|
|
|
|
||
|
Incarto n. |
Lugano 16 dicembre 2022
|
In nome |
||
|
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello |
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
composta del giudice: |
Jaques, presidente |
|
vicecancelliera: |
Villa |
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) nella causa __________ (rigetto provvisorio dell’opposizione) della Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Sud promossa con istanza 3 marzo 2022 da
|
|
RE 1 (patrocinato dall’avv. PATR2 1 e dall’MLaw PATR3 1, )
|
|
|
contro |
|
|
CO 1 (patrocinata dall’avv. PA 2, )
|
|||
|
|
|
|
|
giudicando sul reclamo del 27 giugno 2022 presentato da RE 1 contro la decisione emessa il 15 giugno 2022 dal Pretore aggiunto;
ritenuto
in fatto: A. Il 30 dicembre 2015 RE 1 ha sottoscritto con CO 1 una convenzione intitolata “Fitto azienda vinicola”, con cui il padre ha concesso in gestione alla figlia, per quindici anni con inizio dal 1° gennaio 2016 e scadenza al 31 dicembre 2030, il fondo vignato sito tra R__________ e R__________ denominato “C__________” (__________ RFD [recte: __________] e n. __________ RFD). Al punto 4 della medesima, sotto il titolo “corrispettivo/ affitto”, le parti hanno pattuito che CO 1 avrebbe versato al padre fr. 60'000.– all’anno, così suddivisi:
– fr. 41'000.– “come previsto dalla Commissione”
– fr. 9'000.– “affitto non agricolo di due locali nell’abitazione al map-
pale __________”
– fr. 10'000.– “come da comune accordo intrapreso dalle parti”.
Al punto 10 è stato altresì previsto che RE 1, quale proprietario del fondo, avrebbe ceduto in uso esclusivo alla gerente il marchio di sua proprietà “C__________” per tutta la durata del contratto dietro versamento anticipato di fr. 3'000.– annui.
B. Con un ulteriore “contratto di affitto agricolo” sottoscritto tra le parti il 27 gennaio 2017 e allestito con l’aiuto di un consulente della Sezione dell’agricoltura, RE 1 e CO 1 hanno pattuito un canone di affitto del medesimo fondo vignato di fr. 50'000.– annui, composti dei fr. 41'000.– stabiliti dalla Commissione della Sezione dell’agricoltura e di fr. 9'000.– per i “locali abitabili”. La durata del contratto, anch’essa di quindici anni, è stata fatta iniziare con effetto retroattivo dal 1° gennaio 2016. Sotto la voce “altre condizioni speciali” in coda al medesimo, le parti hanno convenuto al punto 7 che “eventuali spese supplementari” sarebbero state a carico del fittavolo.
C. Con precetto esecutivo n. __________ emesso il 23 febbraio 2022 dalla sede di Mendrisio dell’Ufficio d’esecuzione, RE 1 ha escusso CO 1 per l’incasso di fr. 13'000.– oltre agli interessi del 5% dal 31 dicembre 2016 (indicando quale causa del credito: “Contratto/convenzione del 30.12.2015: CHF 10'000.00/ anno: come da comune accordo intrapreso dalle parti [punto 4.]; CHF 3'000.00/anno: utilizzo del marchio "C__________" [punto 10.] Corrispettivo 2016”), fr. 13'000.– oltre agli interessi del 5% dal 31 dicembre 2017 (per “Corrispettivo 2017”), fr. 13'000.– oltre agli interessi del 5% dal 31 dicembre 2018 (per “Corrispettivo 2018”), fr. 13'000.– oltre agli interessi del 5% dal 31 dicembre 2019 (per “Corrispettivo 2019”), fr. 13'000.– oltre agli interessi del 5% dal 31 dicembre 2020 (per “Corrispettivo 2020”) e fr. 13'000.– oltre agli interessi del 5% dal 31 dicembre 2021 (per “Corrispettivo 2021”).
D. Avendo CO 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza del 3 marzo 2022 RE 1 ne ha chiesto il rigetto provvisorio alla Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Sud. Nel termine impartito, la convenuta si è opposta all’istanza con osservazioni scritte del 5 aprile 2022. Entro il termine assegnatogli, l’istante ha ribadito la domanda con una replica del 10 maggio 2022, mentre la convenuta ha confermato le sue conclusioni mediante duplica del 13 giugno 2022.
E. Statuendo con decisione del 15 giugno 2022, il Pretore aggiunto ha respinto l’istanza, ponendo a carico dell’istante le spese processuali di fr. 500.– e un’indennità di fr. 3'500.– a favore della convenuta.
