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Incarto n. |
Lugano |
In nome |
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La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello |
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composta del giudice: |
Jaques, presidente |
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vicecancelliera: |
Bertoni |
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) nella causa SO.2022.12 (rigetto definitivo dell’opposizione) della Pretura della Giurisdizione di Locarno-Città promossa con istanza 7 gennaio 2022 da
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CO 1 (patrocinata dall’__________ __________ PA 2 __________)
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contro |
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RE 1 (patrocinato dall’__________ PA 1 __________)
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giudicando sul reclamo del 22 giugno 2022 presentato da RE 1 contro la decisione emessa il 10 giugno 2022 dal Pretore;
ritenuto
in fatto: A. Con sentenza di divorzio del 25 giugno 2021 il Pretore del distretto di Lugano ha omologato la convenzione sulle conseguenze accessorie sottoscritta dai coniugi che in esito alla liquidazione del regime dei beni obbligava RE 1 a versare a CO 1 fr. 2'250'000.– in tre rate, l’ultima delle quali, di fr. 750'000.–, entro il 30 novembre 2021.
B. Con precetto esecutivo n. __________ emesso il 27 dicembre 2021 dalla sede di Locarno dell’Ufficio d’esecuzione, CO 1 ha escusso RE 1 per l’incasso di fr. 280'086.65 oltre agli interessi del 5% dal 1° dicembre 2021, indicando quale causa del credito il “Saldo della terza ed ultima rata, di cui al punto 3.– primo punto del dispositivo della sentenza 25 giugno 2021 del Pretore del distretto di Lugano, Sezione 6. __________ (inc. no. DM.2019.229)”.
C. Avendo RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza del 7 gennaio 2022 CO 1 ne ha chiesto il rigetto definitivo alla Pretura della Giurisdizione di Locarno-Città. Nel termine impartito, il convenuto si è opposto all’istanza con osservazioni scritte del 27 gennaio 2022. Mediante replica e duplica spontanee del 9 e 21 febbraio 2022 le parti hanno ribadito le loro posizioni. Sempre spontaneamente il 2 marzo 2022 CO 1 ha presentato una “triplica”, di cui RE 1 ha chiesto lo stralcio con scritto del 7 marzo 2022.
D. Statuendo con decisione del 10 giugno 2022, il Pretore ha ammesso il nuovo mezzo di prova prodotto con la “triplica” da CO 1 (doc. D) estromettendo invece i nuovi documenti prodotti da RE 1 con la duplica (doc. 8 – 10). Ha quindi parzialmente accolto l’istanza e rigettato in via definitiva l’opposizione interposta dal convenuto limitatamente a fr. 280'086.65 oltre agli interessi del 5% dal 27 dicembre 2021 (anziché dal 1° dicembre 2021), ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 600.– e un’indennità di fr. 3'000.– a favore dell’istante.
E. Contro la sentenza appena citata RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 22 giugno 2022 per ottenerne l’annullamento e la reiezione dell’istanza, protestate spese e ripetibili. Egli chiede altresì l’estromissione dagli atti del nuovo documento prodotto con la “triplica” e l’ammissione dei nuovi documenti da lui prodotti con la duplica.
Considerando
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’opposizione – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.
1.1 Pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Visto che la notifica è avvenuta in concreto al patrocinatore di RE 1 il 13 giugno 2022, il termine d’impugnazione è scaduto giovedì 23 giugno. Presentato quello stesso giorno (data del timbro postale), il reclamo è dunque tempestivo.
1.2 La Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate (art. 321 cpv. 1 CPC) contenute nel reclamo (DTF 147 III 179 consid. 4.2.1 e i rimandi). Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).
