Incarto n.
14.2022.9

Lugano

24 agosto 2022

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello

 

 

 

composta del giudice:

Jaques, presidente

 

vicecancelliera:

Villa

 

 

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) nella causa __________ (rigetto provvisorio dell’opposizione) della Pretura della Giurisdizione di Locarno-Città promossa con istanza 9 dicembre 2021 dalla

 

 

RE 1

(patrocinata dall’__________ PA 1, )

 

 

contro

 

 

 CO 1

 

 

 

 

 

giudicando sul reclamo del 21 gennaio 2022 presentato dalla RE 1 contro la decisione emessa il 10 gennaio 2022 dal Pretore aggiunto;

 

 

ritenuto

 

in fatto:                   A.   Il 22 febbraio 2011 la locatrice RE 1 ha concluso con gl’inquilini PINT1 1 e PINT2 1 un contratto di locazione a tempo determinato, dal 1° febbraio 2011 al 30 giugno 2011, di un appartamento di 3½ locali a __________ per una pigione mensile di fr. 1'400.– e un acconto di fr. 300.– mensili per le spese accessorie, da pagarsi anticipatamente. Le parti hanno pattuito un deposito di garanzia di fr. 4'200.–.

 

                                  B.   Con una dichiarazione del 12 agosto 2011 trasmessa all’ammini­­stratore unico della società conduttrice, PINT3 1, CO 1 si è impegnato “in forma solidale nei confronti” di PINT1 1 e PINT2 1 a versare la garanzia di fr. 4'200.– e a corrispondere tutte le pigioni che non fossero state pagate dai con­duttori, e ciò “a partire dal 1° gennaio 2011 per tempo indetermina­to”. Ha inoltre aggiunto che la locazione poteva “essere disdetta da entrambe le parti, con preavviso in forma scritta di 3 mesi”. In calce alla stessa, PINT3 1 ha apposto la propria firma per ricevuta della garanzia.

 

                                  C.   Con precetto esecutivo n. __________ emesso il 29 novembre 2021 dall’Ufficio d’esecuzione di Locarno, la RE 1 ha escusso CO 1 per l’incasso di fr. 18'200.– oltre agli interessi del 5% dal 30 aprile 2016, indicando quale causa del credito il “Contratto di locazione 22.02.2011 fra la RE 1 e PINT1 1 ePINT2 1, contratto di assunzione di debito solidale 12.08.2011, pigioni dovute per i mesi di 4-12.2016, 12.2017, 9 e 12.2018 e 12.2020”.

 

                                  D.   Avendo CO 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza del 9 dicembre 2021 la RE 1 ne ha chiesto il rigetto provvisorio alla Pretura della Giurisdizione di Locarno-Campagna, che l’ha trasmessa d’ufficio, data la propria incompetenza territoriale, a quella di Locarno-Città. Nel termine impartito, il convenuto si è opposto all’istanza con osservazioni scritte del 27 dicembre 2021.

 

                                  E.   Statuendo con decisione del 10 gennaio 2022, il Pretore aggiunto ha respinto l’istanza, ponendo a carico dell’istante le spese processuali di fr. 320.– e un’indennità di fr. 30.– a favore del convenuto.

 

                                  F.   Contro la sentenza appena citata la RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 21 gennaio 2022 per ottenerne l’annullamento e l’accoglimento dell’istanza, protestate spese e ripetibili. Nelle sue osservazioni del 14 febbraio 2022, CO 1 ha concluso per la reiezione del reclamo.

 

 

Considerando

 

in diritto:                 1.   La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’oppo­­sizione – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.

                                1.1   Pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Visto che la notifica è avvenuta in concreto al patrocinatore della RE 1 l’11 gennaio 2022, il termine d’impugnazione è scaduto venerdì 21 gennaio. Presentato quello stesso giorno (data del timbro postale), il reclamo è dunque tempestivo.

 

                                1.2   La Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate (art. 321 cpv. 1 CPC) contenute nel reclamo (DTF 147 III 179 consid. 4.2.1 e i rimandi). Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’ac­­certamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).

