CO 1

 

Incarto n.
14.2022.99

Lugano

3 febbraio 2023

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello

 

 

 

composta dei giudici:

Jaques, presidente

Walser e Grisanti

 

vicecancelliera:

Bertoni

 

 

statuendo nella causa SO.2022.471 (rigetto definitivo dell’opposizione) della Pretura del Distretto di Bellinzona promossa con istanza 12 aprile 2022 da

 

 

CO 1

(patrocinata dall’ PA 2 )

 

 

contro

 

 

RE 1

(patrocinata dall’ PA 1 )

 

 

 

 

giudicando sul reclamo dell’8 agosto 2022 presentato dalla RE 1 contro la decisione emessa il 20 luglio 2022 dal Pretore;

 

 

ritenuto

 

in fatto:                   A.   Nel novembre 1988 gli azionisti della RE 1 hanno firmato un “patto tra azionisti” che prevedeva al punto 2 quanto segue: “In caso di morte di uno dei direttori verranno corrisposte dalla RE 1 delle indennità alla vedova ed ai figli minorenni. La pensione di vedovanza è fissata al 40% dello stipendio, rispettivamente del reddito derivante dalle prestazioni sociali e dalla cassa pensione in vigore al momento della morte”. PI 1, che lavorava in posizione dirigenziale presso la RE 1, è deceduto il 29 maggio 2005. Sua moglie, CO 1, ha promosso il 30 otto-bre 2009 presso la Pretura del Distretto di Bellinzona una causa per riscuotere l’indennità di vedovanza prevista dal patto tra azionisti.

 

                                  B.   Con sentenza del 16 dicembre 2010 (inc. OA.2009.224) il Pretore del distretto di Bellinzona ha accertato in fr. 3'016.40 mensili il credito pensionistico di CO 1, vita natural durante, nei confronti della RE 1 (dispositivo n. 1.1) e ha condannato quest’ultima a pagarle fr. 153'836.40 per il periodo da agosto 2005 a settembre 2009 e fr. 3'016.40 mensili dall’ottobre 2009 (dispositivi n. 1.2 e 1.3).

 

                                  C.   Con precetto esecutivo n. __________ emesso il 23 marzo 2022 dalla sede di Bellinzona dell’Ufficio d’esecuzione, CO 1 ha escusso la RE 1 per l’incasso di fr. 23'131.20 oltre agli interessi del 5% dal 31 ottobre 2021, indicando quale causa del credito la “Rendita mensile pensione di vedovanza, prevista dal patto tra azionisti del novembre 1988 della RE 1, luglio 2021 – febbraio 2022”.

 

                                  D.   Avendo la RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza del 12 aprile 2022 CO 1 ne ha chiesto il rigetto definitivo alla Pretura del Distretto di Bellinzona. Nel termine impartito, la convenuta si è opposta all’istanza con osservazioni scritte del 3 giugno 2022.

 

                                  E.   Statuendo con decisione del 20 luglio 2022, il Pretore ha accolto l’istanza e rigettato in via definitiva l’opposizione interposta dalla convenuta, ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 200.– e un’indennità di fr. 800.– a favore dell’istante.

 

                                  F.   Contro la sentenza appena citata la RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo dell’8 agosto 2022 per ottenerne l’annul­­lamento e la reiezione dell’istanza, protestate spese e ripetibili. Il 24 agosto 2022 il presidente della Camera ha respinto la domanda di effetto sospensivo presentata con l’impugnazione. Stante il prevedibile esito dell’odierno giudizio il reclamo non è stato notificato alla controparte per osservazioni.

 

 

Considerando

 

in diritto:                 1.   La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’oppo­­sizione – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.

 

                                1.1   Pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Visto che la notifica è avvenuta in concreto al patrocinatore della RE 1 il 28 luglio 2022 durante le ferie esecutive estive (art. 56 n. 2 LEF; DTF 143 III 149 consid. 2.4.1.1), il termine d’impugnazione, iniziato a decorrere il primo giorno utile dopo le ferie (DTF 121 III 285 consid. 2/b e 49 III 76), ossia il 2 agosto 2022, è scaduto venerdì 12 agosto. Presentato già l’8 agosto 2022 (data del timbro postale), il reclamo è dunque senz’altro tempestivo.