2. In virtù degli art. 80 e 81 LEF, il giudice pronuncia il rigetto definitivo dell’opposizione ove il credito posto in esecuzione sia fondato su una decisione giudiziaria esecutiva o un titolo parificato, a meno che l’escusso provi con documenti che dopo l’emanazione della decisione il debito è stato estinto, il termine per il pagamento è stato prorogato o che è intervenuta la prescrizione. La procedura di rigetto è una procedura sommaria documentale (Aktenprozess), il cui scopo non è di accertare l’esistenza del credito posto in esecuzione bensì l’esistenza di un titolo esecutivo. Il giudice verifica solo la forza probatoria del titolo prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi conferisce forza esecutiva senza indugio (art. 84 cpv. 2 LEF) ove l’escusso non dimostri immediatamente una delle eccezioni liberatorie enumerate all’art. 81 LEF (DTF 139 III 446, consid. 4.1.1).
3. Nella decisione impugnata, il Pretore ha ritenuto che la sentenza di divorzio, passata in giudicato, costituisce un valido titolo di rigetto per la pretesa posta in esecuzione. Egli ha d’altronde respinto l’eccezione di compensazione sollevata dal convenuto, il quale si avvaleva nei confronti della moglie di un credito di fr. 280'086.65 cedutogli dall’PI 1, relativo ai prestiti che la società le avrebbe concesso nel corso degli anni diversi per complessivi fr. 230'645.– e a fr. 50'000.– indebitamente prelevati dalla moglie il 22 gennaio 2018 da un conto intestato alla società. Il primo giudice ha considerato al riguardo inammissibili i nuovi documenti acclusi alla duplica spontanea, nella misura in cui l’escusso avrebbe già potuto allegarli alle osservazioni all’istanza, mentre ha reputato ammissibile giusta l’art. 229 CPC il documento annesso alla “triplica”, ossia un atto di duplica in un’altra procedura, giacché è stato presentato in risposta a una nuova tesi esposta dal convenuto nella duplica spontanea. Precisato ciò, il primo giudice ha ritenuto che i documenti ammissibili non fossero sufficienti ad accogliere l’eccezione di compensazione, non trattandosi di titoli esecutivi. In particolare ha spiegato che le decisioni fiscali accluse alle osservazioni all’istanza, oltre a non essere munite dell’attestazione di passato in giudicato, comprovano unicamente l’esistenza, in quel momento, di un debito dei coniugi e della società nei confronti dello Stato, ma non l’esistenza di un debito dell’istante nei confronti della società e, a seguito della cessione, nei confronti del convenuto. D’altronde, ha continuato il Pretore, non vi è neppure identità tra il credito compensato e quello compensante, siccome il primo è un credito derivante dalla liquidazione del regime dei beni, mentre il secondo è una pretesa fondata su un contratto di mutuo ceduto da un terzo, ossia la società. Egli ha rilevato che sorge altresì qualche dubbio sulla validità della cessione di credito, poiché RE 1 non solo è gerente con diritto di firma individuale dell’PI 1, ma ne è anche indirettamente socio attraverso la socia PI 2, di cui egli è amministratore unico.
4. Nel reclamo RE 1 si duole del mancato accoglimento della propria eccezione di compensazione, premettendo che la dottrina è particolarmente divisa sulla questione di sapere se l’art. 229 CPC è applicabile in procedura sommaria. Afferma che il primo giudice, ad ogni modo, ha “clamorosamente” violato tale disposizione, così come il suo diritto di essere sentito, nel dichiarare inammissibili i documenti prodotti con la duplica spontanea. Per il reclamante, la moglie, in qualità di socia e gerente dell’PI 1, era perfettamente consapevole del suo debito nei confronti della stessa e, comunque sia, i documenti annessi alla duplica spontanea confermavano semplicemente la valenza di quelli già allegati alle osservazioni. Contesta altresì l’ammissibilità del documento allegato alla “triplica”, che oltre ad essere irrilevante andava semmai prodotto con la replica. A suo giudizio la sentenza viola anche il diritto alla parità e all’equità di trattamento.
