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Incarto n. |
Lugano 20 ottobre 2022
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In nome |
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La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello |
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composta del giudice: |
Jaques, presidente |
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vicecancelliera: |
Bertoni |
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) nella causa SO.2022.14 (rigetto definitivo dell’opposizione) della Giudicatura di pace del Circolo della Verzasca promossa con istanza 6 aprile 2022 dalla
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RE 1 (patrocinata dall’ PA 1 )
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contro |
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CO 1 (patrocinata dall’ PA 2 )
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giudicando sul reclamo del 14 giugno 2022 presentato dalla RE 1 contro la decisione emessa il 12 giugno 2022 dal Giudice di pace;
ritenuto
in fatto: A. In una causa concernente un contratto di locazione, con sentenza del 10 novembre 2021 (SE.2020.6) il Pretore del Distretto di Locarno-Città ha accolto la petizione della RE 1 nei confronti dell’CO 1 e ha posto a carico di quest’ultima le spese processuali di complessivi fr. 400.– e ripetibili di fr. 800.– in favore dell’attrice.
B. Con precetto esecutivo n. __________ emesso l’8 marzo 2022 dalla sede di Locarno dell’Ufficio d’esecuzione, la RE 1 ha escusso l’CO 1 per l’incasso di fr. 1'200.– oltre agli interessi del 5% dal 10 gennaio 2022, indicando quale causa del credito le “Spese processuali e ripetibili secondo sentenza 10.11.2021 Pretura Locarno-Città”.
C. Avendo l’CO 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza del 6 aprile 2022 la RE 1 ne ha chiesto il rigetto definitivo alla Giudicatura di pace del Circolo della Verzasca. Il giorno prima della scadenza del termine per formulare osservazioni all’istanza, ossia il 4 maggio 2022, le parti hanno comunicato che l’escutente aveva pagato i fr. 1'200.– quello stesso giorno. Entro il termine assegnatole dal primo giudice per comunicare in quale misura volesse mantenere la domanda, con scritto del 6 maggio 2022 l’istante ha comunicato di mantenerla per gli interessi di mora di fr. 20.– (pari al 5% su fr. 1'200.– per quattro mesi) e per le spese esecutive di fr. 110.30; essa ha pure ricordato che rimaneva da decidere la condanna della convenuta alle spese processuali e l’assegnazione di “adeguate ripetibili” in suo favore. L’CO 1 non ha preso posizione su tale scritto.
D. Statuendo con decisione del 12 giugno 2022, il Giudice di pace ha accolto l’istanza per gli interessi di mora di fr. 19.– (dal 10 gennaio al 4 maggio 2022), ponendo a carico della convenuta le spese processuali di fr. 100.– senz’assegnare ripetibili.
E. Contro la sentenza appena citata la RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 14 giugno 2022 per ottenere l’assegnazione di ripetibili di fr. 240.–. Nelle sue osservazioni del 23 giugno 2022, l’CO 1 ha concluso per la reiezione del reclamo. Mediante replica spontanea del 4 luglio e duplica spontanea del 7 luglio 2022 le parti si sono riconfermate nelle rispettive e contrastanti posizioni.
Considerando
in diritto: 1. Secondo l’art. 110 CPC, la decisione in materia di spese è impugnabile a titolo indipendente soltanto mediante reclamo. In ogni caso la via del reclamo è anche l’unica aperta contro le decisioni nelle pratiche a tenore della LEF, segnatamente in tema di rigetto dell’opposizione (cfr. art. 309 lett. b n. 3 e 319 lett. a CPC). In ambedue i casi il reclamo va inoltrato alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 e 4a LOG) senza riguardo al valore litigioso.
1.1 Pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Visto che la notifica è avvenuta in concreto al patrocinatore della RE 1 il 13 giugno 2022, il termine d’impugnazione è scaduto giovedì 23 giugno. Presentato già il 14 giugno 2022 (data del timbro postale), il reclamo è dunque senz’altro tempestivo.
1.2 La Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate (art. 321 cpv. 1 CPC) contenute nel reclamo (DTF 147 III 179 consid. 4.2.1 e i rimandi). Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).
2. Nella decisione impugnata il Giudice di pace, stante l’avvenuto pagamento della somma posta in esecuzione, ha accolto l’istanza che la RE 1 aveva limitato agli interessi di mora sulla somma dovuta, ponendo le spese processuali a carico della convenuta senza statuire sulla richiesta di ripetibili formulata dall’istante.