 

                                   2.   In virtù dell’art. 82 LEF, il giudice pronuncia il rigetto provvisorio dell’opposizione ove il credito posto in esecuzione sia fondato su un riconoscimento di debito constatato mediante atto pubblico o scrittura privata (cpv. 1), a meno che l’escusso sollevi e giustifichi immediatamente eccezioni tali da infirmare il riconoscimento di debito (cpv. 2). La procedura di rigetto è una procedura sommaria documentale (Aktenprozess), il cui scopo non è di accertare l’esi­­stenza del credito posto in esecuzione, bensì l’esistenza di un titolo esecutivo (DTF 147 III 178 consid. 4.2.1), così da determinare rapidamente i ruoli delle parti in un eventuale processo ordinario (art. 79 o 83 cpv. 2 LEF; sentenza del Tribunale federale 5A_552/ 2021 del 5 gennaio 2022 consid. 2.3). Il giudice verifica solo la forza probatoria del titolo prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi conferisce forza esecutiva senza indugio (art. 84 cpv. 2 LEF) ove l’escusso non renda immediatamente verosimili eccezioni liberatorie, in linea di massima mediante documenti (art. 254 cpv. 1 CPC; DTF 145 III 163 consid. 5.1). La decisione di rigetto provvisorio dispiega solo effetti di diritto esecutivo, senza regiudicata quanto all’esistenza del credito (DTF 136 III 587 consid. 2.3). Il pronunciato, quindi, non priva le parti del diritto di sottoporre nuovamente il litigio al giudice ordinario (art. 79 o 83 cpv. 2 LEF; DTF 143 III 567 consid. 4.1 e 136 III 530 consid. 3.2).

 

                                   3.   Nella decisione impugnata, il Pretore aggiunto ha dedotto dal tenore della dichiarazione del 12 agosto 2011 che l’obbligo del convenuto è da considerarsi una fideiussione ai sensi degli art. 492 e segg. CO e non – come sostenuto dall’istante – un’assunzione cumulativa di debito. Egli è giunto a tale conclusione dopo aver rilevato che l’impegno sottoscritto da CO 1 è accessorio a quello principale dei conduttori di versare regolarmente le pigioni – dal momento che l’escusso sarebbe intervenuto solo qualora PINT1 1 e PINT2 1 non avessero ossequiato ai propri obblighi contrattuali – e che l’espressione “in forma solidale” contenuta nel documento potrebbe tutt’al più riferirsi a una fideiussione solidale giusta l’art. 496 CO. Per il primo giudice tale contratto sarebbe tuttavia nullo per vizio di forma, poiché non contiene l’indicazione numerica della cifra massima garantita (art. 493 cpv. 1 CO) e non riveste la forma dell’atto pubblico richiesta nei casi in cui l’importo superi i duemila franchi (art. 493 cpv. 2 CO).

 

                                   4.   Nel reclamo la RE 1 rimprovera al Pretore aggiunto di essere incorso in una valutazione arbitraria laddove ha ritenuto – intervenendo d’ufficio – che l’impegno assunto da CO 1 sia da qualificare come fideiussione e non quale assunzio­ne di debito solidale, come sostenuto nell’istanza senza contestazione dell’escusso in sede di osservazioni. Ritiene che non vi sia spazio per ammettere l’esistenza di una garanzia di questo tipo, giacché dall’impegno assunto dall’escusso non emerge alcun elemento di accessorietà, né il primo giudice ha d’altronde motivato in maniera sufficientemente convincente le ragioni che l’hanno portato a tale conclusione. A suo dire una corretta interpretazione del contratto di locazione e della dichiarazione rilasciata dal­l’e­­scusso avrebbe confermato l’esistenza di un’assunzione cumulativa di debito fatta valere nell’istanza. Tra gli elementi a favore della medesima la reclamante accenna, in particolare, al versamento – avvenuto ben sei mesi dopo la sottoscrizione del contratto di locazione – del deposito della garanzia di fr. 4'200.– per mano di CO 1 e al fatto ch’egli ha convenuto con la locatrice la possibilità di disdire il rapporto contrattuale con un preavviso di tre mesi. Inoltre, anche il fatto che nelle sue osservazioni di prima sede il convenuto ha confermato che tra i conduttori e lui “non esistono obblighi di nessun genere” confermerebbe, a mente della procedente, un interesse proprio all’esecuzione del contratto di locazione.