Orbene, la giurisprudenza e la dottrina dominante ammettono ora senza ambiguità l’applicazione dell’art. 229 CPC nella procedura sommaria. Le parti possono in particolare produrre nuovi documenti nell’ambito di una replica spontanea o di una duplica spontanea alle condizioni dell’art. 229 cpv. 1 CPC (DTF 146 III 243 consid. 3.1 e i rinvii; sentenze della CEF 14.2021.103 dell’8 marzo 2022 consid. 4.2.2 e 14.2021.84 del 22 novembre 2021 consid. 5.1). RE 1 non spiega il motivo per cui ritiene adempiuti i presupposti di tale disposizione. La questione è invero senza importanza perché, come si vedrà in seguito, anche volen-do ammettere la ricevibilità dei documenti in questione l’esito del reclamo non cambierebbe (v. sotto consid. 5 segg.). Non è poi necessario pronunciarsi sull’ammissibilità della documentazione prodotta con la “triplica”, poiché il reclamante stesso la qualifica come irrilevante ed effettivamente non ha avuto alcun influsso sull’esito del giudizio impugnato.
5. Ciò posto, occorre esaminare se le decisioni di tassazione e il prelevamento dei fr. 50'000.– fossero come tali sufficienti a giustificare l’accoglimento dell’eccezione di compensazione a norma dell’art. 81 cpv. 1 LEF. A tal proposito il reclamante definisce “del tutto fuori luogo” le considerazioni del Pretore relative alla mancanza d’identità tra credito compensato e quello compensante, a suo dire “clamorosamente” contraria all’art. 120 CO, e ai dubbi sulla validità della cessione di credito. RE 1 rileva infine che la sentenza impugnata accerta in modo “manifestamente erroneo e nuovamente lesivo dell’art. 9 Cst” che le notifiche di tassazione comproverebbero unicamente “l’esistenza in quel momento di un debito dei coniugi e delle società nei confronti dello Stato”.
5.1 La ricevibilità delle censure è dubbia perché il reclamante si limita a sollevare per lo più delle critiche generali senza davvero spiegare in che cosa consisterebbe lo sbaglio del primo giudice (v. sopra consid. 1.2).
5.2 Ad ogni modo secondo l’art. 81 cpv. 1 LEF se il credito è fondato su una decisione esecutiva di un tribunale svizzero o di un’autorità amministrativa svizzera, l’opposizione è rigettata in via definitiva a meno che l’escusso provi con documenti che dopo l’emanazione della decisione il debito è stato estinto o il termine per il pagamento è stato prorogato ovvero che è intervenuta la prescrizione. Il giudice deve verificare se l’estinzione, la proroga o la prescrizione sono valide dal punto di vista del diritto civile. A differenza di quanto vale per il rigetto provvisorio (art. 82 cpv. 2 LEF), non è sufficiente rendere l’estinzione del credito semplicemente verosimile. La presunzione che il debito esiste risultante dal titolo di rigetto definitivo (art. 81 cpv. 1 LEF) può essere rovesciata soltanto con la prova rigorosa del contrario, da addure con documenti come nell’azione in annullamento o sospensione dell’esecuzione a norma dell’art. 85 LEF (sentenza del Tribunale federale 5A_529/ 2016 del 14 novembre 2017 consid. 2).
