elementi, che difettano nel caso di specie. D’altronde, ella continua, vista l’assenza di tali nova l’attitudine dell’istante risulta essere contraddittoria, posto che la decisione di stralcio è stata emessa proprio a causa del ritiro della sua domanda di rigetto nell’esecuzione precedente, basata sugli stessi identici ACB fatti valere nel presente procedimento. RE 1 contesta altresì la trasmissione dell’istanza alla Giudicatura di pace di Locarno come anche il fatto di non aver comprovato la pendenza del procedimento dinanzi al TCA.
Nelle sue osservazioni CO 1 conclude per la reiezione del reclamo, evidenziando in particolare di essere in diritto d’introdurre una nuova esecuzione per la medesima pretesa.
5. In ogni stadio di causa, il giudice esamina d’ufficio (art. 57 CPC), a prescindere dalle allegazioni delle parti, se la documentazione prodotta costituisce valido titolo di rigetto dell’opposizione (DTF 140 III 377 consid. 3.3.3), fermo restando che in sede di reclamo l’esame d’ufficio è limitato alle carenze manifeste (DTF 147 III 178 consid. 4.2.1).
5.1 Nel caso di specie CO 1 procede per l’incasso di “premi assicurativi LAMal” e di “partecipazione ai costi” come risulta dal precetto esecutivo (sopra ad A e doc. A) e dalle osservazioni al reclamo. Sono notoriamente pretese di diritto pubblico. Ora, tranne che non abbia alcun potere sovrano relativamente all’accertamento della propria pretesa, ma debba adire un tribunale amministrativo cantonale per farla valere, l’autorità amministrativa (o il delegatario del potere pubblico) escutente può unicamente postulare (o secondo l’art. 79 LEF decidere) il rigetto definitivo dell’opposizione sulla scorta della decisione (amministrativa) di accertamento del credito da essa emessa (DTF 147 III 361 consid. 3.3.1; sentenze del Tribunale federale 5A_31/2019 del 31 maggio 2019 consid. 5.1 e 2C_3 50/2017 del 7 dicembre 2017 consid. 5.1, e della CEF 14.2022.17 dell’11 luglio 2022 consid. 5.5 e 14.2018.112 del 18 ottobre 2018, pag. 3, e i rinvii; Staehelin in: Basler Kommentar, SchKG I, 3a ed. 2021, n. 46 ad art. 82 LEF). Il Giudice di pace avrebbe quindi dovuto chiedersi se CO 1 poteva agire come un semplice soggetto di diritto privato sulla scorta degli attestati di carenza di beni oppure se non avrebbe dovuto piuttosto statuire sulla pretesa contestata dall’assicurata con una decisione poi suscettibile di autorizzarla a chiedere o concedere il rigetto definitivo dell’opposizione. Si tratta di una mancanza manifesta che va rilevata d’ufficio in que-sta sede. La causa gli andrebbe quindi retrocessa perché statuisca su tale questione. Nondimeno, essendo la stessa matura per il giudizio, la Camera può statuire essa stessa senza indugio (art. 327 cpv. 3 lett. b CPC).
5.2 Ebbene, le casse malati sono abilitate a emettere decisioni in merito ai premi dell’assicurazione obbligatoria in caso di opposizione dell’assicurato (art. 49 cpv. 1 e 52 LPGA [RS 830.1]). Per far rigettare un’opposizione interposta dall’assicurato a un’esecuzione volta all’incasso dei premi, esse devono quindi imperativamente emettere una decisione sui premi contestati, che servirà da titolo per il rigetto definitivo dell’opposizione. Un rigetto provvisorio dell’opposizione in base al contratto d’assicurazione o di un accordo scritto con l’assicurato è escluso (cfr. sentenze del Tribunale federale 5A_ 473/2016 del 15 novembre 2016, consid. 3.1, BlSchK 2017, 119, e 5A_31/2019 del 31 maggio 2019 consid. 5.1).
La giurisprudenza anteriore (DTF 109 V 49, consid. 3/a), che ammetteva la possibilità per le casse di assicurazione malattia di procedere all’incasso dei premi dell’assicurazione obbligatoria senza emanare una decisione formale, risulta superata dalle modifiche legislative intervenute nel frattempo, e più precisamente dalla modifica dell’art. 80 cpv. 1 LAMal (RS 832.10), cui si è in parte sostituito l’art. 49 cpv. 1 LPGA (RS 830.1), entrato in vigore il 1° gennaio 2003, il quale non esige più un’esplicita domanda dell’assicurato perché l’assicuratore debba emanare una decisione sui premi (tranne se l’assicuratore si è in precedenza validamente determinato in procedura semplificata: art. 51 cpv. 2 LPG), bastando un semplice “disaccordo con l’interessato”, non subordinato ad alcun requisito di forma, sicché può anche risultare tacitamente dalle circostanze (Défago Gaudin in: Commentaire romand, Loi sur la partie générale des assurances sociales, 2018, n. 15 ad art. 49 LPGA), in particolare dal fatto che l’assicurato ha interposto opposizione all’esecuzione volta all’incasso dei premi e partecipazioni ai costi (sentenza della CEF 14.2011.190 dell’11 gennaio 2012, consid. 4.4, massimato in RtiD 2012 II 895 n. 56c). In caso di opposizione al precetto esecutivo (o di domanda dell’assicurato giusta l’art. 51 cpv. 2 LPGA), l’assicuratore malattia è dunque tenuto a emettere una decisione, pena un diniego di giustizia formale (cfr. DTF 133 V 188 segg.; Genner in: Basler Kommentar, ATSG, 2020, n. 13 ad art. 49 LPGA; Kieser, ATSG-Kommentar, 4a ed. 2020, n. 39 ad art. 49 LPGA; Défago Gaudin, op. cit., n. 18 ad art. 49). Non è (più) abilitato a procedere all’incasso sulla scorta del contratto d’assicurazione (quel che è sfuggito alla Camera nella citata 14.2011.190, consid. 4.1 così come a Staehelin, op. cit., n. 46 e 162 ad art. 82). Un’azione di disconoscimento di debito (giusta l’art. 83 cpv. 2 LEF) direttamente al Tribunale cantonale delle assicurazioni – come ipotizzato nella menzionata DTF 109 V 49 – sarebbe del resto improponibile, giacché la competenza decisionale spetta in prima battuta allo stesso assicuratore malattia.