3. Nel reclamo la RE 1 si duole che il primo giudice non le ha assegnato indennità per ripetibili senz’alcuna motivazione, ledendone il diritto di essere sentita. Essa osserva che giusta l’art. 11 del Regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d’ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili (RTar, RL 178.310) le ripetibili ammontano tra il 15 e il 25% del valore litigioso di fr. 1'200.–, sicché le andavano riconosciuti a tale titolo tra fr. 180.– e fr. 300.–. Tenuto conto che la sua istanza si basava su una sentenza passata in giudicato, la reclamante ritiene l’opposizione dell’escussa “puramente ostruzionistica” e postula la concessione di almeno l’indennità mediana di fr. 240.–.
4. Va dato atto alla reclamante che il Giudice di pace non le ha assegnato ripetibili senza motivare la propria decisione al riguardo. Egli ha quindi leso il suo diritto di essere sentita (art. 53 CPC e 29 cpv. 2 Cost.). Una siffatta violazione implica di principio l’annullamento della decisione impugnata, a prescindere dalle possibilità di successo nel merito, a meno che la parte lesa abbia avuto modo di esprimersi liberamente davanti a un’autorità di ricorso con stesso potere di cognizione dell’autorità inferiore che ha misconosciu-to quel diritto (DTF 137 I 195 consid. 2.3.2; sentenza del Tribunale federale 5A_19/2011 del 29 giugno 2011, consid. 2.3) e non ne risulta alcun pregiudizio per la parte lesa (DTF 142 III 55 consid. 4.3, vedi sentenza della CEF 14.2020.14 del 30 giugno 2020 consid. 5.1).
Nel caso specifico, non è quindi necessario rinviare la causa al primo giudice per sanare la violazione, siccome la reclamante non ha formulato alcuna richiesta in tal senso, anzi ha postulato la riforma del giudizio impugnato. La cognizione della Camera non può d’altronde ritenersi limitata (giusta l’art. 320 lett. b CPC, v. sopra consid. 1.2) sui fatti rilevanti per il giudizio, giacché la sentenza impugnata non contiene alcun accertamento. La causa è infine matura per il giudizio, sicché nulla osta a statuire direttamente sul reclamo senza rinvio al primo giudice (art. 327 cpv. 3 lett. b CPC; sentenza della CEF 14.2022.23 del 14 settembre 2022, consid. 5).
5. Ora, il pagamento del credito posto in esecuzione è intervenuto nelle mani dell’escutente il 4 maggio 2022 dopo l’inoltro dell’istanza del 6 aprile 2022, la quale è diventata senza oggetto ed è stata quindi stralciata (art. 242 CPC). Non si tratta di acquiescenza ai sensi dell’art. 241 cpv. 1 CPC, come menzionato dalla reclamante, da una parte perché l’escussa non ha formalmente riconosciuto la pretesa dell’istante e dall’altra poiché le parti non hanno sottoscritto alcun verbale come preteso dalla suddetta norma (sentenza della CEF 14.2020.144 del 19 maggio 2021 consid. 6). Di conseguenza le spese giudiziarie vanno ripartite secondo equità giusta l’art. 107 cpv. 1 lett. e CPC. Nel caso in esame esse sono da porre a carico dell’escussa, siccome il suo tardivo pagamento, successivo alla litispendenza, ha causato spese inutili e sia l’avvio della causa sia il suo (parziale) stralcio le sono imputabili (sentenza della CEF 14.2022.49 del 28 settembre 2022 consid. 3 e segg.). Ciò vale anche per l’assegnazione delle spese ripetibili, giacché sono incluse nelle spese giudiziarie (art. 95 cpv. 1 CPC).
5.1 Con le osservazioni al reclamo l’CO 1 rileva invero che il credito oggetto dell’esecuzione concerneva già un’indennità per ripetibili e sottolinea ad ogni modo di aver comunicato immediatamente, con due e-mail del 1° e 21 febbraio 2022, che avrebbe fatto fronte al pagamento, com’è poi effettivamente avvenuto, sicché, a suo parere, l’inoltro dell’istanza di rigetto era del tutto inutile, di modo che non si giustifica di assegnare ripetibili all’istante. Nella sua replica spontanea, la reclamante ribatte di aver sollecitato invano il pagamento già da dicembre del 2021 e puntualizza che l’inadempienza dell’escussa ha reso necessario sia l’avvio dell’esecuzione a marzo 2022 sia l’inoltro dell’istanza di rigetto. In duplica (pure spontanea) l’escussa ribadisce l’inutilità della procedura e dell’assistenza di un legale, trattandosi di un caso di rigetto definitivo.