F. Contro la sentenza appena citata RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 27 giugno 2022 per ottenerne in via principale l’annullamento e l’accoglimento dell’istanza e in via subordinata l’annullamento e il rinvio della causa al primo giudice affinché emani un nuovo giudizio dopo avergli assegnato un termine per esprimersi sulla duplica del 13 giugno 2022, in entrambi i casi protestate spese e ripetibili. Stante il prevedibile esito dell’odierno giudizio, il reclamo non è stato notificato alla controparte per osservazioni.
Considerando
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’opposizione – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.
1.1 Pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Visto che la notifica è avvenuta in concreto a alla patrocinatrice di RE 1 il 17 giugno 2022, il termine d’impugnazione è scaduto lunedì 27 giugno. Presentato quello stesso giorno (data del timbro postale), il reclamo è dunque tempestivo.
1.2 La Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate (art. 321 cpv. 1 CPC) contenute nel reclamo (DTF 147 III 179 consid. 4.2.1 e i rimandi). Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).
2. Prima di entrare nel merito del reclamo, occorre anzitutto esaminare le censure formali sollevate da RE 1. Egli si duole di una violazione del suo diritto di essere sentito da un lato perché il Pretore aggiunto ha emesso la sentenza impugnata il giorno successivo alla ricezione della duplica di controparte, dall’altro poiché a suo dire la decisione non è sufficientemente motivata, non essendo stato verificato se il documento su cui egli fonda la propria pretesa costituisce un valido titolo di rigetto provvisorio dell’opposizione.
2.1 La prima critica è in sé fondata, giacché per garantire il diritto di essere sentito della controparte, il giudice deve attendere di principio almeno dieci giorni dall’ultimo atto presentato da una parte prima di emettere il giudizio, e ciò al fine di lasciare un lasso di tempo sufficiente alla controparte per depositare eventuali osservazioni spontanee (DTF 142 III 54 consid. 4.1.1 e la già citata sentenza della CEF 14.2021.84 del 22 novembre 2021 consid. 5.1, con rinvii). Nel caso in esame, il Pretore aggiunto non ne ha tenuto conto nella misura in cui ha emesso la sentenza impugnata il 15 giugno, ossia il giorno dopo l’intimazione della duplica all’istante (act. IV a tergo dell’ultimo foglio). Non è tuttavia necessario rinviare la causa al primo giudice per sanare la violazione, siccome il reclamante ha postulato in via principale l’accoglimento dell’istanza, la causa è matura per il giudizio e il reclamo verte su una questione giuridica, ovvero l’interpretazione normativa di una parte della documentazione già agli atti, sicché nulla osta a statuire senza indugio nel merito del reclamo (art. 327 cpv. 3 lett. b CPC).
2.2 Per quanto attiene alla contestazione d’insufficiente motivazione della decisione impugnata, si rileva invece che, seppur in modo succinto, il Pretore aggiunto ha respinto l’istanza escludendo che tra le “spese supplementari” indicate nel contratto di affitto agricolo possano ricadere, in quanto non avvallate dall’autorità preposta, le pattuizioni riferite al pagamento di fr. 10'000.– e fr. 3'000.– stabilite nella Convenzione del 30 dicembre 2015, come invece sostenuto da RE 1 nella replica. Per questo motivo, ancorché implicitamente il primo giudice ha negato al contratto fatto valere dall’istante la qualità di titolo di rigetto provvisorio. La censura è pertanto infondata.
3. In virtù dell’art. 82 LEF, il giudice pronuncia il rigetto provvisorio dell’opposizione ove il credito posto in esecuzione sia fondato su un riconoscimento di debito constatato mediante atto pubblico o scrittura privata (cpv. 1), a meno che l’escusso sollevi e giustifichi immediatamente eccezioni tali da infirmare il riconoscimento di debito (cpv. 2). La procedura di rigetto è una procedura sommaria documentale (Aktenprozess), il cui scopo non è di accertare l’esistenza del credito posto in esecuzione, bensì l’esistenza di un titolo esecutivo (DTF 147 III 178 consid. 4.2.1), così da determinare rapidamente i ruoli delle parti in un eventuale processo ordinario (art. 79 o 83 cpv. 2 LEF; sentenza del Tribunale federale 5A_552/ 2021 del 5 gennaio 2022 consid. 2.3). Il giudice verifica solo la forza probatoria del titolo prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi conferisce forza esecutiva senza indugio (art. 84 cpv. 2 LEF) ove l’escusso non renda immediatamente verosimili eccezioni liberatorie, in linea di massima mediante documenti (art. 254 cpv. 1 CPC; DTF 145 III 163 consid. 5.1). La decisione di rigetto provvisorio dispiega solo effetti di diritto esecutivo, senza regiudicata quanto all’esistenza del credito (DTF 136 III 587 consid. 2.3). Il pronunciato, quindi, non priva le parti del diritto di sottoporre nuovamente il litigio al giudice ordinario (art. 79 o 83 cpv. 2 LEF; DTF 143 III 567 consid. 4.1 e 136 III 530 consid. 3.2).
