CO 1RE 1

 

Incarto n.
14.2023.116

Lugano

1° dicembre 2023

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello

 

 

 

composta del giudice:

Jaques, presidente

 

vicecancelliera:

Bertoni

 

 

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) nella causa SO.2023.4143 (rigetto definitivo dell’opposizione) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, promossa con istanza 11 settembre 2023 da

 

 

RE 1

(patrocinata dall’__________ PA 1 __________)

 

 

contro

 

 

CO 1

(patrocinato dall’__________ PA 2, __________)

 

 

 

 

 

giudicando sul reclamo del 2 novembre 2023 presentato da RE 1 contro la decisione emessa il 24 ottobre 2023 dal Pretore;

 

 

ritenuto in fatto e considerando in diritto:

 

                                         che mediante precetto esecutivo n. __________ emesso il 28 agosto 2023 dalla sede di Lugano dell’Ufficio d’esecuzione, RE 1 ha escusso l’ex marito CO 1 per l’incasso di fr. 6'750.– oltre a interessi e spese, il quale vi ha interposto opposizione;

 

                                         che statuendo con decisione del 24 ottobre 2023 sull’istanza presentata l’11 settembre 2023 da RE 1, il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 5, l’ha parzialmente accolta e rigettato l’opposizione invia definitiva, tranne per le spese esecutive, ponendo a carico del convenuto le spese processuali di fr. 200.– e un’indennità di fr. 600.– a favore dell’istante;

 

                                         che contro la sentenza appena citata RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 2 novembre 2023 per ottenerne, in via principale, la riforma, limitatamente alle spese ripetibili, di cui ha chiesto l’aumento a fr. 1'848.10 (anziché fr. 600.–) e in via subordinata l’annullamento del dispositivo sulle spese (n. 2) e il rinvio della causa al primo giudice per nuovo giudizio;

 

                                         che la sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’op­posizione – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.

 

                                         che pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC);

 

                                         che presentato il 2 novembre 2023 (data del timbro postale) avverso la decisione notificata alla patrocinatrice di RE 1 il 26 ottobre 2023, il reclamo è senz’altro tempestivo (art. 142 cpv. 3 CPC per il rinvio dell’art. 31 LEF);

 

                                        che la reclamante si duole che il Pretore, senz’alcuna motivazio­ne, non ha tenuto conto della sua nota delle spese legali, ammontante a fr. 1'848.10, presentata con scritto del 29 settembre 2023;

 

                                         che in linea di principio, nelle procedure contenziose il giudice non è tenuto a motivare l’importo riconosciuto a una parte a titolo di spese ripetibili quando le fissa entro i limiti della tariffa applicabile e le parti non adducono circostanze particolari (DTF 111 Ia 1 consid. 2a);

 

                                         che tuttavia, quando il giudice decide sulla base di un elenco delle spese e intende discostarsene, deve almeno indicare brevemente le ragioni per cui stralcia determinate voci, in modo che la parte interessata possa impugnare la decisione con cognizione di causa (sentenza del Tribunale federale 4A_223/2016 del 29 luglio 2016 consid. 5);

 

                                         che nella fattispecie, verosimilmente per inavvertenza, il Pretore, non ha considerato (e neppure citato) la nota delle spese legali prodotta dall’istante e se n’è discostato senza motivazione;

 

                                         che ciò costituisce una violazione del diritto di essere sentita della reclamante (art. 53 CPC), che non ha avuto modo di contestare la decisione impugnata con cognizione di causa;

 

                                         che una siffatta violazione implica di principio l’annullamento della decisione impugnata, a prescindere dalle possibilità di successo nel merito, a meno che la parte lesa abbia avuto modo di esprimersi liberamente davanti a un’autorità di ricorso con stesso potere di cognizione dell’autorità inferiore che ha misconosciuto quel diritto e non ne risulta alcun pregiudizio per la parte lesa (DTF 142 III 55 consid. 4.3; sentenza della CEF 14.2020.14 del 30 giugno 2020 consid. 5.1);

 

                                         che nel caso in esame, tenuto conto dell’ampio potere d’apprez­zamento riconosciuto al giudice di prima sede nella determinazio­ne delle ripetibili, per garantire il doppio grado di giurisdizione occorre rinviare la causa al Pretore perché provveda a emettere una nuova decisione al riguardo (sentenza della CEF 14.2016.200 del 5 gennaio 2017 consid. 2);

 

                                         che siccome il giudizio di rinvio non pregiudica la sorte della causa nel merito, sulla quale il Pretore statuirà con pieno potere di apprez­zamento, essa può esserle retrocessa senza prima interpellare la controparte (v. sentenza del Tribunale federale 6B_432/2015 del 1° febbraio 2016, consid. 4; RtiD 2017 I 715 n. 34c consid. 5.2);

 

                                         che non essendo la necessità del rinvio al giudice di prime cure imputabile in alcun modo alle parti, per motivi di equità non si prelevano spese processuali per il giudizio odierno (cfr. art. 107 cpv. 2 CPC);

 

                                         che non si giustifica per contro di riconoscere alla reclamante un’ indennità per ripetibili, siccome l’art. 107 cpv. 2 CPC consente di porre a carico dello Stato, per motivi di equità, soltanto le spese processuali (sulla definizione, cfr. art. 95 cpv. 2 CPC) e non le spese ripetibili (citata 14.2016.200, consid. 3);

 

                                         che circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 6'750.–, non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

 

 

 

Per questi motivi,

 

pronuncia:              1.   Il reclamo è accolto nel senso della conclusione subordinata. Di conseguenza, il dispositivo n. 2 della sentenza impugnata è annul­lato limitatamente all’assegnazione delle spese ripetibili e la causa è rinviata al primo giudice affinché si determini di nuovo sulla richiesta dell’istante volta all’attribuzione di ripetibili con riferimento alla sua nota delle spese legali prodotta il 29 settembre 2023.

 

                                   2.   Non si riscuotono spese processuali né si assegnano ripetibili.

 

                                   3.   Notificazione a:

 

–  

    ;

–    .

 

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.

 

 

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                            La vicecancelliera

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).