 

                                   5.   Orbene, contrariamente a quanto lascia intendere la reclamante, le autorità giudiziarie devono accertare d’ufficio la nullità di un atto giuridico. Ciò vale anche per il giudice del rigetto, perlomeno quan­do, a un esame di mera verosimiglianza (art. 82 cpv. 2 LEF), la nullità appare manifesta (sentenze della CEF 14.2021.55 del 7 ottobre 2021, consid. 5.2, 14.2019.112 dell’8 novembre 2019, RtiD 2020 II 936 n. 40c, consid. 7.2 e 14.2015.118 del 21 ottobre 2015, RtiD 2016 I 733 n. 49c, consid. 6). Ne discende che la questione della qualifica giuridica della dichiarazione in oggetto poteva sen-z’altro essere vagliata dal giudice del rigetto – anche d’ufficio, avendo egli intravvisto un motivo di nullità manifesta – seppur nei limiti previsti dall’art. 82 cpv. 2 LEF. Si tratta del resto di una questione giuridica, che il giudice valuta d’ufficio (art. 57 CPC), e non di un fatto, da considerarsi accertato ove non sia stato contestato dalla controparte (art. 150 cpv. 1 CPC a contrario). Non è quindi determinante che il convenuto non abbia contestato la qualifica del suo impegno come assunzione cumulativa del debito degl’in­­quilini data dall’istante in prima sede.

 

                                   6.   A norma dell’art. 82 cpv. 2 LEF incombe all’escusso l’onere di rendere immediatamente verosimili le eccezioni od obiezioni che deduce in giudizio. Esse non solo devono essere esposte in modo convincente, ma devono anche essere sostanziate in modo perlomeno verosimile nel senso che a conforto delle allegazioni devono esserci riscontri oggettivi (DTF 132 III 143 consid. 4.1.2), di principio documentali (art. 254 cpv. 1 CPC; DTF 145 III 163 consid. 5.1).

 

                                         L’esame del giudice è sommario sia in fatto che in diritto (DTF 145 III 219 consid. 6.1.3) e gli lascia un certo potere d’apprezzamento (sentenza 5A_66/2020 del 22 aprile 2020 consid. 3.3.1). L’ecce­­zione è verosimile se sussistono oggettivamente più motivi a favore della realizzazione del fatto ostativo invocato che a sfavore (sentenza 5A_142/2017 del 18 agosto 2017 consid. 4.1; Staehelin in: Basler Kommentar, SchKG I, 3a ed. 2021, n. 87 segg. ad art. 82).

 

                                6.1   Nella fattispecie, in prima sede CO 1 si è limitato a sostenere, con riferimento alla dichiarazione rilasciata il 12 agosto 2011, di non aver sottoscritto alcun contratto di locazione con la RE 1 e che “non esistono obblighi di nessun genere” tra lui e i conduttori. La reclamante ritiene che quest’ultima affermazione del debitore debba vincolare il giudice del rigetto – poiché dalla stessa si evince ch’egli ha un interesse personale al­l’e­­secuzione del contratto di locazione – e che per un’interpretazione corretta della dichiarazione bisogna tener conto dell’insieme delle clausole ivi contenute. Nelle sue osservazioni al gravame, l’e­­scusso si è limitato a riconfermare quanto esposto davanti al Pretore aggiunto.