 

                                1.2   La Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate (art. 321 cpv. 1 CPC) contenute nel reclamo (DTF 147 III 179 consid. 4.2.1 e i rimandi). Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’ac­­certamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).

 

                                   2.   In virtù degli art. 80 e 81 LEF, il giudice pronuncia il rigetto definitivo dell’opposizione ove il credito posto in esecuzione sia fondato su una decisione giudiziaria esecutiva o un titolo parificato, a me­no che l’escusso provi con documenti che dopo l’emanazione del­la decisione il debito è stato estinto, il termine per il pagamento è stato prorogato o che è intervenuta la prescrizione. La procedura di rigetto è una procedura sommaria documentale (Aktenprozess), il cui scopo non è di accertare l’esistenza del credito posto in esecuzione bensì l’esistenza di un titolo esecutivo. Il giudice verifica solo la forza probatoria del titolo prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi conferisce forza esecutiva senza indugio (art. 84 cpv. 2 LEF) ove l’escusso non dimostri immediatamente una delle eccezioni liberatorie enumerate all’art. 81 LEF (DTF 139 III 446, consid. 4.1.1).

 

                                   3.   Nella decisione impugnata, il Pretore ha considerato che la sentenza pretorile prodotta dall’istante, siccome passata in giudicato, costituisce un valido titolo di rigetto definitivo. Ha d’altronde respin­to l’eccezione di nullità del patto concluso tra gli azionisti – e di riflesso della sentenza invocata come titolo di rigetto – sollevata dalla convenuta, secondo la quale il patto andrebbe qualificato co­me un contratto di società semplice, scioltasi con il decesso del primo dei soci firmatari e comunque al più tardi alla morte di PI 1, il patto non potrebbe vincolarla, poiché la società ha una personalità giuridica distinta da quella dei suoi azionisti, i pagamenti all’istante rappresenterebbero una distribuzione dissimulata di utili, il punto 2 del patto costituirebbe una disposizione per cau­sa di morte che non adempie la forma prescritta dal Codice civile (testamento olografo o contratto successorio per atto pubblico), il patto, sottoscritto nel 1988, restringerebbe eccessivamente i diritti della sua personalità ai sensi dell’art. 27 CC e configurerebbe un fedecommesso di famiglia vietato dall’art. 335 cpv. 2 CC. Il primo giudice ha infatti rilevato che i vizi invocati, quand’anche fossero per avventura avverati, non sono suscettibili di mettere in discussione l’essenza stessa della decisione invocata come titolo, il giudice del rigetto non potendo sindacare sul buon fondamento del titolo di rigetto invocato. Inoltre, egli ha continuato, non sussistono ad ogni modo – né sono stati evocati – errori gravi, palesi o in gra­do di ledere gravemente la sicurezza giuridica idonei a privare il titolo di ogni efficacia.

 

                                         Il Pretore ha anche respinto l’argomento della convenuta secondo cui la sentenza di merito non sarebbe condannatoria, ma di solo accertamento, come pure quello di una riduzione del suo obbligo di pagamento, nella misura in cui l’istante ha accettato da giugno 2005 che il versamento mensile di fr. 3'016.40 venisse fatto per metà dalla R__________ SA, sicché il rigetto avrebbe potuto essere accordato se del caso solo per la metà della pretesa posta in esecuzione. Egli ha infatti evidenziato che la ripartizione dei pagamen­ti non modifica l’obbligo della convenuta nei confronti dell’istante e, trattandosi di un credito pecuniario, è indifferente da quale persona provenga il pagamento, specie perché il creditore non si può opporre alla ripartizione proposta dal debitore (art. 68 CO). Onde l’accoglimento dell’istanza.