5.3 Nel caso in esame, CO 1 chiede il rigetto provvisorio dell’opposizione in base a tre ACB (doc. B-D). Secondo quanto appena esposto, si tratta di una via che le è preclusa. Poteva solo chiedere (o decidere) il rigetto definitivo dell’opposizione sulla scorta di una propria decisione sulla contestazione dell’assicurato (art. 49 cpv. 1 LPGA). Non è dato di sapere se l’escutente lo abbia fatto nelle precedenti esecuzioni sfociate nei noti ACB. Ad ogni modo, CO 1 non ha prodotto alcuna decisione, sicché la sua istanza andava respinta stante il carattere documentale della procedura di rigetto (sopra consid. 2).
5.4 In effetti, pur essendo un pubblico documento facente prova dei fatti che attesta finché non sia dimostrata l’inesattezza del suo contenuto (art. 9 cpv. 1 CC), l’ACB non costituisce una decisione – a parte per le spese esecutive (DTF 147 III 364 consid. 3.5.3) – né quindi un titolo di rigetto definitivo nel senso dell’art. 80 LEF, bensì solo un titolo di rigetto provvisorio per i crediti di diritto privato e per quelli di diritto pubblico, per il cui accertamento l’ente pubblico non gode di un potere decisionale, ma deve far capo alla via dell’azione di diritto amministrativo (sopra, consid. 5.1; riguarda in particolare le controversie relative alla responsabilità degli enti pubblici e dai suoi agenti, alle prestazioni pecuniarie derivanti da servizi degli agenti pubblici, o alla restituzione di prestazioni pagate in eccesso e quelle opponenti due collettività pubbliche: Veuillet in: Abbet/Veuillet (ed.), La mainlevée de l’opposition, 2017, n. 70 ad art. 82 LEF).
5.5 Nelle osservazioni al reclamo, CO 1 insiste per la conferma del rigetto provvisorio dell’opposizione nonostante l’indicazione contenuta nell’assegnazione del termine di risposta del 4 luglio 2022. Non è quindi il caso di concedere il rigetto definitivo dell’opposizione limitatamente alle spese esecutive stabilite negli ACB.
Le rimane ad ogni modo salva la possibilità di chiedere di nuovo il rigetto definitivo dell’opposizione, anche nella stessa esecuzione (DTF 143 III 567 consid. 4.1 e 140 III 461 consid. 2.5; sentenza della CEF 14.2015.245 del 21 aprile 2016, RtiD 2016 II 651 n. 42c, consid. 7.3/b), a patto di produrre decisioni esecutive relative ai premi e alle partecipazioni ai costi posti in esecuzione e gli ACB per la rifusione delle spese esecutive.
5.6 Il reclamo va pertanto integralmente accolto. Diventa così superfluo statuire sulle censure sollevate dalla reclamante. Non è comunque inutile ricordare che le decisioni in materia di rigetto dell’opposizione non acquisiscono regiudicata materiale sulla questione dell’esistenza della pretesa litigiosa (DTF 136 III 587 consid. 2.3) – giacché il loro oggetto è il titolo e non il credito stesso (sopra consid. 2) –, che passano in giudicato formalmente solo nell’esecuzione in corso e che l’istanza può persino essere ripresentata nella stessa esecuzione se è fondata su nuovi documenti e nuove allegazioni omessi nella precedente istanza (sopra consid. 5.5).
5.7 Diventano anche senza oggetto la “richiesta di conciliazione” e di assunzione dello scritto 6 dicembre 2021 del Giudice di pace, formulata dalla reclamante il 20 giugno 2022, come pure la domanda dell’11 luglio 2022, intesa a che CO 1 “sia chiamata a rispondere formalmente”.
6. In entrambe le sedi la tassa, stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC).
Non si pone invece problema d’indennità non avendone RE 1 fatto richiesta motivata (art. 95 cpv. 3 lett. c CPC) né in prima, né in seconda sede.
7. Circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 4'187.55, non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo è accolto e di conseguenza i dispositivi n. 1 e 2 della decisione impugnata sono così riformati:
“1. L’istanza è respinta.
2. Le spese processuali di complessivi fr. 290.– sono poste a carico dell’istante”.
2. Le spese processuali di complessivi fr. 250.– relative al presente giudizio sono poste a carico dell’CO 1.
3. Notificazione a:
|
|
– ; – .
|
Comunicazione alla Giudicatura di pace del Circolo di Locarno.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).