 

                                6.2   In virtù del principio di libertà contrattuale, le parti possono liberamente decidere se garantire un credito con una fideiussione (art. 492 segg. CO), una garanzia (art. 111 CO) o un’assunzione cumulativa (art. 176 CO). Nell’interpretare la volontà delle parti, se non risulta già chiaramente dal testo del contratto o da altri documenti o allegazioni, occorre considerare che la garanzia indipendente, come l’assunzione cumulativa di debito, sono impegni indipendenti che si differenziano da quello accessorio del fideiussore per il fatto che il garante o l’assuntore ha un interesse proprio e riconoscibile al negozio concluso tra il debitore principale e il creditore, e non solo, come invece il fideiussore un interesse a garantire l’esecuzione del debito principale (DTF 129 III 704 consid. 2.1 e 706 consid. 2.3; già citate 14.2021.55, consid. 6.1.4, e 14.2019.112, consid. 7.4 e i rinvii).

 

                                         Nell’idea del legislatore la fideiussione è un atto altruista intrapreso da una persona vicina o da un parente del debitore per permettergli la conclusione di un negozio, nell’ambito di un contesto sociale e al di fuori di una logica economica. Invece, l’assunzione cumulativa di debito suppone che l’assuntore abbia un interesse diretto e materiale all’affare (già citata 14.2021.55, consid. 6.1.5.1, con rinvio a Pascal Jeannin, commento alla sentenza del Tribunale federale 4A_624/2017 dell’8 maggio 2018, DB 2018, p. 27, consid. 10; Engel, Traité des obligations en droit suisse, 2a ed. 1997, pag. 904).

 

                             6.2.1   Nella misura in cui la concorde e comune volontà dei contraenti non risulta già chiaramente dal testo del contratto, la sua interpretazione non può ch’essere oggettiva, ovvero fondata sul principio dell’affidamento, secondo cui il giudice ricerca il senso che ogni parte poteva e doveva ragionevolmente attribuire alle dichiarazioni di volontà dell’altra nella situazione concreta (DTF 133 III 675 consid. 3.3). L’applicazione di tale principio è una questione di diritto, che si fonda però sugli elementi di fatto accertati dal primo giudice (DTF 138 III 666 consid. 4.2.1). La Camera esamina la prima questione (giuridica) con pieno potere di cognizione, nei limiti di un giudizio sommario (sopra consid. 6), mentre può intervenire sugli accertamenti di fatto – limitati tuttavia essenzialmente al tenore del titolo – solo se sono manifestamente errati (sopra consid. 1.2; già citata 14.2021.55, RtiD 2022 I 673 consid. 6.1.2).

 

                             6.2.2   Nel caso in rassegna, la dichiarazione rilasciata da CO 1 a PINT3 1 quasi sei mesi dopo la sottoscrizione del contratto di locazione del 22 febbraio 2011 – sul quale il nome dell’escusso non figura – prevede che “nel caso in cui i conduttori, signori PINT1 1 e PINT2 1 non dovessero onorargli la pigione di fr. 1'400.00 mensili, sarà mia premura versarle tutti i corrispettivi mancanti” (doc. D). In assenza di una chiara dichiarazione di volontà delle parti sul tipo di garanzia scelto, il Pretore aggiunto si è correttamente fondato sul testo della dichiarazione per determi-narne il senso oggettivo in base al principio dell’affidamento e, a un esame sommario di diritto e di fatto, ha correttamente evidenziato il carattere accessorio dell’impegno dell’escusso rispetto al­l’obbligo principale degl’inquilini di versare regolarmente le pigioni, qualificandolo come fideiussione. A livello di verosimiglianza, più che un’assunzione cumulativa del debito, l’impegno preso da CO 1 evoca piuttosto una fideiussione, perché egli è intervenuto solo per garantire il pagamento delle eventuali pigioni in sofferenza, promettendo quindi l’adempimento stesso dell’obbligo assunto dagl’inquilini senza che sia riconoscibile un interesse proprio all’esecuzione del contratto né alcun beneficio. Tenuto conto del margine d’apprezzamento del primo giudice (sopra consid. 6 e 6.2.1), la decisione impugnata resiste alla critica.

