CO 1

 

Incarto n.
14.2022.82

Lugano

20 luglio 2022

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello

 

 

 

composta del giudice:

Jaques, presidente

 

vicecancelliera:

Bertoni

 

 

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) nella causa SO.2022.2374 (rigetto provvisorio dell’opposizione) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, promossa con istanza 6 aprile 2022 da

 

 

RE 1  (GR)

 

 

contro

 

 

CO 1

 

 

 

 

 

 

ritenuto in fatto e considerando in diritto:

                                         che con precetto esecutivo n. __________05 emesso il 10 dicembre 2021 dall’Ufficio d’esecuzione di Lugano, RE 1 ha escusso l’CO 1 per l’incasso di un credito di fr. 32'000.– oltre agli accessori;

 

                                         che statuendo con decisione del 19 maggio 2022 il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 5, ha respinto l’istanza presentata da RE 1 il 6 aprile 2022, ponendo a carico dell’escutente le spese processuali di fr. 60.–;

 

                                         che con scritto del 15 giugno 2022 RE 1 ha nuovamente trasmesso al Pretore il riconoscimento di debito accluso all’istan­­za, evidenziando con due frecce verdi il posto in cui l’escusso ha apposto la propria firma, e ha scritto di rimanere in attesa di una nuova decisione di accoglimento dell’istanza;

                                         che il Pretore ha trasmesso tale scritto a questa Camera come reclamo contro la sentenza del 19 maggio 2022;

 

                                         che, in effetti, in linea di massima la modifica di una decisione già emessa può essere ottenuta solo mediante un reclamo contro la decisione contestata;

 

                                         che la sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’op­­posizione – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso;

 

                                         che pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC);

 

                                         ch’essendo la notifica avvenuta a RE 1 già il 20 maggio 2022 (tracciamento della raccomandata n. 98.41.912373.00111210), il termine d’impugnazione è scaduto lunedì 30 maggio;

 

                                         che consegnato alla posta solo il 20 giugno 2022 (come risulta dal timbro postale sulla busta d’invio), il reclamo di RE 1 è tardivo (art. 143 CPC per il rinvio dell’art. 31 LEF) e pertanto inammissibile, ciò che va accertato d’ufficio (art. 60 CPC);

 

                                         che la tassa del presente giudizio, stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC);

 

                                         che non si pone invece problema di ripetibili, la controparte, cui il reclamo non è stato notificato per osservazioni, non essendo incorsa in spese in questa sede;

 

                                         che, circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 32'000.–, raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

 

 

Per questi motivi,

 

pronuncia:              1.   Il reclamo è irricevibile.

 

                                   2.   La tassa di giustizia del presente giudizio, di fr. 50.–, è posta a carico del reclamante.

                                   3.   Notificazione a    .

 

 

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.

 

 

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                            La vicecancelliera

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).