Quale estinzione del debito la legge non prevede solo il pagamento, ma pure ogni altra causa del diritto civile, in particolare la compensazione (cfr. DTF 136 III 624 consid. 4.2.1 con rinvio a DTF 124 III 501 consid. 3/b). Una tale eccezione può tuttavia essere am-messa solo se il credito compensante risulta esso stesso da un titolo esecutivo (giusta l’art. 80 LEF) o se è stato riconosciuto senza riserva dall’escutente (DTF 136 III 624 consid. 4.2.1 con rinvio a DTF 115 III 97 consid. 4; sentenze della CEF 14.2021.191 del 30 maggio 2022 consid. 5.1 e 5.3 e 14.2021.45 del 1° settembre 2021 consid. 6.1) in un documento che vale perlomeno titolo di rigetto provvisorio dell’opposizione (sentenze del Tribunale federale 5A_703/2019 del 27 aprile 2020 consid 4.1 e 5P.458/2004 del 28 febbraio 2005, consid. 3.3; Staehelin, in: Basler Kommentar, SchKG I, 3a ed. 2021, n. 10 ad art. 81 LEF). È controverso se basta all’escutente contestare giudizialmente il credito compensante per opporsi con successo alla compensazione fondata su un titolo di rigetto provvisorio (così: DTF 136 III 627 consid. 4.2.3; sentenze della CEF 14.2019.182 del 26 febbraio 2020 consid. 7 e 14.2017.138 del 15 gennaio 2018, consid. 6.2/a) oppure se deve rendere verosimili eccezioni che lo infirmano giusta l’art. 82 cpv. 2 LEF (in tal senso: Staehelin, op. cit., loc. cit. e i rinvii).
5.3 Nel caso in esame, le decisioni di tassazione prodotte dall’escusso (doc. 4-5), pur ammettendo siano definitive, non attestano che la moglie è debitrice nei confronti della società. Come rilevato dal Pretore le stesse potrebbero costituire un titolo di rigetto a favore dello Stato per la riscossione dell’imposta, ma non accertano materialmente le pretese tra la società e la moglie, competenza riservata al giudice civile. Le dichiarazioni fiscali allegate alle decisioni di tassazione non sono neppure parificabili a un riconoscimento di debito senza riserva della moglie ai sensi della giurisprudenza sull’art. 81 LEF (sopra consid. 5.2), perché hanno uno scopo meramente fiscale, che di principio esclude che possano configurare un riconoscimento di debito nei confronti dei mutuanti ivi indicati (sentenza della CEF 14.2000.50 del 3 novembre 2000 consid. 2.6).
D’altronde nulla indica che la moglie abbia riconosciuto il prestito menzionato nelle dichiarazioni fiscali della società per il 2017 (doc. 4) e dei coniugi per il 2016 (doc. 5) (dall’ultima pagina della quale risulta del resto che è stata inoltrata dal marito dopo la separazione legale dei coniugi avvenuta il 14 dicembre 2017). In ogni caso le dichiarazioni non sono firmate da CO 1, condizione imprescindibile perché possano valere almeno come titoli di rigetto provvisorio giusta l’art. 82 cpv. 1 LEF (sopra consid. 5.2 e sentenza della CEF 14.2016.141 del 17 novembre 2016 consid. 5). Che la moglie fosse a quell’epoca socia e gerente della società non è determinante ai fini del giudizio odierno, poiché un’eventuale riconoscimento del debito per atti concludenti non può costituire un titolo di rigetto provvisorio in mancanza della firma autografa del debitore (sentenza della CEF 14.2017.208 del 22 maggio 2018 consid. 6.4/c).
5.4 Anche l’estratto del conto postale del 14 marzo 2018 dal quale si evince il prelevamento di fr. 50'000.– da un conto intestato alla società (doc. 6) non contiene alcun riconoscimento di debito né è firmato da CO 1, sicché non configura un titolo di rigetto provvisorio giusta l’art. 82 cpv. 1 LEF, per tacere dell’assenza d’indicazioni sull’identità della persona che ha prelevato la somma e sulla destinazione della stessa. La decisione impugnata resiste quindi alla critica. In queste condizioni è inutile esaminare le censure del reclamante relative alla compensabilità dei crediti in questione e alla validità della cessione dei crediti societari.
6. La tassa del presente giudizio, stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35) segue la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone invece problema di ripetibili, il reclamo non essendo stato notificato alla controparte per osservazioni.
7. Circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 280'086.65, raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo è respinto.
2. Le spese processuali di complessivi fr. 800.– relative al presente giudizio, già anticipate dal reclamante, sono poste a suo carico.
3. Notificazione a:
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Comunicazione alla Pretura della Giurisdizione di Locarno-Città.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).