Incarto n.
14.2022.76

Lugano

24 giugno 2022

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello

 

 

 

composta del giudice:

Jaques, presidente

 

vicecancelliera:

Bertoni

 

 

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) nella causa SO.2022.1316 (fallimento) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, promossa con istanza 9 marzo 2022 dalla

 

 

CO 1

(patrocinata dall’__________ PA 2, __________)

 

 

contro

 

 

RE 1

(patrocinata dall’__________ PA 1, __________)

 

 

 

 

giudicando sul reclamo del 13 giugno 2022 presentato dalla RE 1 contro la decisione emessa il 1° giugno 2022 dal Pretore;

 

 

ritenuto

 

in fatto:                   A.   Nell’ambito dell’esecuzione n. __________ dell’Ufficio d’esecuzione di Lugano, il 9 marzo 2022 la CO 1 ha chiesto alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, di decretare il fallimento della RE 1 per il mancato pagamento di fr. 10'770.– oltre a interessi e spese.

 

                                  B.   All’udienza di discussione del 4 maggio 2022 le parti hanno chiesto al Pretore di riaggiornare l’udienza al 1° giugno 2022, alla quale è comparsa la sola istante, che ha confermato la domanda.

                                  C.   Statuendo con decisione del 1° giugno 2022 il Pretore ha dichiarato il fallimento della RE 1 dal giorno successivo alle ore 10:00, ponendo a carico della massa fallimentare la tassa di giustizia di fr. 80.– e un acconto di fr. 920.– per le spese esecutive.

 

                                  D.   Contro la sentenza appena citata la RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 13 giugno 2022 per ottenere, previo conferimento dell’effetto sospensivo, l’annullamento del fallimento, asserendo di avere saldato il credito posto in esecuzione. Il 17 giugno 2022, il presidente della Camera ha respinto la domanda di effetto sospensivo contenuta nel reclamo. Stante il prevedibile esito del giudizio odierno, il reclamo non è stato intimato alla controparte per osservazioni.

 

 

Considerando

 

in diritto:                 1.   La sentenza impugnata – emanata in materia di fallimento – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 7 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 174 cpv. 1 LEF e 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.

                                         Pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro dieci giorni dalla notificazione (art. 174 cpv. 1 LEF e 321 cpv. 2 CPC). Visto che la notifica è avvenuta in concreto alla RE 1 l’8 giugno 2022, il termine d’impugna­zione è scaduto sabato 18 giugno, per cui la scadenza è stata ri­portata a lunedì 20 giugno (art. 142 cpv. 3 CPC per il rinvio dell’art. 31 LEF). Presentato già il 13 giugno 2022 (data del timbro posta­le), il reclamo è dunque senz’altro tempestivo.

 

                                   2.   In virtù dell’art. 174 cpv. 2 LEF l’autorità giudiziaria superiore può annullare la dichiarazione di fallimento se il debitore, impugnando la decisione, rende verosimile la sua solvibilità e prova per mezzo di documenti che nel frattempo il debito, compresi gli interessi e le spese, è stato estinto (n. 1), o che l’importo dovuto è stato depositato presso l’autorità giudiziaria superiore a disposizione del creditore (n. 2), oppure che il creditore ha ritirato la domanda di fallimento (n. 3). L’enumerazione è esaustiva.

 

                                2.1   Questi fatti nuovi (e le relative prove), subentrati dopo la dichiarazione di fallimento (nova autentici o in senso proprio, denominati in tedesco “echte Nova”, in contrapposizione agli pseudonova o “unechte Nova” citati all’art. 174 cpv. 1, 2° periodo LEF), non ven-gono considerati d’ufficio, ma spetta al debitore farli valere espressamente e provarne l’adempimento con documenti, sempre che renda verosimile la sua solvibilità. Un fatto è reso verosimile se il giudice, nel suo libero esame, giunge alla conclusione ch’esso corrisponde con una sufficiente probabilità alle allegazio­ni della parte (DTF 120 II 393 consid. 4/c). Concretamente è pertanto sufficiente per l’annullamento della dichiarazione di fallimento che la solvibilità del fallito sia più probabile della sua insolvibilità. A tal proposito non devono essere poste esigenze troppo severe, in modo particolare allorquando la possibilità che l’azienda sopravviva economicamente non può essere negata a priori (FF 1991 III 80) e la mancanza di liquidità sufficiente appare passeggera (sentenza del Tribunale federale 5A_328/2011 dell’11 agosto 2011, consid. 2).

                                         L’illiquidità dev’essere oggettiva, tale da impedire al debitore di tacitare i suoi creditori alla scadenza dei loro crediti. Un indizio d’in­solvibilità può emergere dal numero e dall’importo delle esecuzioni pendenti, così come da eventuali nuove istanze di fallimento pervenute posteriormente al decreto di fallimento impugnato. Anche il fatto di non essere in grado di pagare modesti importi indica insolvibilità. La solvibilità dev’essere resa verosimile sulla base di riscontri oggettivi, quali giustificativi concernenti pagamenti, estratti bancari, contratti di credito e così via, mentre semplici dichiarazioni del debitore sono insufficienti (Giroud/Theus Simoni in: Basler Kommentar, SchKG II, 3a ed. 2021, n. 26d ad art. 174 LEF).

 

                                2.2   Nel caso in esame la reclamante asserisce di avere estinto il credito vantato dall’istante già prima della pronuncia del fallimento, ciò che risulterebbe dall’estratto del registro delle esecuzioni rilasciato dall’Ufficio esecuzioni il 10 giugno 2022, in cui l’esecuzione in questione non compare (doc. C. accluso al reclamo). Come già rilevato nell’ordinanza del 17 giugno 2022, invero l’esecuzione promossa dall’istante non figura nell’estratto non perché è stata estinta prima del fallimento, bensì perché è cessata di diritto con la pronuncia del fallimento (art. 206 cpv. 1 LEF e DTF 124 III 123). La Camera ha accertato infatti d’ufficio (art. 255 lett. a CPC) che all’Ufficio d’esecuzione non è giunta la somma di fr. 12'824.– di cui all’ordine di pagamento del 30 maggio 2022 accluso al reclamo (quale doc. D). Non risulta d’altronde che la reclamante abbia depositato la somma dovuta presso questa Camera a disposizione dell’istante né che la domanda di fallimento sia stata ritirata. Nemmeno essa ha reso verosimile la propria solvibilità. Non essendo adempiuti i presupposti dell’art. 174 cpv. 1 o 2 LEF, il reclamo va respinto.

 

                                   3.   Non essendo stato concesso effetto sospensivo al gravame, il fallimento non dev’essere nuovamente pronunciato.

 

                                   4.   La tassa di giustizia (calcolata secondo gli art. 52 lett. a e 61 cpv. 1 OTLEF [RS 281.35]) è posta a carico della parte soccombente (art. 106 cpv. 1 CPC). Alla controparte non si assegnano ripetibili, non avendo dovuto la stessa redigere osservazioni al reclamo.

 

 

Per questi motivi,

 

pronuncia:              1.   Il reclamo è respinto.

 

                                   2.   La tassa di giustizia del presente giudizio, di fr. 150.–, è posta a carico della RE 1.

 

                                   3.   Notificazione a:

 

–    ;

–     ;

–  Ufficio d’esecuzione, Lugano;

–  Ufficio dei fallimenti, Viganello.

 

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.

 

 

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                            La vicecancelliera

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 74 cpv. 2 lett. d LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).