 

                                   4.   Nel reclamo la RE 1 sostiene che la decisione impugnata è errata e, come già fatto in prima sede, espone che secondo la giurisprudenza del Tribunale federale (DTF 129 I 361) una sentenza è nulla se contiene un errore particolarmente grave, se l’er­rore è chiaro o almeno facilmente riconoscibile e se la sicurezza giuridica non verrebbe messa in pericolo da un tale accertamento (n. 22). Secondo il Tribunale federale anche errori di merito e non solo errori formali permettono di concludere per la nullità di una sentenza (n. 24); ciò che ha come conseguenza che la stessa è inesistente, priva d’effetti giuridici e non può costituire un titolo di rigetto dell’opposizione (n. 25). Essa afferma quindi che i motivi per cui ritiene nullo il patto tra azionisti evocati in prima sede ed esposti nella decisione impugnata (n. 29 – 40) costituiscano – a maggior ragione se considerati cumulativamente – degli “errori particolarmente gravi, chiari o almeno facilmente riconoscibili” e che la sicurezza giuridica non verrebbe messa in pericolo da un accertamento della sua nullità. D’altronde, evidenzia che se il Pretore fosse giunto a tale conclusione applicando correttamente il diritto avrebbe “fatto un atto di coraggio impossibile” visto che avreb­be dovuto criticare la propria decisione (n. 41 e 42).

 

                                4.1   In ogni stadio di causa il giudice esamina d’ufficio (art. 57 CPC), a prescindere dalle allegazioni delle parti, se la documentazione prodotta costituisce valido titolo di rigetto dell’opposizione (DTF 140 III 377 consid. 3.3.3), fermo restando che in sede di reclamo l’esame d’ufficio è limitato alle carenze manifeste (DTF 147 III 178 consid. 4.2.1). Il giudice deve in particolare verificare, d’ufficio, che la decisione invocata quale titolo di rigetto non sia nulla (DTF 133 II 367 consid. 3.1; 129 I 363 consid. 2; Staehelin in: Basler Kommentar, SchKG I, 3a ed. 2021, n. 14 ad art. 80 LEF; Abbet in: Abbet/Veuillet, La mainlevée de l’opposition, 2a ed. 2022, n. 10 e 131 ad art. 80 LEF). Qualora sia fondata su fatti anteriori alla decisione di merito, la nullità è quindi un’obiezione e non un’eccezione ai sen­si dell’art. 81 LEF (cfr. Staehelin, op. cit., n. 2 ad art. 81; equivoci: citata DTF 129 I 363 consid. 2; sentenza della CEF 14.2016.287 del 23 febbraio 2017, RtiD 2017 II 886 seg. n. 48c consid. 7.1 e 7.4).

 

                                4.2   L’eccezione di nullità è ammessa molto raramente in materia civile (DTF 145 III 438 consid. 4; 130 III 128 consid. 2 con rinvii). Secondo la giurisprudenza le decisioni errate sono nulle quando so­no affette da un vizio particolarmente grave, manifestamente o almeno agevolmente riconoscibile, sempre che poi l’ammissione della nullità non minacci seriamente la sicurezza del diritto (DTF 129 I 363 consid. 2). Quali motivi di nullità entrano in considerazione soprattutto l’incompetenza funzionale o materiale dell’autorità giudicante, così come errori di procedura manifesti che ledono in modo particolarmente grave i diritti fondamentali delle parti, segnatamente quando la circostanza ha per conseguenza che chi invoca la nullità non ha potuto partecipare alla procedura (DTF 137 I 275 consid. 3.1, con numerosi riferimenti, sentenze della CEF 14.2020.91 del 9 gennaio 2021 consid. 6.4.1 e 14.2014. 194 del 22 ottobre 2014, consid. 6.2). I vizi materiali conducono solo eccezionalmente alla nullità (DTF 138 II 503 consid. 3.1), ove il bene giuridico leso sia un valore particolarmente importante (sentenza del Tribunale federale 5A_356/2009 del 4 agosto 2009 consid. 4.2), ciò che può essere il caso quando la prestazione posta a carico del convenuto è oggettivamente impossibile o ineseguibile (sentenza appena citata) oppure, perlomeno nel campo amministrativo, se l’autorità agisce in assenza di ogni base legale o in violazione di diritti fon-damentali inalienabili (Staehelin, op. cit., n. 128e ad art. 80; Ab­bet, op. cit., n. 132 ad art. 80).