 

                             6.2.3   Contrariamente a quanto sostiene la reclamante, il Pretore aggiunto ha spiegato il motivo che l’ha portato a concludere per una fideiussione, ossia, come detto, la natura accessoria tipica di tale forma di garanzia, ch’egli ha intravvisto nell’impegno preso dall’e­­scusso. Al contrario, essa non ha minimamente menzionato quale fosse l’evidente interesse proprio, economico e personale dell’e­­scusso, tipico dell’assunzione di debito solidale, a suo dire riconoscibile nella dichiarazione di lui, limitandosi a negare un rapporto di parentela o di amicizia tra le parti per escludere la fideiussione. Al proposito, e diversamente da quanto essa pretende senza tuttavia motivare la propria censura, l’affermazione di CO 1, secondo cui [egli] non avrebbe alcun obbligo nei confronti dei conduttori, tende piuttosto a confermare il carattere accessorio del suo intervento, stante l’assenza di un suo interesse diretto e materiale al rapporto di locazione, ciò che permette di escludere, perlomeno a un giudizio di semplice verosimiglianza, l’esistenza di un’assunzione cumulativa di debito. Anche su questo punto la decisione impugnata non presta il fianco alla critica.

 

                             6.2.4   Nemmeno il fatto che contestualmente alla propria dichiarazione CO 1 ha versato il deposito di garanzia di fr. 4'200.– costituisce – come pretende la reclamante – un elemento che permette di giungere a una conclusione diversa da quella del Pretore aggiunto. Non risulta dagli atti che l’abbia fatto (anche) nel proprio interesse. Egli non è parte del contratto di locazione né è riconoscibile un altro suo interesse personale (come per esempio l’uso dell’ente locato per conto proprio). In apparenza si tratta di un atto altruistico in un contesto non commerciale (v. sopra consid. 6.2). Irrilevante è pure la possibilità di disdire il contratto di locazione con un preavviso scritto di tre mesi indicata dall’escusso in calce alla nota dichiarazione. Non gli conferisce apparentemente alcun diritto, dato che non è parte del contratto, e non risulta essere stata accettata dalla locatrice, PINT3 1 avendo apposto la propria firma verosimilmente solo a titolo di ricevuta della garanzia. Infondate, anche tali censure vanno pertanto respinte.

 

                             6.2.5   Infine, non si può dire inverosimile l’interpretazione data dal Pretore aggiunto al termine “solidale” usato da CO 1 sulla dichiarazione, secondo cui si potrebbe tutt’al più riferirsi a una fideiussione solidale giusta l’art. 496 CO. Ad ogni modo il termine non rinvia, o perlomeno non esclusivamente, all’assunzione cumulativa di debito, specie perché impiegato da una persona che non sembra disporre di particolari conoscenze giuridiche o in ambito di garanzie personali (DTF 129 III 709 consid. 2.4.3, citata 14.2015.118, consid. 7.3/c).

 

                                6.3   In definitiva, la conclusione cui è giunto il Pretore aggiunto secondo cui l’intervento di CO 1 è verosimilmente da qualificare come fideiussione, è corretta e conforme ai limiti di un giudizio sommario. Stante l’incontestata nullità della fideiussione, la decisione impugnata non può ch’essere confermata e il reclamo respinto. L’esito del giudizio odierno non impedisce ad ogni modo alla RE 1 di far valere le sue ragioni con un’a­­zio­ne ordinaria (art. 79 LEF e sopra consid. 2).

 

                                   7.   La tassa del presente giudizio, stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC).

 

                                         Non si pone invece problema d’indennità d’inconvenienza, CO 1 non avendo formulato alcuna domanda motivata al riguar­do (cfr. art. 95 cpv. 3 lett. c CPC).

 

                                   8.   Circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 18'200.–, non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

 

 

Per questi motivi,

 

pronuncia:              1.   Il reclamo è respinto.

 

                                   2.   Le spese processuali di complessivi fr. 400.– relative al presente giudizio, già anticipate dalla reclamante, sono poste a suo carico.

 

                                   3.   Notificazione a:

 

–     ;

–   .

                                         Comunicazione alla Pretura della Giurisdizione di Locarno-Città.

 

 

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                            La vicecancelliera

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).