5.2 Orbene, l’allegazione secondo cui l’CO 1 avrebbe da subito promesso di pagare è nuova e quindi inammissibile. Lo stesso dicasi delle e-mail del 1° febbraio e del 21 febbraio 2022 che sono state prodotte per la prima volta con le osservazioni al reclamo. Non è quindi possibile tenerne conto per l’odierna pronuncia (v. sopra consid. 1.2). D’altronde, la possibilità per ogni parte con capacità processuale di farsi rappresentare nel processo (art. 68 cpv. 1 CPC) non presuppone un grado minimo di complessità della causa, anche se verte su una domanda di rigetto definitivo dell’opposizione. Del fattore della difficoltà si tiene conto nell’ambito della commisurazione dell’indennità per ripetibili (sentenza della CEF 14.2020.89 del 26 gennaio 2021 consid. 4). Il comportamento della controparte, fosse anche “puramente ostruzionistic[o]”, non è un criterio di rilievo al riguardo finché, ciò che la reclamante non allega, non influisce sul volume di lavoro da retribuire. Non importa infine l’oggetto del credito posto in esecuzione. Anche per incassare una pretesa per ripetibili accertata nella decisione di merito invocata come titolo di rigetto definitivo dell’opposizione l’escutente può, in base all’art. 68 CPC, far capo a un patrocinatore.
5.3 Dal profilo quantitativo, la reclamante chiede l’assegnazione di un’ indennità di fr. 240.–, pari al valore medio stabilito dal RTar per un valore litigioso di fr. 1'200.–.
5.3.1 Giusta l’art. 11 cpv. 1 RTar per le pratiche con un valore determinato o determinabile fino a fr. 20'000.– le ripetibili sono stabilite tra il 15% e il 25% di esso, fermo restando che secondo l’art. 11 cpv. 2 lett. b RTar nelle procedure speciali civili e di esecuzione e fallimenti le ripetibili sono fissate tra il 20% e il 70% dell’importo calcolato secondo il cpv. 1. Entro questi limiti, le ripetibili sono determinate secondo l’importanza della lite, le sue difficoltà, l’ampiezza del lavoro e il tempo impiegato dall’avvocato, avuto riguardo dello svolgimento del patrocinio (art. 11 cpv. 5 RTar). Nel caso di manifesta sproporzione tra il valore litigioso o le prestazioni eseguite e l’onorario dovuto in base alla presente tariffa e nel caso in cui le particolarità del caso o gli interessi delle parti in causa lo giustificano, l’autorità competente può derogare alle disposizioni precedenti (art. 13 cpv. 1 RTar).
5.3.2 Nel caso specifico, tenuto del valore di causa, pari a fr. 1'200.–, l’art. 11 cpv. 1 e cpv. 2 lett. b del suddetto Regolamento stabilisce l’indennità per ripetibili tra un minimo di fr. 36.– (15% x 20% di fr. 1'200.–) e un massimo di fr. 210.– (25% x 70% di fr. 1'200.–) arrotondati. La reclamante ha infatti omesso di considerare la riduzione (tra il 20% e il 70%) stabilita dall’art. 11 cpv. 2 lett. b RTar per procedure di esecuzione e fallimenti. Pur tenuto conto della relativa semplicità della causa e del conseguente dispendio di tempo contenuto che richiedeva al legale dell’escutente, l’indennità massima di fr. 210.– prescritta dal RTar appare una partecipazione adeguata all’onorario dell’avvocato e ai costi sopportati nell’interesse del cliente (art. 10 cpv. 1 RTar), comprese le spese e l’IVA (cfr. art. 11 cpv. 1 e 14 cpv. 1 RTar), non avendo quest’ultimo fatto valere esborsi straordinari né presentato una nota di spese giusta l’art. 105 cpv. 2 CPC (già citata 14.2020.89 consid. 4.3 e segg.). Equivale di fatto a 45 minuti di lavoro in base alla tariffa oraria di fr. 280.– dell’art. 12 RTar.
6. Premesso che il valore litigioso in questa sede è di fr. 240.– (ossia l’indennità richiesta dal reclamante), la tassa del presente giudizio, stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), come le ripetibili, determinate in virtù dell’art. 11 cpv. 1-2 RTar (RL 178.310) per il rinvio dell’art. 96 CPC, seguono la reciproca soccombenza parziale (art. 106 cpv. 1 CPC).
7. Circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 240.–, non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo è parzialmente accolto e di conseguenza i dispositivi n. 2 e 3 della decisione impugnata sono così riformati:
“2. Le spese processuali di complessivi fr. 100.– sono poste a carico della convenuta, che rifonderà all’istante fr. 210.– per ripetibili.
3. omissis”
2. Le spese processuali di complessivi fr. 80.– relative al presente giudizio, già anticipate dalla reclamante, sono poste a suo carico per fr. 10.– mentre i restanti fr. 70.– sono posti a carico della CO 1, che rifonderà alla RE 1 fr. 160.– per ripetibili ridotte.
3. Notificazione a:
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Comunicazione alla Giudicatura di pace del Circolo della Verzasca.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).