Incarto n.
14.2022.97

Lugano

7 ottobre 2022

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello

 

 

 

composta del giudice:

Jaques, presidente

 

vicecancelliera:

Bertoni

 

 

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) nella causa SO.2021.4396 (rigetto provvisorio dell’opposizione) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, promossa con istanza 30 settembre 2021 dalla

 

 

CO 1

(patrocinata dall’__________ PA 2, __________)

 

 

contro

 

 

RE 1

(patrocinata dagli avv. PA 1 __________)

 

 

 

 

ritenuto in fatto e considerando in diritto:

                                         che sulla scorta del precetto esecutivo n. __________ emesso il 2 luglio 2021 dalla sede di Lugano dell’Ufficio d’esecuzione, la CO 1 ha escusso l’RE 1 per l’incasso di fr. 145'110'345.20 oltre agli accessori;

 

                                         che statuendo con decisione del 28 luglio 2022 il Pretore ha accolto l’istanza presentata dalla CO 1 il 30 settembre 2021 e rigettato in via provvisoria l’opposizione interposta dalla parte convenuta, ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 2'000.– e un’indennità di fr. 25'000.– a favore dell’istante;

 

                                         che contro la sentenza appena citata l’RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo dell’8 agosto 2022 per ottenerne l’annullamento e la reiezione dell’istanza, protestate spese e ripetibili;

 

                                         che il 16 agosto 2022 il presidente della Camera ha concesso effetto sospensivo al reclamo;

 

                                         che il 4 ottobre 2022 la reclamante ha comunicato alla Camera che le parti hanno raggiunto un accordo transattivo extragiudiziale che pone fine ai contenziosi in essere, in base al quale la CO 1 ha ritirato l’esecuzione e il sequestro da essa convalidato;

                                         che la procedura di reclamo è così diventata senza oggetto per quanto attiene alla questione del rigetto provvisorio dell’oppo­sizione;

                                         che la causa va dunque stralciata dal ruolo (art. 242 CPC);

                                         che la questione della ripartizione delle spese e ripetibili in sede di reclamo conserva invece un interesse;

                                         che le parti hanno convenuto di assegnare alla reclamante la parte eventualmente eccedente della somma anticipata a copertura delle spese giudiziarie e di compensare le ripetibili;

                                         che non vi sono motivi per non attenersi a tale accordo;

                                         che la tassa di giustizia va fissata in proporzione degli atti compiuti (art. 21 LTG);

                                         che circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 145'110'345.20, raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

 

 

Per questi motivi,

 

pronuncia:              1.   Il reclamo è dichiarato senza oggetto ed è pertanto stralciato dal ruolo.

 

                                   2.   Le spese processuali di complessivi fr. 500.– relative al presente giudizio, già anticipate dalla reclamante, sono poste a suo carico, compensate le ripetibili.

 

                                         Fatta salva un’eventuale compensazione, la parte eccedente del­l’anticipo, di fr. 5'500.–, è restituita alla RE 1.

 

                                   3.   Notificazione a:

 

 ;

–    .

 

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.

 

 

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                            La vicecancelliera

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).