4. Nella decisione impugnata, il Pretore aggiunto ha anzitutto rilevato che il contratto di affitto agricolo prodotto dall’istante sottostà alla relativa legge federale (LAAgr, RS 221.213.2), secondo cui il fitto dev’essere autorizzato dall’autorità competente (art. 42 cpv. 1) pena la nullità del contratto laddove il fitto ecceda la misura stabilita dall’autorità (art. 45). Ricordato che non è consentito aggirare tali disposizioni stabilendo remunerazioni accessorie non sufficientemente riferite a prestazioni concrete, il primo giudice ha considerato nulla la clausola n. 7 del (secondo) contratto di affitto agricolo – per cui “eventuali spese supplementari sono a carico del fittavolo” – invocata dall’istante per giustificare le remunerazioni accessorie poste in esecuzione, basate sulle pattuizioni contenute nella precedente convenzione del 2015, che l’autorità preposta non ha avvallato. Onde la reiezione dell’istanza.
5. Nel reclamo RE 1 rimprovera al Pretore aggiunto di non aver verificato se la (prima) convenzione sottoscritta il 30 dicembre 2015 costituisce un valido titolo di rigetto dell’opposizione ai sensi dell’art. 82 cpv. 1 LEF per i fr. 13'000.– annui supplementari pattuiti. Per lui è pacifico che lo sia, giacché, nonostante la sua denominazione come “fitto azienda vinicola”, la stessa non riguarda solo il fitto dell’azienda – approvato dalla Sezione dell’agricoltura – ma anche la sua gestione e prevede oltre al canone stabilito un importo annuo di complessivi fr. 13'000.– relativo ad accordi che non soggiacciono alla LAAgr e non possono pertanto essere considerati nulli.
6. In sé, la prima convenzione costituisce effettivamente un riconoscimento di debito, nel senso dell’art. 82 cpv. 1 LEF, per le rimunerazioni supplementari di fr. 13'000.– annui (punti 4, 3° corrispettivo, e 10). In prima sede la convenuta ha però sollevato le eccezioni di nullità del primo contratto e della sua novazione con il se-condo contratto, che sono da esaminare sotto il profilo dell’art. 82 cpv. 2 LEF.
6.1 A tenore della norma appena citata, all’escusso incombe l’onere di rendere immediatamente verosimili le eccezioni od obiezioni che deduce in giudizio. Esse non solo devono essere esposte in modo convincente, ma devono anche essere sostanziate in modo perlomeno verosimile nel senso che a conforto delle allegazioni devono esserci riscontri oggettivi (DTF 132 III 143 consid. 4.1.2), di principio documentali (art. 254 cpv. 1 CPC; DTF 145 III 163 consid. 5.1). La verosimiglianza è infatti meno di una prova ma più di una semplice allegazione (sentenze del Tribunale federale 5A_ 845/2009 del 16 febbraio 2010 consid. 6.1 e 5A_139/2018 del consid. 2.6.1 e 2.6.2). L’esame del giudice è sommario sia in fatto che in diritto (DTF 145 III 219 consid. 6.1.3) e gli lascia un certo potere d’apprezzamento (sentenza del Tribunale federale 5A_66/ 2020 del 22 aprile 2020 consid. 3.3.1).
6.2 Nel caso in esame, in prima sede CO 1 ha eccepito la nullità della convenzione del 2015, allegando che la medesima era stata sottoposta a un consulente della Sezione dell’agricoltura, PINT1 1, e poi sostituita – con l’aiuto di quest’ultimo – con il contratto del 27 gennaio 2017. Per la convenuta il fitto autorizzato è quindi unicamente quello stabilito nel secondo accordo, senza i corrispettivi di fr. 10'000.– e di fr. 3'000.– pattuiti nel primo, a suo dire non accettato dalla Sezione dell’agricoltura, con effetto retroattivo al 1° gennaio 2016, anno in cui ella ha iniziato la propria attività.