 

                                4.3   Nella fattispecie, la reclamante si limita a ribadire che i vizi da essa lamentati costituiscono – a maggior ragione se considerati cumulativamente – “errori particolarmente gravi, chiari o almeno facilmen­te riconoscibili” e che la sicurezza giuridica non verrebbe messa in pericolo se venisse accertata la nullità della decisione del 2010, senza però spiegare perché i vizi in questione sarebbero così gra­vi ed evidenti da giustificarne la nullità secondo i criteri alquanto restrittivi posti dalla giurisprudenza. Essa non allega in particolare la mancanza di ogni base legale o la violazione di diritti fondamentali inalienabili. Insufficientemente motivata, la censura risulta inam­missibile.

 

                             4.3.1   I vizi invocati non presentano comunque sia l’evidenza richiesta. Un patto che prevede prestazioni in caso di morte di un contraente non può sciogliersi quando la condizione pattuita si realizza. Non è neppure ovvio che il pagamento delle prestazioni previdenziali stabilite nel patto azionario effettuato dalla società a favore del defunto marito dell’istante per quasi un ventennio non possa essere considerato come un’assunzione tacita degli obblighi contem­plati nel patto. Ancora meno chiaro – poiché la reclamante non lo spiega – è perché l’asserita assimilazione fiscale dei versamenti all’istante a una distribuzione dissimulata di utili configuri un motivo di nullità della decisione del 2010. È poi per nulla evidente che un patto azionario possa essere qualificato come una disposizio­ne a causa di morte, giacché la disponente (o perlomeno l’assuntrice) è la società, ossia una persona giuridica. La reclamante non cita d’altronde la giurisprudenza secondo cui un vincolo contrattuale concluso per oltre 15 a 20 anni sarebbe da ritenere eccessivo giusta l’art. 27 CC; non sussiste invero un criterio generale valido per tutti i casi (ad es. Marchand in: Commentaire romand, Code civil I, 2010, n. 14 ad art. 27 CC) e ad ogni modo il contratto di rendita vitalizia è di principio ammesso (art. 516 CO). È pure dubbio che il patto possa essere assimilato a un fedecommesso di famiglia vietato dall’art. 335 cpv. 2 CC, siccome non tende all’attribuzione di un bene o di un patrimonio in modo prefisso su più generazioni di una stessa famiglia (v. Piotet in: Commentaire romand, Code civil I, 2010, n. 26 ad art. 335 CC). Infine, la sentenza 14.2008.115 emessa il 17 marzo 2009 da questa Camera è senza rilievo in questa procedura, poiché riguarda una precedente causa di rigetto provvisorio (non definitivo).

                             4.3.2   Oltretutto, l’atteggiamento della reclamante risulta abusivo. Essa non spiega infatti perché non ha impugnato la sentenza del 2010 quand’anche, come afferma, l’inefficacia del patto fosse già allora manifesta (ciò che aveva del resto allegato in quel procedimento), né perché vi si è poi conformata per oltre dieci anni (dal dicembre 2010 al giugno 2021).

                             4.3.3   Nella limitata misura in cui è ricevibile, la censura di nullità va di conseguenza respinta.

                                   5.   In via subordinata (n. 46-51), la reclamante ripete che la sentenza pretorile non potrebbe ad ogni modo costituire un valido titolo di rigetto perché l’oggetto della causa di merito è definito dai petita formulati all’epoca dall’attrice, il cui principale era l’accertamento del suo credito pensionistico. Ora – essa ricorda – una sentenza di accertamento non può costituire un titolo di rigetto. Il Pretore avreb­be violato il suo diritto di essere sentita non determinandosi sulla questione. Essa rileva altresì che l’istante non ha neppure asserito, violando così il suo onere di allegazione, che la sentenza pretorile rappresentasse una decisione condannatoria. Non vi sarebbe pertanto identità tra “il contenuto del dispositivo della decisione […] e la richiesta di pagamento dell’importo oggetto della presente procedura”.

                                5.1   In realtà, non solo il Pretore si è espresso sulla questione, ma ha anche rilevato a ragione che la sentenza del 2010 era pure una sentenza condannatoria, come risulta con ogni chiarezza dal dispositivo n. 1.2, sul quale poggia la decisione impugnata. Al riguardo la reclamante non ha speso una parola. Insufficientemente motivata, la censura è irricevibile.