6.3 Ricordata la possibilità di accordare il rigetto dell’opposizione anche sulla scorta di un riconoscimento di debito astratto – ossia che non menziona la causa dell’obbligo riconosciuto – il reclamante sostiene che la convenuta non ha reso verosimile la nullità della prima convenzione. A suo dire il fatto che le poste previste dalla medesima non siano state riportate in modo identico nel secondo contratto attesta piuttosto che le parti consideravano tali (ulteriori) accordi estranei alla questione del fitto – soggetto ad autorizzazione – e in quanto tali devono essere riconosciuti. Contesta poi di aver acconsentito in modo tacito all’annullamento della prima convenzione.
6.3.1 Ora, a un sommario esame le parti sembrano aver voluto sostituire il primo contratto (doc. B) con il secondo (doc. 1) dal momento che non solo entrambi vertono sullo stesso oggetto, ma il secondo ha effetto retroattivo alla data d’inizio del primo, al quale pare quindi togliere ogni effetto. Del resto, sempre a un esame di mera apparenza, non si spiega la necessità di concludere un nuovo con-tratto – avente il medesimo oggetto del precedente – con l’assistenza di un consulente della Sezione dell’agricoltura se non perché la convenzione del 2015 non poteva essere, e non è stata approvata da tale autorità, proprio per le clausole sulle quali l’istante fonda le pretese poste in esecuzione (mentre è stato mantenuto nel nuovo contratto l’affitto non agricolo di fr. 9'000.– annui per i due locali nell’abitazione sita su uno dei due fondi). Queste circostanze bastano a ritenere sovvertita la presunzione dell’art. 116 cpv. 1 CO e di conseguenza verosimile l’estinzione per novazione della convenzione del 2015.
6.3.2 Si volesse anche, malgrado le apparenze, ritenere che le parti abbiano voluto mantenere come accordo dissimulato le pattuizioni relative ai corrispettivi di fr. 10'000.– e fr. 3'000.– contenute nella prima convenzione, a prima vista esse apparirebbero comunque sia nulle, proprio perché non sono state approvate – o perlomeno sottoposte – alla Sezione dell’agricoltura. Su questo punto non risulta che il Pretore aggiunto abbia ecceduto il proprio potere d’apprezzamento (sopra consid. 6.1). Si potrebbe certo discutere se le pattuizioni in questione soggiacciono o no alla LAAgr. La causa di rigetto dell’opposizione non è però la sede preposta per un esame approfondito della questione. Al riguardo rimane aperta al reclamante la via dell’azione ordinaria (art. 79 LEF; sopra consid. 3).
6.3.3 Non soccorre neppure in aiuto del reclamante la clausola n. 7 del nuovo contratto, secondo cui “eventuali spese supplementari” sono a carico del fittavolo. In sé, essa non può costituire il riconoscimento di un debito determinato – né dunque un titolo di rigetto dell’opposizione – siccome le spese in questione non sono quantificate né quantificabili e neppure certe (“eventuali”). D’altronde, la clausola n. 7 non rinvia alle pattuizioni contenute nei punti 4 e 10 della prima convenzione, le quali non si riferiscono a (eventuali) “spese supplementari”, bensì a “corrispettivi” secondo un non meglio precisato “comune accordo intrapreso dalle parti” e per l’uso esclusivo del marchio “C__________” (sopra ad A). Ancora una volta, il mancato chiaro rinvio alla convenzione del 2015 indizia una rinuncia alle pattuizioni non riprese esplicitamente nel nuovo contratto o perlomeno la volontà di evitare che la Sezione dell’agricoltura non le autorizzasse.
6.4 In definitiva, la sentenza impugnata resiste alla critica, sia per il motivo indicato dal Pretore aggiunto (verosimile nullità delle clausole sulle quali l’istante fonda la sua pretesa), sia perché la prima convenzione è stata sostituita dal contratto di affitto agricolo del 2017, che non contempla i corrispettivi fatti valere dal reclamante. Di conseguenza, il reclamo va respinto.
7. La tassa del presente giudizio, stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone invece problema di ripetibili, il reclamo non essendo stato notificato alla controparte per osservazioni.
8. Circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di complessivi fr. 78'000.–, raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo è respinto.
2. Le spese processuali di complessivi fr. 600.– relative al presente giudizio, già anticipate dal reclamante, sono poste a suo carico.
3. Notificazione a:
|
|
– ; – .
|
Comunicazione alla Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Sud.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).