                                5.2   L’istante ha allegato che la decisione del 2010 costituisce un titolo di rigetto definitivo e l’ha prodotta. Bastava sotto il profilo dell’art. 80 LEF. Sia come sia, il Pretore doveva esaminare d’ufficio se la decisione era un valido titolo (sopra consid. 4.1), in particolare se era condannatoria, ciò che ha fatto. L’identità tra il credito posto in esecuzione e il credito accertato nel dispositivo n. 1.2 è poi pacifica. Non occorre pertanto perdere ulteriore tempo su questi punti.

 

                                   6.   In via ancor più subordinata (n. 52 – 56) la RE 1 ribadisce che da giugno 2005 ha versato fr. 1'508.20 all’istante, mentre la parte rimanente è stata pagata dalla R__________ SA. Ne deduce che un eventuale rigetto definitivo avrebbe potuto essere conces­so unicamente nella misura della metà dell’importo posto in esecuzione. La reclamante sostiene che con tale modo di agire le parti hanno voluto infatti modificare il loro rapporto contrattuale, ciò che la controparte ha accettato, non avendo sollevato contestazioni al riguardo in prima sede (art. 150 cpv. 1 CPC). Il primo giudice ha quindi ritenuto a torto che si trattasse semplicemente di un cambiamento di modalità di adempimento dell’obbligo di pagamento.

 

                                6.1   In virtù dell’art. 81 cpv. 1 LEF l’escusso può opporsi al rigetto definitivo ove provi con documenti che dopo la sentenza il debito è stato estinto o il termine per il pagamento è stato prorogato ovvero dimostri che è prescritto.

                                         Sono ammissibili solo le eccezioni esplicitamente sollevate e dimostrate con documenti assolutamente chiari e univoci (“mit völlig eindeutigen Urkunden”, cfr. DTF 115 III 100; sentenza della CEF 14.2004.101 del 27 gennaio 2005, consid. 5, con rimandi).

                                6.2   Spettava quindi alla reclamante dimostrare con documenti assolutamente chiari e univoci che l’istante ha rinunciato alla metà del­la sua pretesa nei suoi confronti. Non ci è riuscita. La pretesa rinuncia per atti concludenti non è documentata. Non sta il paragone con l’ammissione, nella sentenza di merito, dell’assunzione degli obblighi pattuiti dagli azionisti da parte della società, perché essa non riguardava l’art. 81 LEF. La motivazione del Pretore, secondo cui il pagamento di parte della rendita effettuato da un terzo non modifica l’obbligo del debitore nei confronti del creditore, appare a prima vista convincente e merita quindi conferma, ricordato che l’esame del giudice del rigetto è sommario sia in fatto che in diritto (DTF 145 III 219 consid. 6.1.3) e gli lascia un certo potere d’apprezzamento (sentenze del Tribunale federale 5A_66/2020 del 22 aprile 2020 consid. 3.3.1 e della CEF 14.2022.67 del 12 ot­tobre 2022 consid. 4.2.2). Alla reclamante rimane semmai la pos­sibilità di far accertare giudizialmente l’asserita rinuncia parziale.

                                6.3   Non è poi rilevante che la controparte non abbia contestato l’ar­gomentazione giuridica della RE 1 in prima sede: soltanto le allegazioni di fatto giuridicamente rilevanti sono reputate dimostrate se non sono contestate (art. 150 cpv. 1 a contrario e 153 cpv. 2 CPC), mentre le allegazioni giuridiche sono valutate d’ufficio dal giudice (art. 57 CPC) anche se non sono avversate (sentenza del­la CEF 14.2022.91 del 30 dicembre 2021 consid. 4.4). L’esito del reclamo è quindi segnato.

 

                                   7.   La tassa del presente giudizio, stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35) segue la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone invece problema di ripetibili, il reclamo non essendo stato notificato alla controparte per osservazioni.

 

                                   8.   Circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 23'131.20, non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

Per questi motivi,

 

pronuncia:              1.   Nella misura in cui è ricevibile, il reclamo è respinto.

 

                                   2.   Le spese processuali di complessivi fr. 400.– relative al presente giudizio, già anticipate dalla reclamante, sono poste a suo carico.

                                   3.   Notificazione a:

 

–     ;

–    .

 

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Bellinzona.

 

 

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                            La vicecancelliera

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).